N. 121 ORDINANZA 26 marzo - 10 aprile 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Previdenza  e  assistenza - Impiegati degli enti locali - Riscatto di
  periodi  di  studio  a  fini  pensionistici  -  Corso universitario
  coincidente  con  il  servizio militare - Richiesta continuativita'
  del  periodo  da  riscattare - Conseguente arbitraria riduzione del
  periodo  riscattabile  -  Lamentata  disparita'  di  trattamento in
  relazione   alla   nuova  normativa  in  materia  e  rispetto  alla
  generalita'  dei  dipendenti  statali,  nonche' lesione del diritto
  previdenziale - Manifesta infondatezza della questione.
- R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, terzo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 38.
(GU n.15 del 16-4-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Guido  NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco
BILE,  Giovanni  Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio
FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 69,  terzo
comma,  del  regio  decreto-legge  3 marzo  1938, n. 680 (Ordinamento
della  Cassa  di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti
locali),  promosso  con  ordinanza  del 9 maggio 2002 dalla Corte dei
conti,  sezione  giurisdizionale per la Regione Sardegna, sui ricorsi
riuniti  proposti  da  Miculan  Giuseppe  ed altra contro l'INPDAP ed
altri,  iscritta  al  n. 447 del registro ordinanze 2002 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 41, 1a serie speciale,
dell'anno 2002.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 12 marzo 2003 il giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  del  9 maggio  2002, la Corte dei
Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, ha sollevato,
in  riferimento  agli  artt. 3  e 38 della Costituzione, questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 69,  terzo  comma,  del regio
decreto-legge  3 marzo  1938,  n. 680  (Ordinamento  della  Cassa  di
previdenza  per  le  pensioni  agli  impiegati  degli  enti  locali),
applicabile  ratione  temporis nel giudizio a quo "nella parte in cui
stabilisce che la durata dei corsi universitari o equiparati, ai fini
del riscatto, si considera "continuativa"";
        che,  ad  avviso  del rimettente, il calcolo continuativo del
periodo  di  durata  legale  del  corso  universitario,  effettuato a
ritroso  dalla  data  del  conseguimento  della  laurea,  cosi'  come
previsto dalla norma impugnata, comporterebbe di fatto una arbitraria
riduzione  del  suddetto periodo che venga temporalmente a coincidere
con la prestazione del servizio militare;
        che,  viceversa,  l'art. 2,  comma 2, del decreto legislativo
30 aprile   1997,   n. 184   (Attuazione   della   delega   conferita
dall'articolo  1,  comma  39,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335, in
materia  di  ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria
ai  fini pensionistici), emanato al fine di riordinare, armonizzare e
razionalizzare  la  disciplina dei diversi regimi anche in materia di
riscatto  del  corso  di  studi,  non  porrebbe  alcuna  condizione o
limitazione  riguardo  alle modalita' di calcolo degli anni del corso
di  laurea  ne' richiederebbe, in particolare, la continuativita' del
periodo considerato;
        che  sussisterebbe,  pertanto,  disparita' di trattamento - a
parita'  di  ogni altra condizione - tra chi abbia presentato domanda
di  pensionamento  nel  vigore della vecchia normativa e chi, invece,
l'abbia  presentata  dopo  l'entrata in vigore del menzionato decreto
legislativo n. 184 del 1997;
        che  analoga,  ingiustificata,  disparita'  di trattamento si
verificherebbe  sia  tra  i dipendenti delle ASL e la generalita' dei
dipendenti  statali,  sia  tra  gli  stessi  dipendenti delle ASL, in
relazione al periodo in cui abbiano svolto il servizio militare;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  concludendo  per  la  declaratoria  di  non  fondatezza della
questione;
        che,  ad  avviso  della  parte  pubblica, nessuna lesione del
principio  di  eguaglianza  potrebbe  ravvisarsi  nella diversita' di
disciplina  tra  la  vecchia e la nuova normativa in tema di riscatto
del  corso legale di laurea, in quanto il fluire del tempo di per se'
costituisce  - secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale -
elemento   differenziatore   delle  situazioni  giuridiche,  tale  da
escludere la loro comparabilita';
        che questa Corte avrebbe, sotto altro aspetto, gia' affermato
-  proprio  in  tema di riscatto - che non sono discriminatorie norme
che,  pur  prevedendo criteri differenziati di computo del periodo di
studio, assicurino comunque lo stesso beneficio;
        che,  in  ogni  caso,  sia  la norma impugnata sia il decreto
legislativo   n. 184  del  1997  prevederebbero  la  possibilita'  di
riscatto  dei  periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di
laurea  solo  in  quanto i medesimi periodi non siano gia' coperti da
contribuzione.
    Considerato  che  - ad avviso del rimettente - la norma impugnata
sarebbe  fonte  di  ingiustificata disparita' di trattamento in danno
dei  dipendenti  degli  enti  locali cessati dal servizio prima della
entrata in vigore del decreto legislativo n. 184 del 1997, ed insieme
lesiva  dell'art. 38  della  Costituzione, nella parte in cui prevede
che  la  durata  dei  corsi  universitari,  ai  fini del riscatto, si
considera  continuativa  risalendo  dal  conferimento  della  laurea,
derivando  da  tale previsione la riduzione del periodo riscattabile,
nel  caso  in  cui tale periodo venga a coincidere con la prestazione
del servizio militare;
        che,  per  quanto  riguarda  il  parametro di cui all'art. 38
della  Costituzione,  e'  sufficiente  osservare  che,  in materia di
anzianita'  convenzionale,  quale  e'  quella  derivante dal riscatto
degli  anni  di  studio,  deve  riconoscersi al legislatore una ampia
discrezionalita',  con  il  solo  limite della non arbitrarieta', che
sicuramente  non  puo'  dirsi violato dalla previsione che il periodo
utile ai fini del riscatto sia considerato continuativo;
        che quanto, invece, alla denunciata disparita' di trattamento
rispetto  all'art. 2,  comma  2,  del  decreto legislativo n. 184 del
1997,  non  applicabile  ratione  temporis  nel  giudizio  a  quo  va
considerato  che  a prescindere da ogni valutazione circa l'esattezza
della  interpretazione  che  di  tale  norma  il rimettente prospetta
secondo  la  costante  giurisprudenza di questa Corte, di per se' non
puo'  contrastare  con  il  principio di eguaglianza un differenziato
trattamento  applicato  alla  stessa  categoria  di  soggetti,  ma in
momenti  diversi  nel  tempo,  perche'  lo  stesso  fluire  di questo
costituisce  un  elemento diversificatore delle situazioni giuridiche
(ex multis sentenze n. 376 del 2001, n. 178 e n. 126 del 2000);
        che  la  continuativita'  calcolata  a  ritroso risulti in un
singolo  caso,  come  quello appunto sottoposto al giudice a quo piu'
svantaggiosa  di  quella  calcolata  in  avanti  costituisce, poi, un
inconveniente  di  mero  fatto in quanto tale irrilevante ai fini del
giudizio di costituzionalita';
        che  la questione va pertanto dichiarata, sotto ogni profilo,
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 69,  terzo  comma,  del regio
decreto-legge  3 marzo  1938,  n. 680  (Ordinamento  della  Cassa  di
previdenza  per  le  pensioni  agli  impiegati  degli  enti  locali),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla
Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, con
l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                        Il redattore: Marini
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 10 aprile 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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