N. 211 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 febbraio 2003
Ordinanza emessa il 4 febbraio 2003 dal tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Diop Abdoulaye Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Indeterminatezza della locuzione «senza giustificato motivo» - Violazione del principio di tassativita' della fattispecie penale - Lesione del diritto di difesa. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione, artt. 24 e 25.(GU n.17 del 30-4-2003 )
IL TRIBUNALE Sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter del decreto legislativo n. 286/1998 nel testo introdotto dalla legge n. 189/2002 in riferimento all'art. 25 della Costituzione sollevata dalla difesa degli imputati, ha pronunciato la seguente ordinanza ex art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 pubblicamente letta all'udienza del 4 febbraio 2003. 1. - Il processo. Diop Abdoulaye e' persona extracomunitaria di nazionalita' senegalese privo di idoneo titolo per la permanenza in Italia. Esso e' destinatario di provvedimento di espulsione amministrativa del prefetto di Ferrara datato 20 novembre 2002, correlato dall'ordine del questore di Ferrara di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni (art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998). Tale provvedimento e' stato notificato all'interessato il 20 novembre 2002, debitamente tradotto in lingue conosciute dallo straniero. 2. - Il giorno 29 gennaio 2003 i Carabinieri di Comacchio nel corso di un controllo di polizia in via dei Mercanti in Comacchio hanno verificato la presenza di Diop Abdoulaye, privo di permesso di soggiorno e destinatario dell'ordine del questore 20 novembre 2002 di Ferrara di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni. Notavano peraltro i militari che Diop Abdoulaye era gia' stato tratto in arresto in precedenza, in data 26 novembre 2002, sempre a cagione dell'inottemperanza all'ordine del questore 20 novembre 2002 notificato in pari data. I carabinieri provvedevano ad arrestare lo straniero, liberato nell'immediatezza dal pubblico ministero ex art. 121 disp. att. c.p.p. 3. - Diop Abdoulaye e' quindi stato citato per il giudizio direttissimo in stato di liberta' per rispondere «del reato previsto e punito dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 268/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, perche' nella sua qualita' di straniero senza giustificato motivo, si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del questore di Ferrara in data 20 novembre 2002, emesso ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis del d.lgs. n. 268/1998». 4. - All'udienza dibattimentale il patrocinio degli imputati sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-bis del d.lgs. n. 286/1998 nel testo introdotto dalla legge n. 189/2002 in riferimento all'art. 25 della Costituzione. La difesa sollevava altresi' questioni di legittimita' costituzionale di altre disposizioni (art. 14, comma 5-quinquies e art. 17 rispetto all'art. 24 Cost.) sulle quali il giudice decideva, con separata ordinanza, per la loro irrilevanza. 5. - La questione. E' sollevata questione di legittimita' cotituzionale dell'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998 nel testo introdotto dalla legge n. 189/2002 in relazione all'art. 25 Costituzione. La disposizione e' del seguente tenore: «lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica». Ritiene la difesa che la norma non rispetti il principio di tassativita' sancito dall'art. 25 della Costituzione, in quanto l'espressione «senza giustificato motivo» e' di ampiezza tale da non consentire allo straniero di comprendere quando viola o meno il precetto di non allontanarsi dal territorio dello Stato. 6. - La rilevanza. La questione e' rilevante nel presente processo. Il giudice deve infatti applicare la norma di cui all'art. 14, comma 5-ter per decidere se comminare o meno la sanzione penale agli extracomunitari imputati. E prima di applicarla deve comprenderne l'efficacia precettiva stabilendo quale sia il comportamento incriminato e, successivamente, dedidendo se il comportamento tenuto dagli stranieri rientri nella fattispecie astratta. Poiche' la fattispecie penale e' composta di due elementi costitutivi ossia l'essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del questore ed avere fatto cio' senza giustificato motivo, il giudice deve dare un significato alla disposizione in esame, nel suo complesso, valutando le prove addotte dalle parti. Cio' indipendentemente dal fatto che gli arrestati abbiano o meno addotto un motivo di permanenza. 7. - La non manifesta infondatezza. La questione appare non manifestamente infondata. La disposizione denunciata commina la sanzione criminale allo straniero che si trattiene nel territorio dello Stato, nonostante l'ordine di allontanamento del questore, senza giustificato motivo. Il significato della locuzione «senza giustificato motivo» non e' rinvenibile dal corpo dello stesso articolo ne' nell'ambito della disciplina in cui si inserisce 1). Esso e' di una indeterminatezza tale che consente al giudice «una operazione ermeneutica esorbitante dall'ordinario compito interpretativo a lui affidato 2)» non sussistendo criteri, nemmeno nel cosiddetto diritto vivente, per determinare il significato della espressione e quindi la soglia penalmente apprezzabile. 8. - Se e' vero che anche la norma penale puo' tollerare il ricorso «ad espressioni indicative di comuni esperienze o a termini presi dal linguaggio comunemente usato 3) giacche' il principio di legalita' stabilito dall'art. 25, comma 2 Cost. implica una riserva di legge che non impone in ogni caso una rigorosa descrizione del fatto, e' anche vero che il contenuto precettivo della norma penale dove comprendersi in via interpretativa della disciplina specifica ed in relazione al fini che il legislatore si propone. Se il fine perseguito e' la tutela dell'ordine pubblico ed il rafforzamento dell'ordine di espulsione, da cio' solo non si puo' dedurre quale sia un giustificato motivo di permanenza dello straniero espulso. Un raffronto con beni costituzionali che riguardano anche lo straniero, come il diritto alla vita, alla salute, alla famiglia, al lavoro, offrono ipotesi interpretative talmente ampie da non potersi porre come argine ermeneutico. L'applicazione della sanzione penale risulta in sostanza rimessa all'arbitrio dell'interprete. E' quindi violato il principio di tassativita' della fattispecie contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale (art. 25 Cost.). 9. - Il legislatore ha gia' utilizzato nel campo penale la stessa espressione nell'art. 4, comma 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Ed il confronto con tale norma e' significativo di come l'interpretazione della stessa clausola generale - sebbene in ambito diverso, ovviamente - possa trascendere nell'arbitrio quando la disposizione normativa non indichi criteri delimitativi del significato della stessa. L'art. 4, comma 2 della legge n. 110/75 punisce chi porta fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo strumenti da punta o da taglio o comunque strumenti atti ad offendere. Dal contesto della norma si comprende che il «motivo giustificato» deve essere tale da escludere la finalita' dell'arma ossia l'offesa alla persona, e che cio' deve essere dedotto dalle circostanze di tempo e di luogo in cui la persona la porta. Tali indicazioni sono fornite dalla disposizione stessa. Nel caso di specie, invece, non esiste alcun parametro ove ancorare il «giustificato motivo» per la permanenza nel territorio nazionale, tra i tanti ipotizzabili, di natura sociale ed economica. 10. - Secondo questo giudice l'art. 14, comma 5-ter viola anche l'art. 24, comma 2 della Costituzione ossia il diritto di difesa, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Lo straniero viene di fatto arrestato obbligatoriamente in quanto si trova nel territorio nazionale e destinatario dell'ordine di allontanamento: sullo straniero e' in sostanza riversato l'onere di dare giustificazione della propria permanenza, senza che egli possa conoscere cosa possa giustificarla e poter quindi addurre prove, proprio per l'indeterminatezza della fattispecie. 1) Neppure l'art. 2 del d.l. n. 195/2002, ove si afferma che fino alla conclusione della procedura di sanatoria del lavoro irregolare dell'extracomunitario, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale salvo che lo straniero non sia pericoloso per la sicurezza nazionale; tale norma e' infatti destinata esclusivamente ad una applicazione temporanea, diversamente da quella impognata. 2) Corte cost. 6 febbraio 1995, n. 34. 3) Corte cost. n. 27 del 1961 e n. 79/82, 6 febbraio 1995, n. 34, sent. n. 293/2000.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 comma 5-ter del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dall'art. 13, comma 1 della legge 30 luglio 2002, n. 189, rispetto agli articoli 25 e 24 della Costituzione; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la cancelleria comunichi la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Sospende il giudizio in corso. Il giudice: Bighetti 03C0402