N. 133 ORDINANZA 27 marzo - 16 aprile 2003
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Procedimento davanti al giudice penale - Assoluto difetto di motivazione dell'atto di rimessione - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2. - Costituzione, artt. 3 e 111.(GU n.16 del 23-4-2003 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) promosso con ordinanza del 4 luglio 2002 del giudice di pace di Leonforte nel procedimento penale a carico di B.E.L., iscritta al n. 403 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1a serie speciale, dell'anno 2002. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2003 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che il Giudice di pace di Leonforte ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468); che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, in via principale, dichiararsi manifestamente inammissibile la proposta questione per assoluta carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza e, in via subordinata, concludendo per la manifesta infondatezza della questione stessa. Considerato che l'ordinanza di rimessione non indica ne' l'oggetto ne' i termini del procedimento in corso e non contiene alcuna specifica indicazione sulla rilevanza della questione sollevata, cosi' come e' del tutto privo di motivazione l'ulteriore requisito della non manifesta infondatezza del quesito di legittimita' costituzionale formulato; che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v., ex plurimis, ordinanza n. 21 del 2003). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal giudice di pace di Leonforte con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2003. Il Presidente: Chieppa Il redattore: Flick Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 16 aprile 2003. Il direttore della cancelleria:Di Paola 03C0426