N. 142 ORDINANZA 9 - 24 aprile 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposte  e  tasse  -  Tasse  sulle concessioni governative - Tassa di
  mantenimento  dell'iscrizione  nel registro delle imprese - Diritto
  al   rimborso   di  tassa  indebitamente  versata  -  Richiesta  di
  restituzione  entro  un  termine triennale di decadenza - Lamentata
  mancata diversificazione del rimborso da indebito rispetto a quello
  da errore - Questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile,
  in quanto cadente su norma non applicabile alla fattispecie dedotta
  - Manifesta inammissibilita'.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13, secondo comma.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.17 del 30-4-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Guido  NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco
BILE,  Giovanni  Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio
FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 13, secondo
comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641   (Disciplina  delle  tasse  sulle  concessioni  governative),
promossi  con  ordinanze del 21 marzo, del 4 aprile (n. 2 ordinanze),
del   10 aprile,  dell'8 maggio  e  del  26 giugno 2002,  emesse  dal
Tribunale  di  Firenze,  rispettivamente iscritte ai numeri 269, 313,
314,  347,  406  e 407 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica numeri 22, 28, 33 e 37, 1ª serie
speciale, dell'anno 2002.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 12 marzo 2003 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto  che  con  le  sei  ordinanze  in  epigrafe, di identico
contenuto,  il  Tribunale  di  Firenze  ha  sollevato, in riferimento
all'art. 3   della   Costituzione,   la   questione  di  legittimita'
costituzionale   dell'art. 13,   secondo   comma,   del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle
tasse sulle concessioni governative);
        che le prime quattro ordinanze sono state emesse nel corso di
separati   giudizi   di   opposizione  proposti  dall'amministrazione
finanziaria  dello  Stato  contro  decreti ingiuntivi, con i quali il
Presidente del Tribunale di Firenze, su ricorsi della S.p.a. Italiana
presse,  della  s.r.l.  Sorgente  Orticaia,  della S.r.l. Polinvest e
della  S.r.l.  Finprogram, le aveva ingiunto la restituzione di somme
indebitamente  pagate  da  tali societa' a titolo di tassa annuale di
concessione  governativa  per  il  mantenimento  dell'iscrizione  nel
registro delle imprese;
        che  le  altre  ordinanze  sono  state  emesse  nel  corso di
separati giudizi introdotti dalla S.r.l. MI.FA.DI e dalla S.r.l. Mori
Arturo contro la stessa amministrazione, per ottenere la restituzione
di somme da esse indebitamente pagate allo stesso titolo;
        che  in  tutti  i  giudizi,  come  riferisce  il  rimettente,
l'amministrazione  finanziaria  ha  eccepito l'improponibilita' della
domanda,  proposta  tardivamente  dopo  il  decorso  del  termine  di
decadenza previsto dalla norma impugnata;
        che, ad avviso del rimettente, tale norma, «nella parte nella
quale non prevede una diversificazione del trattamento del diritto al
rimborso   sorgente   dall'indebito   rispetto   a   quello  sorgente
dall'errore»,   si   porrebbe   in   contrasto   con  l'art. 3  della
Costituzione;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
tramite l'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo, con memorie di
identico   contenuto,  l'inammissibilita'  o  comunque  la  manifesta
infondatezza della questione.
    Considerato  che  i  giudizi  devono essere riuniti, in quanto le
ordinanze di rimessione pongono la stessa questione;
        che  il  giudice rimettente - sul presupposto che il rimborso
delle  somme  pagate  a  titolo  di  tassa  annuale  di «mantenimento
dell'iscrizione   originaria»   nel   registro  delle  imprese,  deve
ritenersi,  secondo  la  giurisprudenza  della  Corte  di cassazione,
regolato  dall'art. 13,  secondo  comma,  del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 641,  che  assoggetta  la richiesta di restituzione delle tasse di
concessione  governativa  erroneamente pagate al termine di decadenza
di  tre  anni  dal  giorno  del  pagamento  -  afferma che tale norma
contrasta  con  l'art. 3  della Costituzione, in quanto non distingue
tra rimborso da indebito e rimborso da errore;
        che siffatta questione, gia' sollevata dallo stesso, e' stata
dichiarata da questa Corte manifestamente inammissibile con ordinanza
n. 113 del 2002;
        che  tale  ordinanza ha rilevato: a) che, in epoca successiva
alla   formazione   del   ricordato  orientamento  giurisprudenziale,
l'art. 11,  comma 2,  della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di
finanza  pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), ha stabilito
che il rimborso della differenza tra quanto versato e quanto dovuto a
titolo  di  tassa  di  mantenimento  deve  essere chiesto nei termini
previsti dall'art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972; b) che, per effetto
di   questo   rinvio,  l'assoggettamento  del  rimborso  delle  somme
indebitamente  pagate  per il titolo in esame al termine triennale di
decadenza   non   deriva   (come   riteneva  il  giudice  rimettente)
dall'art. 13  del  d.P.R.  n. 641 del 1972 - che incostituzionalmente
equiparerebbe  rimborso  da  errore  e  rimborso  da  indebito  -  ma
direttamente  dall'art. 11,  comma 2,  della  legge  n. 448 del 1998,
peraltro  non impugnato; c) e che quindi la questione di legittimita'
costituzionale era stata prospettata con riguardo a una norma diversa
da quella specificamente e direttamente applicabile alla fattispecie,
onde la sua manifesta inammissibilita';
        che  la motivazione di tutte le ordinanze in epigrafe, alcune
anteriori  ed  altre successive alla citata decisione della Corte, e'
identica a quella dell'ordinanza allora esaminata, per cui ricorre il
medesimo profilo di manifesta inammissibilita'.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 13, secondo comma, del decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina
delle tasse sulle concessioni governative), sollevata, in riferimento
all'articolo 3  della  Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con le
ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                         Il redattore: Bile
                      Il cancelliere:Fruscella
    Depositata in cancelleria il 24 aprile 2003.
                      Il cancelliere:Fruscella
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