N. 248 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 2003
Ordinanza emessa il 14 gennaio 2003 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Zidane Mohamed Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Inesigibilita' della condotta richiesta allo straniero - Introduzione di una ipotesi di responsabilita' oggettiva - Lesione del principio di solidarieta' sociale ed economica - Disparita' di trattamento - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, introdotto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione artt. 2, 3, 27 e 97.(GU n.19 del 14-5-2003 )
IL TRIBUNALE Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 6 dicembre 2002 in ordine all'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 14 comma 5-ter decreto legislativo n. 286/1998 per asserito contrasto con gli artt. 2, 3 e 27 commi 1 e 2 della Cost. (cosi' definita «inesigibilita' della condotta») - 25 e 24 Cost. (violazione del principio di tassativita' e determinatezza della norma penale) degli artt. 3, 13, 27 comma 3 Cost. (eccessivita' della pena); O s s e r v a In data 31 ottobre 2002, verso le ore 15, personale della II sezione del N.O.P. della questura di Torino procedeva ad un controllo all'interno del pubblico locale denominato «Rayshtan Tandori» di via Berthollet e fermava Zidane Mohamed nato a Casablanca il 22 marzo 1972 perche' privo di permesso di soggiorno e documenti d'identita'. Dagli accertamenti esperiti immediatamente dopo risultava che il soggetto extracomunitario era stato raggiunto dall'ordine del Questore di Torino datato 22 ottobre 2002 di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni e non vi aveva ottemperato. A questo punto, il giovane veniva arrestato e presentato a questo giudice per il giudizio direttissimo in data 2 novembre 2002 allorquando veniva convalidato l'arresto. Contestualmente veniva disposta l'immediata liberazione dell'imputato se non detenuto per altra causa. Il difensore chiedeva, a questo punto,termine a difesa al fine di consentire al difensore di fiducia dello Zidane di presenziare e anche anticipando la volonta' di sollevare questione di legittimita' costituzionale della norma violata. In data 4 novembre 2002, il difensore di fiducia chiedeva ulteriore termine per studiare la questione di legittimita' costituziole, anticipando che, in ogni caso, era munito di procura speciale per richiedere il giudizio abbreviato. In data 6 dicembre 2002, il difensore prospettava la questione in esame e chiedeva rimettersi gli atti alla Corte costituzionale per le ragioni che di seguito si riassumono. La difesa lamenta che la norma in esame sia del tutto indeterminata, non sussistendo criteri selettivi e parametri oggettivi di apprezzamento a cui far riferimento per comprendere in cosa esattamente consista il «giustificato motivo» la cui assenza concreta la condotta punibile e la cui eventuale presenza dovrebbe intendersi quale causa scriminante. Non si condivide il percorso argomentativo, atteso che in altri casi il legislatore ha usato formule volutamente generiche (vedi l'art. 4 legge n. 110/1975) rimettendo al prudente apprezzamento del giudice la valutazione caso per caso dell'esistenza o meno del suddetto «giustificato motivo»: appare incongruo pretendere che il legislatore elenchi (rischiando ovviamente di tralasciare casi, in ipotesi, altrettanto meritevoli di considerazione) tutte le innumerevoli ragioni per le quali la norma potrebbe lecitamente non essere osservata. Del pari, non si condivide la doglianza relativa al profilo della supposta eccessivita' della pena, ritenuto che questo parametro rientri nella propria ed esclusiva competenza del legislatore e rilevato che nel caso in esame si e' veramente lontani dalla violazione di quei criteri di umanita' e conseguente inefficacia degli intenti rieducativi, richiamati dal secondo comma dell'art. 27 della Costituzione. Ne' si possono dimenticare la particolare insidiosita' della condotta in esame e la sua preoccupante diffusione che sostengono la scelta legislativa. Completamente diverso e meritevole di accoglimento appare invece il profilo che si potrebbe definire della «inesigibilita» della condotta imposta al cittadino extracomunitario: invero, secondo l'iter amministrativo che regola i casi in esame (art. 14, comma 5-bis decreto legislativo n. 286/1998), intanto si punisce lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene sul territorio dello Stato, nonostante l'ordine di espulsione, in quanto siano decorsi 60 giorni senza che sia stato possibile eseguire l'espulsione stessa. In altre parole, quando non e' possibile trattenere presso un centro di permanenza temporanea lo straniero e non si e' riusciti per i motivi piu' diversi (impossibilita' di munirlo di valido documento anche per mancata cooperazione delle autorita' consolari interessate, mancanza di energie economiche per dotare tutti i destinatari della norma di biglietto di viaggio) si ricorre alla «speranza» di buona volonta' dell'extracomunitario, punendolo pero' con sanzione penale nel momento in cui dimostri il pervicace intento di disattendere l'ordine. Come si puo' notare, quella che dovrebbe essere un'eccezione e' diventata la regola, anche perche' non si dubita che in nessun caso - quanto meno - si tenti la prima parte della procedura. Quindi, tutta la complessa rappresentazione dell'iter amministrativo secondo cui in prima battuta e' lo Stato con i suoi propri mezzi a dover far fronte al dilagante fenomeno resta lettera morta. Come se non bastasse, lo straniero dovrebbe miracolosamente eseguire tutto cio' in soli cinque giorni. Orbene, appare davvero inesigibile che si chieda ad un soggetto che potrebbe versare in condizioni di indigenza (come purtroppo normalmente si verifica) di munirsi di biglietto di viaggio e di documenti, laddove nemmeno lo Stato e' riuscito in un termine davvero piu' cospicuo e con la possibilita', almeno teorica, di superare tutta una serie di barriere burocratiche, ad eseguire il «precetto». Pertanto, si ritiene prospettabile una violazione dell'art. 27, primo comma Cost., introducendosi, in buona sostanza, una ipotesi di responsabilta' oggettiva. Ne consegue che uno straniero che volesse, nonostante tutto, eseguire l'ordine per non incorrere nella sanzione penale, dovrebbe senza alternative commettere altri illeciti: per esempio, attraversare uno dei Paesi confinanti con il Nostro e regolati dal trattato di Schengen senza documenti o clandestinamente approfittare di un vettore qualsiasi. Se, poi, il legislatore intendesse che, semplicemente, di volta in volta, il destinatario della norma, dopo essere stato arrestato, dimostrasse al giudice di versare in una delle condizioni appena descritte, il precetto si svuoterebbe di contenuto perche' non occorre spendere molte parole per illustrare quanto comuni siano queste situazioni. Ne' appare trascurabile, a questo punto, il dato che cosi' ragionando si determinerebbe un'irragionevole inversione dell'onere della prova a carico dello straniero. Infine appare evidente l'intasamento degli uffici giudiziari con i conseguenti costi attinenti l'assistenza giudiziaria, del traduttore e delle scorte per dare concreta attuazione alla norma in esame con violazione dell' art. 97, primo comma della Costituzione. Per tutte le ragioni sopra esposte, la prospettata questione di violazione degli artt. 2 ( sotto il profilo della mancanza di solidarieta' sociale ed economica), 3, (disparita' di trattamento) e 27 (introduzione di casi di responsabilita' oggettiva) nonche' 97, primo comma Cost. (buon andamento dell'amministrazione) appare rilevante e non manifestamente infondata.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter del decreto legislativo n. 286/1998, come introdotto dalla legge n. 189/2002 per violazione degli artt. 2, 3 e 27 e 97 della Cost. come sopra specificato. Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale. Sospende il giudizio a carico di Zidane Mohamed fino all' esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del consiglio dei ministri, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Torino, addi' 14 gennaio 2003. Il giudice: La Gatta 03C0455