N. 33 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 marzo 2003

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 27 marzo 2003 (della Regione Liguria)

Impiego  pubblico - Norme in materia di mobilita' del personale delle
  pubbliche   amministrazioni   -  Procedura  per  l'assegnazione  di
  personale   in   disponibilita',   o  interessato  da  processi  di
  mobilita',  alle  amministrazioni statali e regionali che intendono
  bandire  concorsi  per  la  copertura di posti vacanti - Obbligo di
  dare  preventiva  comunicazione  dell'esigenza di nuove assunzioni,
  sospensione  delle  procedure  concorsuali,  obbligo di assumere il
  personale  assegnato  e  nullita'  delle  assunzioni  effettuate in
  violazione delle suddette prescrizioni - Denunciata invasione della
  potesta' legislativa residuale spettante alle Regioni in materia di
  organizzazione e ordinamento del proprio apparato e di procedure di
  reclutamento del personale regionale - Esorbitanza dalle competenze
  legislative statali.
- Legge  16  gennaio 2003, n. 3, art. 7, comma 1 (che aggiunge l'art.
  34-bis al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
- Costituzione, artt. 117 e 123.
(GU n.21 del 28-5-2003 )
    Ricorso  della  Regione  Liguria,  in  persona  del presidente in
carica sig. Sandro Biasotti, rappresentata e difesa come da mandato a
margine  dagli  avv. Barbara Baroli e Gigliola Benghi dell'Avvocatura
regionale,  ed elettivamente domiciliata in Roma presso gli uffici di
piazza Madama 9,
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri in carica al fine
di   ottenere   la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 7,   comma   1,  della  legge  16  gennaio  2003,  recante:
«Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2003.

                              F a t t o

    Nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003 (S.O. n. 5) e'
stata  pubblicata  la legge 16 gennaio 2003, n. 3, avente ad oggetto:
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione».
    Tra  le  disposizioni introdotte dal nuovo corpo normativo figura
l'art. 7   rubricato   «Disposizioni  in  materia  di  mobilita'  del
personale  delle  pubbliche  amministrazioni»,  il cui primo comma ha
inserito l'art. 34-bis nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
    La norma cosi' recita testualmente:
    1.  -  Dopo  l'art.  34  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001,
n. 165,  e' inserito il seguente art. 34-bis (Disposizioni in materia
di mobilita' del personale).
    Le  amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art. 1, comma 2, con
esclusione  delle  amministrazioni previste dall'art. 3, comma 1, ivi
compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le
procedure  di  assunzione  di  personale, sono tenute a comunicare ai
soggetti  di  cui  all'art.  34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la
sede  di  destinazione  per  i  quali  si intende bandire il concorso
nonche',  se  necessario,  le  funzioni  e  le  eventuali  specifiche
idoneita' richieste.
    2.  -  La  Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle  finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'art.
34,  comma  3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione,
ad  assegnare il personale collocato in disponibilita' ai sensi degli
artt.  33  e 34, ovvero interessato ai processi di mobilita' previsti
dalle  leggi  e  dai  contratti  collettivi.  Le  predette  strutture
regionali  e  provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi
di  personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire
il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio
dei  ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, le informazioni
inviate  dalle  stesse  amministrazioni.  Entro  quindici  giorni dal
ricevimento  della predetta comunicazione la Presidenza del Consiglio
dei  ministri  - Dipartimento della funzione pubblica di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare alle
amministrazioni  che  intendono  bandire  il  concorso  il  personale
inserito   nell'elenco   previsto  dall'art.  34,  comma  2,  nonche'
collocato  in  disponibilita'  in  forza  di  specifiche disposizioni
normative.
    3. - Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi
di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.
    4.  - Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di
cui   al   comma  1,  possono  procedere  all'avvio  della  procedura
concorsuale  per  le  posizioni  per  le  quali  non  sia intervenuta
l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.
    5. - Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo
sono  nulle  di  diritto.  Restano  ferme  le  disposizioni  previste
dall'art. 39  della  legge  27  dicembre  1997,  n. 449, e successive
modificazioni».
    Le  citate  disposizioni  sono  costituzionalmente illegittime in
quanto   incidono  in  una  materia  ormai  di  esclusiva  competenza
regionale ai sensi del novellato art. 117 Cost.
    La  regione  ricorrente  ne chiede, pertanto, la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale in base ai seguenti motivi

                            D i r i t t o

    Violazione dell'art. 117 Cost.
    Violazione art. 123 Cost.
    Com'e'  noto, l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3
del  2001  con  la  quale  e'  stato  modificato  il  Titolo V  della
Costituzione   ha   determinato   un   vero  e  proprio  ribaltamento
all'interno  del  sistema  delle  fonti  con  inversione dei ruoli in
precedenza rivestiti dallo Stato e dalle regioni.
    Preliminarmente,  va  osservato come il novellato art. 117 Cost.,
anziche'  limitarsi  come  per  il  passato a consentire alle regioni
l'adozione  di  «norme  legislative», ha inteso equiparare pienamente
Stato  e  regioni quanto alla titolarita' della funzione legislativa;
stabilisce,  infatti  il  primo  comma  dell'art. 117:  «la  potesta'
legislativa  e'  esercitata  dallo Stato e dalle regioni nel rispetto
della  Costituzione,  nonche'  dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali».
    Cio'  sta  a significare in modo inequivoco che norme legislative
statali  e  regionali  hanno  la  medesima  dignita'  e costituiscono
paritariamente   modalita'   di   esercizio   della   unica  funzione
legislativa,  come  sta  ad  indicare  il fatto che sussistano limiti
comuni  ad  entrambe  le  categorie  di  leggi.  La  distribuzione di
competenze  legislative  tra Stato e regioni viene effettuata secondo
le  indicazioni  fornite dai commi successivi al primo, ove la carica
innovativa delle recenti modifiche appare in tutta la sua evidenza.
    Ed  invero,  mentre  nel sistema precedente all'entrata in vigore
del  nuovo  Titolo  V  era  attribuita  al  legislatore  statale  una
competenza a carattere universale intesa come «attitudine a conoscere
dell'intero  mondo  del  giuridicamente  rilevante»,  comportante  la
possibilita'  di  disciplinare  tutto  cio'  che  la Costituzione non
riservava  al  suo diretto dominio o ad altre fonti (leggi regionali,
regolamenti,  etc.),  oggi  lo  Stato e' confinato a legiferare nelle
sole  materie  descritte al secondo comma dell'art. 117 Cost., mentre
sono  le  regioni  a  disporre di competenza a «carattere universale»
fondata   sulla   stessa  clausola  attributiva,  in  passato,  della
competenza generale al legislatore statale.
    Tra   questi  due  estremi  (la  competenza  statale  in  materie
determinate  -  a  carattere  esclusivo  -  e  la competenza generale
regionale)   si   colloca,   poi,   a  meta'  strada,  la  competenza
concorrente,  gia'  conosciuta  nel  regime  anteriore all'entrata in
vigore  del  nuovo  titolo  V  come  produttiva di gestione normativa
frazionata  tra Stato e regioni, sebbene con riferimento a settori di
meno ampia estensione di quelli definiti dal nuovo Titolo V.
    Nelle  materie  a  legislazione  concorrente  spetta  ancora alle
regioni  la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei
principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato.
    La  norma che si impugna in questa sede, riguardando le procedure
di  reclutamento  del  personale  regionale,  non puo' esser fatta in
alcun  modo  rientrare  ne'  nelle  materie di legislazione esclusiva
statale, ne' nelle materie di legislazione concorrente, ma appartiene
alla  potesta' legislativa esclusiva delle regioni ai sensi del comma
4 dell'art. 117, laddove attrae nella sfera di competenza legislativa
delle   regioni   ogni   materia  non  espressamente  riservata  alla
legislazione dello Stato.
    Si  impone,  infatti,  la considerazione per la quale - mentre il
vecchio   art. 117  Cost.  collocava  tra  le  materie  a  competenza
concorrente la materia relativa all'«ordinamento degli uffici e degli
enti  dipendenti», con conseguente obbligo delle regioni di osservare
i  limiti imposti dalle leggi dello Stato, dall'interesse nazionale e
da  quello  di  altre  regioni  -  oggi l'entrata in vigore del nuovo
Titolo V impone la radicale rivisitazione della materia.
    In  primo  luogo  va  osservato come l'attuale art. 117, comma 2,
lett.  g)  attribuisca  alla legislazione esclusiva statale solamente
«l'ordinamento  e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti pubblici nazionali».
    In   secondo   luogo,   nell'esaminare  partitamente  le  materie
attualmente  di  legislazione concorrente, non si ravvisa l'esistenza
di   alcun   titolo  che  legittimi  un  intervento  da  parte  della
legislazione statale nella materia de qua.
    Cio'  porta  a  concludere  che la materia dell'organizzazione ed
ordinamento del proprio apparato appartiene alla competenza esclusiva
regionale,  giacche'  alla  luce  del  nuovo  modello  di  riparto di
competenze  tra  Stato  e  regioni, la materia deve ritenersi ad esse
attribuita  in  via  esclusiva,  rientrando nella tipologia di cui al
comma 4 dell'art. 117 novellato.
    Pertanto, il legislatore regionale non incontra al riguardo altri
vincoli   che   non  quelli  contemplati  dal  primo  comma  117  per
l'esercizio   della  potesta'  legislativa,  ovvero:  rispetto  della
Costituzione,   dell'ordinamento   comunitario   e   degli   obblighi
internazionali.
    Tale  opinione  e'  suffragata  da  altra  norma  costituzionale:
l'art. 123   Cost.   che   rimette  allo  statuto  della  regione  la
determinazione   dei   principi   fondamentali  di  organizzazione  e
funzionamento,  ponendo  quale  limite  quello  dell'armonia  con  la
Costituzione  e  non  piu'  -  come accadeva antecedentemente - anche
dell'armonia con le leggi della Repubblica.
    Si   deve,   pertanto,   concludere,   che  per  quanto  riguarda
l'ordinamento   e   l'organizzazione   del   proprio   apparato  (ivi
includendo,  evidentemente,  le procedure volte a reperire le risorse
umane  per  il  funzionamento dell'apparato stesso), le regioni siano
oggi  libere di adottare i modelli, le forme e le regole che credono,
nel rispetto dei precetti costituzionali.
    Le  argomentazioni di cui sopra consentono di comprendere appieno
la portata lesiva della norma impugnata.
    Essa,  infatti, comprime inammissibilmente il potere regionale di
attivare  procedure per il reclutamento di personale, giacche' impone
preventivamente alla regione di assumere il personale collocato negli
elenchi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 34 d.lgs. n. 165/2001, ovvero
interessato  ai  processi  di  mobilita',  comminando  addirittura la
sanzione  della «nullita' di diritto» per le assunzioni effettuate in
violazione delle predette prescrizioni.
    Solo  in  assenza di personale idoneo negli elenchi del personale
collocato  in  disponibilita',  ovvero  di  personale  interessato ai
processi  di  mobilita', all'amministrazione e' consentito avviare la
procedura di assunzione.
    Ma  cio'  costituisce un'inammissibile interferenza statale nelle
modalita'  di  reclutamento  del  personale  da  parte della regione,
vertendosi  in materia ove - come si e' visto - e' ormai inibito allo
Stato qualsiasi intervento legislativo.
                              P. Q. M.
    Chiede  che l'ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso,
voglia  dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma
1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
        Genova-Roma, addi' 17 marzo 2003
             Avv. Barbara Baroli - Avv. Gigliola Benghi
03C0343