N. 37 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 aprile 2003
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1° aprile 2003 (della Provincia autonoma di Trento) Espropriazione per pubblica utilita' - Modifiche ed integrazioni al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' - Operativita' diretta delle disposizioni del testo unico nei riguardi delle Province autonome di Trento e Bolzano fino a quando le stesse non esercitino la potesta' legislativa in materia - Dedotta violazione della sfera di competenza separata e riservata della Provincia di Trento rispetto alle fonti primarie ordinarie statali - Illegittima interferenza di norme regolamentari statali in materia di competenza provinciale. - Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, art. 1, comma 1, lett. d). - Statuto Regione Trentino-Alto Adige artt. 8, nn. 1 e 22, e 16; Costituzione, art. 117, comma 6; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare art. 2. Espropriazione per pubblica utilita' - Modifiche ed integrazioni al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' - Previsione della comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, in caso di numero di destinatari superiore a 50, mediante pubblicazione nel sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadano gli immobili da assoggettare al vincolo - Dedotta indebita interferenza sull'autonomia organizzativa della Provincia di Trento. - Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, art. 1, comma 1, lett. h). - Statuto Regione Trentino-Alto Adige artt. 8, n. 1; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.(GU n.22 del 4-6-2003 )
Ricorso della Provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale pro tempore, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 513 del 7 marzo 2003 (doc. 1), rappresentata e difesa - come da procura speciale del 14 marzo 2003, n. 25823 di rep., rogata dal dott. Tommaso Sussarellu in qualita' di Ufficiale rogante della provincia stessa (doc. 2) - dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri n. 5; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. d) e lett. h), del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302. Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2003, per violazione: dell'art. 8, nn. 1 e 22, nonche' dell'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; delle norme di attuazione dello Statuto speciale, ed in particolare dell'art. 2 del d.lgs 16 marzo 1992, n. 266; dell'art. 117, comma 6, della Costituzione; del principio di certezza del diritto, per i profili e nei modi di seguito illustrati. F a t t o La Provincia autonoma di Trento e' dotata di potesta' legislativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici provinciali» e di «espropriazione per pubblica utilita' per tutte le materie di competenza provinciale», ai sensi dell'art. 8, nn. 1 e 22, del d.P.R. n. 670 del 1972. Nelle medesime materie, in base all'art. 16 dello statuto, la provincia dispone delle potesta' amministrative. In relazione alle espropriazioni, le previsioni statutarie sono state attuate con il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381. La materia e' attualmente disciplinata, in provincia di Trento, dalla l.p. 19 febbraio 1993, n. 6 e successive modificazioni. A livello statale, la materia delle espropriazioni e' stata di recente riordinata con il d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', che raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 325, e nel d.P.R. 8 giugno 2001, n. 326. Il termine di entrata in vigore del testo unico e' stato prorogato prima al 30 giugno 2002, dall'art. 5, d.l. 23 novembre 2001, n. 411, e poi al 31 dicembre 2002 dall'art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166; successivamente lo stesso termine e' stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2003 dall'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione 1° agosto 2002, n. 185. L'art. 5 del d.P.R. n. 327/2001 disponeva che «le Regioni a statuto speciale della Sicilia e del Trentino-Alto Adige, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potesta' legislativa esclusiva in materia di espropriazione per pubblica utilita' nel rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni del testo unico» (comma 2) e che «le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale fino a quando esse non si adeguano ai principi e alle norme fondamentali di riforma economico-sociale di cui al testo unico, nel rispetto dei termini previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione»: precisando, pero', che «la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 67, e dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266» (comma 4). Era dunque chiaro, nel t.u., che la prima frase del comma 4 dell'art. 5 si rivolgeva genericamente alle regioni ordinarie e speciali, mentre la seconda frase faceva salve le speciali prerogative spettanti alle autonomie trentine ai sensi del d.lgs. n. 266/1992. L'art. 5 in questione e' stato ora sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 302/2002. Esso prevede, nella nuova formulazione del comma 3, che «le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano fino a quando esse non esercitano la propria potesta' legislativa in materia», aggiungendo che «la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli artt. 4 e 8 della statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266». Dunque, l'applicabilita' diretta delle norme statali e' ora specificamente prevista anche per le Province autonome. Oltre a questa di ordine generale, la ricorrente Provincia formula una seconda censura, relativa all'art. 1, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 302/2002, il quale sostituisce l'art. 11 del d.P.R. n. 327/2001, concernente «la partecipazione degli interessati». La nuova disposizione, oltre a stabilire che «al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento» (comma 1), precisa che «l'avviso di avvio del procedimento e' comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto» e che, «allorche' il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione e' effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonche' su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della regione o provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da soggettare al vincolo (comma 2). Le disposizioni appena illustrate risultano illegittime e lesive per la Provincia autonoma di Trento per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. - Illegittimita' dell'art. 1, comma 1, lett d), d.lgs. n. 302/2002 per violazione delle competenze legislative della Provincia autonoma di Trento. Come esposto in narrativa, il nuovo art. 5 del d.P.R. n. 327/2001 stabilisce, al comma 3, che «le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano fino a quando esse non esercitano la propria potesta' legislativa in materia aggiungendo tuttavia che «la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. Nella nuova formulazione, il comma 3 mantiene dunque la clausola di salvaguardia relativa alla speciale autonomia trentina, gia' contenuta nel vecchio comma 3, ma al tempo stesso sancisce espressamente la diretta applicabilita' delle norme statali anche nella provincia di Trento. In tal modo, il comma 3 e' suscettibile di diverse interpretazioni, alcune delle quali sono nettamente lesive delle prerogative costituzionali della Provincia autonoma di Trento. La prima interpretazione possibile e' quella che considera insuperabile l'esplicito riferimento alle province autonome contenuto nel primo periodo del comma 3 e che, dunque, vanifica il richiamo del d.lgs. n. 266/1992 contenuto nel secondo periodo: in questa prospettiva, le norme statali sarebbero direttamente applicabili in provincia di Trento, ferma restando per la provincia la possibilita' di sostituirle con proprie norme. Cosi' inteso, l'art. 1, comma 1, lett. d), e' palesemente incostituzionale per violazione dell'art. 8, n. 22, dello Statuto e dell'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto speciale dettate con d.lgs. n. 266/1992, norme che dispongono - come noto - di competenza separata e riservata rispetto alle fonti primarie «ordinarie» statali. La seconda interpretazione e' quella che intende il nuovo art. 5, comma 3, nel senso che le norme statali sarebbero immediatamente applicabili una volta decorsi i sei mesi di cui all'art. 2 d.lgs. n. 266/1992: in questo modo si darebbe senso sia al primo periodo del comma 3 sia al secondo, che - mediante il richiamo del d.lgs. n. 266/1992 - avrebbe la funzione di «ritardare» - in provincia di Trento - l'applicazione delle norme statali. Anche questa interpretazione, comunque, sarebbe lesiva delle prerogative trentine, perche' lo speciale regime di separazione fra le fonti statali e provinciali istituito dal d.lgs. n. 266/1992 prevede che le leggi provinciali restino efficaci fino a quando non siano eventualmente dichiarate costituzionalmente illegittime da codesta ecc.ma Corte costituzionale a seguito del giudizio «per mancato adeguamento» promosso dallo Stato. Cio' si desume chiaramente dall'art. 2, comma 6, d.lgs. n. 266/1992, secondo il quale «l'art. 105 dello statuto speciale si applica anche quando l'efficacia delle disposizioni legislative regionali o provinciali cessa per effetto di sentenza della Corte costituzionale, fermo restando quanto disposto nell'art. 16 dello statuto speciale». Si noti che in entrambi i casi appena esposti, l'illegittimita' sarebbe ancora piu' evidente per le disposizioni regolamentari contenute nel testo unico, dato che, in base al d.lgs. n. 266/1992 e ora anche all'art. 117, comma 6, Cost., norme regolamentari statali non possono intervenire nelle materie di competenza provinciale. Infine, si potrebbe operare un'interpretazione «adeguatrice» e ritenere che il primo periodo del nuovo art. 5, comma 3, la dove menziona le province autonome, sia frutto di una formulazione meramente erronea, e che per queste valga in realta' solo il secondo periodo, con conseguente applicazione integrale dell'art. 2 d.lgs. n. 266/1992. Peraltro, qualora codesta Corte costituzionale ritenesse fondata questa interpretazione, superando l'espresso riferimento alle province autonome contenuto nel primo periodo dell'art. 5, comma 3, non si potrebbe non lamentare che tale espresso riferimento genera comunque confusione e, in definitiva, si pone in contrasto con il principio di certezza del diritto: ragion per cui il suo annullamento risulterebbe, ad avviso della provincia, comunque necessario. 2. - Illegittimita' dell'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 302/2002 per violazione delle competenze legislative ed amministrative della Provincia autonoma di Trento. Come sopra esposto, il nuovo art. 11, comma 2, secondo periodo, d.P.R. n. 37/2001 stabilisce che la comunicazione di avvio del procedimento, allorche' il numero dei destinatari sia superiore a 50, vada «pubblicata» nel «sito informatico della regione o provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo». Si noti che non e' qui in discussione se la norma possa essere sensata, o se possa essere in concreto preferibile una diversa forma di pubblicita', ma il diritto costituzionale della ricorrente Provincia a decidere essa stessa la propria legislazione, nei limiti statutari e costituzionali. In questo modo, infatti, la legge statale interferisce nell'autonomia organizzativa della Provincia autonoma di Trento, violando la potesta' legislativa di cui all'art. 8, n. 1, dello Statuto e, nella misura in cui prescrive un'attivita' amministrativa, la relativa potesta' amministrativa. Si noti che la lesivita' non verrebbe meno qualora si accogliesse, in relazione al nuovo art. 5, comma 3, d.P.R. n. 327/2001, l'interpretazione «adeguatrice» sopra ipotizzata, perche' comunque l'art. 11, comma 2, menziona la Provincia autonoma di Trento, prescrivendo direttamente uno specifico comportamento all'amministrazione provinciale: dunque, in ogni caso sarebbe violato anche l'art. 2 d.lgs. n. 266/1992.
P. Q. M. Chiede voglia l'eccellentissima Corte costituzionale, dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni sopra indicate, per motivi e profili illustrati nel presente ricorso. Padova-Roma, addi' 21 marzo 2003 Avv. prof. Giandomenico Falcon - avv. Luigi Manzi 03C0397