N. 138 ORDINANZA 9 - 24 aprile 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero - Provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato
  alla  frontiera  -  Convalida  da  parte  del  pubblico ministero -
  Lamentato difetto di tutela e disparita' di trattamento rispetto al
  trattenimento   presso   un   centro  di  permanenza  temporanea  e
  assistenza  -  Jus  superveniens  sulla  spettanza  del  potere  di
  convalida Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- D.L. 4 aprile 2002, n. 51, art. 2.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.17 del 30-4-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale  MARINI,  Franco  BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO,
Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei   giudizi   di   legittimita'   costituzionale   dell'art. 2  del
decreto-legge  4 aprile  2002,  n. 51  (Disposizioni  urgenti recanti
misure  di  contrasto  all'immigrazione  clandestina  e  garanzie per
soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera),
promossi  con ordinanze emesse il 26 aprile, il 3 (due ordinanze), il
23, il 21, il 22, il 23 (due ordinanze), il 28, il 30 (due ordinanze)
e  il  31 maggio  2002  (quattro  ordinanze)  dal  Procuratore  della
Repubblica presso il Tribunale di Padova, rispettivamente iscritte da
n. 418  a  n. 432  del  registro  ordinanze  2002  e pubblicate nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 39,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2002.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 26 febbraio 2003 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
    Ritenuto   che,  con  15  distinte  ordinanze  tutte  di  analogo
contenuto  (iscritte  al  r.o. dal n. 418 al n. 432 del 2002) emesse,
tra  il 26 aprile ed il 31 maggio del 2002, nel corso di procedimenti
di  convalida dei provvedimenti - gia' in esecuzione - con i quali il
Questore  di  Padova  ha disposto l'accompagnamento alla frontiera di
cittadini  stranieri extracomunitari, il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Padova ha sollevato, in riferimento all'art. 3
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 2  del  decreto-legge  4 aprile  2002,  n. 51 (Disposizioni
urgenti  recanti  misure  di contrasto all'immigrazione clandestina e
garanzie  per  soggetti  colpiti  da provvedimenti di accompagnamento
alla frontiera);
        che    la   menzionata   disposizione,   nell'introdurre   il
comma 5-bis   nel   contesto  dell'art. 13  del  decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero),  ha  previsto  che  il  provvedimento  con il quale viene
disposto   l'accompagnamento   alla   frontiera   e'   immediatamente
esecutivo,  che  esso  viene  comunicato  immediatamente e, comunque,
entro  quarantotto ore dalla sua adozione all'ufficio del Procuratore
della  Repubblica  presso  il tribunale territorialmente competente e
che  il  Procuratore  della Repubblica, verificata la sussistenza dei
requisiti,  convalida  il provvedimento medesimo entro le quarantotto
ore successive alla comunicazione;
        che,   preliminarmente,  il  remittente  sostiene  di  essere
legittimato  a sollevare la questione in quanto, nel particolare caso
di  specie,  e'  proprio  la  disposizione  censurata  che riserva al
pubblico  ministero  il  potere  di  disporre  la convalida dell'atto
adottato  dall'autorita'  di  pubblica sicurezza non quale «parte» ma
quale   «organo   di   controllo   della   legittimita'  di  un  atto
amministrativo  incidente  sulla  liberta'  personale  che,  ai sensi
dell'art. 13,   primo   e   secondo  comma,  della  Costituzione,  e'
inviolabile e non ammette forma alcuna di restrizione se non per atto
motivato dell'autorita' giudiziaria»;
        che,  cio'  premesso ed altresi' affermata la rilevanza della
proposta  questione,  in quanto dalla sua risoluzione dipende l'esito
del  giudizio  di  convalida,  nelle ordinanze si deduce che la norma
denunciata  contrasterebbe  con  l'art. 3  della  Costituzione, nella
parte  in  cui  non  appresta  allo  straniero,  pur  prevedendo  una
coercizione  della  sua liberta' personale, la medesima tutela, piena
ed  effettiva,  che  invece  viene  garantita dall'art. 14 del citato
d.lgs. n. 286 del 1998 in situazione sostanzialmente identica e cioe'
quella  del trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e
assistenza;
        che,  difatti,  ad  avviso  del  remittente,  la disposizione
denunciata,  diversamente  dal menzionato art. 14, secondo la lettura
datane  da  questa  Corte nella sentenza n. 105 del 2001, non prevede
che  lo straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione con
accompagnamento  immediato  alla frontiera, possa: 1) «essere sentito
sui  fatti  e  sui  motivi dell'espulsione prima dell'emissione della
convalida  del  p.m.»;  2)  «permanere  nel  territorio  dello Stato,
evitando  di  subire  la  definitiva esecuzione dell'espulsione, fino
alla notifica dell'atto motivato del p.m.»;
        che  sarebbe  pertanto  evidente  come,  proprio  nei casi di
espulsione  gia'  in  corso  di  esecuzione  (come  quelli oggetto di
cognizione),   un   eventuale   diniego  di  convalida  della  misura
coercitiva   dell'accompagnamento  risulterebbe  del  tutto  inutile,
rappresentando   soltanto   una  «garanzia  meramente  apparente  del
fondamentale diritto di liberta' violato»;
        che  il  remittente  ritiene  quindi  che  i  limitati poteri
riservati    al    pubblico    ministero    quale   organo   deputato
all'accertamento  e  al  controllo  di  legalita'  del  provvedimento
amministrativo  di accompagnamento verrebbero a realizzare un sistema
di  tutela  del  diritto di liberta' dello straniero «differenziato e
sensibilmente   piu'   debole   rispetto   a  quello  assicurato  con
l'attribuzione  di  poteri  ben piu' ampi ed incisivi nell'ambito del
giudizio di convalida disciplinato dall'art. 14»;
        che,   secondo   quanto   si   argomenta   nelle   ordinanze,
sussisterebbe pertanto una contraddizione irragionevole tra la tutela
garantita  dall'art. 14  del  d.lgs.  n. 286  del 1998 allo straniero
colpito  da  analoga  misura coercitiva e quella prevista dalla norma
censurata,   la   quale  appresta  «un  profilo  di  tutela  soltanto
burocratico,   cartolare,   privo  di  effettivita'  dell'inviolabile
diritto  di liberta' personale di cui, su un piano di uguaglianza con
i cittadini, gli stranieri debbano essere riconosciuti titolari»;
        che   il   remittente   sostiene   dunque  che  l'art. 2  del
decreto-legge  n. 51 del 2002, sia nella parte in cui non prevede che
la  convalida  del  provvedimento  di  accompagnamento alla frontiera
venga  emessa  previo  esame  degli  atti  e documenti su cui esso si
fonda,   previa  assunzione,  occorrendo,  di  sommarie  informazioni
nonche'  previa  audizione  della  persona  cui  il  provvedimento si
riferisce,  sia  nella  parte  in cui non prevede che detta convalida
sospende  l'esecuzione  dell'accompagnamento  alla  frontiera  si' da
garantire,  per  la  verifica  dei  presupposti  e  la delibazione di
legittimita'   della  misura,  l'audizione  della  persona  a  questa
sottoposta,  contrasti  con  l'art. 3  della  Costituzione  «sotto il
profilo  della  ingiustificata  disparita'  di disciplina e di tutela
giurisdizionale  del bene della liberta' personale dello straniero in
situazioni   caratterizzate  dalla  vigenza  di  analoghe  misure  di
coercizione del medesimo bene»;
        che  nel  giudizio introdotto dall'ordinanza iscritta al r.o.
n. 418  del  2002  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  il  quale  ha  concluso  per  la  restituzione  degli atti al
remittente  al  fine  di  un  rinnovato  vaglio sulla rilevanza della
questione  sollevata, giacche' con la legge 7 giugno 2002, n. 106, di
conversione  del  decreto-legge  n. 51  del  2002,  la  competenza  a
decidere  sulla  convalida  del  provvedimento  del questore e' stata
affidata  al  tribunale in composizione monocratica e la stessa legge
non   detta   disposizioni   relative   al  periodo  di  vigenza  del
decreto-legge.
    Considerato  che  le  ordinanze  di rimessione sollevano tutte la
medesima  questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti
per essere congiuntamente decisi;
        che  in  via preliminare e' da rilevarsi che, a seguito degli
emendamenti  apportati  all'art. 2  del  decreto-legge n. 51 del 2002
dalla   legge   di   conversione 7   giugno 2002,  n. 106,  l'attuale
formulazione  della denunciata disposizione attribuisce la competenza
a  decidere sulla convalida del provvedimento di accompagnamento alla
frontiera  dello  straniero  non piu' al Procuratore della Repubblica
presso il tribunale, come originariamente stabiliva il decreto-legge,
bensi' al tribunale in composizione monocratica;
        che,  pertanto,  alla  luce  della  modificazione della norma
denunciata,  intervenuta successivamente alle ordinanze di rimessione
e  concernente  proprio  la  spettanza  del  potere  di convalida del
provvedimento   dell'autorita'   di   pubblica  sicurezza,  si  rende
necessaria  la restituzione degli atti al remittente affinche' valuti
la  persistente  rilevanza  della  questione  proposta (tra le altre,
ordinanze n. 454 del 2002 e n. 146 del 2000).
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Ordina la restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Padova.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                      Il redattore: Mezzanotte
                      Il cancelliere:Fruscella
    Depositata in cancelleria il 24 aprile 2003.
                      Il cancelliere:Fruscella
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