N. 125 SENTENZA 27 marzo - 16 aprile 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Lavoro  - Collocamento e politiche attive del lavoro - Conferimento a
  regioni  ed  enti  locali  di  funzioni  e  compiti relativi a tale
  materia - Ritenuta estraneita' all'oggetto della delega legislativa
  al Governo - Non fondatezza della questione.
- D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, artt. 1 e 2.
- Costituzione,   artt. 70,  76  e  77,  primo  comma  (in  relazione
  all'art. 1,  commi 2  e  3,  e all'art. 4, comma 4, lettera c della
  legge 15 marzo 1997, n. 59).
Lavoro  -  Attivita'  di  intermediazione  sul  mercato  del lavoro -
  Affidamento anche a soggetti privati - Prospettato contrasto con la
  legge di delegazione - Non fondatezza della questione.
- D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, art. 10.
- Costituzione,   artt. 70,  76  e  77,  primo  comma  (in  relazione
  all'art. 3, comma 1, lettera g della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Lavoro  -  Attivita'  di  intermediazione  sul  mercato  del lavoro -
  Conferimento  a  regioni  ed  enti  locali e affidamento a soggetti
  privati  - Ritenuta indeterminatezza nella legge di delegazione dei
  principi e criteri direttivi Non fondatezza della questione.
- Legge  15 marzo  1997,  n. 59,  artt. 1,  commi 1  e 2, 3, comma 1,
  lettera g), e 4, comma 4, lettera c).
- Costituzione, artt. 70, 76 e 77, primo comma.
(GU n.16 del 23-4-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:, Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 10 del
decreto  legislativo  23 dicembre  1997,  n. 469  (Conferimento  alle
regioni  e  agli  enti  locali  di  funzioni  e compiti in materia di
mercato  del  lavoro,  a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997,
n. 59)  nonche'  degli artt. 1, commi 1 e 2, e 3, comma 1 lettera g),
della   legge   15 marzo  1997,  n. 59  (Delega  al  Governo  per  il
conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali
per   la   riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per  la
semplificazione amministrativa), promosso con ordinanza del 18 aprile
2002  dal  Tribunale  amministrativo regionale del Molise sul ricorso
proposto  dalla  Confsal  ed  altro  contro il Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale  ed altri, iscritta al n. 335 del registro
ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 28, 1a serie speciale, dell'anno 2002.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 15 gennaio 2003 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'annullamento di
una  serie  di  provvedimenti con i quali la Presidenza del Consiglio
dei  ministri  aveva  autorizzato  la  Regione  Molise  ad esercitare
funzioni  e compiti relativi al collocamento ed alle politiche attive
del  lavoro  ed  il  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale
aveva autorizzato soggetti privati ad esercitare nella Regione Molise
attivita'  di  mediazione  tra  domanda  ed  offerta  di  lavoro,  il
Tribunale  amministrativo  regionale  del  Molise,  con ordinanza del
18 aprile 2002, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
degli artt.1, 2 e 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469
(Conferimento  alle  regioni e agli enti locali di funzioni e compiti
in  materia  di  mercato  del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge
15 marzo  1997,  n. 59)  nonche'  degli  artt. 1,  commi 1  e 2, e 3,
comma 1  lett.  g),  (recte:  anche  art. 4, comma 4, lett. c), della
legge  15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni  e  compiti  alle regioni ed agli enti locali per la riforma
della    Pubblica    Amministrazione   e   per   la   semplificazione
amministrativa),  in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma,
della Costituzione.
    2. - Il giudice rimettente premette che i provvedimenti impugnati
costituiscono  attuazione  delle  disposizioni  censurate, sicche' la
soluzione   delle  questioni  di  legittimita'  costituzionale  degli
artt. 1,  2  e  10  del d.lgs. n. 469 del 1997, ovvero degli artt. 1,
commi 1  e  2,  e 3, comma 1 lett. g), della legge n. 59 del 1997 "e'
determinante" ai fini della risoluzione del giudizio principale.
    3.1. - Nel merito, il Tar per il Molise ritiene che gli artt. 1 e
2  del  d.lgs.  n. 469  del  1997,  nella parte in cui conferiscono a
regioni ed enti locali funzioni e compiti relativi al collocamento ed
alle politiche attive del lavoro, violerebbero gli artt. 70, 76 e 77,
primo  comma,  della  Costituzione, in quanto la legge n. 59 del 1997
(in  specie  l'art. 4,  comma 4,  lettera c) non avrebbe conferito al
Governo  la  delega  su  tale  specifico  oggetto. Secondo il giudice
rimettente,  infatti,  la  materia  del collocamento non rientrerebbe
propriamente   ne'   in   quella   della  "cooperazione  nei  settori
produttivi"  ne'  in  quella del "sostegno all'occupazione", definite
dall'art. 4,  comma 4, lettera c), della legge delega n. 59 del 1997,
essendo  tali  espressioni  volte ad indicare le attivita' attraverso
cui  lo Stato e gli altri enti pubblici intervengono a prestare aiuto
e/o  a  facilitare l'affermazione e lo sviluppo delle imprese private
ed  a  mantenere  e potenziare la forza lavoro occupata nelle imprese
stesse,   laddove   invece   la  materia  del  collocamento  "attiene
all'impiego  della  forza  lavoro  non  occupata  secondo  criteri di
equita' sociale e di efficienza economica".
    Il Tar sostiene, inoltre, che qualora si ritenesse che il Governo
abbia  tratto  la facolta' di disciplinare le funzioni e i compiti in
materia   di   mercato  del  lavoro  dalla  delega  "onnicomprensiva"
conferitagli  in  forza  dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge delega
n. 59  del  1997,  "sarebbero queste ultime disposizioni ad incorrere
nel    vizio   di   sospetta   incostituzionalita',   troppo   ampio,
indifferenziato e generico essendo l'oggetto della delega".
    3.2. - Anche  l'art. 10 del d.lgs. n. 469 del 1997, ad avviso del
giudice a quo, recherebbe vulnus agli artt. 70, 76 e 77, primo comma,
della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  prevede che possa essere
affidata  a soggetti privati l'attivita' di mediazione fra domanda ed
offerta  di  lavoro, in contrasto con quanto stabilito dalla legge di
delegazione n. 59 del 1997. Quest'ultima, infatti, ad avviso del Tar,
nella parte in cui, all'art. 3, comma 1, lettera g), prevedeva che il
Governo  individuasse,  con  i decreti legislativi di cui all'art. 1,
"le  modalita' e le condizioni per il conferimento a idonee strutture
organizzative  di  funzioni  e  compiti  che non richiedano, per loro
natura,  l'esercizio  esclusivo  da  parte delle regioni e degli enti
locali"  non  avrebbe  attribuito al Governo il potere di autorizzare
soggetti  privati a svolgere attivita' di intermediazione sul mercato
del  lavoro,  sia perche' dette attivita' di intermediazione, "per la
loro  intrinseca  natura,  non competono istituzionalmente o, almeno,
tradizionalmente   ai  privati,  sia  perche'  le  "idonee  strutture
organizzative" contemplate dalla legge delega sono da individuarsi in
soggetti  ulteriori rispetto alle Regioni ed agli Enti locali, ma pur
sempre facenti capo alla Pubblica Amministrazione".
    Il  giudice  rimettente,  poi, sostiene che, qualora si ritenesse
che  l'art. 3, comma 1, lettera g), della legge n. 59 del 1997, abbia
attribuito  al  Governo  il  potere  di  definire  le  modalita' e le
condizioni  per  autorizzare soggetti privati a svolgere attivita' di
intermediazione  sul  mercato  del  lavoro, "dovrebbe concludersi per
l'illegittimita'  costituzionale  del  medesimo  art. 3, comma primo,
lettera g),  in  quanto quest'ultimo avrebbe accordato tale potere al
Governo  "senza adeguatamente specificare i principi ed i criteri cui
attenersi  in  riferimento  al  tipo  delle "strutture organizzative"
abilitate  all'esercizio  delle  funzioni  ordinariamente  esercitate
dalle Regioni e dagli enti locali ed alla natura delle stesse".
    4. - Il  Presidente  del  Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto nel
giudizio,  chiedendo  il  rigetto della questione e, in subordine, la
restituzione  degli  atti  al giudice a quo per una nuova valutazione
delle   questioni   sollevate,   in   relazione   al   mutato  quadro
costituzionale derivante dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.
    La   difesa   erariale   deduce  che,  quanto  alla  materia  del
collocamento,  l'oggetto  della  delega  sarebbe  tutto  disciplinato
dall'art. 1 della legge n. 59 del 1997, nella parte in cui dispone il
conferimento alle regioni ed agli enti locali di "tutte le funzioni e
i compiti amministrativi localizzati nei rispettivi territori in atto
esercitati   da  qualunque  organo  o  amministrazione  dello  Stato,
centrali  o  periferici", con esclusione, in materia di lavoro, della
sola  vigilanza  (art. 1,  comma 3,  lettera r)  e con l'attribuzione
specifica  al Governo del compito di ridefinire i principi in tema di
sostegno  all'occupazione,  relativi a tutte le disposizioni inerenti
alle  politiche  attive  del  lavoro  "fra  le  quali non solo non e'
ultima,  ma  e'  probabilmente  primaria, quella della mediazione fra
offerta  e  domanda  di  lavoro".  Ne' potrebbe ritenersi generica la
delega  contenuta  nella  legge  n. 59  del  1997,  "attesa la chiara
significazione    della    necessita'    della   sostituzione   delle
articolazioni   periferiche   dello   Stato   come   enti   locali  e
territoriali"  ed  essendo  comunque la delega comprensiva di tutti i
criteri per la richiamata sostituzione.
    Infondata  sarebbe  poi - ad avviso della difesa erariale - anche
la  questione  di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti
dell'art. 10 del d.lgs. n. 469 del 1997, dovendosi ritenere implicita
nella   delega   relativa   all'individuazione   delle  modalita'  di
conferimento  della  funzione  di mediazione fra domanda e offerta di
lavoro anche l'individuazione dei soggetti titolari del procedimento.

                       Considerato in diritto

    1. - Il  giudizio  di  legittimita' costituzionale, sollevato dal
Tribunale  amministrativo  regionale  del  Molise  con l'ordinanza in
epigrafe,  ha  ad  oggetto gli artt. 1, 2 e 10 del d.lgs. 23 dicembre
1997,  n. 469  (Conferimento  alle  regioni  e  agli  enti  locali di
funzioni  e  compiti  in  materia  di  mercato  del  lavoro,  a norma
dell'art. 1  della  legge 15 marzo 1997, n. 59), nonche' gli artt. 1,
commi 1  e  2,  e  3, comma 1 lett. g) (recte: anche art. 4, comma 4,
lett.  c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la
riforma  della  Pubblica  Amministrazione  e  per  la semplificazione
amministrativa),  in riferimento agli 70, 76 e 77, primo comma, della
Costituzione.
    Secondo  il giudice rimettente, gli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 469
del 1997 violerebbero i predetti parametri costituzionali nella parte
in  cui  conferiscono  a  regioni  ed  enti locali funzioni e compiti
relativi  al  collocamento ed alle politiche attive del lavoro, senza
che  cio'  costituisca  oggetto specifico di delega nella legge n. 59
del 1997. Anche l'art. 10 del medesimo decreto legislativo, ad avviso
del  giudice  a  quo,  violerebbe gli artt. 70, 76 e 77, primo comma,
della  Costituzione,  nella  parte  in  cui affida a soggetti privati
funzioni  di  intermediazione nel collocamento del lavoro, in assenza
di  una  precisa  delega  nella  stessa legge n. 59 del 1997. Infine,
secondo   il   rimettente,  qualora  si  ritenesse  insussistente  il
prospettato  vizio  di  eccesso  di delega, allora sarebbe la "delega
onnicomprensiva" configurata dall'art. 1, commi 1 e 2, e dall'art. 3,
comma 1  lett.  g),  nonche'  dall'art. 4,  comma 4  lett.  c)  della
medesima  legge  n. 59  del  1997 "ad incorrere nel vizio di sospetta
incostituzionalita', troppo ampio, indifferenziato e generico essendo
l'oggetto della delega".
    2. - Le questioni non sono fondate.
    Il   sindacato  di  costituzionalita'  sulla  delega  legislativa
postula,   secondo  la  costante  giurisprudenza  sull'art. 76  della
Costituzione,  che  il  giudizio  di conformita' della norma delegata
alla  norma  delegante  si  esplichi  attraverso il confronto tra due
processi   ermeneutici  paralleli:  l'uno  relativo  alle  norme  che
determinano  l'oggetto,  i  principi  ed i criteri direttivi indicati
dalla  delega, tenendo conto del complessivo contesto di norme in cui
si  collocano  e  delle  ragioni e finalita' poste a fondamento della
legge   di   delegazione;  l'altro  relativo  alle  norme  poste  dal
legislatore   delegato  (sentenze  n. 425  e  n. 163  del  2000).  In
particolare,  va  osservato  che i principi stabiliti dal legislatore
delegante  valgono  non  solo  come  fondamento  e limite delle norme
delegate,  ma  anche  come  "criterio per la loro interpretazione, in
quanto   esse   vanno   lette,  finche'  possibile,  nel  significato
compatibile con i principi della legge di delega" (sentenza n. 15 del
1999).
    Nel  contesto  di questo orientamento, questa Corte ha avuto modo
di  specificare  che  nella  legge  n. 59  del  1997  il  legislatore
delegante  aveva  seguito,  nella  individuazione  delle  funzioni da
delegare,  un  criterio  innovativo,  in quanto "anziche' individuare
nominatim   gli   ambiti  materiali  cui  attengono  le  funzioni  da
conferire,  si  procede  [...]  alla  elencazione delle materie e dei
compiti  esclusi  "(sentenza n. 408 del 1998). Non si puo' pero' dire
che  in  questo  modo  l'oggetto  della  delega  resta indeterminato,
poiche'  esso  viene  delimitato  "sia  in  negativo,  attraverso  la
identificazione delle materie escluse e dei compiti da eccettuare dal
decentramento,  sia in positivo, attraverso i criteri del riferimento
agli  interessi  e  alla  promozione  dello  sviluppo delle comunita'
regionali e locali" (sentenza n. 408 del 1998).
    Alla  luce  di  questo  principio  enunciato dalla giurisprudenza
costituzionale  si  puo' dunque ritenere, nella fattispecie in esame,
che  le norme censurate degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 469 del 1997,
le  quali  conferiscono  a  regioni ed enti locali funzioni e compiti
relativi  al  collocamento  ed  alle  politiche  attive  del  lavoro,
rientrino  nell'oggetto  della  delega  conferita  dalla citata legge
n. 59  del  1997. Ed infatti, da un lato, l'art. 4, comma 4 lett. c),
della  medesima  legge  espressamente  prevede  la  ridefinizione, il
riordino e la razionalizzazione in materia, tra l'altro, di "sostegno
all'occupazione",  riferendosi  in  questo modo a tutte le discipline
che  concernono le politiche attive del lavoro, tra le quali non puo'
non essere compresa anche quella relativa alla mediazione tra domanda
ed  offerta  di  lavoro.  Dall'altro  lato,  l'art. 1, comma 2, della
stessa  legge  conferisce  alle  regioni ed agli enti locali tutte le
funzioni  ed  i  compiti amministrativi, localizzabili nei rispettivi
territori,  esercitati  da  qualunque  organo o amministrazione dello
Stato,  centrali  o  periferici - come appunto, nella materia de qua,
avveniva  al  momento  di  approvazione  della  delega  legislativa -
restando  esclusi  dal  conferimento,  nell'ambito  del  settore  del
lavoro,  soltanto  i  compiti  relativi alla "vigilanza in materia di
lavoro e cooperazione" (cfr. art. 1, comma 3 lett. r)).
    Nella  specie  non  sono quindi configurabili forme di eccesso di
delega,  giacche'  le  disposizioni in esame appaiono compatibili con
l'oggetto  della  delega, quale risulta delimitato sia "in positivo",
sia   "in  negativo".  Del  resto,  questa  conclusione  puo'  essere
avvalorata  dalla  constatazione  che  la  disciplina  introdotta dal
decreto  legislativo  n. 469  non  contraddice  l'interpretazione  di
questa  Corte,  secondo cui la ratio della delega in materia consiste
nell'esigenza  di  superare la dissociazione tra le funzioni relative
al  collocamento  e  alle  politiche attive del lavoro - di spettanza
statale  -  e  le  funzioni  in materia di formazione del lavoro - di
competenza regionale - (sentenza n. 74 del 2001).
    2.1. - Nella  stessa ottica, neppure e' lesivo degli artt. 70, 76
e 77, primo comma, della Costituzione l'art. 10 del d.lgs. n. 469 del
1997,  che  prevede  che  l'attivita'  di  mediazione  tra domanda ed
offerta  di  lavoro  possa essere affidata, previa autorizzazione del
Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale, anche a soggetti
privati.  Ed  invero,  alla  luce  dei  principi  e criteri direttivi
contenuti nella citata legge n. 59 del 1997, la delega ad individuare
"le   modalita'  e  le  condizioni"  per  il  conferimento,  disposto
dall'art. 3,  comma 1  lett.  g),  della  legge,  a "idonee strutture
organizzative  di  funzioni e compiti che non richiedano, per la loro
natura,  l'esercizio esclusivo da parte delle regioni ed enti locali"
consente   al   legislatore  delegato  di  disciplinare  gli  aspetti
strutturali  e funzionali del relativo procedimento, prevedendo anche
forme di autorizzazione ministeriale, nonche' stabilendo le categorie
dei  titolari  dell'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di
lavoro, i quali possono essere anche soggetti privati, che possiedano
determinati requisiti di tipo imprenditoriale ed economico.
    Non  sussiste,  pertanto,  nella  specie, l'ipotizzata violazione
degli indicati parametri costituzionali.
    3. - Esclusa  la  configurabilita' dei denunciati vizi di eccesso
di   delega   del   d.lgs.   n. 469   del   1997,   neppure  sussiste
l'illegittimita'  costituzionale  degli  artt. 1,  commi 1  e 2, e 3,
comma 1, lett. g), nonche' dell'art. 4, comma 4 lett. c), della legge
delega n. 59 del 1997, prospettata sotto il profilo della genericita'
dell'oggetto e della insufficiente definizione dei principi e criteri
direttivi.
    In  proposito,  basta  qui ricordare che questa Corte, proprio in
relazione  alla  citata  legge  n. 59 del 1997, ha specificato che il
riferimento   a   "clausole  generali",  come  quelle  relative  agli
interessi  e alla promozione dello sviluppo delle comunita' regionali
e  locali, o quelle relative alla localizzabilita' delle funzioni nei
rispettivi  territori,  accompagnate  dall'indicazione  di  principi,
quali   quelli   di   sussidiarieta',   completezza,   efficienza  ed
economicita',   responsabilita'   ed  unicita'  dell'amministrazione,
omogeneita',  adeguatezza,  differenziazione,  appare  sufficiente  a
delimitare  l'area  della  delega,  in  coerenza  con  un  disegno di
decentramento  e  di  allocazione  dei  compiti  amministrativi tra i
diversi  livelli  territoriali di governo (sentenze n. 159 del 2001 e
n. 408 del 1998).
    La  questione  di  costituzionalita'  sollevata  non  e' pertanto
fondata.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
degli  artt. 1,  2  e  10  del  decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469  (Conferimento  alle  regioni e agli enti locali di funzioni e
compiti  in  materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della
legge  15 marzo 1997, n. 59) sollevata, in riferimento agli artt. 70,
76   e   77,   primo   comma,   della   Costituzione,  dal  Tribunale
amministrativo  regionale  del  Molise  con  l'ordinanza  indicata in
epigrafe;
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
degli  artt. 1,  commi 1  e  2,  dell'art. 3,  comma 1 lett. g), e 4,
comma 4,  lett.  c),  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59 (Delega al
Governo  per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle regioni ed
agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la  semplificazione  amministrativa)  sollevata,  in riferimento agli
artt. 70,  76  e  77,  primo  comma, della Costituzione, dal medesimo
Tribunale   amministrativo   regionale   del  Molise  con  la  stessa
ordinanza.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                       Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 16 aprile 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
03C0418