N. 147 ORDINANZA 9 - 24 aprile 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale  - Astensione e ricusazione del giudice - Esclusione
  della  facolta'  delle  parti  di  ricusare  il giudice, chiamato a
  celebrare  l'udienza  preliminare,  quando  abbia  gia' pronunciato
  sentenza su richiesta (ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.), nei
  confronti  di  imputati  a  titolo di concorso nel medesimo reato -
  Prospettata    violazione   dei   principi   di   eguaglianza,   di
  imparzialita' e terzieta' del giudice nonche' del diritto di difesa
  -   Difetto  di  legittimazione  del  giudice  a  quo  a  sollevare
  l'incidente di costituzionalita' - Manifesta inammissibilita'.
- Cod. proc. pen., art. 37, comma 1, lettera a).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(GU n.17 del 30-4-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda  CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco
BILE,  Giovanni  Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio
FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 1,
lettera a),  del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di
un  procedimento  penale,  dal  giudice  dell'udienza preliminare del
Tribunale  di Napoli con ordinanza in data 8 maggio 2002, iscritta al
n. 346  del  registro  ordinanze  2002  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 26 marzo 2003 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Napoli  ha  sollevato,  in  riferimento  agli artt. 3, 24 e 111 della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37,
comma 1,  lettera a), del codice di procedura penale, «nella parte in
cui  non  prevede la possibilita' per le parti di ricusare il giudice
che,  pronunciandosi  nel  merito della insussistenza dei presupposti
previsti  dall'art. 129  cod.  proc.  pen.  e sulla applicabilita' di
circostanze  del reato, abbia emesso sentenza ai sensi dell'art. 444,
cod.  proc.  pen.,  nei  confronti  di  un imputato qualora lo stesso
giudice  sia chiamato a celebrare l'udienza preliminare nei confronti
di imputati a titolo di concorso nel medesimo reato»;
        che il giudice a quo premette di aver pronunciato sentenza di
applicazione  della  pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei
confronti  di  una  persona imputata del reato di cui agli artt. 110,
319,  319-ter,  321, cod. pen., e 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203;
        che, chiamato a celebrare l'udienza preliminare nei confronti
di  altri  soggetti  imputati  del  medesimo fatto, aveva presentato,
conformandosi   alla   sentenza   n. 113   del   2000   della   Corte
costituzionale,  dichiarazione  di astensione per avere espresso, nel
motivare  la  citata  sentenza,  valutazioni  che  potevano ritenersi
pregiudicanti in relazione alle posizioni dei concorrenti;
        che  il  Presidente  del  tribunale  non  aveva  accolto tale
dichiarazione,  ritenendo  che la situazione delineata non rientrasse
nelle   ipotesi   che  possono  dare  luogo  ad  astensione  a  norma
dell'art. 34,  cod. proc. pen., anche in considerazione del fatto che
nel  caso preso in esame dalla richiamata sentenza n. 113 del 2000 la
funzione  pregiudicata consisteva nel giudizio e non gia', come nella
specie, nell'udienza preliminare;
        che,  ad  avviso  del  rimettente,  tale  argomentazione  non
terrebbe   conto   della   nuova   fisionomia   assunta  dall'udienza
preliminare   a   seguito  delle  modifiche  introdotte  dalla  legge
16 dicembre  1999,  n. 479, che ha attribuito al giudice il potere di
disporre  anche d'ufficio l'integrazione probatoria ed ha ampliato la
gamma delle decisioni che il giudice e' chiamato ad adottare, si' che
il  giudizio  emesso all'esito dell'udienza implica un vero e proprio
«apprezzamento del merito»;
        che  in ogni caso, prosegue il rimettente, neppure i principi
affermati  nella  sentenza  n. 113  del  2000 sarebbero sufficienti a
superare  la  violazione degli artt. 3 e 24, Cost., ravvisabile nella
disciplina  censurata,  in  quanto  la  tutela  accordata mediante il
ricorso   all'astensione   nell'ipotesi   di   cui   alla  lettera h)
dell'art. 36,  comma 1,  cod. proc.  pen., non e' attivabile mediante
l'istituto della ricusazione.
    Considerato che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale
di  Napoli  dubita,  in  riferimento  agli  artt. 3,  24  e 111 della
Costituzione,   della   legittimita'   costituzionale   dell'art. 37,
comma 1,  lettera a),  del codice di procedura penale, nella parte in
cui  non  prevede  la  facolta'  delle  parti  di ricusare il giudice
chiamato  a  celebrare  l'udienza preliminare che abbia in precedenza
pronunciato  sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 444, cod.
proc.  pen.,  nei  confronti  di altri soggetti, imputati a titolo di
concorso nel medesimo reato;
        che  nel  caso  di  specie non risulta che alcuna delle parti
abbia   presentato   dichiarazione   di   ricusazione   del   giudice
dell'udienza preliminare;
        che  pertanto  la  violazione dei principi di eguaglianza, di
imparzialita'  e  di  terzieta'  del  giudice, nonche' del diritto di
difesa, appare meramente ipotetica e astratta;
        che   peraltro,   ove   fosse   stata  avanzata  una  formale
dichiarazione  di  ricusazione nei confronti del giudice dell'udienza
preliminare,  questi  non  avrebbe  comunque potuto fare applicazione
della  norma  censurata,  in  quanto  si  sarebbe  dovuto  limitare a
trasmettere  gli  atti  alla  Corte  d'appello, competente a decidere
anche  sulla  ammissibilita' della dichiarazione medesima (artt. 40 e
41, comma 1, cod. proc. pen.);
        che  il  giudice  non e' legittimato a sollevare questioni di
costituzionalita'  «in  ordine  all'incidente  di  ricusazione che lo
riguarda,  in  quanto,  diversamente  opinando, verrebbe stravolto il
sistema  che  attribuisce  esclusivamente  al  giudice  superiore  la
competenza  a  giudicare  sulla  ricusazione»  (ordinanza  n. 204 del
1999);
        che quindi l'unico giudice abilitato a sollevare questione di
legittimita'  costituzionale  della  disciplina  della ricusazione e'
quello competente a decidere sulla relativa dichiarazione;
        che    la   questione   deve   essere   pertanto   dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 37,  comma 1, lettera a), del
codice  di  procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3,
24 e 111 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                     Il redattore: Neppi Modona
                      Il cancelliere:Fruscella
    Depositata in cancelleria il 24 aprile 2003.
                      Il cancelliere:Fruscella
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