N. 37 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 aprile 2003

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 1° aprile 2003 (della Provincia autonoma di Trento)

Espropriazione  per  pubblica utilita' - Modifiche ed integrazioni al
  d.P.R.   8   giugno   2001,   n. 327,  recante  testo  unico  delle
  disposizioni    legislative   e   regolamentari   in   materia   di
  espropriazione  per  pubblica utilita' - Operativita' diretta delle
  disposizioni  del  testo unico nei riguardi delle Province autonome
  di  Trento  e  Bolzano  fino  a  quando le stesse non esercitino la
  potesta' legislativa in materia - Dedotta violazione della sfera di
  competenza  separata e riservata della Provincia di Trento rispetto
  alle fonti primarie ordinarie statali - Illegittima interferenza di
  norme regolamentari statali in materia di competenza provinciale.
- Decreto  legislativo  27  dicembre  2002,  n. 302, art. 1, comma 1,
  lett. d).
- Statuto  Regione  Trentino-Alto  Adige  artt. 8,  nn. 1 e 22, e 16;
  Costituzione,  art. 117,  comma 6; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in
  particolare art. 2.
Espropriazione  per  pubblica utilita' - Modifiche ed integrazioni al
  d.P.R.   8   giugno   2001,   n. 327,  recante  testo  unico  delle
  disposizioni    legislative   e   regolamentari   in   materia   di
  espropriazione   per   pubblica   utilita'   -   Previsione   della
  comunicazione  di  avvio del procedimento espropriativo, in caso di
  numero  di  destinatari  superiore a 50, mediante pubblicazione nel
  sito  informatico  della  Regione  o  Provincia  autonoma  nel  cui
  territorio  ricadano  gli  immobili  da  assoggettare  al vincolo -
  Dedotta  indebita  interferenza  sull'autonomia organizzativa della
  Provincia di Trento.
- Decreto  legislativo  27  dicembre  2002,  n. 302, art. 1, comma 1,
  lett. h).
- Statuto  Regione Trentino-Alto Adige artt. 8, n. 1; d.lgs. 16 marzo
  1992, n. 266, art. 2.
(GU n.22 del 4-6-2003 )
    Ricorso  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  in  persona del
presidente  della  giunta  provinciale  pro  tempore, autorizzato con
deliberazione  della giunta provinciale n. 513 del 7 marzo 2003 (doc.
1),  rappresentata  e  difesa - come da procura speciale del 14 marzo
2003,  n. 25823  di  rep.,  rogata  dal  dott.  Tommaso Sussarellu in
qualita'  di  Ufficiale  rogante  della  provincia  stessa (doc. 2) -
dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi
di  Roma,  con  domicilio  eletto  in Roma presso lo studio dell'avv.
Manzi, via Confalonieri n. 5;

    Contro   il   Presidente   del  Consiglio  dei  ministri  per  la
dichiarazione  di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,
lett.  d)  e  lett.  h),  del  decreto  legislativo 27 dicembre 2002,
n. 302.  Modifiche  ed  integrazioni  al decreto del Presidente della
Repubblica   8   giugno  2001,  n. 327,  recante  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per  pubblica  utilita',  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 17 del 22 gennaio 2003, per violazione:
        dell'art.  8,  nn. 1 e 22, nonche' dell'art. 16 del d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670;
        delle  norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale, ed in
particolare dell'art. 2 del d.lgs 16 marzo 1992, n. 266;
        dell'art. 117, comma 6, della Costituzione;
        del  principio  di  certezza del diritto, per i profili e nei
modi di seguito illustrati.

                              F a t t o

    La Provincia autonoma di Trento e' dotata di potesta' legislativa
primaria  in  materia  di «ordinamento degli uffici provinciali» e di
«espropriazione  per  pubblica  utilita'  per  tutte  le  materie  di
competenza provinciale», ai sensi dell'art. 8, nn. 1 e 22, del d.P.R.
n. 670  del  1972.  Nelle medesime materie, in base all'art. 16 dello
statuto, la provincia dispone delle potesta' amministrative.
    In  relazione  alle espropriazioni, le previsioni statutarie sono
state  attuate  con  il  d.P.R.  22 marzo 1974, n. 381. La materia e'
attualmente  disciplinata,  in  provincia  di  Trento,  dalla l.p. 19
febbraio 1993, n. 6 e successive modificazioni.
    A  livello  statale,  la materia delle espropriazioni e' stata di
recente riordinata con il d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante testo
unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di
espropriazione  per  pubblica utilita', che raccoglie le disposizioni
legislative  e  regolamentari  contenute  nel  d.lgs.  8 giugno 2001,
n. 325,  e nel d.P.R. 8 giugno 2001, n. 326. Il termine di entrata in
vigore  del  testo  unico e' stato prorogato prima al 30 giugno 2002,
dall'art. 5, d.l. 23 novembre 2001, n. 411, e poi al 31 dicembre 2002
dall'art. 5,  comma  3, legge 1° agosto 2002, n. 166; successivamente
lo  stesso termine e' stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2003
dall'art.  3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, nel testo modificato dalla
relativa legge di conversione 1° agosto 2002, n. 185.
    L'art. 5  del  d.P.R.  n. 327/2001  disponeva  che  «le Regioni a
statuto  speciale della Sicilia e del Trentino-Alto Adige, nonche' le
Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  esercitano la propria
potesta'  legislativa  esclusiva  in  materia  di  espropriazione per
pubblica  utilita'  nel  rispetto delle norme fondamentali di riforma
economico-sociale  e dei principi generali dell'ordinamento giuridico
desumibili  dalle  disposizioni  del testo unico» (comma 2) e che «le
disposizioni  del testo unico operano direttamente nei riguardi delle
Regioni  a statuto ordinario ed a statuto speciale fino a quando esse
non  si  adeguano  ai  principi  e alle norme fondamentali di riforma
economico-sociale  di  cui  al  testo unico, nel rispetto dei termini
previsti   dai   rispettivi   statuti   e  dalle  relative  norme  di
attuazione»: precisando, pero', che «la Regione Trentino-Alto Adige e
le  Province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano adeguano la propria
legislazione  ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto speciale di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 67,
e  dell'art. 2  del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266» (comma
4).
    Era  dunque  chiaro,  nel  t.u.,  che  la prima frase del comma 4
dell'art. 5  si  rivolgeva  genericamente  alle  regioni  ordinarie e
speciali,   mentre   la   seconda  frase  faceva  salve  le  speciali
prerogative  spettanti  alle  autonomie  trentine ai sensi del d.lgs.
n. 266/1992.
    L'art.  5 in questione e' stato ora sostituito dall'art. 1, comma
1,  lett.  d)  del  d.lgs.  n. 302/2002.  Esso  prevede,  nella nuova
formulazione  del  comma  3,  che  «le  disposizioni  del testo unico
operano  direttamente  nei  riguardi  delle  Regioni e delle Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano fino a quando esse non esercitano la
propria potesta' legislativa in materia», aggiungendo che «la Regione
Trentino-Alto  Adige  e  le  Province  autonome  di  Trento e Bolzano
adeguano  la  propria  legislazione  ai sensi degli artt. 4 e 8 della
statuto  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972,  n. 670,  e  dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992,
n. 266».  Dunque, l'applicabilita' diretta delle norme statali e' ora
specificamente prevista anche per le Province autonome.
    Oltre  a  questa  di  ordine  generale,  la  ricorrente Provincia
formula  una seconda censura, relativa all'art. 1, comma 1, lett. h),
del  d.lgs.  n. 302/2002,  il  quale sostituisce l'art. 11 del d.P.R.
n. 327/2001, concernente «la partecipazione degli interessati».
    La  nuova  disposizione,  oltre a stabilire che «al proprietario,
del  bene  sul  quale  si  intende  apporre  il  vincolo  preordinato
all'esproprio va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento» (comma
1),  precisa  che  «l'avviso  di avvio del procedimento e' comunicato
personalmente  agli interessati alle singole opere previste dal piano
o  dal  progetto»  e  che,  «allorche'  il numero dei destinatari sia
superiore  a  50,  la  comunicazione  e' effettuata mediante pubblico
avviso,  da affiggere all'albo pretorio dei comuni nel cui territorio
ricadono  gli  immobili  da assoggettare al vincolo, nonche' su uno o
piu' quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul
sito   informatico   della  regione  o  provincia  autonoma  nel  cui
territorio ricadono gli immobili da soggettare al vincolo (comma 2).
    Le  disposizioni appena illustrate risultano illegittime e lesive
per la Provincia autonoma di Trento per i seguenti motivi di

                            D i r i t t o

    1. - Illegittimita'   dell'art. 1,   comma  1,  lett  d),  d.lgs.
n. 302/2002   per   violazione  delle  competenze  legislative  della
Provincia autonoma di Trento.
    Come esposto in narrativa, il nuovo art. 5 del d.P.R. n. 327/2001
stabilisce,  al comma 3, che «le disposizioni del testo unico operano
direttamente  nei riguardi delle Regioni e delle Province autonome di
Trento  e  Bolzano  fino  a  quando  esse  non  esercitano la propria
potesta'  legislativa in materia aggiungendo tuttavia che «la Regione
Trentino-Alto  Adige  e  le  Province  autonome  di  Trento e Bolzano
adeguano  la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello
statuto  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972,  n. 670,  e  dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992,
n. 266.
    Nella  nuova formulazione, il comma 3 mantiene dunque la clausola
di  salvaguardia  relativa  alla  speciale  autonomia  trentina, gia'
contenuta   nel   vecchio  comma  3,  ma  al  tempo  stesso  sancisce
espressamente  la  diretta  applicabilita'  delle norme statali anche
nella provincia di Trento. In tal modo, il comma 3 e' suscettibile di
diverse  interpretazioni,  alcune  delle quali sono nettamente lesive
delle prerogative costituzionali della Provincia autonoma di Trento.
    La  prima  interpretazione  possibile  e'  quella  che  considera
insuperabile l'esplicito riferimento alle province autonome contenuto
nel primo periodo del comma 3 e che, dunque, vanifica il richiamo del
d.lgs.   n. 266/1992   contenuto   nel  secondo  periodo:  in  questa
prospettiva,  le  norme statali sarebbero direttamente applicabili in
provincia  di Trento, ferma restando per la provincia la possibilita'
di  sostituirle  con  proprie norme. Cosi' inteso, l'art. 1, comma 1,
lett. d), e' palesemente incostituzionale per violazione dell'art. 8,
n. 22,  dello  Statuto  e dell'art. 2 delle norme di attuazione dello
statuto speciale dettate con d.lgs. n. 266/1992, norme che dispongono
-  come noto - di competenza separata e riservata rispetto alle fonti
primarie «ordinarie» statali.
    La seconda interpretazione e' quella che intende il nuovo art. 5,
comma  3,  nel  senso  che  le norme statali sarebbero immediatamente
applicabili  una  volta  decorsi  i sei mesi di cui all'art. 2 d.lgs.
n. 266/1992: in questo modo si darebbe senso sia al primo periodo del
comma  3  sia  al  secondo,  che  -  mediante  il richiamo del d.lgs.
n. 266/1992  -  avrebbe  la funzione di «ritardare» - in provincia di
Trento   -   l'applicazione   delle   norme   statali.  Anche  questa
interpretazione, comunque, sarebbe lesiva delle prerogative trentine,
perche'  lo  speciale  regime  di  separazione fra le fonti statali e
provinciali  istituito  dal  d.lgs.  n. 266/1992 prevede che le leggi
provinciali  restino  efficaci  fino a quando non siano eventualmente
dichiarate  costituzionalmente  illegittime  da  codesta ecc.ma Corte
costituzionale  a  seguito  del  giudizio  «per  mancato adeguamento»
promosso  dallo  Stato. Cio' si desume chiaramente dall'art. 2, comma
6,  d.lgs.  n. 266/1992,  secondo  il quale «l'art. 105 dello statuto
speciale  si  applica  anche  quando  l'efficacia  delle disposizioni
legislative  regionali  o  provinciali  cessa per effetto di sentenza
della  Corte costituzionale, fermo restando quanto disposto nell'art.
16 dello statuto speciale».
    Si  noti  che in entrambi i casi appena esposti, l'illegittimita'
sarebbe  ancora  piu'  evidente  per  le  disposizioni  regolamentari
contenute  nel testo unico, dato che, in base al d.lgs. n. 266/1992 e
ora  anche  all'art. 117, comma 6, Cost., norme regolamentari statali
non possono intervenire nelle materie di competenza provinciale.
    Infine,  si  potrebbe  operare un'interpretazione «adeguatrice» e
ritenere  che  il  primo  periodo  del nuovo art. 5, comma 3, la dove
menziona  le  province  autonome,  sia  frutto  di  una  formulazione
meramente  erronea, e che per queste valga in realta' solo il secondo
periodo,  con  conseguente  applicazione integrale dell'art. 2 d.lgs.
n. 266/1992.
    Peraltro,  qualora codesta Corte costituzionale ritenesse fondata
questa   interpretazione,   superando   l'espresso  riferimento  alle
province  autonome  contenuto nel primo periodo dell'art. 5, comma 3,
non  si  potrebbe  non lamentare che tale espresso riferimento genera
comunque  confusione  e,  in  definitiva, si pone in contrasto con il
principio di certezza del diritto: ragion per cui il suo annullamento
risulterebbe, ad avviso della provincia, comunque necessario.
    2. - Illegittimita'   dell'art. 1,  comma  1,  lett.  h),  d.lgs.
n. 302/2002   per   violazione   delle   competenze   legislative  ed
amministrative della Provincia autonoma di Trento.
    Come  sopra  esposto, il nuovo art. 11, comma 2, secondo periodo,
d.P.R.  n. 37/2001  stabilisce  che  la  comunicazione  di  avvio del
procedimento, allorche' il numero dei destinatari sia superiore a 50,
vada  «pubblicata»  nel  «sito  informatico della regione o provincia
autonoma  nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al
vincolo».
    Si  noti  che  non e' qui in discussione se la norma possa essere
sensata,  o se possa essere in concreto preferibile una diversa forma
di   pubblicita',  ma  il  diritto  costituzionale  della  ricorrente
Provincia  a decidere essa stessa la propria legislazione, nei limiti
statutari e costituzionali.
    In   questo   modo,   infatti,   la  legge  statale  interferisce
nell'autonomia  organizzativa  della  Provincia  autonoma  di Trento,
violando  la  potesta'  legislativa  di  cui  all'art. 8, n. 1, dello
Statuto e, nella misura in cui prescrive un'attivita' amministrativa,
la relativa potesta' amministrativa.
    Si   noti   che   la  lesivita'  non  verrebbe  meno  qualora  si
accogliesse,   in   relazione   al  nuovo  art. 5,  comma  3,  d.P.R.
n. 327/2001,   l'interpretazione   «adeguatrice»   sopra  ipotizzata,
perche'  comunque  l'art. 11, comma 2, menziona la Provincia autonoma
di  Trento,  prescrivendo  direttamente  uno  specifico comportamento
all'amministrazione provinciale: dunque, in ogni caso sarebbe violato
anche l'art. 2 d.lgs. n. 266/1992.
                              P. Q. M.
    Chiede  voglia l'eccellentissima Corte costituzionale, dichiarare
l'illegittimita'  costituzionale  delle  disposizioni sopra indicate,
per motivi e profili illustrati nel presente ricorso.
        Padova-Roma, addi' 21 marzo 2003
          Avv. prof. Giandomenico Falcon - avv. Luigi Manzi
03C0397