N. 33 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 marzo 2003
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 27 marzo 2003 (della Regione Liguria) Impiego pubblico - Norme in materia di mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni - Procedura per l'assegnazione di personale in disponibilita', o interessato da processi di mobilita', alle amministrazioni statali e regionali che intendono bandire concorsi per la copertura di posti vacanti - Obbligo di dare preventiva comunicazione dell'esigenza di nuove assunzioni, sospensione delle procedure concorsuali, obbligo di assumere il personale assegnato e nullita' delle assunzioni effettuate in violazione delle suddette prescrizioni - Denunciata invasione della potesta' legislativa residuale spettante alle Regioni in materia di organizzazione e ordinamento del proprio apparato e di procedure di reclutamento del personale regionale - Esorbitanza dalle competenze legislative statali. - Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 7, comma 1 (che aggiunge l'art. 34-bis al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). - Costituzione, artt. 117 e 123.(GU n.21 del 28-5-2003 )
Ricorso della Regione Liguria, in persona del presidente in carica sig. Sandro Biasotti, rappresentata e difesa come da mandato a margine dagli avv. Barbara Baroli e Gigliola Benghi dell'Avvocatura regionale, ed elettivamente domiciliata in Roma presso gli uffici di piazza Madama 9, Contro il Presidente del Consiglio dei ministri in carica al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, recante: «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2003. F a t t o Nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003 (S.O. n. 5) e' stata pubblicata la legge 16 gennaio 2003, n. 3, avente ad oggetto: «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione». Tra le disposizioni introdotte dal nuovo corpo normativo figura l'art. 7 rubricato «Disposizioni in materia di mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni», il cui primo comma ha inserito l'art. 34-bis nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. La norma cosi' recita testualmente: 1. - Dopo l'art. 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente art. 34-bis (Disposizioni in materia di mobilita' del personale). Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'art. 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'art. 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonche', se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste. 2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'art. 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato in disponibilita' ai sensi degli artt. 33 e 34, ovvero interessato ai processi di mobilita' previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'art. 34, comma 2, nonche' collocato in disponibilita' in forza di specifiche disposizioni normative. 3. - Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2. 4. - Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2. 5. - Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni». Le citate disposizioni sono costituzionalmente illegittime in quanto incidono in una materia ormai di esclusiva competenza regionale ai sensi del novellato art. 117 Cost. La regione ricorrente ne chiede, pertanto, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale in base ai seguenti motivi D i r i t t o Violazione dell'art. 117 Cost. Violazione art. 123 Cost. Com'e' noto, l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 con la quale e' stato modificato il Titolo V della Costituzione ha determinato un vero e proprio ribaltamento all'interno del sistema delle fonti con inversione dei ruoli in precedenza rivestiti dallo Stato e dalle regioni. Preliminarmente, va osservato come il novellato art. 117 Cost., anziche' limitarsi come per il passato a consentire alle regioni l'adozione di «norme legislative», ha inteso equiparare pienamente Stato e regioni quanto alla titolarita' della funzione legislativa; stabilisce, infatti il primo comma dell'art. 117: «la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Cio' sta a significare in modo inequivoco che norme legislative statali e regionali hanno la medesima dignita' e costituiscono paritariamente modalita' di esercizio della unica funzione legislativa, come sta ad indicare il fatto che sussistano limiti comuni ad entrambe le categorie di leggi. La distribuzione di competenze legislative tra Stato e regioni viene effettuata secondo le indicazioni fornite dai commi successivi al primo, ove la carica innovativa delle recenti modifiche appare in tutta la sua evidenza. Ed invero, mentre nel sistema precedente all'entrata in vigore del nuovo Titolo V era attribuita al legislatore statale una competenza a carattere universale intesa come «attitudine a conoscere dell'intero mondo del giuridicamente rilevante», comportante la possibilita' di disciplinare tutto cio' che la Costituzione non riservava al suo diretto dominio o ad altre fonti (leggi regionali, regolamenti, etc.), oggi lo Stato e' confinato a legiferare nelle sole materie descritte al secondo comma dell'art. 117 Cost., mentre sono le regioni a disporre di competenza a «carattere universale» fondata sulla stessa clausola attributiva, in passato, della competenza generale al legislatore statale. Tra questi due estremi (la competenza statale in materie determinate - a carattere esclusivo - e la competenza generale regionale) si colloca, poi, a meta' strada, la competenza concorrente, gia' conosciuta nel regime anteriore all'entrata in vigore del nuovo titolo V come produttiva di gestione normativa frazionata tra Stato e regioni, sebbene con riferimento a settori di meno ampia estensione di quelli definiti dal nuovo Titolo V. Nelle materie a legislazione concorrente spetta ancora alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato. La norma che si impugna in questa sede, riguardando le procedure di reclutamento del personale regionale, non puo' esser fatta in alcun modo rientrare ne' nelle materie di legislazione esclusiva statale, ne' nelle materie di legislazione concorrente, ma appartiene alla potesta' legislativa esclusiva delle regioni ai sensi del comma 4 dell'art. 117, laddove attrae nella sfera di competenza legislativa delle regioni ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Si impone, infatti, la considerazione per la quale - mentre il vecchio art. 117 Cost. collocava tra le materie a competenza concorrente la materia relativa all'«ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti», con conseguente obbligo delle regioni di osservare i limiti imposti dalle leggi dello Stato, dall'interesse nazionale e da quello di altre regioni - oggi l'entrata in vigore del nuovo Titolo V impone la radicale rivisitazione della materia. In primo luogo va osservato come l'attuale art. 117, comma 2, lett. g) attribuisca alla legislazione esclusiva statale solamente «l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali». In secondo luogo, nell'esaminare partitamente le materie attualmente di legislazione concorrente, non si ravvisa l'esistenza di alcun titolo che legittimi un intervento da parte della legislazione statale nella materia de qua. Cio' porta a concludere che la materia dell'organizzazione ed ordinamento del proprio apparato appartiene alla competenza esclusiva regionale, giacche' alla luce del nuovo modello di riparto di competenze tra Stato e regioni, la materia deve ritenersi ad esse attribuita in via esclusiva, rientrando nella tipologia di cui al comma 4 dell'art. 117 novellato. Pertanto, il legislatore regionale non incontra al riguardo altri vincoli che non quelli contemplati dal primo comma 117 per l'esercizio della potesta' legislativa, ovvero: rispetto della Costituzione, dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. Tale opinione e' suffragata da altra norma costituzionale: l'art. 123 Cost. che rimette allo statuto della regione la determinazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, ponendo quale limite quello dell'armonia con la Costituzione e non piu' - come accadeva antecedentemente - anche dell'armonia con le leggi della Repubblica. Si deve, pertanto, concludere, che per quanto riguarda l'ordinamento e l'organizzazione del proprio apparato (ivi includendo, evidentemente, le procedure volte a reperire le risorse umane per il funzionamento dell'apparato stesso), le regioni siano oggi libere di adottare i modelli, le forme e le regole che credono, nel rispetto dei precetti costituzionali. Le argomentazioni di cui sopra consentono di comprendere appieno la portata lesiva della norma impugnata. Essa, infatti, comprime inammissibilmente il potere regionale di attivare procedure per il reclutamento di personale, giacche' impone preventivamente alla regione di assumere il personale collocato negli elenchi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 34 d.lgs. n. 165/2001, ovvero interessato ai processi di mobilita', comminando addirittura la sanzione della «nullita' di diritto» per le assunzioni effettuate in violazione delle predette prescrizioni. Solo in assenza di personale idoneo negli elenchi del personale collocato in disponibilita', ovvero di personale interessato ai processi di mobilita', all'amministrazione e' consentito avviare la procedura di assunzione. Ma cio' costituisce un'inammissibile interferenza statale nelle modalita' di reclutamento del personale da parte della regione, vertendosi in materia ove - come si e' visto - e' ormai inibito allo Stato qualsiasi intervento legislativo.
P. Q. M. Chiede che l'ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Genova-Roma, addi' 17 marzo 2003 Avv. Barbara Baroli - Avv. Gigliola Benghi 03C0343