N. 146 ORDINANZA 9 - 24 aprile 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale  -  Processo  minorile  -  Definizione  del processo
  nell'udienza  preliminare,  subordinata  al  consenso dell'imputato
  minorenne  anche  nell'ipotesi di sentenza di non luogo a procedere
  pienamente   liberatoria   o  per  improcedibilita'  -  Prospettata
  irragionevolezza,  con  disparita'  di  trattamento  dei  minorenni
  rispetto  agli  imputati  adulti  -  Questione  gia'  definita  con
  pronuncia  di parziale accoglimento nel senso richiesto - Manifesta
  inammissibilita'.
- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, comma 1, come modificato
  dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 3 e 111, secondo, quarto e quinto comma.
(GU n.17 del 30-4-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda  CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco
BILE,  Giovanni  Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio
FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 1, del
d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul
processo  penale  a  carico  di  imputati minorenni), come modificato
dall'art. 22  della  legge 1 marzo 2001, n. 63, promossi, nell'ambito
di  diversi procedimenti penali, dal giudice dell'udienza preliminare
del  Tribunale  per  i  minorenni  di  Catanzaro con ordinanze del 19
marzo,  del  21 maggio e del 23 aprile 2002, iscritte rispettivamente
al  n. 304,  al  n. 384  e  al  n. 435  del registro ordinanze 2002 e
pubblicate  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, n. 36 e
n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 26 marzo 2003 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  con  tre  ordinanze di identico tenore, in data 19
marzo,   23 aprile   e   21 maggio   2002,  il  giudice  dell'udienza
preliminare  del Tribunale per i minorenni di Catanzaro ha sollevato,
in  riferimento  agli  artt. 3 e 111, secondo, quarto e quinto comma,
della  Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 32, comma 1,
del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni
sul  processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato
dall'art. 22  della  legge  1 marzo  2001,  n. 63, nella parte in cui
richiede  il  consenso dell'imputato minorenne per la definizione del
procedimento  nell'udienza preliminare anche nell'ipotesi di sentenza
di   non   luogo   a   procedere   pienamente   liberatoria   o   per
improcedibilita';
        che  ad  avviso  del Tribunale rimettente la norma censurata,
subordinando  al  consenso  dell'imputato la definizione del processo
minorile  nell'udienza  preliminare,  ha  inteso  evidentemente  dare
attuazione al principio sancito dal quinto comma dell'art. 111 Cost.,
ma attraverso una scelta «alquanto singolare» ha previsto tale regola
anche  in  relazione agli esiti favorevoli all'imputato, senza tenere
conto  che il suddetto principio costituzionale «postula una sorta di
disponibilita' del diritto al dibattimento in vista esclusivamente di
una probabile pronuncia di colpevolezza» e dovrebbe percio' garantire
all'imputato minorenne la possibilita' di rinunciare alla definizione
anticipata del processo solamente «nella prospettiva di una pronuncia
dibattimentale [...] piu' favorevole»;
        che una interpretazione letterale della disposizione in esame
condurrebbe  a  risultati  evidentemente  irrazionali,  in  quanto e'
intrinsecamente  irragionevole  prevedere  il  consenso del minorenne
quale  condizione  per  la  pronuncia  di una sentenza di non luogo a
procedere «a carattere pienamente assolutorio» o di improcedibilita',
mentre   il   consenso  non  e'  richiesto  per  la  definizione  del
procedimento  con una pronuncia di condanna a norma del comma 2 dello
stesso art. 32 del d.P.R. n. 448 del 1988;
        che  sarebbe  percio'  «indispensabile  un  intervento» della
Corte costituzionale volto ad affermare che «il diritto dell'imputato
al  contraddittorio  dibattimentale  dovrebbe  incontrare  il  limite
invalicabile  rappresentato  dal  rispetto  del  principio  del favor
innocentiae»  ed a consentire al giudice dell'udienza preliminare «di
emettere  una  sentenza  di  non  luogo  a procedere nelle ipotesi di
proscioglimento  c.d.  «pieno»,  poiche'  il  dovere  di declaratoria
immediata  costituisce  un  principio  generale  immanente al sistema
processuale penale»;
        che   la   norma   censurata   sarebbe   inoltre  illogica  e
inconciliabile  con  i principi che presidiano il sistema processuale
minorile,  nel  quale  «si  considera  «fisiologica» la rinuncia alla
pretesa punitiva nell'ottica dell'educazione del minore»;
        che  la  differenza  di disciplina intercorrente tra la nuova
udienza   preliminare  minorile  e  l'udienza  preliminare  ordinaria
renderebbe   inoltre   evidente  la  disparita'  di  trattamento  dei
minorenni rispetto agli imputati adulti;
        che  nel giudizio instaurato con ordinanza iscritta al n. 304
del  r.o.  del  2002  e'  intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  che  si  e'  riportato  all'atto  di  intervento prodotto nel
giudizio  relativo  alla  ordinanza  iscritta  al n. 566 del r.o. del
2001, decisa con la sentenza n. 195 del 2002.
    Considerato  che  con  tre  ordinanze di uguale tenore il giudice
dell'udienza  preliminare  del Tribunale per i minorenni di Catanzaro
dubita,  in  riferimento agli artt. 3 e 111, secondo, quarto e quinto
comma   della   Costituzione,   della   legittimita'   costituzionale
dell'art. 32,   comma 1,   del   d.P.R.   22 settembre  1988,  n. 448
(Approvazione  delle  disposizioni  sul  processo  penale a carico di
imputati minorenni), come modificato dall'art. 22 della legge 1 marzo
2001,  n. 63,  nella  parte in cui richiede il consenso dell'imputato
minorenne   per   la   definizione   del   procedimento  nell'udienza
preliminare  anche  nell'ipotesi di sentenza di non luogo a procedere
pienamente liberatoria o per improcedibilita';
        che,  stante  l'identita' delle tre ordinanze, va disposta la
riunione dei relativi giudizi;
        che  con  sentenza  n. 195  del 2002, depositata il 16 maggio
2002, questa Corte ha gia' accolto la medesima questione, dichiarando
costituzionalmente  illegittima  la  norma  impugnata «nella parte in
cui,  in  mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di
pronunciare  sentenza  di non luogo a procedere che non presuppone un
accertamento di responsabilita»;
        che  le  questioni  vanno  pertanto dichiarate manifestamente
inammissibili.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 32,   comma 1,  del  d.P.R.
22 settembre   1988,  n. 448  (Approvazione  delle  disposizioni  sul
processo  penale  a  carico  di  imputati minorenni), come modificato
dall'art. 22   della   legge  1° marzo  2001,  n. 63,  sollevate,  in
riferimento agli artt. 3 e 111, secondo, quarto e quinto comma, della
Costituzione,  dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per
i minorenni di Catanzaro, con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                     Il redattore: Neppi Modona
                      Il cancelliere:Fruscella
    Depositata in cancelleria il 24 aprile 2003.
                      Il cancelliere:Fruscella
03C0451