N. 245 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 2003
Ordinanza emessa il 14 gennaio 2003 dal giudice di pace di Roma nel procedimento civile vertente tra Venturini Rita e Paoletti Francesca ed altra Responsabilita' civile - Danni alla persona da incidente stradae - Richiesta di risarcimento - Obbligo del danneggiato di comunicare i propri dati reddituali - Ulteriore termine di novanta giorni per l'offerta risarcitoria dell'assicuratore - Contrasto con parametri numericamente indicati. - Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 1, secondo capoverso [sostitutivo dell'art. 3, comma secondo, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modifiche nella legge 26 febbraio 1977, n. 39]. - Costituzione, artt. 2, 3 e 32. Responsabilita' civile - Danni alla persona da incidente stradale - Risarcimento per lesioni di lieve entita' - Liquidazione del danno biologico permanente - Fissazione in lire 1.200.000 del valore economico del primo punto di invalidita' - Impossibilita' di realizzare l'integrale risarcimento, sia pure per equivalente, del danno alla salute - Ingiustificata introduzione di un principio indennitario. - Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 2, lettera a). - Costituzione, artt. 2, 3 e 32. Responsabilita' civile - Danni alla persona da incidente stradale - Risarcimento per lesioni di lieve entita' - Liquidazione del danno biologico permanente - Criterio legislativo caratterizzato da uniformita' ed irrisorieta' della misura economica - Impossibilita' di valutazione giudiziaria concreta ed equitativa. - Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 2, lettera a). - Costituzione, artt. 2, 3 e 32. Responsabilita' civile - Danni alla persona da incidente stradale - Risarcimento per lesioni di lieve entita' - Liquidazione del danno biologico temporaneo - Predeterminazione legislativa di un importo irrisorio e rigido per ogni giorno di inabilita' assoluta - Ininfluenza della tipologia e gravita' della lesione e delle caratteristiche personali del danneggiato. - Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 2, lettera b). - Costituzione, artt. 2, 3 e 32. Responsabilita' civile - Danni alla persona da incidente stradale - Risarcimento per lesioni di lieve entita' - Definizione del danno biologico e relativo criterio di accertamento - Potenziale disparita' di trattamento risarcitorio tra danno da fatto illecito e danno da incidente stradale, a fronte della lesione del bene salute. - Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 3. - Costituzione, artt. 2, 3 e 32. Responsabilita' civile - Danni alla persona da incidente stradale - Risarcimento per lesioni di lieve entita' - Possibilita' che l'ammontare del danno biologico liquidato in base ai criteri legislativi sia aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato - Ingiustificata disparita' di trattamento tra danneggiati da circolazione stradale (a seconda del tipo di azione risarcitoria intrapresa), tra danneggiati da circolazione stradale e da altre ipotesi di illecito, nonche' tra danneggiati da incidenti stradali successivi al 4 aprile 2001 - Violazione del principio di personalizzazione del danno biologico - Contrasto con le linee guida dettate in materia dal Consiglio d'Europa - Lesione del diritto fondamentale all'integrita' della persona - Violazione dei limiti all'iniziativa economica privata. - Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 4, come sostituito dall'art. 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273. - Costituzione, artt. 2, 3, 32 e 41. Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli - Obbligo per il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento di trasmettere all'assicuratore, entro tre mesi, la fattura relativa alla riparazione dei danni ovvero la documentazione dell'eventuale rottamazione del veicolo - Diritto dell'assicuratore di ottenere, in caso di inottemperanza, la restituzione dell'importo liquidato, salva l'applicazione dell'art. 642 cod. pen. - Contrasto con i principi dell'ordinamento in tema di risarcimento del danno e di transazione dei diritti - Disparita' di trattamento - Imposizione al danneggiato dell'obbligo di riparare comunque il veicolo - Incomprensibile parificazione della fattura alla dichiarazione di avvenuta demolizione. - Legge 12 dicembre 2002, n. 273, art. 23, comma 2 (aggiuntivo del comma nono all'art. 3 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modifiche, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39). - Costituzione, art. 3.(GU n.19 del 14-5-2003 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 88770 del ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2002, vertente tra Venturini Rita, elettivamente domiciliata in Roma al viale Angelico n. 80 presso e nello Studio dell'avv. Armando Laureti dal quale e' rappresentata e difesa per delega in atti, attore, e Paoletti Francesca, elettivamente domiciliata in Roma al Lungotevere dei Mellini n. 10, presso e nello studio dell'avv. Emanuela Pinci dal quale e' rappresentata e difesa per delega in atti, convenuto; Fata Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Lima n. 20, presso e nello studio dell'avv. Michele Lobianco dal quale e' rappresentata e difesa per delega in atti, convenuto. Oggetto: risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti. F a t t o Con atto di citazione ritualmente notificato Venturini Rita conveniva in giudizio Paoletti Francesca e la Fata Assicurazioni S.p.A., esercitando l'azione diretta prevista e disciplinata dall'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni e integrazioni, per sentirle condannare al risarcimento dei danni materiali subiti in conseguenza dell'incidente stradale verificatosi in Roma il 7 aprile 2001. Sosteneva l'attrice che mentre l'autovettura Audi 80 targata 45832Y, di sua proprieta' e condotta da Gasparetti Marcello, stava percorrendo la via Cassia, giunta all'incrocio con via Caprarola si arrestava azionando l'indicatore di svolta a sinistra per immettersi nella predetta via. Dopo aver impegnato l'incrocio e terminato la manovra veniva urtata dal ciclomotore targato 30 CLM YM, telaio n. 0081B2428 condotto dalla Paoletti la quale era intenta a sorpassare a destra le vetture ferme in fila. Non essendo stata formulata alcuna offerta risarcitoria dall'assicuratore di controparte veniva incardinato il presente giudizio e l'attrice depositava ricevuta fiscale per i danni materiali subiti. Si costituiva la Fata S.p.A., assicuratore della Paoletti, contestando la responsabilita' della sua assicurata e la validita' della ricevuta fiscale sui lavori di riparazione eseguiti sul mezzo attoreo in quanto «non formatasi in contraddittorio». Si costituiva, altresi', la Paoletti la quale addebitava al conducente della vettura della Venturini ogni responsabilita' per aver omesso di concedere la dovuta precedenza, avendo attraversato trasversalmente la carreggiata occupando la opposta corsia, e chiedeva a sua volta il ristoro dei danni materiali subiti, per i quali esibiva preventivo, e per i danni fisici contestualmente refertati presso Pronto Soccorso e consolidati con esiti invalidanti permanenti. Formulava, pertanto, domanda riconvenzionale e nel contempo chiedeva autorizzazione alla chiamata in causa della R.A.S. S.p.A., assicuratore per la r.c.a. della Venturini. All'udienza di prima comparizione il giudicante, rilevato che nella fattispecie risultava applicabile, per quanto attiene i danni fisici, l'art. 5 della legge n. 57/2001 (in relazione al quale ha sollevato, con ordinanza del 14 gennaio 2002 in R.G. n. 67367/01, questione di legittimita' costituzionale con riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.), nonche' il terzo comma dell'art. 23 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 - che ha sostituito il quarto comma dell'art. 5 della menzionata legge - mentre, per quanto concerne i danni materiali, oltre l'art. 5 della legge 57/200, sarebbe applicabile il comma introdotto dall'art. 23, secondo, della legge n. 273/2002, si riservava di esaminare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della legittimita' costituzionale delle predette norme sollevando d'ufficio eccezione in tal senso. D i r i t t o Il sinistro de quo si e' verificato successivamente al 4 aprile 2001, data di entrata in vigore della legge 5 marzo 2001 n. 57, e pertanto allo stesso sarebbe certamente applicabile il disposto dell'art. 5 della predetta legge del quale questo giudice ha dichiarato, con l'ordinanza richiamata, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativamente a: 1) comma 1, secondo cpv., nella parte in cui impone al danneggiato la comunicazione all'assicuratore di controparte dei suoi dati reddituali, notoriamente ininfluenti ai fini della valutazione del danno biologico, nonche' concede indiscriminatamente all'assicuratore un ulteriore termine di novanta giorni per proporre offerta risarcitoria oltre quello di sessanta giorni a titolo di condizione di procedibilita' processuale; 2) comma 2, lett. a), nella parte in cui, stabilendo in L. 1.200.000 il valore economico del primo punto di invalidita' permanente, non consente di realizzare l'integrale risarcimento, sia pure per equivalente, del danno alla salute per le «lesioni di lieve entita», introducendo senza motivazioni un principio indennitario (tale da non rendere effettiva la tutela del bene pregiudicato); 3) comma 2, lett. a), nella parte in cui introduce un metodo di liquidazione caratterizzato esclusivamente dalla uniformita' ed irrisorieta' della misura economica, escludendo qualsiasi valutazione - sia pure giudiziaria - dei casi concreti con liquidazione equitativa e specificazione degli elementi valorizzati; 4) comma 2, lett. b), nella parte in cui predetermina un importo, con contenuto economico irrisorio e rigido, per ogni giorno di inabilita' assoluta, indipendentemente dalla tipologia e gravita' della lesione e dalle caratteristiche personali del leso; 5) comma 3, nella parte in cui stabilisce una definizione del danno biologico e determina un criterio di accertamento e risarcimento destinato a creare disparita' di trattamento per la lesione del bene salute, differenziate in relazione al danno da fatto illecito o da sinistro conseguente alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, all'azione giudiziaria intrapresa nonche' alla natura dell' attivita' svolta dal danneggiante; 6) comma 4, laddove stabilisce che «il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato» senza determinare caratteristiche e contenuti delle circostanze soggettive e senza stabilirne i criteri ne' attribuirli a valutazioni equitative. Considerato che l'art. 23 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 nel mantenere invariata la normativa soprariportata - oggetto della menzionata ordinanza di questo giudice del 14 gennaio 2002, la cui parte motiva deve intendersi qui integralmente riportata e trascritta - ha «sostituito il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57,» come segue: «L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2 puo' essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato».; Con l'introduzione di tale norma, la cui incomprensibile ratio - non e' rilevabile neppure dai lavori parlamentari - viene eliminato «l'ulteriore risarcimento» gia' previsto dal richiamato comma 4 dell'art. 5 legge 57/2001 ed introdotto un correttivo, all'ammontare del danno biologico, rimesso esclusivamente alla valutazione equitativa del giudice, e comunque contenuto in misura percentuale irrisoria che prescinde dalle effettive condizioni soggettive del danneggiato. Ferme rimanendo le considerazioni gia' svolte nella piu' volte richiamata ordinanza del 14 gennaio 2002, cio' comporta una palese violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost. non potendo l'eziologia di un infortunio - comunque derivante da fatto illecito - costituire fattore discriminante per la quantificazione del danno relativo. Si realizzerebbe, altresi', immotivatamente disparita' di trattamento: a) tra danneggiati da circolazione stradale che instaurano azione risarcitoria ex art. 2043 codice civile o azione ex legge 990/1969; b) tra danneggiati da circolazione stradale o da ipotesi diverse di illecito; c) tra danneggiati da circolazione stradale per sinistri verificatisi dopo il 4 aprile 2001, data di entrata in vigore della legge n. 57/2001 - e gia' definiti - e danneggiati, con gli stessi presupposti di diritto e di periodo di accadimento, ma non ancora definiti. Questi ultimi, poi, oltre a ricevere comunque un risarcimento - a parita' di condizioni - in misura sensibilmente inferiore, si vedrebbero costretti (come d'ora in avanti tutti i cittadini che riportino danni fisici da circolazione di veicoli e natanti ed esercitino azione ex legge n. 990/1969) ad incardinare sempre un giudizio per ottenere l'applicazione della norma introdotta dalla legge n. 273/2002 essendo quest'ultima riservata solo al giudice, con ogni immaginabile aggravio del contenzioso giudiziario ed incremento dei costi assicurativi. Peraltro la limitazione - «in misura non superiore ad un quinto» - introdotta dalla legge n. 273/2002 non consente al giudice, nell'ambito della valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 codice civile, di tenere conto della peculiarita' di ogni singolo caso concreto adeguando la somma base individuata nelle tabelle del danno biologico all'effettiva incidenza della menomazione biologica sulla vita del danneggiato in aperta violazione al principio della imprescindibile «personalizzazione del danno biologico», come da giurisprudenza uniforme del giudice delle leggi, del giudice di legittimita' nonche' dei giudici di merito e nel rispetto delle linee guida dettate in materia dal Consiglio d'Europa con risoluzione 7/1975 per «la reparation integrale» del danno alla persona. Va altresi' rammentato che disposizioni analoghe a quelle introdotte dalla legge n. 57/2001 e dalla legge n. 273/2002 sono state dichiarate incostituzionali, anche alla luce della suddetta risoluzione del Consiglio d'Europa, sin dal 29 giugno 2000 dalla «Sentencia del tribunal constitucional sobre el baremo de seguros» (Corte costituzionale spagnola) talche' risulta comunque incomprensibile come possano le norme in argomento sopravvivere e risultare applicabili anche ai cittadini comunitari danneggiati in Italia. Alla luce delle suesposte considerazioni il giudicante ha l'obbligo di evidenziare che, essendo l'integrita' della persona un diritto fondamentale costituzionalmente garantito, non ne risulta legittima la regolamentazione ai fini risarcitori dell'equivalente economico introducendo e consolidando un apprezzamento sociale irrisorio per il tramite di disposizioni ispirate da costi economici e profitti d'impresa tendenti a stravolgere il valore dell'umana sofferenza tariffandola, prevaricandone e violandone la effettiva tutela, e riducendo il dovuto risarcimento a semplice indennizzo. La normativa sopra richiamata, inserita nella legge 273/2002 «Misure per favorire l'iniziativa privata» concretizza anche, ad avviso del giudicante, palese violazione dell'art. 41 della Costituzione, comma 1 e 2, che statuisce «L'iniziativa privata e' libera. Non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana». Peraltro, per quanto attiene ai danni materiali, l'art. 23, secondo, della richiamata legge 12 dicembre 2002, n. 273 ha introdotto nell'art. 5 della legge 57/2001 il seguente comma: «Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo e' tenuto a trasmettere all'assicuratore la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui all'art. 642 del codice penale. Nel caso di rottamazione del veicolo l'obbligo di presentazione della fattura e' sostituito dall'obbligo di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta rottamazione». Tale disposizione, pienamente applicabile al presente giudizio avendo parte convenuta, attore in riconvenzionale, depositato preventivo di spesa si appalesa a parere del giudicante viziata da illegittimita' costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione. Come e' noto il danno al veicolo e' un danno emergente patrimoniale e per la sua liquidazione vanno applicati i principi di cui agli artt. 1223, 1226 e 1227 cod. civ. La funzione tipica del risarcimento, qualunque ne sia la forma, e' di porre il patrimonio del danneggiato nelle medesime condizioni in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non si fosse prodotto. Cio' puo' avvenire o mediante pagamento di una somma di denaro pari alla diminuzione di valore subita dal bene leso - risarcimento per equivalente - oppure, qualora sia possibile, restituendo al bene stesso il valore che esso aveva prima della lesione - risarcimento in forma specifica. Nella prassi il risarcimento dei danni materiali avviene per equivalente in quanto, nel caso di danni a veicolo, anche il miglior intervento di riparazione, mediante sostituzione dei particolari danneggiati con altri originali, comporta nella generalita' dei casi un deprezzamento del veicolo stesso proprio in quanto danneggiato (fatta eccezione per i rari casi di eccessiva onerosita' della riparazione del veicolo rispetto al valore commerciale del mezzo o ad incremento migliorativo a seguito degli interventi di ripristino). Peraltro il risarcimento dei danni avviene, a cura degli assicuratori, previo accertamento tecnico valutativo sull'ammontare e congruita' dei darmi oltre che sul nesso causale dei medesimi con le modalita' del sinistro e, se definito stragiudizialmente, il pagamento avviene con atto di transazione e quietanza la cui sottoscrizione supera qualsivoglia pregressa contrapposizione giuridica tra le parti. Qualora il pagamento avvenga, in caso di contenzioso, sulla base di decisione giudiziaria e' quest'ultima a sostanziare e legittimare la correttezza dell'importo riconosciuto e l'obbligo di corresponsione. In ogni caso con il versamento degli importi dovuti a titolo risarcitorio si definisce ogni reciproca posizione antitetica e il danneggiato viene reintegrato per la lesione subita dal suo patrimonio, rectius dal suo bene, per effetto del sinistro. L'applicazione della norma introdotta dalla legge 273/2002 - che non sostituisce ne' gli accertamenti tecnico-peritali da parte dell'assicuratore (notoriamente tardivi e costosi e palesemente di parte e limitativi quanto all'effettivo valore del danno) - costringerebbe, al contrario, il danneggiato a riparare comunque il suo veicolo, anche nei casi in cui sia egualmente possibile un corretto uso del mezzo o la sua riparazione con particolari non nuovi o con interventi di manodopera personale, pena la «minacciata» possibilita' dell'assicuratore di azionare l'art. 642 codice penale come novellato dalla 273/2002, che peraltro introduce fattispecie penale diversa. Incomprensibile, ancora, ed antigiuridica la parificazione della fattura alla dichiarazione di avvenuta demolizione in quanto proprio in siffatta ipotesi il danneggiato non utilizza assolutamente a scopo riparatorio, come si vorrebbe, l'equivalente economico conseguito. Risultano palesi, alla luce delle suesposte considerazioni, le disparita' di trattamento che l'applicazione del secondo comma dell'art. 23 richiamato hanno introdotto ed il contrasto con i consolidati principi del nostro ordinamento giuridico in tema di risarcimento del danno e di transazione dei diritti.
P. Q. M. Sciogliendo la riserva: visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza; richiamata la propria ordinanza del 14 gennaio 2002 in R.G. 67367/01 che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta; Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale: 1) per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost. dell'art. 5 della legge n. 57/2001 quanto al: comma 1, secondo cpv.; comma 2, lett. a); comma 2, lett.b); comma 3; comma 4, come sostituito dall'art. 23, 3° comma, della legge 12 dicembre 2002 - quest'ultimo anche per contrasto con l'art. 41 Cost. - nella parte in cui consente solo al giudice l'eventuale aumento del danno biologico con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato e nel contempo ne limita la corresponsione, indipendentemente dalla soggettivita' del leso, in misura non superiore ad un quinto del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della legge n. 57/2001; 2) per contrasto con l'art. 3 Cost. quanto al secondo comma dell'art. 23 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 nella parte in cui obbliga il danneggiato alla riparazione del mezzo danneggiato con consegna all'assicuratore della relativa documentazione fiscale e parifica, al contrario, a tale adempimento la rottamazione del mezzo. Sospende il presente giudizio; Ordina alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina altresi' alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; Ordina infine alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 14 gennaio 2003 Il giudice di pace: Fazzari 03C0438