N. 133 ORDINANZA 27 marzo - 16 aprile 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale  - Procedimento davanti al giudice penale - Assoluto
  difetto   di   motivazione  dell'atto  di  rimessione  -  Manifesta
  inammissibilita' della questione.
- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111.
(GU n.16 del 23-4-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Guido  NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco
BILE,  Giovanni  Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio
FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto
legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza
penale  del  giudice  di  pace,  a  norma  dell'art. 14  della  legge
24 novembre  1999,  n. 468)  promosso con ordinanza del 4 luglio 2002
del  giudice di pace di Leonforte nel procedimento penale a carico di
B.E.L.,  iscritta  al n. 403 del registro ordinanze 2002 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 37, 1a serie speciale,
dell'anno 2002.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 marzo 2003 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che  il  Giudice  di pace di Leonforte ha sollevato, in
riferimento  agli  artt. 3  e  111  della  Costituzione  questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 2  del d.lgs. 28 agosto 2000,
n. 274  (Disposizioni  sulla competenza penale del giudice di pace, a
norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468);
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo,  in  via  principale,  dichiararsi  manifestamente
inammissibile   la   proposta   questione  per  assoluta  carenza  di
motivazione  sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza e, in
via  subordinata,  concludendo  per  la  manifesta infondatezza della
questione stessa.
    Considerato   che   l'ordinanza  di  rimessione  non  indica  ne'
l'oggetto  ne'  i  termini  del  procedimento in corso e non contiene
alcuna   specifica   indicazione   sulla  rilevanza  della  questione
sollevata,  cosi'  come e' del tutto privo di motivazione l'ulteriore
requisito   della   non   manifesta   infondatezza   del  quesito  di
legittimita' costituzionale formulato;
        che,  pertanto,  la questione proposta deve essere dichiarata
manifestamente  inammissibile  (v.,  ex plurimis, ordinanza n. 21 del
2003).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 2  del  decreto  legislativo
28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni  sulla  competenza penale del
giudice  di  pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999,
n. 468),   sollevata,   in  riferimento  agli  artt. 3  e  111  della
Costituzione,  dal  giudice  di  pace di Leonforte con l'ordinanza in
epigrafe.

    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                         Il redattore: Flick
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 16 aprile 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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