N. 205 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 giugno 2002

Ordinanza  del  5 giugno 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il
24  marzo  2003)  emessa  dal g.u.p. del tribunale per i minorenni di
Palermo nel procedimento penale a carico di S.G.

Processo  penale  -  Procedimento  a  carico  di imputato minorenne -
  Udienza  preliminare - Contumacia o irreperibilita' dell'imputato -
  Possibilita'  per  il  giudice  di  pronunciare,  in  mancanza  del
  consenso  dell'imputato,  sentenza  di  non  luogo  a procedere per
  concessione  del  perdono  giudiziale o per irrilevanza del fatto -
  Preclusione   -   Irragionevolezza   -   Contrasto   con  le  norme
  internazionali  in materia - Violazione del principio di protezione
  del minore.
- D.P.R.   22  settembre  1988,  n. 448,  art.  32,  come  modificato
  dall'art. 22 della legge 1 marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 31.
(GU n.16 del 23-4-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Nel  procedimento  penale contro S.G. nato a Dielsdorf (Svizzera)
il  2 maggio 1983, imputato per il reato di cui agli artt. 624 e 625,
nn. 1  e  2  c.p.  per  essersi  impossessato  ed  al  fine di trarne
profitto, dell'utenza telefonica 0924.84133 intestata a Causi Nicolo'
ed  installata  nell'abitazione di villeggiatura dello stesso, al cui
interno  si  introduceva  dopo  aver  forzato  l'infisso  esterno del
salone,  effettuando  un numero imprecisato di telefonate extraurbane
ed a cellulari. In Castelvetrano il 12 maggio 2000.
    Premesso,  in fatto, che le fonti di prova a carico dell'imputato
sono  costituite:  dagli accertamenti sui luoghi espletati dalla p.g.
operante;  dalla circostanza che venne ivi rinvenuto un blocco-notes,
non   appartenente   ad  alcun  membro  della  famiglia  proprietaria
dell'abitazione,  su  cui  erano trascritti numerosi numeri di utenze
cellulari   e   linee   erotiche   nonche'   dalla   circostanza  che
spontaneamente,  dopo due giorni dalla commissione del fatto, S.G. si
era recato, - accompagnato dalla di lui madre, presso la Stazione dei
C.C. competente, confessando di essere stato l'autore dell'effrazione
e delle telefonate e manifestando pentimento e desiderio di risarcire
il danno alla persona offesa.
    Rilevato  che  questo  collegio,  ritenendo di poter esprimere un
giudizio  prognostico positivo sulla effettiva volonta' dell'imputato
di  astenersi per il futuro dal commettere ulteriori reati, attesa la
spontanea  ammissione  degli addebiti e la positiva relazione sociale
in  atti  e  di  poter, quindi concedere il perdono giudiziale ovvero
anche  la  irrilevanza  del  fatto, considerata la occasionalita' del
comportamento,  non  ha  potuto procedere alla definizione allo stato
degli  atti ex art. 32 d.P.R. n. 448/1988 come novellato dall'art. 22
della  legge  n. 63/2001  per  mancanza di consenso dell'imputato, il
quale e' rimasto contumace.
    Cio'  premeso,  visti  gli  artt. 23 e s.s., legge 11 marzo 1953,
n. 87, solleva questione di incostituzionalita' del predetto art. 32,
d.P.R.  n. 448/1988  come novellato dall'art. 22 legge n. 63/2001 con
riferimento  agli  artt. 10, 3 e 31 della Costituzione, riprendendo i
concetti  gia'  parzialmente  espressi  nell'ordinanza  del 24 aprile
2001,  a seguito della quale la Corte costituzionale con sentenza del
9  maggio  2002,  depositata  il  16  maggio  2002,  ha dichiarato la
illegittimita'  costituzionale  del  predetto  art. 32,  comma  1 del
d.P.R.  22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui, in mancanza di
consenso  dell'imputato,  preclude al giudice di pronunciare sentenza
di  non  luogo  a  procedere  che  non  presuppone un accertamento di
responsabilita'.
    Nel  caso  di  specie,  questo  giudicante ripropone la questione
anche  con riferimento alla illegittimita' della norma nella parte in
cui  preclude  al  giudice la possibilita' di pronunciare sentenza di
non  luogo  a  procedere per concessione del perdono giudiziale o per
irrilevanza del fatto, nell'interesse del minore.
    Infatti,  la  predetta norma sancisce testualmente: "nell'udienza
preliminare,  prima  dell'inizio della discussione, il giudice chiede
all'imputato  se  consente  alla  definizione  del processo in quella
stessa  fase,  salvo  che  il  consenso  sia  prestato validamente in
precedenza.  Se il consenso e' prestato, il giudice, al termine della
discussione  pronuncia  sentenza  di  non  luogo a procedere nei casi
previsti   dall'art.   425  c.p.p.  o  per  concessione  del  perdono
giudiziale o per irrilevanza del fatto".
    Premette questo giudice che l'art. 10 della Costituzione sancisce
al  primo comma che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle
norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.
    L'art.  3 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York
del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge
27  maggio  1991  n. 176,  prevede  al  primo comma che: "in tutte le
decisioni  relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni
pubbliche  o  private  di  assistenza  sociale,  dei tribunali, delle
autorita'  amministrative  o  degli  organi  legislativi, l'interesse
superiore del fanciullo deve essere considerato preminente".
    L'art.  31,  comma  secondo  della  Cost.  prevede inoltre che la
Repubblica  "protegge  la  maternita',  l'infanzia  e  la  gioventu',
favorendo gli istituti necessari a tale scopo".
    Orbene,  precludere al giudicante la possibilita' di concedere il
beneficio  del  perdono giudiziale o della irrilevanza del fatto, nel
caso  di mancato consenso dell'imputato minorenne che sia contumace o
assente,  comporta  la  violazione  dei  predetti artt. 10 e 31 della
Cost., atteso che non puo' dubitarsi che sia interesse preminente del
minore evitare la sottoposizione ad un dibattimento inutile.
    Peraltro  le  esigenze  difensive  dell'imputato minorenne devono
ritenersi  comunque  garantite  dalla possibilita' riconosciutagli, a
seguito  della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 1993, di
proporre  opposizione  avverso  le  sentenze  di  proscioglimento che
presuppongono un accertamento di responsabilita'.
    Inoltre,   deve   considerarsi  che  a  seguito  delle  modifiche
legislative  introdotte  dalla  legge  Carotti  e  con la sostanziale
obbligatorieta'  per  il  g.u.p.  di  ammettere  al  rito  abbreviato
l'imputato che ne faccia richiesta, si sono sensibilmente trasformate
le  finzioni  del  giudice  dell'udienza  preliminare,  al  quale  e'
demandato  un ampio potere istruttorio, ai sensi degli artt. 421, 422
e 438 e ss. c.p.p.:
    Cio'  comporta  per  l'imputato  un  ampliamento  delle  garanzie
difensive,  essendo  il g.u.p. chiamato, non soltanto a verificare la
fondatezza  della notizia di reato, ma anche ad espletare l'ulteriore
attivita'  istruttoria  ritenuta  necessaria  per  l'accertamento dei
fatti. Tali garanzie difensive sono maggiormente tutelate nell'ambito
del processo penale minorile, laddove il giudicante deve coniugare le
esigenze  di  soddisfazione della pretesa punitiva dello Stato con le
esigenze educative e l'interesse del minore.
    Il  giudice  minorile,  nella  sua  composizione  collegiale,  e'
ampiamente  qualificato  ad  espletare  il  bilanciamento  delle  due
esigenze ed e' particolarmente chiamato a svolgere una finzione super
partes di tutela degli interessi del minore.
    I  principi connessi alle esigenze del cd. "giusto processo", che
si  sostanziano,  fra  l'altro,  nella necessita' del contraddittorio
nella  formazione  della  prova,  non  possono,  a  parere  di questo
giudicante,  essere  esasperati  al  punto da rendere irragionevole e
contraria al buon senso, il prolungamento di un processo che non puo'
che  essere  contrario agli interessi del minore. D'altra parte, come
gia' detto, nella specie, non si sacrifica alcuna garanzia difensiva,
attesa  la possibilita' per il minore di proporre allo stesso giudice
che ha emesso la sentenza, l'opposizione prevista dall'art. 32, comma
3,  d.P.R.  n. 448/1988  e dalla menzionata sentenza n. 77/1993 della
Corte  costituzionale.  Tale  opposizione,  intervenendo  in una fase
immediatamente  successiva  alla  emissione  della  sentenza  (cinque
giorni  dalla  emissione ovvero dalla notifica dell'estratto) viene a
concretizzare   una   forma   di  garanzia  difensiva  possiamo  dire
differita,  ma  pur  sempre  facente  parte del procedimento di primo
grado,  atteso  che  rimangono  impregiudicati  gli ordinari mezzi di
impugnazione avverso la sentenza emessa a seguito dell'opposizione.
    Si  ravvisa,  pertanto, la illegittimita' della norma nella parte
in cui non prevede che il giudice possa comunque emettere sentenza di
proscioglimento  che presuppone un accertamento di responsabilita' e,
quindi,  di  concessione  del  perdono  giudiziale  o irrilevanza del
fatto,  anche in mancanza di consenso, nei casi previsti dallo stesso
art. 32, d.P.R. n. 448/1988, nel preminente interesse del minore.
                              P. Q. M.
    Sospende  il  processo  in  corso  ai sensi degli artt. 23 e s.s.
della  legge  11 marzo 1953, n. 157 e 3 c.p.p. e dispone che gli atti
vengano trasmessi alla Corte costituzionale.
    Dispone  che  a  cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle parti in causa, al pubblico ministero, al Presidente
delle due Camere del Parlamento.
        Palermo, addi' 28 maggio 2002
                       Il g.u.p.: Fratantonio
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