N. 256 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 febbraio 2003

Ordinanza  emessa  il  18  febbraio 2003 dal tribunale amministrativo
regionale  dell'Emilia-Romagna sui ricorsi riuniti proposti da Furini
Angela ed altri contro Provveditorato agli studi di Ferrara ed altri

Istruzione  pubblica  - Personale docente - Nomina in ruolo - Docenti
  inseriti  nella  terza  e quarta fascia ai sensi del Decr. Ministro
  P.I.   n. 123/2000  -  Previsione  della  confluenza  in  un  unico
  scaglione e della salvezza delle nomine in ruolo gia' conferite nei
  casi  in  cui  gli interessati non siano piu' in posizione utile ai
  fini    della    nomina   stessa   -   Violazione   del   principio
  dell'affidamento - Trattamento peggiorativo dei docenti della terza
  fascia  per  la  confluenza  in un unico scaglione con i docenti di
  quarta  fascia  -  Incidenza  sui  principi di imparzialita' e buon
  andamento della pubblica amministrazione.
- Decreto-legge  3  luglio  2001,  n. 255,  convertito nella legge 20
  agosto 2001, n. 333, art. 1, commi 2 e 7.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.19 del 14-5-2003 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha   pronunciato  la  seguente  ordinanza  sui  ricorsi  proposti
rispettivamente da:
        a)   nel  ricorso  n. 1581/2001  --  Angela  Furini,  Valeria
Minguzzi,  Maria  Bonzagni,  Iolanda  Nagliati,  Valentina  Padovani,
Daniela  Gambi,  Maria  Cristina  Menghini,  Sandro  Zannarini, Denni
Govoni;
        b) nel ricorso n. 1583/2001 -- Domenico Rosati;
        c) nel ricorso n. 1585/2001 -- Francesco Pertili;
tutti  rappresentati  e  difesi  dagli avv. C. Mauceri e F. Monaldi e
domiciliati presso la segreteria di questo tribunale;
    Contro   Provveditorato   agli   studi   di   Ferrara;  Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca;  Direzione
regionale  scolastica  dell'Emilia-Romagna;  rappresentati  e  difesi
dall'Avvocatura  distrettuale  di  Stato, domiciliataria per legge; e
nei  confronti  a)  nel  ricorso  n. 1581/2001  --  Grazia Laterza ed
Antonio  Sosella;  b)  nel ricorso n. 1583/2001 -- Manuela D'Urso; c)
nel  ricorso n. 1585/2001 -- Daniele Borghini; per l'annullamento nel
ricorso  n. 1581/2001: della graduatoria permanente relativa alla cl.
di concorso A047 -- Matematica, compilata dal Provveditore agli studi
di Ferrara, nella parte in cui i ricorrenti sono stati collocati dopo
i  docenti  che  nella graduatoria pubblicata per effetto dei decreti
ministeriali  27  marzo  2000,  n. 123 e 18 maggio 2000, n. 146 erano
stati  collocati  nel  IV  scaglione  nonche', per quanto di ragione,
della  C.M.  n. 117 del 6 luglio 2001; nel ricorso n. 1583/2001 della
graduatoria  permanente relativa alla cl. di concorso A051 -- Materie
letterarie  e Latino nei licei, compilata dal Provveditore agli studi
di  Ferrara, nella parte in cui il ricorrente e' stato collocato dopo
i  docenti  che  nella graduatoria pubblicata per effetto dei decreti
ministeriali  27 marzo  2000,  n. 123  e 18 maggio 2000, n. 146 erano
stati  collocati  nel  IV  scaglione  nonche', per quanto di ragione,
della  C.M. n. 117 del 6 luglio 2001; nel ricorso n. 1585/2001: della
graduatoria   permanente  relativa  alla  cl.  di  concorso  A019  --
Discipline  giuridiche ed economiche, compilata dal Provveditore agli
studi di Ferrara, nella parte in cui il ricorrente e' stato collocato
dopo  i  docenti  che  nella  graduatoria  pubblicata per effetto dei
decreti  ministeriali  27 marzo 2000, n. 123 e 18 maggio 2000, n. 146
erano  stati  collocati  nel  IV  scaglione  nonche',  per  quanto di
ragione, della C.M. n. 117 del 6 luglio 2001.
    Nella fase preliminare dell'udienza pubblica del 14 novembre 2002
gli  avv.  F. Monaldi e L. Paolucci (per l'Avvocatura distrettuale di
Stato)  si  sono direttamente rimessi agli scritti gia' depositati in
giudizio;
    Considerato quanto segue:

                              F a t t o

    I  ricorrenti  impugnano  gli  atti  meglio  indicati  dinanzi  e
presentano  censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto
diversi  aspetti,  nonche'  questioni  di legittimita' costituzionale
(per  violazione  degli  articoli 3,  33  e 97 Cost.) della normativa
sopravvenuta   di   riferimento   nella  materia  in  oggetto  mentre
l'amministrazione  resistente  controdeduce  nel  merito  dei ricorsi
predetti chiedendone il rigetto.
    Con  ordinanza  28 giugno 2002, n. 75, questa sezione ha disposto
preliminarmente  la  riunione  ai soli fini istruttori dei ricorsi in
esame, per evidenti ragioni di connessione, nonche' l'acquisizione in
via  istruttoria  di  ulteriore  documentazione ritenuta rilevante ai
fini  della decisione e la integrazione del contraddittorio a tutti i
controinteressati,  mediante  notificazione  dei ricorsi per pubblici
proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., ritualmente adempiuta.

                            D i r i t t o

    Va  preliminarmente  confermata  la  riunione  dei ricorsi meglio
indicati  in  epigrafe, gia' disposta a fini istruttori, per evidenti
ragioni  di  connessione  oggettiva  in  quanto  ciascuno dei giudizi
concerne  le  operazioni  di  prima  integrazione  delle  graduatorie
permanenti  del  personale  docente compiute ai sensi dell'art. l del
decreto-legge  3 luglio  2001,  n. 255  convertito in legge 20 agosto
2001,  n. 333 (recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato
avvio  dell'anno scolastico 2001-2002), graduatorie da utilizzare per
le  immissioni in ruolo per gli anni scolastici 2000-2001 e 2001-2002
ai sensi del citato art. 1.
    Quanto  alle  censure  dedotte  nei  detti  ricorsi, di contenuto
sostanzialmente   identico,   questa   sezione   ritiene  inesistente
l'asserita  violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 (di cui al
primo  motivo),  in  quanto  la nuova articolazione delle graduatorie
permanenti   avviene   in   diretta   attuazione   della   norma   di
interpretazione  autentica  a  tali fini introdotta dal decreto-legge
n. 255/2001,   mentre,   passando   alle  censure  di  illegittimita'
costituzionale  prospettate  con  gli  altri  motivi  di  ricorso, la
sezione  ritiene irrilevanti quelle di cui al terzo e quarto mezzo in
quanto  la contestata equiparazione completa tra il servizio prestato
nelle  scuole  statali  e  quello  nelle scuole private non influisce
sulla  definizione  delle  presenti controversie attinenti la fase di
prima  integrazione  delle graduatorie permanenti, fase in cui in via
transitoria,  ai  sensi  dei  commi  3  e 4 dell'art. l decreto-legge
n. 255/2001  per le immissioni in ruolo del 2000-2001 e 2001-2002, il
punteggio  per  l'insegnamento  prestato  nelle  scuole  paritarie e'
ancora  valutato  secondo  la  tabella  allegato  A  del  regolamento
ministeriale  n. 123/2000  e cioe', la meta' di quello prestato nelle
scuole pubbliche.
    Invece   il  collegio  ritiene  rilevante  e  non  manifestamente
infondata  l'eccezione  di  illegittimita' costituzionale prospettata
con  il  secondo motivo e relativa all'art. 1, commi 2 e 7 del citato
decreto-legge  n. 255/2001  convertito,  in  legge  n. 333/2001,  con
riferimento  agli articoli 3 e 97 della Costituzione, sotto i profili
dell'illogicita',  dell'ingiustificata disparita' di trattamento e di
contrasto   con  il  principio  del  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione,  nella  parte  in  cui  tale  disposizione con norme
qualificate  di  interpretazione  autentica dell'art. 2 della legge 3
maggio  1994,  n. 124,  invece prevede, al comma 2 che gli insegnanti
gia' inseriti nella terza e quarta fascia, ai sensi del D. Min. Pubb.
Istruzione  27 marzo 2000, n. 123, confluiscono in un unico scaglione
(nel  quale sono graduati secondo il punteggio spettante in base alla
tabella  di  valutazione  allegata  al  decreto  ministeriale  citato
n. 123/2000;  punteggio  che  resta fermo anche per l'anno scolastico
2001/2002  (commi  2  e  3), nonche' esclude (art. 1, comma 7) che la
riarticolazione delle graduatorie permanenti conseguente alle esposte
previsioni  abbia  effetti  sulle  nomine in ruolo gia' conferite che
sono  fatte  salve  nei casi in cui gli interessati non siano piu' in
posizione utile ai fini delle nomine stesse.
    L'applicazione delle indicate disposizioni in via retroattiva, in
quanto  dichiarate  di  interpretazione  autentica, dell'art. 2 della
legge  n. 124/1999  (recante a sua volta norme transitorie in materia
di  prima integrazione delle neo-istituite graduatorie permanenti per
le   assunzioni  in  ruolo  del  personale  docente),  e'  certamente
rilevante  nella  decisione  dei  giudizi instaurati innanzi a questo
giudice:  infatti,  ognuno  dei  docenti  ricorrenti, collocato nella
nuova terza fascia nella graduatoria permanente per la propria classe
di   concorso,  si  e'  trovato  in  posizione  meno  favorevole  pur
conservando  lo  stesso  punteggio attribuitogli pochi mesi prima, in
quanto  e'  stato  sopravanzato da docenti che, non avendo effettuato
trecentosessanta  giorni  di  servizio  nelle  scuole  statali, nella
precedente  graduatoria  redatta  ai  sensi  del decreto ministeriale
n. 123/2000  con  il  modulo delle quattro fasce erano stati inseriti
nella  quarta  fascia,  mentre  a seguito dell'introduzione del nuovo
modulo  a  tre scaglioni, venivano a confluire nel terzo ed ultimo di
questi  insieme  agli  altri  docenti  che,  avendo  il requisito dei
trecentosessanta   giorni   di  servizio  nelle  scuole  statali,  si
trovavano gia' da prima collocati nel terzo scaglione.
    Quanto,  poi,  al  profilo  di  non  manifesta infondatezza della
questione,  e' opportuno chiarire preliminarmente il quadro normativo
di  riferimento  sul  quale  vengono  ad  incidere le disposizioni di
interpretazione autentica della cui legittimita' si dubita.
    Va,  pertanto,  ricordato  che  la  legge  3  maggio 1999, n. 124
(Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), a modifica
degli  articoli 399  e  401  del testo unico in materia di istruzione
n. 297/1994, ha previsto:
        a)  art. 1, comma 1: l'accesso ai ruoli del personale docente
avviene  per  il 50 per cento mediante concorsi per titoli ed esami e
per  la  restante parte attingendo alle graduatorie permanenti di cui
all'art. 401 del t.u. n. 297/1994 citato;
        b)  art. 1,  comma  6: le graduatorie provinciali relative ai
concorsi  per  soli  titoli del personale docente sono trasformate in
graduatorie  permanenti  da  utilizzare  per le assunzioni in ruolo e
vengono   periodicamente   aggiornate   ed   integrate  via  via  con
l'inserimento  dei  docenti  che  hanno  superato  l'ultimo  concorso
regionale  per  titoli  ed  esami effettuando tale operazione secondo
modalita' da definire con regolamento ministeriale e nel rispetto del
principio  di semplificazione e della salvaguardia delle posizioni di
coloro che sono gia' inclusi in graduatoria;
        c)  art. 2,  commi  1,  2  e 3 (Norme transitorie relative al
personale   docente):  nella  prima  integrazione  delle  graduatorie
permanenti hanno titolo ad esservi inseriti sia i docenti in possesso
dei  requisiti  previsti dalle norme previgenti per la partecipazione
ai  soppressi  concorsi  per soli titoli sia quelli che, alla data di
entrata  in  vigore  della  legge,  abbiano  superato  le prove di un
precedente  concorso per titoli ed esami oppure esami di abilitazione
oppure  gli  esami  della  sessione riservata di abilitazione indetta
appositamente  in  epoca  immediatamente  successiva  all'entrata  in
vigore  della  legge  medesima; le modalita' di prima integrazione di
queste  graduatorie  sono  stabilite  con il regolamento ministeriale
gia' indicato nell'art. 1, comma 6.
    Quindi,  in  base  a tale quadro normativo, nel corso del 2000 il
Ministero  della  pubblica  istruzione  con i decreti ministeriali 27
marzo  e  18  maggio 2000, rispettivamente, n. 123 e n. 146 detto' le
modalita'  per  la  trasformazione  delle graduatorie provinciali dei
concorsi   per   soli   titoli   in  graduatorie  permanenti  ed,  in
particolare,    quelle    di    prima    integrazione,   stabilendone
l'articolazione   in  quattro  distinte  «fasce»  (di  cui  la  prima
corrispondeva alla «graduatoria base» dei soppressi concorsi per soli
titoli) da utilizzare secondo l'ordine progressivo; in particolare va
ricordato  che - come sopra accennato - i detti regolamenti, nel dare
attuazione  all'art. 2  della  legge  n. 124/1999, in pratica avevano
tenuto  distinti  in  due  diverse  fasce i docenti che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione
nella  graduatoria  permanente, erano in possesso dell'abilitazione e
dei  trecentosessanta  giorni  di  servizio  nelle scuole statali dal
restante  gruppo  di  quelli  che,  invece, non erano in possesso del
requisito  dei  trecentosessanta  giorni  di  servizio,  ma  soltanto
dell'abilitazione  e  risultavano  inseriti  in  una  graduatoria per
l'assunzione del personale non di ruolo.
    Sul    quadro   normativo   sopra   illustrato,   successivamente
all'annullamento  in  sede  giurisdizionale  dei citati decreti nella
parte  in cui prevedevano graduatorie articolate in quattro scaglioni
(v. Tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. 3-bis, dec. 2838 e
3411  dell'aprile 2001 poi annullate dal Consiglio di Stato, sez. VI,
nel  2002  in  quanto  si  e'  ritenuto  che  la  modifica del quadro
normativo,  nel frattempo intervenuta, facesse venir meno l'interesse
al   ricorso   di   primo  grado)  nel  luglio  2001  e'  intervenuta
l'interpretazione  autentica del legislatore che, con l'art. 1, comma
2, ha con efficacia retroattiva inteso «modificare» le corrispondenti
disposizioni  contenute  nel regolamento n. 123/2000 «nel senso che i
docenti   per  cui  e'  previsto,  separatamente,  l'inserimento  nei
distinti  scaglioni  di  cui  all'art. 2,  comma  4,  lettere  a  e b
confluiscono in un unico scaglione».
    Ma  tale  intervento, in realta', non presenta le caratteristiche
dell'interpretazione autentica conforme ai principi costituzionali in
quanto,  in  effetti,  questa ipotesi si configura quando la norma si
limiti   a  chiarire  la  portata  applicativa  di  una  disposizione
precedente,  non integri il precetto di quest'ultima e non adotti una
opzione   ermeneutica  non  desumibile  dall'ordinaria  attivita'  di
esegesi dello stesso (vedi Corte cost. 22 novembre 2000, n. 525).
    Infatti  e'  agevole  rilevare che, mentre l'art. 1, primo comma,
del   decreto-legge   n. 255/2001  in  sostanza  ripropone  le  norme
transitorie dell'art. 2, comma 1, della legge n. 124/1999, il preteso
intervento  interpretativo  con  efficacia  retroattiva al comma 2 si
concretizza  nella modifica della disposizione regolamentare del 2000
che  aveva  tenuto distinti in due separate sub graduatorie i docenti
abilitati  con  trecentosessanta  giorni  di  servizio  nelle  scuole
statali da quelli privi, invece, di tale requisito.
    Ma, in tal modo considerata, la pretesa interpretazione autentica
risulta  in  contrasto  con  l'art. 3  Cost.  sotto  il profilo della
ragionevolezza:  infatti  l'efficacia retroattiva della stessa se, da
un   lato,   non   trova   giustificazione  nella  portata  meramente
chiarificatrice  del  significato  dubbio dell'art. 2, comma 1, della
legge  n. 124/1999 in quanto quest'ultima aveva - invece - tenuto ben
distinte  la  posizione  dei  docenti  che erano in possesso non solo
dell'abilitazione,  ma  anche del servizio di trecentosessanta giorni
nelle scuole statali da quella dei docenti privi di tale requisito di
servizio,    dall'altro    il    mancato   rispetto   del   principio
dell'affidamento   del   cittadino  nella  certezza  dell'ordinamento
giuridico   non   rappresenta   lo   strumento   ineludibile  per  la
salvaguardia di altri valori costituzionalmente tutelati; ragione per
cui  la  portata  retroattiva  del  nuovo  sistema  a  due scaglioni,
predisposto  dal  legislatore  con  il decreto-legge n. 255/2001, non
trova la sua ragione d'essere neanche in un complessivo bilanciamento
di interessi costituzionalmente protetti.
    D'altra  parte  anche alla luce dei principi affermati piu' volte
dal  giudice  delle  leggi  (v.  sent.  n. 136/2001 e n. 229/1999) la
disciplina predetta appare, ad avviso di questa sezione, in contrasto
con  l'art. 3  Cost.  sotto  il profilo della ragionevolezza, anche a
prescindere  dal suo preteso carattere interpretativo: infatti la sua
portata retroattiva non trova, comunque, alcuna giustificazione nella
esigenza di bilanciare contrapposti interessi di pari dignita' oppure
di   garantire  una  uniforme  e  piu'  adeguata  applicazione  delle
disposizioni  transitorie  in  questione,  in  quanto, trattandosi di
norma  di prima integrazione delle graduatorie permanenti, questa per
definizione  e  per  esigenze  di  sistema  amministrativo aveva gia'
esaurito  di  fatto  i  propri  effetti  al  momento dell'intervenuta
modifica  legislativa,  mentre,  per converso, le rilevanti modifiche
apportate  alle  graduatorie  permanenti  gia'  definitive certamente
collidono    con    il    principio    della   ragionevole   certezza
dell'ordinamento giuridico.
    Ne'  sul punto varrebbe obiettare che l'intervento legislativo ha
trovato   la   sua   occasione   nell'annullamento   del  regolamento
ministeriale  disposto  da alcune pronunce del giudice amministrativo
di    primo   grado,   in   quanto   l'oggetto   della   censura   di
incostituzionalita'  non  e'  la  modifica  in se' delle disposizioni
transitorie  in  questione, ma la parte irragionevolmente retroattiva
delle  stesse  che  incide su situazioni gia' definite in conformita'
alla  diversa  regola  secondo  cui  il personale docente in possesso
dell'abilitazione  e  dei  trecentosessanta  giorni di servizio nelle
scuole  statali  aveva  una  posizione sopraordinata nei confronti di
quello proveniente da esperienze didattiche nella scuola privata.
    D'altra  parte non va dimenticato che il disposto accorpamento in
un  unico  scaglione  della  ex  terza  e quarta fascia risulta anche
intrinsecamente  in contrasto con lo stesso art. 7 della legge n. 124
del  1999  che, in sede in integrazione delle graduatorie permanenti,
imponeva al Ministero della pubblica istruzione l'adozione di criteri
che salvaguardassero, comunque, la posizione di coloro che erano gia'
inclusi in graduatoria.
    La  disposizione  in  questione, inoltre, ad avviso del collegio,
sarebbe  in contrasto anche con l'art. 97 Cost., sotto il profilo del
buon  andamento  della p.a., in quanto lo scorrimento della istituita
graduatoria permanente - a seguito della commissione di docenti con o
senza  il  pregresso servizio di trecentosessanta giorni nelle scuole
statali - porterebbe ad effettuare assunzioni in ruolo e conferimento
di  supplenze  annuali con criteri disomogenei ed incoerenti rispetto
sia   al  parametro  di  valutazione  del  curriculum  personale  sia
all'individuazione  dei  requisiti  richiesti  fino  al  1999  per la
partecipazione  ai concorsi per soli titoli (ora soppressi); elemento
di  differenziazione  rilevante in quanto criterio discretivo fissato
per   l'inserimento   del  docente  abilitato  nelle  ex  graduatorie
provinciali  e  preso in considerazione anche dalle norme transitorie
dettate  dalla  stessa  legge n. 124/1999, all'art. 2, per la fase di
prima  integrazione  delle  graduatorie  permanenti  di  base  appena
istituite.
    Inoltre,  per  considerazioni analoghe a quelle finora svolte, il
collegio  dubita  della legittimita' costituzionale anche del comma 7
dell'art. l   del   decreto-legge   n. 255/2001   in  questione,  con
riferimento   all'art. 3  Cost.,  sotto  i  profili  dell'illogicita'
manifesta  e  della  ingiustificata  discriminazione: la disposizione
citata,  infatti,  prevede che la «riarticolazione» delle graduatorie
permanenti  conseguenti  alle  modifiche introdotte (accorpando in un
unico  scaglione  le  ex  terza e quarta fascia) non ha effetti sulle
nomine  in ruolo gia' conferite che «sono fatte salve nei casi in cui
gli  interessati  non  siano  piu'  in  posizione utile ai fini delle
nomine stesse».
    Pertanto  i  docenti  della  ex terza fascia - attuali ricorrenti
innanzi  al  Tribunale  amministrativo regionale - da un lato, vedono
deteriorata   la  loro  posizione  in  graduatoria  a  seguito  della
confluenza  in  un  unico scaglione anche dei docenti della ex quarta
fascia,  mentre,  dall'altro, sono discriminati senza giustificazione
nei confronti di quelli tra loro che, per posizione migliore o per la
maggiore  efficienza dell'amministrazione, hanno gia' avuto la nomina
in ruolo in base alla prima modulazione delle graduatorie permanenti.
    La  disposta  salvaguardia,  invero, se, per un verso, tutela gli
affidamenti  dei  docenti  assunti  in  ruolo, dall'altro concretizza
un'irragionevole  disparita' di trattamento nei confronti degli altri
docenti  collocati  nella  stessa  graduatoria  i  quali  perdono  la
disponibilita'  di  un numero di nomine corrispondente a quello delle
posizioni salvaguardate.
    Per  le  esposte  considerazioni,  quindi,  questa sezione, visto
l'art.  23,  legge n. 87/1953, ritiene rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimi costituzionale dell'art. 1, commi
2  e  7  decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 conv. in legge 20 agosto
2001, n. 333, con riferimento agli articoli 3 e 97 Costituzione nella
parte  in  cui  si  dispone che i docenti gia' inseriti nella terza e
quarta  fascia  ai  sensi del D.M.P.I. n. 123/2000 confluiscono in un
unico  scaglione  e  che  siano  fatte  salve le nomine in ruolo gia'
conferite nei casi in cui gli interessati non siano piu' in posizione
utile ai fini delle nomine stesse.
    Sospende,  pertanto,  il giudizio in attesa della pronuncia della
Corte   costituzionale  sulla  questione  prospettata  e  dispone  la
trasmissione degli atti alla stessa Corte.
    Manda  alla  segreteria di provvedere alle notifiche di rito alle
parti  in  causa  nonche'  al  Presidente del Consiglio dei ministri,
nonche' di darne comunicazione alle due Camere del Parlamento.
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 23  della legge n. 87 del 1953, ritiene rilevante e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  commi  2  e  7  del d.l. 3 luglio 2001,
n. 255   (Disposizioni   urgenti   per  assicurare  l'ordinato  avvio
dell'anno  scolastico  2001-2002) convertito in legge 20 agosto 2001,
n. 333,  con  riferimento  agli  articoli 3  e 97 Costituzione, nella
parte  in  cui  si  dispone che i docenti gia' inseriti nella terza e
quarta  fascia  ai  sensi del D.M.P.I. n. 123/2000 confluiscono in un
unico  scaglione  e  che  siano  fatte  salve le nomine in ruolo gia'
conferite nei casi in cui gli interessati non siano piu' in posizione
utile ai fini delle nomine stesse.
    Sospende  il  giudizio  di merito in attesa della pronuncia della
Corte costituzionale sulla questione di costituzionalita' sollevata e
dispone la rimessione degli atti alla stessa Corte.
    Manda  alla  segreteria  della sezione seconda di provvedere alla
notifica   della  presente  ordinanza  alle  parti  in  causa  ed  al
Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di darne comunicazione
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso  in  Bologna,  nelle  Camere  di  Consiglio  del 14
novembre e del 12 dicembre 2002.
                       Il Presidente: Papiano
                Il consigliere relatore: Mozzarelli
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