N. 91 SENTENZA 26 - 28 marzo 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Fiere   e  mercati  -  Manifestazioni  fieristiche  -  Svolgimento  -
  Fissazione  di date coincidenti - Potere del Ministro competente di
  risolvere,  in  via  sostitutiva,  il  contrasto  che ne consegue -
  Applicazione  alle  Province autonome di Trento e Bolzano - Carenza
  di  un  interesse  nazionale unitario che giustifichi la competenza
  statale in materia propria delle Province autonome - Illegittimita'
  costituzionale in parte qua.
- Legge 11 gennaio 2001, n. 7, art. 6, comma 2.
- Statuto  Regione  Trentino-Alto  Adige,  artt.  8, numero 12, e 16;
  d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4, comma 1.
Fiere  e  mercati  -  Manifestazioni  fieristiche  -  Fissazione  dei
  requisiti  minimi e criteri generali atti ad evitare coincidenze di
  date   nello   svolgimento   delle   manifestazioni  fieristiche  -
  Attribuzione   a   un  regolamento  ministeriale  -  Ricorso  della
  Provincia  di  Trento - Lamentata lesione della competenza primaria
  provinciale   in   materia  -  Possibilita'  di  un'interpretazione
  adeguatrice  della  norma  censurata - Non fondatezza, nei sensi di
  cui  in  motivazione,  della  questione - Efficacia della decisione
  anche nei confronti della Provincia di Bolzano.
- Legge  11  gennaio 2001, n. 7, art. 8, comma 1, lettera b), e comma
  2.
- Statuto  Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, numero 12, 9, numero
  3,  e  16;  d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, art. 1; d.lgs. 16 marzo
  1992, n. 266, artt. 2 e 4.
(GU n.13 del 2-4-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 6 ed 8,
comma 1,  lettera b),  e  comma 2,  della legge 11 gennaio 2001, n. 7
(Legge  quadro  sul  settore  fieristico), promosso con ricorso della
Provincia  di  Trento  notificato  il  2 marzo  2001,  depositato  in
cancelleria il 7 successivo ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi
2001.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  17 dicembre  2002  il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
    Uditi  l'avv.  Giandomenico  Falcon  per la Provincia di Trento e
l'Avvocato  dello  Stato  Glauco Nori per il Presidente del Consiglio
dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1. - La  Provincia  autonoma di Trento, con ricorso notificato il
2 marzo   2001,   depositato  il  successivo  7 marzo,  ha  sollevato
questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 ed 8, comma 1,
lettera b),  e  comma 2,  della  legge  11 gennaio  2001, n. 7 (Legge
quadro  sul settore fieristico) - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del  1 febbraio 2001, n. 26 - in riferimento agli artt. 8, numero 12,
9,  numero  3,  e  16  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
31 agosto  1972,  n. 670  (Approvazione  del  testo unico delle leggi
costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige),  ed  alle  relative  norme  di  attuazione,  in  particolare,
all'art. 1  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 luglio
1978,  n. 1017  (Norme  di  attuazione  dello  statuto speciale della
Regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia di artigianato, incremento
della  produzione  industriale,  cave  e torbiere, commercio, fiere e
mercati),  e  agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992,
n. 266   (Norme   di   attuazione   dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige  concernenti  il  rapporto  tra atti legislativi
statali  e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale
di indirizzo e coordinamento), nonche' ai "principi costituzionali in
materia di rapporti tra atti regolamentari e poteri regionali".
    2. - La  ricorrente  premette  di  essere  titolare di competenza
legislativa  primaria nella materia "fiere e mercati" (art. 8, numero
12,  del  d.P.R.  n. 670 del 1972), nonche' di competenza legislativa
concorrente  nella  materia "commercio" (art. 9, numero 3, del d.P.R.
n. 670  del  1972); in entrambe le materie e' titolare delle relative
potesta'   amministrative   (art. 16,   d.P.R.  ult.cit.).  Le  norme
statutarie  sono  state  attuate  con  il d.P.R. n. 1017 del 1978, il
quale,  all'art. 1  -  nel  testo  modificato  dall'art. 1 del d.P.R.
15 luglio  1988,  n. 300  -  stabilisce  che  "le  attribuzioni delle
amministrazioni  dello  Stato  in materia di (...) commercio, nonche'
fiere  e mercati, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e
periferici  dello  Stato  sia  per  il  tramite  di  enti ed istituti
pubblici  a  carattere  nazionale  o  sovraprovinciale  e quelle gia'
spettanti  alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie sono
esercitate,  per il rispettivo territorio, dalle Province di Trento e
di  Bolzano  (...)". L'art. 6 di questo decreto precisa, inoltre, che
"le  attribuzioni  in  materia  di  fiere e mercati di cui all'art. 1
concernono  tutte  le strutture, i servizi e le attivita' riguardanti
l'istituzione,  l'ordinamento  e lo svolgimento di fiere di qualsiasi
genere,  di  esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali
anche di oggetti d'arte, di mercati all'ingrosso e alla produzione di
prodotti   ortofrutticoli,   carne  e  prodotti  ittici"  (comma  1),
disponendo  che  "restano di competenza dello Stato il riconoscimento
della natura internazionale delle fiere, ferme le qualificazioni gia'
riconosciute,  le  esposizioni universali, nonche' la formazione e la
tenuta  del  calendario  ufficiale  delle  fiere sentite le province"
(comma  2).  Queste  competenze,  osserva  la  ricorrente, sono state
esercitate con l'emanazione della legge provinciale 2 settembre 1978,
n. 35.
    La  materia in esame ha costituito oggetto della legge quadro sul
settore   fieristico   (legge  n. 7  del  2001),  la  quale,  benche'
all'art. 1,  comma 1,  stabilisca che "sono fatte salve le competenze
delle  regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento
e  Bolzano  in materia di fiere, individuate dai rispettivi statuti",
secondo   la  ricorrente,  recherebbe  norme  formulate  in  modo  da
risultare applicabili anche ad essa ricorrente; in particolare, a suo
avviso,  cio' accadrebbe per gli artt. 6 ed 8, comma 1, lettera b), e
comma 2.
    L'art. 6  della  legge  n. 7  del  2001  disciplina il calendario
ufficiale  annuale  delle  manifestazioni fieristiche, disponendo che
"sulla  base  delle  autorizzazioni  rilasciate per lo svolgimento di
manifestazioni  fieristiche  di  rilevanza internazionale e nazionale
viene  redatto,  a cura del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  sentito  il  Comitato  tecnico-consultivo  di  cui
all'articolo 7,  il calendario ufficiale annuale delle manifestazioni
fieristiche   di  rilevanza  nazionale  e  internazionale  che  viene
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  entro il 30 ottobre dell'anno
precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi" e che,
"in  sede  di  formazione  del calendario, il Ministero provvede alle
verifiche  necessarie  ad evitare concomitanze fra manifestazioni con
qualifica  di  nazionale  e  di  internazionale  nello stesso settore
merceologico"  (comma 1). La norma dispone, altresi', che "le regioni
e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  inviano,  entro il
31 gennaio  dell'anno  precedente  a  quello in cui le manifestazioni
devono  svolgersi,  gli  elenchi  delle manifestazioni fieristiche di
rilevanza  internazionale  e nazionale che intendono autorizzare, con
l'indicazione  delle categorie e dei settori merceologici interessati
e  delle  date  di  svolgimento,  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  che,  nei successivi sessanta giorni,
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le Province autonome di Trento e di Bolzano, verifica che
lo   svolgimento   delle   manifestazioni   fieristiche   avvenga  in
conformita'  alle  disposizioni  di  cui  al comma 2 dell'articolo 8,
ovvero, in caso di difformita', promuove le opportune intese entro il
30 giugno"  (comma  2). La disposizione stabilisce, inoltre, che, nel
caso   di  mancato  raggiungimento  di  dette  intese,  "il  Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, nei trenta giorni
successivi, risolve in via sostitutiva la situazione di difformita' e
comunica  le decisioni assunte alle regioni ed alle Province autonome
interessate  per  l'attuazione  e  per  l'iscrizione  nel  calendario
ufficiale  annuale"  (comma  2),  prevedendo,  infine,  che  "possono
svolgersi  con  la  qualifica  di  "fiera  internazionale"  o  "fiera
nazionale" solo le manifestazioni fieristiche inserite nel calendario
ufficiale annuale" (comma 3).
    L'art. 8  della  legge  n. 7  del  2001,  prosegue la ricorrente,
attribuisce    al    Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,   un   potere   regolamentare   di  attuazione,  da
esercitare   "sentito   il   Comitato   tecnico-consultivo   di   cui
all'articolo 7,  previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano",  avente  ad  oggetto  la  fissazione  dei "requisiti minimi
inerenti  alle  caratteristiche  intrinseche  delle manifestazioni ai
fini  del riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica
nazionale"  (comma  1),  nonche'  "a)  i  criteri atti ad evitare che
manifestazioni  fieristiche  di rilevanza internazionale si svolgano,
anche  solo  in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con
manifestazioni   fieristiche   di   rilevanza  nazionale,  nonche'  a
disciplinare  eventuali  deroghe;  b)  i  criteri atti ad evitare che
manifestazioni  fieristiche  nazionali  e  regionali, con merceologie
uguali  o affini, si svolgano nell'ambito della stessa regione, oltre
che  in  concomitanza  con  quelle di rilevanza internazionale, anche
solo  in  parte  in  concomitanza  tra  loro,  nonche' a disciplinare
eventuali  deroghe"  (comma  2,  richiamato  dall'art. 6  della stesa
legge).
    2.1. - Sintetizzata  la  disciplina recata dalle norme impugnate,
la  ricorrente,  in  linea  preliminare, deduce che, poiche' l'art. 6
della  legge  n. 7  del 2001 menziona espressamente anche le Province
autonome  e  richiama  il regolamento dell'art. 8, potrebbe ritenersi
che  quest'ultimo sia ad esse applicabile, cosi' da fondare il dubbio
di  legittimita' costituzionale di entrambe le disposizioni. Tanto, a
suo  avviso, se non si ritenga che "la clausola di salvaguardia delle
autonomie  speciali e delle competenze delle Province autonome di cui
all'art. 1,  comma 1,  legge n. 7/2001 debba far interpretare in modo
diverso  gli  artt. 6 e 8 della legge, si' da evitare le interferenze
sopra  indicate,  illustrate  nel  ricorso" e da fare venire "meno le
ragioni di doglianza della Provincia autonoma di Trento".
    2.2. - La ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio e nella
memoria  depositata  in prossimita' dell'udienza pubblica, deduce che
l'art. 6 della legge n. 7 del 2001 illegittimamente riserverebbe allo
Stato  compiti  riguardanti le manifestazioni fieristiche nell'ambito
della  provincia,  attribuendo  al  Ministro dell'industria un potere
sostitutivo  per  evitare  la  concomitanza  tra  fiere  di rilevanza
internazionale  o  nazionale.  Infatti,  questo  potere  non  sarebbe
giustificato  dall'esistenza  di  un  interesse  nazionale  e sarebbe
comunque  illegittimo, in quanto stabilito in violazione dei principi
di  ragionevolezza  e proporzionalita', anche nel caso in cui non sia
imputabile alla Provincia un inadempimento.
    La  norma, in contrasto con gli artt. 8, numero 12, e 9, numero 3
dello  statuto speciale, interferirebbe con la disciplina provinciale
delle  manifestazioni  fieristiche,  inciderebbe  sull'esercizio  dei
poteri  amministrativi  ad  essa  spettanti  (art. 16  dello  statuto
speciale) e violerebbe l'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992.
Secondo  la  ricorrente,  la  riserva  alla  competenza statale della
"formazione  e  (del)la  tenuta del calendario ufficiale delle fiere"
stabilita  dall'art. 6 del d.P.R. n. 1017 del 1978 chiarirebbe che il
calendario   generale   delle   fiere  che  si  svolgono  sull'intero
territorio  nazionale, ovviamente tenuto dallo Stato, comprende anche
quelle  tenute  nel territorio della Provincia autonoma di Trento, in
forza  delle  autorizzazioni  da  essa rilasciate, ma non attribuisce
allo  Stato il potere di alterare il contenuto del calendario fissato
dalla Provincia. In altri termini, l'art. 6, ult. cit., permetterebbe
agli   organi   statali   il   mero  "recepimento  conoscitivo  delle
manifestazioni  che  hanno luogo nella provincia", non l'esercizio di
poteri sostanziali incidenti sul loro svolgimento.
    L'illegittimita'  costituzionale dell'attribuzione al Ministro di
un  "potere  di  coordinamento  (in  realta' di sovrapposizione nella
decisione)" sarebbe ancora piu' palese in riferimento al conferimento
del   "compito   di   evitare  sovrapposizioni  fra  fiere  nazionali
nell'ambito  della  stessa  regione"  (art. 6,  comma 2,  ed  art. 8,
comma 2,  lettera b), della legge n. 7 del 2001). L'art. 11, comma 4,
della  legge  provinciale n. 35 del 1978 dispone, infatti, che, prima
dell'approvazione   del  calendario,  "la  giunta  provinciale  puo',
sentiti  i  soggetti organizzatori, modificare la data di svolgimento
proposta, ove cio' si renda opportuno per evitare la contemporaneita'
o  la  prossimita'  di  manifestazioni  identiche  o  analoghe" ed un
siffatto  potere puo' essere esercitato anche in relazione ad istanze
e  proposte  di  coordinamento  provenienti  dal Ministero, spettando
soltanto ad essa adottare la determinazione definitiva.
    2.3. - L'art. 8, comma 1, lettera b), e comma 2, della legge n. 7
del  2001, sarebbe lesivo dell'autonomia della Provincia autonoma sia
nella  parte  in  cui dispone che il regolamento fissa i criteri atti
per   evitare  la  concomitanza  fra  fiere  internazionali  e  fiere
nazionali  e  la  concomitanza, nell'ambito della stessa regione, fra
fiere  nazionali e regionali, sia in quella in cui dispone che questo
atto  stabilisce  i  "requisiti  minimi inerenti alle caratteristiche
intrinseche  delle  manifestazioni  ai  fini del riconoscimento della
qualifica  di  manifestazione  fieristica  nazionale", nonostante che
l'art. 5,  comma 2,  attribuisca alle regioni il riconoscimento della
qualifica di fiera nazionale.
    La previsione di una disciplina di rango regolamentare in materia
regionale  violerebbe  i principi che governano il rapporto fra fonti
statali  e  fonti  regionali  e  sarebbe singolare che l'art. 8 della
legge  n. 7  del  2001, attribuisca ad un regolamento ministeriale la
disciplina  di  una funzione (comma 1, lettera b) ed un coordinamento
che  coinvolge  le fiere regionali (comma 2), benche' la stessa legge
riconosca  che  la  prima  e'  di competenza regionale (art. 5) ed il
secondo  dovrebbe riguardare esclusivamente le fiere internazionali e
nazionali  (art. 6).  A  suo  avviso,  la legge n. 7 del 2001 avrebbe
potuto  prevedere  un  atto governativo di indirizzo e coordinamento,
che  avrebbe vincolato la Provincia "al conseguimento degli obiettivi
o  risultati"  da esso stabiliti, rimanendo salva la facolta' di essa
istante di scegliere le modalita' con le quali conseguirli.
    Quanto,  infine,  ai  requisiti  minimi  delle fiere nazionali, i
criteri  generali sono fissati dall'art. 5, comma 1, della legge n. 7
del  2001,  cosicche' non residua spazio se non per la specificazione
di  tali criteri da parte delle regioni e risulterebbe dimostrato che
la  garanzia  inerente  alla identificazione del tipo di atti statali
che  possono  incidere  sulle  funzioni  della  Provincia autonoma di
Trento  "e'  garanzia  di  sostanza  nel  senso  che  il  divieto  di
regolamenti   statali   significa   divieto  di  norme  attuative  di
dettaglio,  pienamente  rientranti  nella  competenza  provinciale, a
maggior ragione in una materia di potesta' primaria come quella delle
fiere".
    3. - Si  e'  costituito  nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.
    La  difesa  erariale,  nell'atto  di costituzione e nella memoria
depositata  in  prossimita'  dell'udienza  pubblica,  premette che la
questione   dovrebbe  essere  decisa  con  riferimento  ai  parametri
costituzionali  nel  testo  vigente  anteriormente  alla  riforma del
Titolo  V  della  Costituzione. Nel merito, deduce che l'art. 6 della
legge  in  esame  riguarderebbe  esclusivamente le fiere di rilevanza
internazionale  o nazionale, disciplinando un procedimento rispettoso
del  principio  di leale collaborazione, allo scopo di evitare che le
fiere  possano  svolgersi in date eventualmente coincidenti, in vista
della  tutela  dell'interesse nazionale. In riferimento al caso della
possibile  concomitanza  nello  svolgimento  delle fiere di rilevanza
internazionale,  ovvero di rilevanza nazionale, il potere sostitutivo
del  Ministro  dell'industria  del  commercio e dell'artigianato puo'
essere,   infatti,   esercitato   esclusivamente  dopo  avere  invano
sollecitato  le  "opportune  intese"  e  si svolge nel rispetto delle
garanzie  previste dall'ordinamento. Inoltre, il potere di evitare la
concomitanza  delle  fiere  non  potrebbe  che  spettare allo Stato e
negarlo significherebbe affermare, irragionevolmente, la possibilita'
che  ciascuna regione mantenga ferma la data della manifestazione che
si  svolge  nel  suo territorio, con palese pregiudizio dell'economia
nazionale.
    3.1. - La   difesa   erariale   sostiene   che  dalla  dimostrata
legittimita'  dell'art. 6  deriverebbe  l'infondatezza  delle censure
concernenti  l'art. 8.  In  particolare,  questa  norma,  al comma 1,
lettera b),  riserva  ad  un regolamento la fissazione dei "requisiti
minimi inerenti alle caratteristiche intrinseche delle manifestazioni
ai   fini   del  riconoscimento  della  qualifica  di  manifestazione
fieristica  nazionale",  proprio  in  quanto  la  fiera,  per  le sue
caratteristiche,  riguarda  una  sfera  che  va  oltre l'ambito delle
competenze  provinciali.  Ratio della norma e', quindi, di assicurare
l'omogeneita'  delle  fiere  di  rilevanza  nazionale,  allo scopo di
evitare che, a causa della diversita' dei criteri di valutazione, una
identica  qualificazione  sia  attribuita  a  manifestazioni che, dal
punto di vista fieristico, producono effetti diversi.
    Infine, anche il comma 2 dell'art. 8 sarebbe immune dalle censure
denunziate,  in  quanto reca una previsione strumentale rispetto allo
scopo di evitare difficolta' nella redazione del calendario nazionale
e  di  scongiurare  conflitti  dannosi  per gli interessi delle altre
regioni e dello Stato.
    4. - Le   parti,   all'udienza   pubblica,  hanno  insistito  per
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.

                       Considerato in diritto

    1. - La  questione di legittimita' costituzionale, promossa dalla
Provincia  autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe, ha
ad  oggetto  l'art. 6  (recte:  art. 6, comma 2) e l'art. 8, comma 1,
lettera b),  e  comma 2,  della  legge  11 gennaio  2001, n. 7 (Legge
quadro  sul settore fieristico), per violazione degli artt. 8, numero
12,  9,  numero 3, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante il
testo   unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
speciale   per  il  Trentino-Alto  Adige,  delle  relative  norme  di
attuazione,   in  particolare  l'art. 1  del  d.P.R. 31 luglio  1978,
n. 1017  e  gli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, nonche'
dei   "principi  costituzionali  in  materia  di  rapporti  tra  atti
regolamentari e poteri regionali".
    Secondo  la  ricorrente,  il predetto art. 6 della legge n. 7 del
2001  lederebbe  la  competenza  provinciale  in  materia  di fiere e
mercati,   in   quanto   attribuirebbe  al  Ministro  dell'industria,
commercio  ed  artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive),
in  caso  di  mancato raggiungimento di un'intesa con altre regioni e
Province autonome per evitare concomitanze di data tra manifestazioni
fieristiche   nazionali   o   internazionali   dello  stesso  settore
merceologico,   il  potere  di  risolvere  "in  via  sostitutiva"  la
questione,  esercitando  cosi'  un  potere  di "sovrapposizione nella
decisione" della Provincia.
    L'art. 8,  comma 1,  lettera b), e comma 2, secondo la Provincia,
invece,   violerebbe   la   medesima   competenza  costituzionalmente
attribuita  in  quanto riserverebbe ad un regolamento ministeriale la
fissazione sia dei requisiti minimi delle manifestazioni, al fine del
riconoscimento   della   qualifica   di   manifestazione   fieristica
nazionale,  sia dei criteri atti ad evitare coincidenze di data nello
svolgimento  delle  manifestazioni  fieristiche  aventi  i  caratteri
precisati dalla norma stessa.
    2. - Il  ricorso  e'  parzialmente fondato nei termini di seguito
precisati.
    Preliminarmente  va  rilevato  che l'art. 1, comma 1, della legge
n. 7  del  2001 statuisce espressamente che, ai fini del rispetto dei
principi  fondamentali  fissati  in  materia di attivita' fieristiche
dalla medesima legge, "sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto  speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in
materia di fiere, individuate dai rispettivi statuti". In relazione a
questa  norma  la  ricorrente  premette  che,  ove si ritenga che "la
clausola  di salvaguardia delle autonomie speciali e delle competenze
delle  Province  autonome di cui all'art. 1, comma 1, legge n. 7/2001
debba  far  interpretare in modo diverso gli artt. 6 e 8 della legge,
si'  da  evitare le interferenze sopra indicate", verrebbero meno "le
ragioni    di    doglianza".    In   proposito   va   osservato   che
l'interpretazione  adeguatrice  fondata  sulla  riferita  clausola di
salvaguardia,  pur  essendo,  in  via generale, ammissibile anche nei
giudizi  in  via  principale (cfr. sentenze n. 406 e n. 170 del 2001,
n. 520  del  2000),  non e' tuttavia praticabile nella fattispecie in
esame per quelle norme - come l'art. 6, comma 2 - nelle quali risulti
contraddetta da riferimenti espliciti alle Province autonome.
    Cio' premesso, e' pacifico che la Provincia di Trento e' titolare
di  competenza  primaria  nella  materia  "fiere e mercati" (artt. 8,
numero  12,  e  16  dello  statuto  speciale), essendo riservato allo
Stato,  nella  stessa  materia,  soltanto  il  potere di formazione e
tenuta   del   calendario   ufficiale   delle   fiere,   nonche'   di
riconoscimento della natura internazionale delle stesse (artt. 6 e 10
del  d.P.R. n. 1017 del 1978). L'art. 6, che al comma 2 - al quale va
limitato  lo  scrutinio di costituzionalita' - prevede l'attribuzione
al  ministro competente del potere di "risolvere in via sostitutiva",
quando  non  si  raggiungano  le opportune intese, la questione della
concomitanza  tra  fiere  di  rilevanza  internazionale  o nazionale,
comunicando  "le  decisioni  assunte  alle  regioni  ed alle Province
autonome   interessate",   configura   in  realta'  un  nuovo  potere
ministeriale,  che  lede  certamente,  in relazione alla formulazione
testuale  che  non  puo'  essere  superata  in via interpretativa, la
competenza  primaria  delle  Province autonome, quando riguarda fiere
programmate nel rispettivo ambito provinciale.
    Nella  competenza  statale  di  formazione e tenuta ufficiale del
calendario  delle  manifestazioni  fieristiche,  che  ha un carattere
precipuamente   ricognitivo,   non   puo'  dunque  farsi  logicamente
rientrare  anche  quella  di modificare la data di svolgimento di una
fiera provinciale coincidente con altra manifestazione fieristica. Si
tratterebbe  infatti dell'esercizio di un potere sostitutivo adottato
in assenza di inadempimenti della Provincia e per di piu' da parte di
un  singolo  ministro.  Nella  specie non sono invero individuabili -
dato  che  la  questione di costituzionalita' in esame va scrutinata,
secondo  la  giurisprudenza  di  questa  Corte, in base al previgente
Titolo V della Costituzione (sentenze n. 422 e n. 376 del 2000) - ne'
la  presenza  dell'interesse  nazionale,  ne' i requisiti che debbono
connotare  le norme fondamentali di riforma economico-sociale, la cui
esistenza  soltanto  potrebbe  giustificare  la  predetta  competenza
statale.  E'  infatti evidente che la norma preordinata ad evitare la
concomitanza    di   determinate   manifestazioni   fieristiche   non
corrisponde  complessivamente  ad  un  interesse unitario, vitale per
l'economia nazionale (sentenza n. 314 del 2001).
    Infine,  lo  stesso  art. 6,  comma 2,  che riserva allo Stato il
predetto   potere   di   introdurre  modifiche  al  calendario  delle
manifestazioni fieristiche fissate dalle Province autonome, contrasta
altresi'  con la norma di attuazione dello statuto speciale contenuta
nell'art. 4,  comma 1,  del  d.lgs. n. 266 del 1992, in quanto "nelle
materie di competenza propria della regione o delle Province autonome
la   legge   non   puo'   attribuire  agli  organi  statali  funzioni
amministrative  (...)  diverse da quelle spettanti allo Stato secondo
lo statuto speciale e le relative norme di attuazione".
    Sotto  questi  profili  va  pertanto  dichiarata l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge n. 7 del 2001, nella
parte in cui si applica alle Province autonome.
    3. - Le  censure  relative  all'art. 8,  comma 1,  lettera b),  e
comma 2,   si   incentrano   invece  sul  fatto  che  un  regolamento
ministeriale  - che per difetto dei presupposti formali e sostanziali
non  puo'  certo definirsi un atto di indirizzo e coordinamento - sia
autorizzato  a  fissare  i  "requisiti  minimi"  delle manifestazioni
fieristiche  da  qualificare  come  "internazionali"  e  "nazionali",
nonche'   a   fissare   i  "criteri  generali"  atti  ad  evitare  la
concomitanza   di   fiere   del  medesimo  livello,  incidendo  cosi'
inammissibilmente,  in quanto atto di normazione secondaria (sentenze
n. 84  e  n. 314 del 2001), su materia statutariamente riservata alla
competenza primaria provinciale.
    Ma  proprio in riferimento a queste norme e' possibile invocare -
non contrastandovi alcun dato letterale - la clausola di salvaguardia
contenuta  nel  citato  art. 1,  comma 1,  della  legge in esame, che
appunto  espressamente  fa  salve,  tra  le  altre,  le competenze in
materia  di  fiere  statutariamente  disposte a favore delle Province
autonome.  Pertanto,  alla  luce  di  una interpretazione adeguatrice
fondata  sulla predetta clausola si debbono considerare inapplicabili
alla Provincia ricorrente le norme censurate dell'articolo 8 in tutte
quelle  parti  che comunque possano ritenersi lesive della competenza
primaria provinciale in materia.
    Sotto  questo specifico profilo, quindi, la prospettata questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 8, comma 1, lettera b), e
comma 2, non e' fondata.
    4. - La presente decisione estende la propria efficacia anche nei
confronti  della  Provincia  autonoma  di Bolzano, tenuto conto della
identita'  di  contenuto della normativa statutaria attributiva delle
competenze provinciali in materia di fiere e mercati (sentenza n. 334
del 2001).
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 6, comma 2,
della   legge   11 gennaio  2001,  n. 7  (Legge  quadro  sul  settore
fieristico),   nella   parte   in   cui,   attribuendo   al  Ministro
dell'industria,  commercio  ed artigianato il potere di risolvere, in
via  sostitutiva,  il  contrasto determinato dalla fissazione di date
concomitanti  per  lo  svolgimento  di manifestazioni fieristiche, si
applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
    Dichiara  non  fondata,  nei  sensi  di  cui  in  motivazione, la
questione   di   legittimita'  costituzionale  dell'art. 8,  comma 1,
lettera b),  e  comma 2,  della medesima legge 11 gennaio 2001, n. 7,
sollevata  in  riferimento agli artt. 8, numero 12, 9, numero 3, e 16
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione  del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige), all'art. 1 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31 luglio  1978, n. 1017
(Norme   di   attuazione   dello   statuto   speciale  della  Regione
Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  artigianato,  incremento della
produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati),
agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il Trentino-Alto Adige
concernenti   il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e  leggi
regionali  e  provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e
coordinamento), ed ai "principi costituzionali in materia di rapporti
tra  atti  regolamentari e poteri regionali" dalla Provincia autonoma
di Trento con il ricorso in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                       Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 28 marzo 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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