N. 124 ORDINANZA 26 marzo - 10 aprile 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Tributi  locali - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
  -    Determinazione   del   valore   della   produzione   netta   e
  indeducibilita'  dalla  base imponibile delle imposte sui redditi -
  Assunta   lesione   del  principio  di  uguaglianza  -  Carenza  di
  motivazione  in  punto  di rilevanza e non manifesta infondatezza e
  irrilevanza  nel  giudizio a quo - Manifesta inammissibilita' delle
  questioni.
- D.Lgs.  15 dicembre  1997, n. 446, artt. 1, comma 2, e 5, commi 1 e
  2.
- Costituzione, artt. 3, 23 e 53.
Tributi  locali - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
  -  Indeducibilita' dalla base imponibile dei costi per il personale
  dipendente e per interessi passivi - Asserita lesione del principio
  di  eguaglianza,  per  ingiustificata equiparazione degli esercenti
  un'attivita'  professionale  agli  imprenditori e per l'imposizione
  gravante su una sola categoria di soggetti - Questioni identiche ad
  altre gia' rigettate - Manifesta infondatezza.
- D.Lgs.  15 dicembre 1997, n. 446, artt. 3, comma 1, lettera c), 11,
  comma 1,  lettera c),  n. 1, n. 3 e n. 6, e 36, come modificato dal
  d.lgs.  10 aprile  1998,  n. 137  e  dal  d.lgs.  19 novembre 1998,
  n. 422.
- Costituzione, artt. 3, 23 e 53.
(GU n.15 del 16-4-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Guido  NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco
BILE,  Giovanni  Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio
FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 2;
3,  comma  1,  lettera c); 5, commi 1 e 2, ultima parte; 11, comma 1,
lettera  c)  e  36  del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
revisione   degli   scaglioni,  delle  aliquote  e  delle  detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche'   riordino   della   disciplina  dei  tributi  locali),  come
modificato  dal  decreto  legislativo  10 aprile  1998, n. 137, e dal
decreto  legislativo 19 novembre 1998, n. 422, promosso con ordinanza
del  9 maggio 2001 dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona
sul  ricorso  proposto  da  Drago  Marco  ed  altri  contro l'Agenzia
dell'entrate  Imposte  dirette  di Senigallia, iscritta al n. 529 del
registro  ordinanze  2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 48, 1a serie speciale, dell'anno 2002.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 marzo 2003 il giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Ancona, con
ordinanza  del  9 maggio  2001,  ha  sollevato,  in  riferimento agli
artt. 3,  23  e  53  della  Costituzione,  questione  di legittimita'
costituzionale  degli  artt. 1,  comma  2; 3, comma 1, lettera c); 5,
commi  1  e 2, ultima parte; 11, comma 1, lettera c) e 36 del decreto
legislativo   15 dicembre   1997,  n. 446  (Istituzione  dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli scaglioni,
delle  aliquote  e  delle  detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale   regionale   a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della
disciplina   dei   tributi   locali),  come  modificato  dal  decreto
legislativo   10 aprile  1998,  n. 137,  e  dal  decreto  legislativo
19 novembre 1998, n. 422;
        che  - secondo il rimettente - l'art. 11, comma 1, lettera c)
numeri  1),  3)  e  6),  contrasterebbe  con  gli  evocati  parametri
costituzionali non consentendo la deduzione dalla base imponibile dei
costi  per  il personale dipendente e per i collaboratori e di quelli
per interessi passivi;
        che  l'art. 3  si  porrebbe  in contrasto con il principio di
eguaglianza  parificando, senza giustificazione, i soggetti esercenti
un'attivita' professionale agli imprenditori;
        che  l'art. 36 violerebbe gli artt. 3 e 53 della Costituzione
in quanto porrebbe a carico di una sola categoria di soggetti l'onere
di  contribuzione  al  Servizio  sanitario nazionale, precedentemente
gravante su tutte le persone fisiche;
        che  l'art. 1,  comma  2,  violerebbe  infine  l'art. 3 della
Costituzione  stabilendo  l'indeducibilita'  dell'IRAP  ai fini delle
imposte dirette.
    Considerato  che  la questione riguardante l'art. 5, commi 1 e 2,
ultima  parte,  del  decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n. 446
(Istituzione   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
revisione   degli   scaglioni,  delle  aliquote  e  delle  detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche'  riordino  della  disciplina  dei  tributi  locali),  non  e'
sorretta  da alcuna motivazione in punto di rilevanza e non manifesta
infondatezza e va percio' dichiarata manifestamente inammissibile;
        che  va  altresi'  dichiarata  la  manifesta inammissibilita'
della  questione  riguardante l'art. 1, comma 2, del medesimo decreto
legislativo,  nella  parte in cui prevede l'indeducibilita' dell'IRAP
dalla  base  imponibile  delle  imposte  sui  redditi, trattandosi di
questione  attinente  al  regime  giuridico  ed alla fase applicativa
delle  imposte  sui  redditi e percio' irrilevante nel giudizio a quo
avente  ad  oggetto una controversia in tema di rimborso dell'acconto
IRAP  (sentenza  n. 156  del 2001, ordinanze nn. 426 e 103 del 2002 e
n. 286 del 2001);
        che  le  questioni  riguardanti gli artt. 3, comma 1, lettera
c);  11,  comma 1, lettera c) numeri 1), 3) e 6), e 36 del richiamato
decreto  legislativo sono in tutto identiche a quelle gia' dichiarate
da  questa  Corte  non  fondate  con  la  sentenza  n. 156 del 2001 e
manifestamente  infondate  con  le ordinanze nn. 426 e 103 del 2002 e
n. 286 del 2001;
        che  in  tali pronunce si osserva, quanto all'art. 11, che la
norma  impugnata  -  coerente  con  la  scelta, non irragionevole, di
individuare quale indice di capacita' contributiva il valore aggiunto
prodotto  dalle  attivita' autonomamente organizzate - non si pone in
contrasto  con l'art. 53 della Costituzione, alla luce della costante
giurisprudenza  di  questa  Corte  "secondo  la  quale  rientra nella
discrezionalita'  del  legislatore,  con  il  solo  limite  della non
arbitrarieta',  la  determinazione dei singoli fatti espressivi della
capacita'    contributiva   che,   quale   idoneita'   del   soggetto
all'obbligazione  di imposta, puo' essere desunta da qualsiasi indice
che   sia  rivelatore  di  ricchezza  e  non  solamente  dal  reddito
individuale  (sentenze  n. 111  del  1997, n. 21 del 1996, n. 143 del
1995, n. 159 del 1985)";
        che, per quanto riguarda invece l'art. 3, comma 1, lettera c)
e'  "pienamente  conforme  ai  principi di eguaglianza e di capacita'
contributiva"  l'assoggettamento  all'imposta  in  esame  del  valore
aggiunto   prodotto   da   ogni   tipo   di  attivita'  autonomamente
organizzata,  sia  essa di carattere imprenditoriale o professionale,
"identica essendo, in entrambi i casi, l'idoneita' alla contribuzione
ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta";
        che  la circostanza, poi, che, secondo la disposizione di cui
all'art. 36,  i  contributi per il servizio sanitario nazionale siano
stati  soppressi  a  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
decreto  legislativo  n. 446 del 1997 e che il servizio sanitario sia
ora  finanziato anche dalla nuova imposta non esclude che il prelievo
operato dall'IRAP si inquadri nella fiscalita' generale e che nessuna
identificazione   sia   percio'  richiesta  tra  i  soggetti  passivi
dell'imposta   ed   i   beneficiari   dei  servizi  pubblici  al  cui
finanziamento il gettito e', in parte, destinato;
        che  il  parametro  di  cui all'art. 23 della Costituzione e'
evocato senza alcuna specifica motivazione;
        che   le   suddette   questioni   vanno   percio'  dichiarate
manifestamente infondate.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 5, commi 1 e 2,
ultima  parte,  del  decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n. 446
(Istituzione   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
revisione   degli   scaglioni,  delle  aliquote  e  delle  detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche'  riordino della disciplina dei tributi locali), sollevate, in
riferimento   agli   artt. 3,  23  e  53  della  Costituzione,  dalla
Commissione  tributaria  provinciale  di  Ancona  con  l'ordinanza in
epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   delle   questioni   di
legittimita'  costituzionale  degli artt. 3, comma 1, lettera c); 11,
comma  1,  lettera  c)  numeri 1), 3) e 6), e 36 del medesimo decreto
legislativo,  come modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998,
n. 137,   e   dal   decreto  legislativo  19 novembre  1998,  n. 422,
sollevate,  in  riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione,
dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona con l'ordinanza in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                        Il redattore: Marini
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 10 aprile 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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