N. 247 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio 2003

Ordinanza  emessa  il  27  gennaio  2003 dal tribunale di Bolzano sul
ricorso  proposto  da  Fondazione  Canonici  Agostiniani di Novacella
contro Comune di Bolzano

Espropriazione per pubblica utilita' - Provincia di Bolzano - Terreni
  sui  quali  siano state realizzate opere pubbliche da piu' di venti
  anni  -  Previsione della possibilita' di emanazione del decreto di
  espropriazione   intavolabile   prescindendo   dalla  procedura  di
  espropriazione  e  dal  pagamento  della  indennita' di esproprio -
  Violazione  del diritto all'indennizzo - Incidenza sul principio di
  imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione.
- Legge  prov.  Bolzano  14  aprile  1991,  n. 10,  art. 32, aggiunto
  dall'art. 36 della legge prov. Bolzano 9 agosto 1999, n. 7.
- Costituzione,  artt. 42,  commi  secondo  e  terzo,  e  97; Statuto
  Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8.
(GU n.19 del 14-5-2003 )
         IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

    Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso iscritto al
n. 229  del  registro  ricorsi 2002 presentato da Fondazione Canonici
Agostiniani  di  Novacella, in persona del procuratore delegato dott.
Urban  von Klebelsberg, rappresentata e difesa dall'avv. Hanns Egger,
con  domicilio  eletto  presso lo studio del medesimo in Bolzano, via
Argentieri  n. 2,  giusta  delega  a margine del ricorso, ricorrente;
contro  Comune  di  Bolzano,  in  persona  del  sindaco  pro tempore,
rappresentato  e  difeso  in  forza  della deliberazione della Giunta
comunale  n. 783  dd.  20 agosto 2002 dagli avvocati Manfred Natzler,
Salvatore  Giambo'  e  Bianca  Maria  Giudiceandrea, giusta delega in
calce  alla  copia  notificata  del  ricorso,  con  domicilio  eletto
nell'Avvocatura  del  Comune  di Bolzano in vicolo Gumer 7 a Bolzano;
resistente,   per   l'annullamento  del  decreto  di  esproprio  reg.
n. 6.7/1001/2002  dd.  30  aprile 2002, nonche' di ogni atto prodromo
non notificato.
    Visto il ricorso, notificato il 25 luglio 2002 e presentato il 31
luglio 2002 con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio del comune di Bolzano
dd. 23 agosto 2002;
    Viste le memorie delle parti;
    Vista  la  propria  ordinanza  n. 152  dd. 27 agosto 2002, con la
quale  e'  stata  accolta la domanda di sospensione dell'esecutivita'
del provvedimento impugnato;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Sentiti  alla  pubblica  udienza  del  18 dicembre 2002 l'avv. H.
Cora,  in sostituzione dell'avv. H. Egger, per il ricorrente e l'avv.
M.  Cappello,  in  sostituzione  dell'avv.  Natzler, per il comune di
Bolzano, relatore era il consigliere Hugo Demattio;
    Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    E'  impugnato  il  decreto  di esproprio del Comune di Bolzano di
data  30  aprile  2002,  emesso  ai  sensi dell'art. 32 della L.P. 15
aprile  1991  n. 10,  con  il  quale  e' stata espropriata - senza il
pagamento   di   un'indennita'  -  la  p.f.  2203/12  in  P.T.  78/II
dell'estensione di mq 458, di proprieta' della ricorrente Fondazione.
    Il ricorso si basa sui seguenti motivi:
        1)    Contraddittorieta'    del   provvedimento,   violazione
dell'art. 32-bis della L.P. 15 aprile 1991 n. 10.
        2)  Violazione  dell'art. 3  della L.P. 15 aprile 1991 n. 10,
degli  artt. 3, 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e degli
artt. 11, 12, 13 e seguenti della L.R. 31 luglio 1993 n. 13.
        3)    Violazione   dei   principi   della   normativa   sulle
espropriazioni  (legge  n. 359  dell'8  agosto  1992  e n. 2359/1865)
trattandosi di una occupazione usurpativa.
        4) Illegittimita' del provvedimento per litispendenza.
    In   subordine  viene  sollevata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 32  della  L.P.  15  aprile  1991 n. 10 per
violazione degli artt. 3, 42 e 97 della Costituzione.
    Si  e'  costituito  il comune di Bolzano ed ha chiesto il rigetto
del ricorso siccome infondato.
    All'udienza  del  18 dicembre 2002 il ricorso e' stato trattenuto
per la decisione.

                            D i r i t t o

    Il  Collegio  ritiene rilevante e non manifestamente infondata la
sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32 della
L.P. 15 aprile 1991 n. 10.
    Va premesso:
        Nel  corso  dell'urbanizzazione del, quartiere nella zona via
Roma  in  Bolzano  negli  anni  1936-1950,  e' stata occupata la p.f.
2203/12  (  distaccata dalla p.f. 2203, vigneto), di proprieta' della
Fondazione  ricorrente,  senza  avvio  di  procedura  di esproprio, e
quindi senza dichiarazione di pubblica utilita', per la realizzazione
di  un  tratto  del  sedime  stradale  della via Roma - quindi per la
realizzazione di un'opera pubblica.
        Con  il decreto qui impugnato il comune di Bolzano, basandosi
sull'art. 32  della  L.P.  n. 10  del  15  aprile  1991  e dopo avere
accertato  «che  la  via  Roma  si configura a tutti gli effetti come
opera  pubblica  e  che esiste da piu' di vent'anni e che pertanto si
prescinde  dal pagamento delle indennita», ha espropriato la suddetta
particella dell'estensione di mq 458.
    Orbene,   il   citato  art.  32  e'  stato  aggiunto  alla  legge
sull'esproprio n. 10/1991 con l'art. 36 della L.P. 9 agosto 1999 n. 7
(legge finanziaria), ed ha, sotto la rubrica «Regolazione tavolate di
vecchie pendenze», il seguente letterale tenore:
        «1.   -   E'   autorizzata   l'emanazione   del   decreto  di
espropriazione  o  di  asservimento  di immobili sui quali sono state
realizzate  opere  pubbliche,  a prescindere dalla procedura prevista
dalla  presente  legge e dal pagamento dell'indennita', qualora dette
opere  esistano da piu' di vent'anni ovvero siano state realizzate in
esecuzione  della  procedura  espropriativa  avviata,  e  non  ancora
conclusa, ai sensi di leggi anteriori a questa legge. I provvedimenti
cosi'  emanati non pregiudicano i diritti riconosciuti dall'autorita'
giudiziaria.
        2.  - Il decreto di cui al comma 1 costituisce titolo ad ogni
effetto per l'intavolazione del relativo diritto.».
    Avverso detta norma la Fondazione ricorrente solleva la questione
di  legittimita'  costituzionale  per  violazione  dell'art. 3  della
Costituzione, sotto il profilo che in base a detto art. 32 della L.P.
n. 10/1991  il  proprietario  soggetto  ad un'occupazione acquisitiva
godrebbe di un trattamento migliore (pagamento dell'indennita) che il
proprietario  esposto ad un'occupazione usurpativa, nel quali caso si
prescinde dal pagamento di un'indennita'.
    Inoltre,   sussisterebbe   una   violazione   dell'art. 42  della
Costituzione,  in  quanto  non  sarebbe  conciliabile  con  la tutela
costituzionalmente  garantita del diritto di proprieta' che lo stesso
venisse  sacrificato,  senza  indennita',  in  base ad una situazione
contra ius, creata dalla stessa amministrazione.
    Infine,  una procedura di tal fatta contrasterebbe con i principi
di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.
    Il  Collegio  ritiene rilevante e non manifestamente infondata la
questione  di  legittimita'  costituzionale del predetto art. 32 alla
stregua  delle  considerazioni  che  seguono,  che  vengono sollevate
d'ufficio, e nei limiti delle precisazioni qui di seguito esposte.
    Sotto il profilo della rilevanza della questione per la decisione
del  ricorso  l'esame  dell'art. 32 va limitato a quella parte, nella
quale  e'  previsto  che  in ordine ad immobili, sui quali sono state
realizzate  opere  pubbliche  e queste esistono da piu' di vent'anni,
puo' essere emesso un decreto di esproprio intavolabile e che in tali
casi  si  puo'  prescindere  dalla  procedura  prevista  dalla  legge
(compresa  la  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  in  conformita'
all'art.  5  o  l'obbligo  di  notiziari i proprietari in conformita'
all'art. 3) e si puo' prescindere dal pagamento dell'indennita'.
    Evidentemente, il legislatore provinciale, con la norma in esame,
ha  voluto  regolare la fattispecie, che dalla giurisprudenza (Cass.,
Sez.  I,  18 febbraio 2000 n. 1814 e 12 dicembre 2001 n. 15710, Cons.
di   Stato,   IV,   14  giugno  2001  n. 3169)  viene  definita  come
«occupazione   usurpativa»   e  si  ha  nel  caso  in  cui  si  attua
l'occupazione   di  un  fondo  privato  da  parte  della  p.a.  senza
dichiarazione  di  pubblica  utilita'  (o  la stessa e' annullata con
sentenza  passata  in giudicato) e lo stesso e' stato trasformato, in
modo irreversibile, con la realizzazione di un'opera pubblica.
    Secondo  la  giurisprudenza  citata  in  questi casi sussiste una
situazione   illecita  permanente  che  non  permette  una  sorta  di
reiterazione    della    procedura    espropriativa,    che   obbliga
l'amministrazione  ad  un  risarcimento  pieno  o,  addirittura, alla
restituzione  dell'immobile, se materialmente possibile (Cons. Stato,
IV, 28 gennaio 2002 n. 450).
    Secondo   la  giurisprudenza  della  Corte  Europea  dei  diritti
dell'uomo  (sentenze del 30 maggio 2000, soc. Belvedere alberghiera e
Carbonara  e Ventura c. Governo italiano) l'istituto, di elaborazione
giurisprudenziale,  dell'  «occupazione acquisitiva» (definita dalla.
Corte  come «expropriation indirecte») viola il principio, sanzionato
dall'art. 1 del protocollo n. 1 della convenzione europea dei diritti
dell'uomo  («nul ne peut eªtre prive' de sa propriete' que pour cause
d'utilite'  publique  et dans le conditions prevues par la loi et les
principes  generaux  du  droit international.») della tutela efficace
del   diritto  di  proprieta'  nonche'  il  principio  di  legalita',
enunciato  nella  norma,  e  cio'  anche  sotto il profilo che non e'
previsto  che  il  risarcimento  del  danno  venga corrisposto in via
automatica, ma debba essere richiesto dall'interessato nel termine di
prescrizione di cinque anni dal completamento dell'opera pubblica.
    Cio'  non  costituirebbe, una tutela, ad un livello adeguato, del
diritto  di  proprieta'  che,  in sostanza, verrebbe ridotta a zero (
«reduite a' neant»).
    Le  considerazioni  appena  esposte  varrebbero  tanto  piu'  per
l'ipotesi  della  «occupazione  usurpativa», verificatasi nel caso in
esame.
    In  sostanza i principi enunciati nell'art. 1 del protocollo n. 1
della  Convenzione (tutela del diritto di proprieta' sulla base di un
rigoroso    principio    di   legalita',   garanzia   del   pagamento
dell'indennita'  nel  caso  di  un  esproprio necessario per pubblica
utilita)  corrispondono ai principi contenuti nell'art. 42, commi 2 e
3 della Costituzione.
    Alla  luce  della  giurisprudenza  qui  citata e, in particolare,
sotto  gli  specifici  profili  che  verranno esposti qui di seguito,
nascono forti perplessita' in ordine alla legittimita' costituzionale
della norma provinciale in esame:
        1.  -  Ai  sensi  dell'art.  32 L.P. n. 10/1991 la proprieta'
privata puo' essere acquisita da parte della p.a. senza dichiarazione
di  pubblica  utilita'  e  senza  pagamento  dell'indennita',  il che
costituisce  una  manifesta  violazione  dell'art.  42, comma 3 della
Costituzione,  a  norma del quale, per principio, l'espropriazione e'
ammissibile  esclusivamente  per motivi di interesse generale e salvo
indennizzo.  Il  riferimento  della  norma  costituzionale  ai  «casi
previsti  dalla  legge» induce a ritenere, senza ombra di dubbio, che
la  pubblica utilita' debba essere accertata e dichiarata formalmente
e non possa essere soltanto presunta.
        2.  -  L'art.  32 in questione prevede un nuovo e particolare
modo   di   acquisto   della  proprieta'  attraverso  una  usucapione
semplificata,  per  la  quale  e'  sufficiente  l'esistenza,  per  un
determinato  periodo, di un'opera pubblica, a prescindere dai normali
presupposti  e  le  normali  condizioni necessarie per l'acquisto del
diritto   di   proprieta'   per  usucapione  (artt. 1158  e  seguenti
cod.civ.).
    Ai  sensi  dell'art.  42,  comma  2 della Costituzione, i modi di
acquisto della proprieta' sono determinati dalla legge.
    E' vero che il legislatore provinciale in conformita' all'art. 8,
n. 22  dello  Statuto di autonomia ha competenza legislativa primaria
in  materia  di  espropriazione  per pubblica utilita', tuttavia tale
potesta'    deve    esplicarsi    entro   i   principi   fondamentali
dell'ordinamento giuridico statale (art. 4 dello Statuto).
    E'  fuori  dubbio  che  la  tutela  del diritto di proprieta' (e,
pertanto,  il  suo  acquisto e la sua perdita) appartiene ai principi
fondamentali  dell'ordinamento  giuridico, la cui regolamentazione e'
riservata alla competenza legislativa primaria dello Stato.
    Pertanto  la  norma  dell'art.  32  della  L.P. n. 10/1991 di cui
trattasi  sembra  violare  gli artt. 8 e 4 dello Statuto di autonomia
(decreto  del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972 n. 670),
anche in relazione all'art. 117 della Costituzione.
    3.  -  Per  quanto  questa  procedura di esproprio, come prevista
dall'art.  32  (abbreviata  ed  eseguita  dopo  l'occupazione), possa
reggere  ad  un vaglio di costituzionalita', il passaggio della norma
in  cui  si  dice  di  prescindere  «dalla  procedura  prevista dalla
presente  legge»  (quindi  dai  presupposti  e dalle condizioni della
procedura  espropirativa come regolata dalla L.P. n. 10/1991) in ogni
caso  appare  essere in contrasto con il principio del buon andamento
dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione).
    (In  tal  modo l'inosservanza della procedura significa p.es., in
concreto, che non necessita una comunicazione ai proprietari (art. 3)
e la dichiarazione di pubblica utilita' (art. 5)).
    4.  -  Per  quanto  i  diritti fondamentali, come stabiliti dalla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950 abbiano
rango  di  norme  costituzionali  (anche  in  base  all'art. 10 della
Costituzione),  il  citato  art. 32  appare  essere  in contrasto con
l'art.   1   del  protocollo  n. 1  della  Convenzione,  il  quale  -
nell'interpretazione   da  parte  della  Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo  in  base  ad una rigorosa interpretazione del principio di
legalita' in funzione della tutela del diritto di proprieta' - sembra
escludere  la prescrizione (e quindi anche l'usucapione ) del diritto
di   proprieta'   in  seguito  ad  una  situazione  illecita  tuttora
perdurante, creata dalla stessa amministrazione.
    L'art.  32  della  L.P.  n. 10/1991  di  cui trattasi costituisce
l'unico  fondamento giuridico del provvedimento impugnato, per cui la
questione  di  costituzionalita'  appare rilevante dal momento che la
decisione della controversia dipende unicamente dalla validita' della
norma in esame.
    Non    c'e',    inoltre,    spazio    per   una   interpretazione
costituzionalmente  conforme  della  norma, atteso il suo significato
letterale univoco.
                              P. Q. M.
    Visto  l'art.  23  della  legge  il  marzo  1953  n. 87, dichiara
rilevante  ai fini della decisione e non manifestamente infondata, in
riferimento  all'art. 42, comma 3, della Costituzione, agli artt. 4 e
8 dello Statuto di autonomia (decreto del Presidente della Repubblica
31  agosto  1972  n. 670)  in  relazione  all'art. 42, comma 2, della
Costituzione  ed  in riferimento all'art. 97 Cost. nonche' all'art. 1
del   Protocollo   n. 1  della  Convenzione  europea  per  i  diritti
dell'uomo,  qualora  a tale norma possa essere attribuito il rango di
norma  costituzionale,  la  questione  di legittimita' costituzionale
dell'art. 32  della  legge  della  Provincia  autonoma  di Bolzano 15
aprile  1991  n. 10,  inserito  dall'art. 36 della L.P. 9 agosto 1999
n. 7,  limitatamente  alla  parte in cui prevede, per i beni immobili
sui  quali sono state realizzate opere pubbliche che esistono da piu'
di  20  anni,  la  possibilita'  di  emanare  un decreto di esproprio
intavolabile  e  di  prescindere  dalla  procedura  e  dal  pagamento
dell'indennizzo.
    Ordina la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli
atti  alla  Corte  costituzionale  nonche' la notifica della presente
ordinanza  alle  parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e la
comunicazione  della  medesima ai Presidenti di Camera e Senato della
Repubblica.
    Cosi'  deciso in Bolzano, in camera di consiglio nella seduta del
18 dicembre 2002.
                       Il Presidente: Widmair
Il relatore: Demattio
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