N. 108 ORDINANZA 26 marzo - 1 aprile 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale  -  Procedimento  per  reati  sessuali  -  Incidente
  probatorio  per  l'assunzione  di testimonianza Modalita' riservata
  alla  persona  offesa  minorenne  e  non  anche  al soggetto adulto
  affetto da deficit psichico - Prospettata omessa tutela dei diritti
  inviolabili   della   persona   incapace  naturale,  ingiustificata
  disparita'  di  trattamento,  difetto  di  tutela  giurisdizionale,
  omessa  garanzia  della  genuinita' e incontestabilita' della prova
  Manifesta infondatezza della questione.
- Cod. proc. pen., art. 392, comma 1-bis.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 32 e 111.
Processo  penale  -  Procedimento  per  reati  sessuali  -  Incidente
  probatorio  per l'assunzione di testimonianza - Modalita' riservata
  alla  persona  offesa  minorenne  e  non  anche  al soggetto adulto
  affetto  da  deficit psichico - Ritenuta conseguente impossibilita'
  per  il  giudice  a  quo  di  decidere  sulla richiesta di rinvio a
  giudizio  degli  imputati  -  Difetto  di  attuale  rilevanza della
  questione - Manifesta inammissibilita'.
- Cod.  proc.  pen.,  artt. 398, comma 5-bis, e 498, commi 4, 4-bis e
  4-ter.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 32 e 111.
(GU n.14 del 9-4-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel   giudizio   di   legittimita'  costituzionale  degli  artt. 392,
comma 1-bis,  398,  comma 5-bis,  498,  commi 4,  4-bis  e 4-ter, del
codice  di  procedura  penale, promosso con ordinanza in data 8 marzo
2002 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova,
iscritta  al  n. 275  del  registro ordinanze 2002 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 24,  1a  serie  speciale,
dell'anno 2002.
    Visto l'atto di costituzione di Zarra Scotto Di Carlo Giustina;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  17 dicembre  2002  il giudice
relatore Valerio Onida.
    Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di  Genova,  con  ordinanza emessa l'8 marzo 2002, pervenuta a questa
Corte  il  23 maggio  2002,  ha  sollevato  questione di legittimita'
costituzionale,  in  riferimento  agli artt. 2, 3, 24, 32 e 111 della
Costituzione,  degli  artt. 392,  comma 1-bis, 398, comma 5-bis, 498,
commi 4, 4-bis e 4-ter, del codice di procedura penale;
        che  il  remittente, nell'ambito di un procedimento per reati
sessuali,   richiesto   di   procedere   nelle  forme  dell'incidente
probatorio  all'assunzione  della  testimonianza  della parte offesa,
persona   maggiorenne   affetta   da   sindrome  di  Down  con  grave
compromissione  cognitiva,  rileva  che nella specie non ricorrerebbe
alcuna   delle   condizioni  che,  secondo  la  disciplina  ordinaria
contenuta  nell'art. 392, comma 1, cod. proc. pen., consentono di far
luogo  ad  incidente probatorio, in quanto l'infermita' del teste non
avrebbe  caratteristiche  evolutive  tali da poter considerare che vi
sia  fondato  motivo  di  ritenere  che  la persona non potra' essere
esaminata  nel  dibattimento per infermita' o altro grave impedimento
(art. 392,  comma 1,  lettera  a,  cod.  proc. pen.), ne' - atteso il
tempo  decorso  dai  fatti  senza  che  vi  siano stati comportamenti
intimidatori  da  parte  degli  imputati  -  apparirebbe  ravvisabile
l'ipotesi in cui vi sia fondato motivo di ritenere che la persona sia
esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra
utilita' affinche' non deponga o deponga il falso (art. 392, comma 1,
lettera b);  e  che l'art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen. consente
di  far  luogo  ad incidente probatorio fuori dalle ipotesi ordinarie
solo quando, nell'ambito di procedimenti per reati sessuali, si debba
assumere la testimonianza di persona minore di sedici anni, e non nel
caso  in  cui  si  debba  assumere  la  testimonianza  di una persona
maggiorenne  affetta da insufficienza mentale tanto grave da porla in
condizioni analoghe a quelle del minore;
        che,  inoltre,  il  giudice  a quo rileva che le norme di cui
all'art. 398,  comma 5-bis,  e  all'art. 498, commi 4, 4-bis e 4-ter,
cod.  proc.  pen.,  che  prevedono  speciali modalita' "protette" per
l'assunzione  della  testimonianza,  si riferiscono a loro volta alla
testimonianza della persona minore di sedici anni, o del minorenne, e
non  si estendono al caso del soggetto adulto affetto da infermita' o
da  deficit psichico tale da richiedere una tutela particolare sia al
fine  di consentire l'accertamento di reati commessi a suo danno, sia
al  fine  di garantire che tale accertamento sia condotto in modo non
lesivo  della  sua personalita', date le condizioni analoghe a quelle
della persona minore;
        che  pertanto,  ad  avviso  del  remittente,  le disposizioni
citate  si porrebbero in contrasto: con l'art. 2 Cost., in quanto non
garantirebbero  la piena tutela dei diritti inviolabili della persona
inferma di mente, quando questa sia chiamata a deporre su vicende che
si assumono strettamente attinenti alla sfera della sua personalita';
con  l'art. 3  Cost., per la ingiustificata disparita' di trattamento
fra  il  minore  e  l'adulto  affetto  da  insufficienza mentale, che
verserebbero   in   identiche   condizioni;   con   l'art. 24  Cost.,
risolvendosi  in un difetto di tutela giurisdizionale di chi, sebbene
incapace,  sarebbe  in  grado  di  deporre,  ma  soltanto nelle forme
protette  previste  per  il  minore;  con l'art. 32 Cost., perche' la
persona  in  condizioni di insufficienza mentale sarebbe esposta alle
conseguenze  negative  che  possono  derivare  al  suo stato psichico
dall'impossibilita' di difendere i propri diritti, ricorrendo, in una
situazione  protetta,  alle  pur limitate risorse di cui dispone; con
l'art. 111  Cost., perche' il diritto di difesa non sarebbe garantito
in  una  situazione  in  cui  l'esame del teste incapace naturale non
potrebbe essere effettuato con le modalita' piu' adeguate a garantire
la genuinita' e la incontestabilita' della prova;
        che,  secondo  il  giudice  a  quo, il dubbio di legittimita'
costituzionale sollevato condizionerebbe la decisione sulla richiesta
di   esame   del  teste  nelle  forme  dell'incidente  probatorio,  e
precluderebbe  anche,  per  la  mancata estensione all'incapace della
tutela  di  cui all'art. 498, commi 4, 4-bis e 4-ter cod. proc. pen.,
la  decisione  sulla  richiesta  di  rinvio  a  giudizio, non essendo
possibile,  senza  il  ricorso  alle  modalita'  previste dalle norme
impugnate,  una  prognosi  sull'esito  dell'esame  della parte offesa
condotto in dibattimento;
        che  si e' costituito il curatore speciale della parte offesa
nel   procedimento   a   quo,   chiedendo   che   la  Corte  dichiari
l'illegittimita'  costituzionale  delle norme denunciate, nella parte
in  cui  non  consentono  di  acquisire  in  incidente  probatorio la
testimonianza del maggiorenne incapace naturale con le forme previste
per  i minorenni, o, in subordine, chiedendo di "segnare con nettezza
il  processo  interpretativo  che  dovra' seguire il giudice a quo al
fine di decidere sulla richiesta di incidente probatorio";
        che  non  vi e' stato intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri.
    Considerato  che  si  deve preliminarmente esaminare la questione
sollevata  nei  riguardi dell'art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen.,
la'  dove  esso  consente  di procedere ad incidente probatorio fuori
dalle  ipotesi ordinarie solo quando, nell'ambito di procedimenti per
reati  sessuali, si debba assumere la testimonianza di persona minore
di  sedici  anni,  e non quando si debba assumere la testimonianza di
persona   maggiorenne   affetta  da  insufficienza  mentale  tale  da
richiedere una tutela particolare;
        che   questa   Corte   ha   gia'   chiarito  che  l'esigenza,
costituzionalmente  rilevante,  di assicurare, nella assunzione della
testimonianza  di soggetti "fragili" - come i minori e gli infermi di
mente  -, modalita' che garantiscano la tutela della personalita' del
teste  e  la  genuinita' della prova deve trovare e trova espressione
indipendentemente  dal ricorso o meno all'incidente probatorio; e che
la  garanzia costituzionalmente dovuta riguarda la protezione di tali
interessi,  ma  non  gia'  lo  specifico strumento dell'anticipazione
della   testimonianza  attraverso  l'incidente  probatorio  (sentenza
n. 529  del  2002;  e  cfr. anche sentenza n. 114 del 2001, ordinanza
n. 583 del 2000);
        che  il  ricorso  all'incidente  probatorio al di fuori delle
ipotesi  ordinarie di cui all'art. 392, comma 1, cod. proc. pen., nel
caso  in  cui  si  debba  assumere  la  testimonianza  di  un  minore
infrasedicenne in un procedimento per reati sessuali, rappresenta una
eccezione rispetto alla regola generale per cui la prova si forma nel
dibattimento,  e  corrisponde ad una scelta del legislatore, rispetto
alla  quale  non  e'  dato di rinvenire ragioni costituzionali che ne
impongano la estensione al caso del teste infermo di mente (ordinanza
n. 583 del 2000);
        che,  peraltro,  eventuali  esigenze  di  anticipazione della
testimonianza,  al  fine  di  accertare  i  fatti  e di assicurare la
genuinita' della prova, nel caso in cui si tratti di persone le quali
presentino  condizioni mentali o psichiche di particolare fragilita',
che  facciano ritenere fondatamente che la testimonianza medesima non
possa  essere  utilmente  assunta  nel  dibattimento, possono trovare
adeguata  soddisfazione  attraverso  una  corretta applicazione delle
previsioni  di  cui  all'art. 392, comma 1, lettere a e b, cod. proc.
pen.,  relative alle ipotesi di infermita' o altro grave impedimento,
e  di  esposizione  a  condizionamenti  esterni,  che giustificano il
ricorso all'incidente probatorio;
        che,  pertanto,  la  questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 392,   comma 1-bis,   cod.  proc.  pen.  e'  manifestamente
infondata;
        che,  di  conseguenza,  la  questione  sollevata con riguardo
all'art. 398,  comma 5-bis,  e  all'art. 498, commi 4, 4-bis e 4-ter,
cod.  proc.  pen.,  relativi  alle  modalita'  dell'assunzione  della
testimonianza  -  modalita'  che,  peraltro,  per  quanto riguarda la
previsione  dell'art. 498,  comma 4,  sono gia' state in parte estese
alla  testimonianza dell'infermo di mente, con la sentenza n. 283 del
1997, di cui il remittente non tiene conto - risulta priva di attuale
rilevanza   nel  procedimento  a  quo,  e  come  tale  manifestamente
inammissibile, dovendo il giudicante decidere solo sulla richiesta di
procedere  ad  incidente  probatorio, ed avendo lo stesso escluso che
ricorrano,  nella  specie,  le  condizioni  per procedervi sulla base
della normativa vigente (cfr. sentenza n. 529 del 2002);
        che  la  rilevanza  non  puo'  ritenersi  nemmeno  sulla base
dell'assunto per cui, in assenza della testimonianza in questione, da
assumere  con  modalita'  "protette",  il  giudice a quo non potrebbe
decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio degli imputati, perche'
non sarebbe possibile "una prognosi sull'esito dell'esame della parte
offesa  condotto  in  dibattimento":  infatti il rinvio a giudizio e'
preordinato   a   consentire   l'accertamento  dei  fatti  attraverso
l'assunzione  delle  prove  nel  dibattimento,  da  effettuare con le
modalita'  adeguate  alla  specie, onde e' solo in quella sede che si
possono  porre come rilevanti eventuali questioni circa la estensione
al  teste  affetto  da infermita' o insufficienza mentale di speciali
modalita' "protette" previste per la testimonianza dei minori.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    a) dichiara   la   manifesta   infondatezza  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 392, comma 1-bis, del codice di
procedura  penale,  sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24,
32  e 111 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe;
    b) Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della  questione di
legittimita'  costituzionale  degli articoli 398, comma 5-bis, e 498,
commi 4, 4-bis e 4-ter, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento  agli articoli 2, 3, 24, 32 e 111 della Costituzione, dal
giudice  per  le  indagini  preliminari  del  Tribunale di Genova con
l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                         Il redattore: Onida
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 1 aprile 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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