N. 247 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio 2003
Ordinanza emessa il 27 gennaio 2003 dal tribunale di Bolzano sul ricorso proposto da Fondazione Canonici Agostiniani di Novacella contro Comune di Bolzano Espropriazione per pubblica utilita' - Provincia di Bolzano - Terreni sui quali siano state realizzate opere pubbliche da piu' di venti anni - Previsione della possibilita' di emanazione del decreto di espropriazione intavolabile prescindendo dalla procedura di espropriazione e dal pagamento della indennita' di esproprio - Violazione del diritto all'indennizzo - Incidenza sul principio di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge prov. Bolzano 14 aprile 1991, n. 10, art. 32, aggiunto dall'art. 36 della legge prov. Bolzano 9 agosto 1999, n. 7. - Costituzione, artt. 42, commi secondo e terzo, e 97; Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8.(GU n.19 del 14-5-2003 )
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 229 del registro ricorsi 2002 presentato da Fondazione Canonici Agostiniani di Novacella, in persona del procuratore delegato dott. Urban von Klebelsberg, rappresentata e difesa dall'avv. Hanns Egger, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, via Argentieri n. 2, giusta delega a margine del ricorso, ricorrente; contro Comune di Bolzano, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in forza della deliberazione della Giunta comunale n. 783 dd. 20 agosto 2002 dagli avvocati Manfred Natzler, Salvatore Giambo' e Bianca Maria Giudiceandrea, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso, con domicilio eletto nell'Avvocatura del Comune di Bolzano in vicolo Gumer 7 a Bolzano; resistente, per l'annullamento del decreto di esproprio reg. n. 6.7/1001/2002 dd. 30 aprile 2002, nonche' di ogni atto prodromo non notificato. Visto il ricorso, notificato il 25 luglio 2002 e presentato il 31 luglio 2002 con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Bolzano dd. 23 agosto 2002; Viste le memorie delle parti; Vista la propria ordinanza n. 152 dd. 27 agosto 2002, con la quale e' stata accolta la domanda di sospensione dell'esecutivita' del provvedimento impugnato; Visti gli atti tutti della causa; Sentiti alla pubblica udienza del 18 dicembre 2002 l'avv. H. Cora, in sostituzione dell'avv. H. Egger, per il ricorrente e l'avv. M. Cappello, in sostituzione dell'avv. Natzler, per il comune di Bolzano, relatore era il consigliere Hugo Demattio; Considerato in fatto ed in diritto quanto segue: F a t t o E' impugnato il decreto di esproprio del Comune di Bolzano di data 30 aprile 2002, emesso ai sensi dell'art. 32 della L.P. 15 aprile 1991 n. 10, con il quale e' stata espropriata - senza il pagamento di un'indennita' - la p.f. 2203/12 in P.T. 78/II dell'estensione di mq 458, di proprieta' della ricorrente Fondazione. Il ricorso si basa sui seguenti motivi: 1) Contraddittorieta' del provvedimento, violazione dell'art. 32-bis della L.P. 15 aprile 1991 n. 10. 2) Violazione dell'art. 3 della L.P. 15 aprile 1991 n. 10, degli artt. 3, 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e degli artt. 11, 12, 13 e seguenti della L.R. 31 luglio 1993 n. 13. 3) Violazione dei principi della normativa sulle espropriazioni (legge n. 359 dell'8 agosto 1992 e n. 2359/1865) trattandosi di una occupazione usurpativa. 4) Illegittimita' del provvedimento per litispendenza. In subordine viene sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32 della L.P. 15 aprile 1991 n. 10 per violazione degli artt. 3, 42 e 97 della Costituzione. Si e' costituito il comune di Bolzano ed ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato. All'udienza del 18 dicembre 2002 il ricorso e' stato trattenuto per la decisione. D i r i t t o Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32 della L.P. 15 aprile 1991 n. 10. Va premesso: Nel corso dell'urbanizzazione del, quartiere nella zona via Roma in Bolzano negli anni 1936-1950, e' stata occupata la p.f. 2203/12 ( distaccata dalla p.f. 2203, vigneto), di proprieta' della Fondazione ricorrente, senza avvio di procedura di esproprio, e quindi senza dichiarazione di pubblica utilita', per la realizzazione di un tratto del sedime stradale della via Roma - quindi per la realizzazione di un'opera pubblica. Con il decreto qui impugnato il comune di Bolzano, basandosi sull'art. 32 della L.P. n. 10 del 15 aprile 1991 e dopo avere accertato «che la via Roma si configura a tutti gli effetti come opera pubblica e che esiste da piu' di vent'anni e che pertanto si prescinde dal pagamento delle indennita», ha espropriato la suddetta particella dell'estensione di mq 458. Orbene, il citato art. 32 e' stato aggiunto alla legge sull'esproprio n. 10/1991 con l'art. 36 della L.P. 9 agosto 1999 n. 7 (legge finanziaria), ed ha, sotto la rubrica «Regolazione tavolate di vecchie pendenze», il seguente letterale tenore: «1. - E' autorizzata l'emanazione del decreto di espropriazione o di asservimento di immobili sui quali sono state realizzate opere pubbliche, a prescindere dalla procedura prevista dalla presente legge e dal pagamento dell'indennita', qualora dette opere esistano da piu' di vent'anni ovvero siano state realizzate in esecuzione della procedura espropriativa avviata, e non ancora conclusa, ai sensi di leggi anteriori a questa legge. I provvedimenti cosi' emanati non pregiudicano i diritti riconosciuti dall'autorita' giudiziaria. 2. - Il decreto di cui al comma 1 costituisce titolo ad ogni effetto per l'intavolazione del relativo diritto.». Avverso detta norma la Fondazione ricorrente solleva la questione di legittimita' costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo che in base a detto art. 32 della L.P. n. 10/1991 il proprietario soggetto ad un'occupazione acquisitiva godrebbe di un trattamento migliore (pagamento dell'indennita) che il proprietario esposto ad un'occupazione usurpativa, nel quali caso si prescinde dal pagamento di un'indennita'. Inoltre, sussisterebbe una violazione dell'art. 42 della Costituzione, in quanto non sarebbe conciliabile con la tutela costituzionalmente garantita del diritto di proprieta' che lo stesso venisse sacrificato, senza indennita', in base ad una situazione contra ius, creata dalla stessa amministrazione. Infine, una procedura di tal fatta contrasterebbe con i principi di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione. Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 32 alla stregua delle considerazioni che seguono, che vengono sollevate d'ufficio, e nei limiti delle precisazioni qui di seguito esposte. Sotto il profilo della rilevanza della questione per la decisione del ricorso l'esame dell'art. 32 va limitato a quella parte, nella quale e' previsto che in ordine ad immobili, sui quali sono state realizzate opere pubbliche e queste esistono da piu' di vent'anni, puo' essere emesso un decreto di esproprio intavolabile e che in tali casi si puo' prescindere dalla procedura prevista dalla legge (compresa la dichiarazione di pubblica utilita' in conformita' all'art. 5 o l'obbligo di notiziari i proprietari in conformita' all'art. 3) e si puo' prescindere dal pagamento dell'indennita'. Evidentemente, il legislatore provinciale, con la norma in esame, ha voluto regolare la fattispecie, che dalla giurisprudenza (Cass., Sez. I, 18 febbraio 2000 n. 1814 e 12 dicembre 2001 n. 15710, Cons. di Stato, IV, 14 giugno 2001 n. 3169) viene definita come «occupazione usurpativa» e si ha nel caso in cui si attua l'occupazione di un fondo privato da parte della p.a. senza dichiarazione di pubblica utilita' (o la stessa e' annullata con sentenza passata in giudicato) e lo stesso e' stato trasformato, in modo irreversibile, con la realizzazione di un'opera pubblica. Secondo la giurisprudenza citata in questi casi sussiste una situazione illecita permanente che non permette una sorta di reiterazione della procedura espropriativa, che obbliga l'amministrazione ad un risarcimento pieno o, addirittura, alla restituzione dell'immobile, se materialmente possibile (Cons. Stato, IV, 28 gennaio 2002 n. 450). Secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (sentenze del 30 maggio 2000, soc. Belvedere alberghiera e Carbonara e Ventura c. Governo italiano) l'istituto, di elaborazione giurisprudenziale, dell' «occupazione acquisitiva» (definita dalla. Corte come «expropriation indirecte») viola il principio, sanzionato dall'art. 1 del protocollo n. 1 della convenzione europea dei diritti dell'uomo («nul ne peut eªtre prive' de sa propriete' que pour cause d'utilite' publique et dans le conditions prevues par la loi et les principes generaux du droit international.») della tutela efficace del diritto di proprieta' nonche' il principio di legalita', enunciato nella norma, e cio' anche sotto il profilo che non e' previsto che il risarcimento del danno venga corrisposto in via automatica, ma debba essere richiesto dall'interessato nel termine di prescrizione di cinque anni dal completamento dell'opera pubblica. Cio' non costituirebbe, una tutela, ad un livello adeguato, del diritto di proprieta' che, in sostanza, verrebbe ridotta a zero ( «reduite a' neant»). Le considerazioni appena esposte varrebbero tanto piu' per l'ipotesi della «occupazione usurpativa», verificatasi nel caso in esame. In sostanza i principi enunciati nell'art. 1 del protocollo n. 1 della Convenzione (tutela del diritto di proprieta' sulla base di un rigoroso principio di legalita', garanzia del pagamento dell'indennita' nel caso di un esproprio necessario per pubblica utilita) corrispondono ai principi contenuti nell'art. 42, commi 2 e 3 della Costituzione. Alla luce della giurisprudenza qui citata e, in particolare, sotto gli specifici profili che verranno esposti qui di seguito, nascono forti perplessita' in ordine alla legittimita' costituzionale della norma provinciale in esame: 1. - Ai sensi dell'art. 32 L.P. n. 10/1991 la proprieta' privata puo' essere acquisita da parte della p.a. senza dichiarazione di pubblica utilita' e senza pagamento dell'indennita', il che costituisce una manifesta violazione dell'art. 42, comma 3 della Costituzione, a norma del quale, per principio, l'espropriazione e' ammissibile esclusivamente per motivi di interesse generale e salvo indennizzo. Il riferimento della norma costituzionale ai «casi previsti dalla legge» induce a ritenere, senza ombra di dubbio, che la pubblica utilita' debba essere accertata e dichiarata formalmente e non possa essere soltanto presunta. 2. - L'art. 32 in questione prevede un nuovo e particolare modo di acquisto della proprieta' attraverso una usucapione semplificata, per la quale e' sufficiente l'esistenza, per un determinato periodo, di un'opera pubblica, a prescindere dai normali presupposti e le normali condizioni necessarie per l'acquisto del diritto di proprieta' per usucapione (artt. 1158 e seguenti cod.civ.). Ai sensi dell'art. 42, comma 2 della Costituzione, i modi di acquisto della proprieta' sono determinati dalla legge. E' vero che il legislatore provinciale in conformita' all'art. 8, n. 22 dello Statuto di autonomia ha competenza legislativa primaria in materia di espropriazione per pubblica utilita', tuttavia tale potesta' deve esplicarsi entro i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico statale (art. 4 dello Statuto). E' fuori dubbio che la tutela del diritto di proprieta' (e, pertanto, il suo acquisto e la sua perdita) appartiene ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, la cui regolamentazione e' riservata alla competenza legislativa primaria dello Stato. Pertanto la norma dell'art. 32 della L.P. n. 10/1991 di cui trattasi sembra violare gli artt. 8 e 4 dello Statuto di autonomia (decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972 n. 670), anche in relazione all'art. 117 della Costituzione. 3. - Per quanto questa procedura di esproprio, come prevista dall'art. 32 (abbreviata ed eseguita dopo l'occupazione), possa reggere ad un vaglio di costituzionalita', il passaggio della norma in cui si dice di prescindere «dalla procedura prevista dalla presente legge» (quindi dai presupposti e dalle condizioni della procedura espropirativa come regolata dalla L.P. n. 10/1991) in ogni caso appare essere in contrasto con il principio del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione). (In tal modo l'inosservanza della procedura significa p.es., in concreto, che non necessita una comunicazione ai proprietari (art. 3) e la dichiarazione di pubblica utilita' (art. 5)). 4. - Per quanto i diritti fondamentali, come stabiliti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950 abbiano rango di norme costituzionali (anche in base all'art. 10 della Costituzione), il citato art. 32 appare essere in contrasto con l'art. 1 del protocollo n. 1 della Convenzione, il quale - nell'interpretazione da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo in base ad una rigorosa interpretazione del principio di legalita' in funzione della tutela del diritto di proprieta' - sembra escludere la prescrizione (e quindi anche l'usucapione ) del diritto di proprieta' in seguito ad una situazione illecita tuttora perdurante, creata dalla stessa amministrazione. L'art. 32 della L.P. n. 10/1991 di cui trattasi costituisce l'unico fondamento giuridico del provvedimento impugnato, per cui la questione di costituzionalita' appare rilevante dal momento che la decisione della controversia dipende unicamente dalla validita' della norma in esame. Non c'e', inoltre, spazio per una interpretazione costituzionalmente conforme della norma, atteso il suo significato letterale univoco.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge il marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 42, comma 3, della Costituzione, agli artt. 4 e 8 dello Statuto di autonomia (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670) in relazione all'art. 42, comma 2, della Costituzione ed in riferimento all'art. 97 Cost. nonche' all'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, qualora a tale norma possa essere attribuito il rango di norma costituzionale, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991 n. 10, inserito dall'art. 36 della L.P. 9 agosto 1999 n. 7, limitatamente alla parte in cui prevede, per i beni immobili sui quali sono state realizzate opere pubbliche che esistono da piu' di 20 anni, la possibilita' di emanare un decreto di esproprio intavolabile e di prescindere dalla procedura e dal pagamento dell'indennizzo. Ordina la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale nonche' la notifica della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della medesima ai Presidenti di Camera e Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Bolzano, in camera di consiglio nella seduta del 18 dicembre 2002. Il Presidente: Widmair Il relatore: Demattio 03C0454