N. 136 ORDINANZA 9 - 24 aprile 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Infortuni   sul  lavoro  e  malattie  professionali  -  Assicurazione
  obbligatoria   -  Infortunio  subito  dal  lavoratore  in  permesso
  sindacale  -  Esclusione  della  tutela  assicurativa  -  Lamentata
  disparita'  di  trattamento  rispetto  al lavoratore in aspettativa
  sindacale   ed   insufficiente   copertura   previdenziale   -  Non
  assimilabilita' delle situazioni comparate - Manifesta infondatezza
  della questione.
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4.
- Costituzione, artt. 3 e 38.
(GU n.17 del 30-4-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale  MARINI,  Franco  BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO,
Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del decreto
del  Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico
delle   disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali), promosso con
Ordinanza  emessa il 16 luglio 2002 dalla Corte di appello di Firenze
nel  procedimento  civile  vertente  tra  Americo  Leoni e l'Istituto
nazionale   per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro
(INAIL),  iscritta al n. 458 del registro ordinanze 2002 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ยช serie speciale,
dell'anno 2002.
    Visti   l'atto  di  costituzione  dell'INAIL  nonche'  l'atto  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  25 febbraio  2003  il giudice
relatore Franco Bile;
    Uditi l'avvocato Adriana Pignataro per l'INAIL e l'avvocato dello
Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto che la Corte di appello di Firenze, con Ordinanza emessa
il   16 luglio  2002  nel  procedimento  civile,  pendente  in  grado
d'appello,  tra Americo Leoni e l'INAIL, ha sollevato, in riferimento
agli  artt. 3  e  38  della  Costituzione,  questione  incidentale di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 4  del decreto del Presidente
della   Repubblica   30   giugno 1965,  n. 1124  (Testo  unico  delle
disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni
sul  lavoro  e  le  malattie  professionali),  nella parte in cui non
comprende  tra  le  persone  assicurate  i  lavoratori  dipendenti in
permesso sindacale;
        che  l'appellante  ha  chiesto  l'accoglimento  della domanda
proposta  contro  l'INAIL per ottenere il pagamento dell'indennita' e
della  rendita previsti dal citato d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in
conseguenza  dell'infortunio  a  lui  occorso in data 21 gennaio 1997
durante  il  tragitto  autostradale  di rientro a Firenze, a bordo di
mezzo   privato,  dopo  aver  partecipato  in  giornata  ad  incontri
sindacali  in  Roma  mentre  era  in permesso sindacale; domanda alla
quale  l'INAIL  si  e'  opposto assumendo trattarsi di situazione non
tutelata  dall'ordinamento  vigente  poiche'  il  Leoni si trovava in
permesso sindacale;
        che  la Corte rimettente richiama la sentenza n. 171 del 2002
di  questa  Corte  che  ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
degli  artt. 4 e 9 del citato d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in
cui  non prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra
gli obbligati, rispettivamente, i lavoratori in aspettativa sindacale
e le relative organizzazioni di appartenenza;
        che  -  secondo  la Corte rimettente - si sarebbe determinata
una  situazione  di  disparita'  di  trattamento  (art. 3 Cost.) e di
insufficiente   copertura   previdenziale   (art. 38   Cost.)  per  i
lavoratori   in   permesso  sindacale  rispetto  alla  posizione  dei
lavoratori   in   aspettativa   sindacale  ai  quali  tale  copertura
assicurativa e' stata estesa per effetto della citata sentenza n. 171
del 2002; talche', per emendare questo asserito vulnus, si renderebbe
necessaria l'estensione della tutela assicurativa anche ai lavoratori
in permesso sindacale;
        che  si  e' costituito l'INAIL, che ha rilevato la diversita'
fra la situazione del sindacalista in permesso sindacale e quella del
sindacalista   in  aspettativa  e  ha  chiesto  la  dichiarazione  di
infondatezza della questione;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha
concluso  per  l'inammissibilita'  o  l'infondatezza  della questione
medesima.
    Considerato  che  dall'ordinanza  di  rimessione  emerge  che  la
fattispecie  oggetto del giudizio a quo e' quella di un lavoratore al
quale  era  occorso  un infortunio mentre rientrava in sede dopo aver
svolto attivita' sindacale extra-aziendale, giovandosi di un permesso
assentito  dal  datore di lavoro per tale specifica e ben individuata
attivita',  consistente  nella  partecipazione  ad incontri sindacali
nella stessa giornata dell'infortunio;
        che   la   fattispecie  cosi'  delineata  -  ricadente  nella
previsione  dell'art. 30  della  legge  20 maggio 1970, n. 300 (Norme
sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta'
sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento),  che  riconosce  il  diritto  a permessi retribuiti in
favore  di  dipendenti che siano dirigenti provinciali o nazionali al
fine  di  consentire  la  loro  partecipazione agli organi direttivi,
provinciali  e nazionali - si connota per il suo marcato carattere di
episodicita'  ed  occasionalita'  che non altera la continuita' della
prestazione   lavorativa  del  dipendente  e  del  correlato  obbligo
retributivo del datore di lavoro;
        che  e'  invece  diversa  la  fattispecie  del  lavoratore in
aspettativa  sindacale  (ai  sensi  dell'art. 31  della  citata legge
n. 300  del  1970)  al  quale  la  copertura  assicurativa contro gli
infortuni  sul lavoro e le malattie professionali e' stata estesa per
effetto della sentenza n. 171 del 2002 di questa Corte;
        che   infatti  l'aspettativa  sindacale  -  diversamente  dal
permesso  sindacale - si configura come un distacco del dipendente in
favore  del sindacato, essenzialmente durevole, in quanto di norma si
protrae  per tutta la durata del mandato sindacale, onde l'originario
rapporto  di  lavoro  entra  in  una  fase di sospensione non essendo
dovute   ne'   la  prestazione  lavorativa  dal  dipendente,  ne'  la
retribuzione dal datore di lavoro;
        che   soltanto   nel   caso   dell'aspettativa  sindacale  il
sindacato,   come   beneficiario  della  prestazione  di  cd.  lavoro
sindacale, e' tenuto a corrispondere all'INAIL il premio assicurativo
computato  sull'indennita'  erogata  al  lavoratore  sindacalista, in
quanto  questa  Corte,  con la ricordata sentenza n. 171 del 2002, ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale - non solo dell'art. 4 del
d.P.R.  n. 1124  del  1965,  nella  parte  in  cui  non  prevede tali
lavoratori   tra   i  beneficiari  della  tutela  assicurativa  -  ma
(correlativamente) anche dell'art. 9 del medesimo d.P.R., nella parte
in  cui  non  prevede  tra  gli  obbligati  al  pagamento  del premio
assicurativo  le  organizzazioni  sindacali  per  conto delle quali i
lavoratori  in  aspettativa  sindacale  svolgano  attivita'  previste
dall'art. 1;
        che,  pertanto,  la  posizione  dei  lavoratori  in  permesso
sindacale,  nella  fattispecie sopra descritta, non e' assimilabile a
quella  dei  lavoratori  in  aspettativa  sindacale,  e  le  rilevate
differenze  fra le due non comparabili fattispecie giustificano, allo
stato,  una  disciplina  differenziata,  senza  che  sia  violato  il
principio di eguaglianza (art. 3 Cost.);
        che  neppure  e'  violato  il  principio di adeguatezza della
tutela  previdenziale  in  caso  di  infortunio subito dal lavoratore
(art. 38, secondo comma, Cost.) considerato che - come gia' affermato
da  questa  Corte  (sentenze  n. 26  del 2000 e n. 310 del 1994) - il
nostro  attuale sistema di sicurezza sociale non si e' ancora evoluto
nel  senso  della  piena  socializzazione  del  rischio  di qualsiasi
attivita'  latamente  riferibile  ad una prestazione di lavoro, quale
appunto  e'  l'occasionale  ed  episodico  svolgimento  di  attivita'
sindacale;
        che,   pertanto,   la  sollevata  questione  di  legittimita'
costituzionale e' manifestamente infondata.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 4  del decreto del Presidente
della   Repubblica   30   giugno 1965,  n. 1124  (Testo  unico  delle
disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni
sul  lavoro  e  le  malattie professionali) sollevata, in riferimento
agli  artt. 3  e  38  della  Costituzione,  dalla Corte di appello di
Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                         Il redattore: Bile
                      Il cancelliere:Fruscella
    Depositata in cancelleria il 24 aprile 2003.
                      Il cancelliere:Fruscella
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