N. 12 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 28 marzo 2003

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 28
marzo 2003 (della Corte d'appello di Bologna)

Parlamento  - Immunita' parlamentari - Deliberazione della Camera dei
  deputati  in  data  17  marzo  1998, con la quale si dichiara che i
  fatti  per  cui si procede civilmente nei confronti dell'on. Nicola
  Vendola  per il risarcimento del danno conseguente a diffamazione a
  mezzo  stampa  nei  confronti  del  dott.  Paolo Foresti concernono
  opinioni  espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle
  sue  funzioni.  Conflitto  di  attribuzione  tra poteri dello Stato
  sollevato dalla Corte d'appello di Roma per la ritenuta mancanza di
  nesso   tra   i  fatti  attribuiti  e  l'esercizio  delle  funzioni
  parlamentari.
- Deliberazione della Camera dei deputati 17 marzo 1998.
- Cost., art. 68, primo comma.
(GU n.17 del 30-4-2003 )
    La  Corte d'appello nelle cause civili riunite iscritte ai numeri
n. 534/2000 e 549/2000, promosse da:
        la n. 534/2000 promossa da:
    Poligrafici   editoriale   S.p.a.  elettivamente  domiciliata  in
Bologna, via del Cestello n. 4 presso lo studio dell'avv. Ugo Ruffolo
che  la rappresenta e difende unitamente all'avv. Carlo Berti come da
procura  in  margine  all'atto  di  citazione in appello, appellante;
contro:  1)  Biagi  Enzo,  elettivamente  domiciliato in Bologna, via
D'Azeglio  n. 58  presso  lo  studio  dell'avv.  Mario Jacchia che lo
rappresenta  e  difende unitamente all'avv. Cesare Rimini del foro di
Milano come da procura in calce all'atto di citazione di primo grado;
2)  Bossi Umberto, elettivamente domiciliato in Bologna, via Rubbiani
n. 2 presso lo studio dell'avv. Andrea Fornasari che lo rappresenta e
difende  unitamente  all'avv. Matteo Brigandi del foro di Milano come
da  procura  in  calce  alla  comparsa  di  risposta  in primo grado,
appellati;
        la  n. 549/2000  promossa  da:  Bossi  Umberto, elettivamente
domiciliato  in Bologna, via Rubbiani n. 2 presso lo studio dell'avv.
Andrea   Fornasari   che   lo   rappresenta   e   difende  unitamente
all'avv. Matteo  Brigandi del foro di Milano come da procura in calce
alla  comparsa  di  risposta  in  primo grado, appellante; contro: 1)
Biagi  Enzo,  contumace; 2) Poligrafici Editoriale S.p.a., contumace,
appellati;
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Letti gli atti ed i documenti di causa;
    Ritenuto che: con atto di citazione notificato il 9 ottobre 1996,
Biagi  Enzo ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Bologna,
Bossi  Umberto  e  la  Poligrafici  Editoriale S.p.a., chiedendone la
condanna  al risarcimento del danno arrecato al suo onore ed alla sua
reputazione  con  un'intervista,  pubblicata sul quotidiano «Il Resto
del Carlino» dell'11 agosto 1996;
        in  particolare,  l'attore  lamentava  che,  alla domanda del
giornalista:  «Secondo  Enzo  Biagi  lei  invece  predica soprattutto
l'egoismo»,  il Bossi aveva risposto: «Quel ladrone deve stare zitto.
Ma  quale  egoismo?  Questi  vogliono  fare la solidarieta' rubano ai
lavoratori dipendenti del Nord per tenere in piedi l'assistenzialismo
al  Sud. E' un vero e proprio genocidio nei confronti del Nord. Porci
razzisti,  porci  colonialisti,  marmaglia  romana.  Io  sono qui per
eseguire  la  volonta'  della  nazione padana, non me ne frega niente
dell'Italia  e degli italioti. Alla fine perderanno ed io li andro' a
cercare uno per uno»;
        il  Tribunale di Bologna - pronunciandosi sul presupposto che
l'autorita'  giudiziaria  e'  libera  di  valutare  autonomamente  se
ricorra  o no uno dei casi di insindacabilita' previsti dall'art. 68,
primo   comma,   Cost.,   qualora   la  Camera  di  appartenenza  del
parlamentare  non  si  sia  gia' pronunciata - ha accolto domanda con
sentenza n. 521 del 5-15 marzo 1999;
        la  Camera  dei  deputati,  con  delibera adottata l'8 aprile
1999,   in   difformita'   dalla   proposta   della   giunta  per  le
autorizzazioni  a  procedere,  ha  dichiarato che i fatti per i quali
Biagi Enzo aveva presentato querela contro il deputato Bossi Umberto,
riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue
funzioni politiche, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.;
        cio'  posto,  questa Corte ritiene che la Camera dei deputati
abbia fatto un uso non corretto del potere di decidere in ordine alla
sussistenza  dei  presupposti  di  applicabilita' dell'art. 68, primo
comma,  Cost.  ed  abbia  cosi'  menomato  le attribuzioni del potere
giudiziario;
        secondo   l'ormai   consolidata  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale,  nella funzione politica tutelata dall'art. 68, primo
comma,  Cost.,  «non  si  puo'  pero'  ricondurvi  l'intera attivita'
politica  svolta  dal  deputato  o dal senatore: tale interpretazione
finirebbe,   invero,   per  vanificare  il  flesso  funzionale  posto
dall'art. 68,  primo comma, e comporterebbe il rischio di trasformare
la prerogativa in un privilegio personale» (Corte cost. n. 375/1997).
Ne  consegue  che la prerogativa di insindacabilita' non si estende a
tutti  i  comportamenti  di  chi  sia  membro delle Camere, ma solo a
quelli  realmente funzionali all'esercizio delle attribuzioni proprie
del  potere legislativo (Corte cost. n. 375/1997, n. 379/1996), e non
invece  a  quelli  che  assumano  la funzione politica quale semplice
pretesto per attivita' sostanzialmente diverse;
        nella  fattispecie  concreta  non  e'  dato  ravvisare  alcun
collegamento  tra  le  espressioni  contestate  all'on.  Bossi ed una
attivita'  di esplicazione, propaganda, diffusione o contestazione di
principi  politici; cio' che, invece, risulta di tutta evidenza e' la
serie  di  insulti  e minacce rivolte al Biagi e ad altri, non meglio
identificati,  avversari  politici.  Ne'  puo'  valere, in contrario,
l'affermazione     che     l'on. Bossi     espresse    «dichiarazioni
contenutisticamente  fedeli  al  programma  politico  della  Lega»: i
riferimenti  politici, ravvisabili nelle espressioni «Questi vogliono
fare  la  solidarieta'  rubando ai lavoratori dipendenti del Nord per
tenere  in  piedi  l'assistenzialismo  al  Sud»  e  «Io  sono qui per
eseguire  la  volonta'  della  nazione padana, non me ne frega niente
dell'Italia  e  degli  italioti»,  a  ben vedere, non rivestono alcun
contenuto  di  critica  politica  quanto, piuttosto, costituiscono un
mero pretesto per rivolgere al Biagi una serie di contumelie. Essendo
pacifico   che   l'epiteto   «ladrone»   fosse   indirizzato   a  lui
direttamente,  e' anche chiaro il coinvolgimento del Biagi - soggetto
della domanda del giornalista - nel novero dei «Questi» (che vogliono
fare  la  solidarieta'  rubando  ai  lavoratori  dipendenti del Nord,
ecc.),  di  seguito  qualificati  anche  come  «Porci razzisti, porci
colonialisti,  marmaglia romana»; e cioe' i medesimi individui cui e'
rivolta  la  chiara minaccia: «Alla fine perderanno ed io li andro' a
cercare uno per uno»;
        pertanto,  nel comportamento dell'on. Bossi «non e' possibile
rintracciare  una  connessione  con  atti  tipici della funzione, ne'
risulta  possibile individuare un intento divulgativo di una scelta o
di  un'attivita' politico-parlamentare» (Corte cost., sent. 18 luglio
1998, n. 289);
        le  dichiarazioni  in  esame, dunque, sono del tutto estranee
allo   svolgimento  della  funzione  pubblica  e  rientrano,  invece,
nell'esercizio  di  mera  attivita'  politica.  Nell'ambito  di  tale
pratica i membri del parlamento sono sottoposti agli stessi limiti di
ogni  altro cittadino che voglia concorrere a determinare la politica
nazionale, mediante la libera manifestazione del pensiero (cfr. Cass.
1°   marzo   1982,   n. 2039),  in  quanto  la  prerogativa  prevista
dall'art. 68,  primo comma, Cost., e' posta a tutela della funzione e
non   della   persona   del   parlamentare:   essa,  pertanto,  copre
esclusivamente l'attivita' istituzionale del deputato o del senatore;
        si   rende   pertanto   necessario  promuovere  conflitto  di
attribuzione   tra   i   poteri   dello   Stato:   tutti  gli  organi
giurisdizionali    sono,    infatti,   legittimati,   attivamente   e
passivamente,  ad  essere  parte  in  simili  conflitti  (giur. Cost.
consolidata, cfr. ord. n. 254/1998);
                              P. Q. M.
    Visti  l'art. 134 Cost. e gli artt. 37 legge 11 marzo 1953, n. 87
e 26, delib. C.C. 16 marzo 1956;
    Solleva  conflitto  di  attribuzione  tra  poteri dello Stato nei
confronti  della  Camera  dei  deputati  in  relazione alla delibera,
adottata  l'8  aprile  1999,  con  la  quale  -  in difformita' dalla
proposta  della  giunta  per le autorizzazioni a procedere - e' stato
dichiarato che i fatti per i quali Biagi Enzo aveva intrapreso azione
risarcitoria  contro  il  deputato  Bossi Umberto riguardano opinioni
espresse  da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi
dell'art. 68, primo comma, Cost.;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Sospende  il  giudizio  in  corso,  nella  sola parte concernente
l'appello proposto dall'on. Bossi avverso la sentenza n. 521/1999 del
Tribunale di Bologna;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza sia notificata, a cura della
cancelleria,  alle  parti  in causa ed ai Presidenti delle due Camere
del Parlamento.
    Cosi'  deciso in Bologna, nella camera di consiglio della seconda
sezione civile della Corte d'appello, in data 16 novembre 2001.
                Il Presidente: Francesco Mario Agnoli
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