N. 250 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 febbraio 2003

Ordinanza  emessa  il  3  febbraio  2003 dal tribunale di Firenze nel
procedimento penale a carico di Veres Jones

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Carenza del requisito della necessita' ed urgenza per l'adozione da
  parte   della   polizia  giudiziaria  di  provvedimenti  provvisori
  destinati  ad  incidere  sulla  liberta'  personale  -  Lesione del
  principio di inviolabilita' della liberta' personale.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto
  dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 13.
(GU n.19 del 14-5-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Vista la richiesta di convalida dell'arresto di Veres Jones, nato
a Miskolc il 26 novembre 1978;
    Vista  l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 14,
comma  5-quinquies,  d.lgs.  n. 286 del 1998, sollevata dal difensore
dell'arrestato sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione.

                           P r e m e s s o

    Il  Veres e' stato arrestato dai Carabinieri di Firenze in data 3
febbraio  2002 in forza dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 25
luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge n. 189 del 2002, per
essersi trattenuto nel territorio dello Stato nonostante l'ordine (di
lasciare il territorio dello Stato) emesso dal questore di Firenze in
data  18  dicembre  2002  e  trascorsi  5 giorni dalla notifica dello
stesso.
    Dell'avvenuto arresto e' richiesta al giudice la convalida.

                            O s s e r v a

    L'art.  14,  comma  5-quinquies,  d.lgs.  n. 286  del  1998,  nel
prevedere   come  obbligatorio  l'arresto  dello  straniero  che  non
ottempera  all'ordine  impartito  ai  sensi dell'art. 14, comma 5-bis
della  stessa  legge, appare di dubbia costituzionalita' in relazione
all'art.  13  della Costituzione, che sancisce l'inviolabilita' della
liberta'  personale  e  prevede  la  possibilita'  per l'Autorita' di
pubblica  sicurezza di adottare provvedimenti provvisori in relazione
allo  status personale di una persona, cittadino o straniero che sia.
Questo  perche'  l'art.  13,  comma  2  della Costituzione, ancora la
facolta'  dell'Autorita' di pubblica sicurezza a «casi eccezionali di
necessita'  e  di  urgenza».  Vale  a  dire  a  casi  idonei a ledere
interessi  fondamentali  dello stato o delle persone, che non possono
essere risolti sul momento con altre misure.
    Tutto cio' non puo' dirsi avverato nel caso di specie, perche' si
tratta  di  situazioni a cui manca il carattere dell'eccezionalita' e
soprattutto  dell'urgenza,  che possono essere sicuramente affrontati
con strumenti meno invasivi della sfera di liberta' delle persone. Ne
e'  prova  il fatto che, in base all'ordinamento processuale, nessuna
misura custodiale puo' essere applicata nei confronti dell'arrestato,
che va rimesso in liberta' subito dopo la convalida.
    Ne  consegue  che  non  puo'  ritenersi la manifesta infondatezza
della  questione  sollevata  dal  difensore  dell'arrestato, sia pure
sotto altro profilo.
    La   questione  e'  sicuramente  rilevante,  costituendo  proprio
l'oggetto del presente giudizio.
                              P. Q. M.
    Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n. 87, solleva
questione   di   illegittimita'   costituzionale   l'art.  14,  comma
5-quinquies,   decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n. 286,  come
modificato  dalla  legge n. 189 del 30 luglio 2002, per contrasto con
l'art. 13 della Costituzione.
    Sospende il giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale.
    Ordina  la  notifica,  a  cura  della cancelleria, della presente
ordinanza   al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  la  sua
comunicazione al Presidente delle due Camere del Parlamento.
    Ordina  la  restituzione degli atti al pubblico ministero perche'
proceda  col  rito  ordinario  e  ordina  l'immediata  rimissione  in
liberta' dell'arrestato.
        Firenze, addi' 3 febbraio 2003
                        Il giudice: Settembre
03C0457