N. 210 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 gennaio 2003
Ordinanza emessa l'8 gennaio 2003 dal G.U.P. del Tribunale di Velletri nel procedimento penale a carico di Tatta William ed altro Reati e pene - Delitti contro l'amministrazione della giustizia - Casi di non punibilita' - Reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinate all'attivita' giudiziaria - Applicazione dell'esimente a favore di chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella liberta' o nell'onore - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto a reati analoghi o piu' gravi. - Codice penale, art. 384, primo comma. - Costituzione artt. 3, 24 e 111.(GU n.17 del 30-4-2003 )
IL TRIBUNALE Sull'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dall'avv. Giorgio Di Micco, difensore di Tatta Michele, nato a Ielsi (Campobasso) il 14 maggio 1950 e residente in Nettuno, via Cervicione n. 6, imputato nel procedimento penale di cui in epigrafe, P r e m e s s o Il Tatta Michele e' imputato del delitto p. e p. dall'art. 374-bis c.p. per avere falsamente attestato in atto prodotto al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Velletri, nel corso dell'udienza di convalida di arresto del proprio figlio Tatta William, che lo stesso lavorava alle proprie dipendenze da circa un anno percependo una retribuzione mensile pari a 750 euro, allo scopo di ottenere la remissione in liberta' e gli arresti domiciliari. L'articolo in questione; introdotto con il d.l. n. 306/1992 (conv. con mod. in legge n. 356/1992), si inserisce nella categoria dei reati a tutela dell'attivita' giudiziaria. Per gran parte di questi reati il legislatore ha previsto all'art. 384, comma 1 c.p, una speciale esimente, dichiarando non essere punibile «chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare se' medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella liberta' e nell'onore». Tra questi non compare il citato art. 374-bis c.p. Sicche' sorge un fondato dubbio di legittimita' costituzionale sulla norma in questione nella parte in cui appunto non ricomprende il reato di cui all'art. 374-bis c.p. tra quelli ai quali e' applicabile la circostanza di non punibilita' ora ricordata. Infatti, nell'elenco di reati indicati nel comma 1, dell'art. 384 c.p. sono presenti una serie di fattispecie giuridiche che ostacolano l'attivita' della giustizia in quanto impediscono l'accertamento della verita', fine ultimo del processo, o sono potenzialmente capaci di viziare la genuinita' del convincimento del giudice. L'identita' del bene protetto dall'art. 374-bis, 372, 373, 374 sanzionati, per quanto riguarda il reato di falsa testimonianza e di falsa perizia o interpretazione, anche in modo piu' grave, e la sua mancata inclusione nella scriminante speciale rappresenta una disomogeneita' di trattamento che contrasta in modo evidente con quanto stabilito nella nostra Carta costituzionale agli artt. 3, 24 e 111. Inoltre, il 374-bis puo' essere facilmente incluso nell'art. 384 poiche' tutela un interesse che puo' essere sacrificato nell'ipotesi in cui si voglia salvare l'interesse privato superiore della liberta' di se' medesimo o un prossimo congiunto, in perfetta aderenza con il requisito di proporzionalita' necessario per l'applicazione della scriminante speciale. Sotto il profilo della rilevanza non c'e' questione. Infatti, l'asserito accusatorio richiama il fatto storico che vede il Tatta Michele, genitore di Tatta William, attestare falsamente l'esercizio di attivita' lavorativa con il fine ultimo di salvaguardare la liberta' del figlio in quel momento di custodia cautelare. Pertanto una eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 384, comma 1 c.p. per i motivi sopra indicati, porterebbe inevitabilmente ad una assoluzione dell'imputato.
P. Q. M. Visto gli ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di legittimita' costituzionale sull'art. 384, comma 1 c.p., nella parte in cui non include il reato di cui all'art. 374-bis c.p. tra quelli ai quali e' applicabile la speciale esimente in esso indicata, per violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost., ritenendo la questione rilevante atteso che il processo de quo non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' e che la stessa non e' manifestamente infondata. Dispone pertanto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospensione del presente giudizio. Velletri, addi' 8 gennaio 2003 Il g.u.p.: Audino 03C0401