N. 256 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 febbraio 2003
Ordinanza emessa il 18 febbraio 2003 dal tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna sui ricorsi riuniti proposti da Furini Angela ed altri contro Provveditorato agli studi di Ferrara ed altri Istruzione pubblica - Personale docente - Nomina in ruolo - Docenti inseriti nella terza e quarta fascia ai sensi del Decr. Ministro P.I. n. 123/2000 - Previsione della confluenza in un unico scaglione e della salvezza delle nomine in ruolo gia' conferite nei casi in cui gli interessati non siano piu' in posizione utile ai fini della nomina stessa - Violazione del principio dell'affidamento - Trattamento peggiorativo dei docenti della terza fascia per la confluenza in un unico scaglione con i docenti di quarta fascia - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 333, art. 1, commi 2 e 7. - Costituzione, artt. 3 e 97.(GU n.19 del 14-5-2003 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi proposti rispettivamente da: a) nel ricorso n. 1581/2001 -- Angela Furini, Valeria Minguzzi, Maria Bonzagni, Iolanda Nagliati, Valentina Padovani, Daniela Gambi, Maria Cristina Menghini, Sandro Zannarini, Denni Govoni; b) nel ricorso n. 1583/2001 -- Domenico Rosati; c) nel ricorso n. 1585/2001 -- Francesco Pertili; tutti rappresentati e difesi dagli avv. C. Mauceri e F. Monaldi e domiciliati presso la segreteria di questo tribunale; Contro Provveditorato agli studi di Ferrara; Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Direzione regionale scolastica dell'Emilia-Romagna; rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale di Stato, domiciliataria per legge; e nei confronti a) nel ricorso n. 1581/2001 -- Grazia Laterza ed Antonio Sosella; b) nel ricorso n. 1583/2001 -- Manuela D'Urso; c) nel ricorso n. 1585/2001 -- Daniele Borghini; per l'annullamento nel ricorso n. 1581/2001: della graduatoria permanente relativa alla cl. di concorso A047 -- Matematica, compilata dal Provveditore agli studi di Ferrara, nella parte in cui i ricorrenti sono stati collocati dopo i docenti che nella graduatoria pubblicata per effetto dei decreti ministeriali 27 marzo 2000, n. 123 e 18 maggio 2000, n. 146 erano stati collocati nel IV scaglione nonche', per quanto di ragione, della C.M. n. 117 del 6 luglio 2001; nel ricorso n. 1583/2001 della graduatoria permanente relativa alla cl. di concorso A051 -- Materie letterarie e Latino nei licei, compilata dal Provveditore agli studi di Ferrara, nella parte in cui il ricorrente e' stato collocato dopo i docenti che nella graduatoria pubblicata per effetto dei decreti ministeriali 27 marzo 2000, n. 123 e 18 maggio 2000, n. 146 erano stati collocati nel IV scaglione nonche', per quanto di ragione, della C.M. n. 117 del 6 luglio 2001; nel ricorso n. 1585/2001: della graduatoria permanente relativa alla cl. di concorso A019 -- Discipline giuridiche ed economiche, compilata dal Provveditore agli studi di Ferrara, nella parte in cui il ricorrente e' stato collocato dopo i docenti che nella graduatoria pubblicata per effetto dei decreti ministeriali 27 marzo 2000, n. 123 e 18 maggio 2000, n. 146 erano stati collocati nel IV scaglione nonche', per quanto di ragione, della C.M. n. 117 del 6 luglio 2001. Nella fase preliminare dell'udienza pubblica del 14 novembre 2002 gli avv. F. Monaldi e L. Paolucci (per l'Avvocatura distrettuale di Stato) si sono direttamente rimessi agli scritti gia' depositati in giudizio; Considerato quanto segue: F a t t o I ricorrenti impugnano gli atti meglio indicati dinanzi e presentano censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi aspetti, nonche' questioni di legittimita' costituzionale (per violazione degli articoli 3, 33 e 97 Cost.) della normativa sopravvenuta di riferimento nella materia in oggetto mentre l'amministrazione resistente controdeduce nel merito dei ricorsi predetti chiedendone il rigetto. Con ordinanza 28 giugno 2002, n. 75, questa sezione ha disposto preliminarmente la riunione ai soli fini istruttori dei ricorsi in esame, per evidenti ragioni di connessione, nonche' l'acquisizione in via istruttoria di ulteriore documentazione ritenuta rilevante ai fini della decisione e la integrazione del contraddittorio a tutti i controinteressati, mediante notificazione dei ricorsi per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., ritualmente adempiuta. D i r i t t o Va preliminarmente confermata la riunione dei ricorsi meglio indicati in epigrafe, gia' disposta a fini istruttori, per evidenti ragioni di connessione oggettiva in quanto ciascuno dei giudizi concerne le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente compiute ai sensi dell'art. l del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 convertito in legge 20 agosto 2001, n. 333 (recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002), graduatorie da utilizzare per le immissioni in ruolo per gli anni scolastici 2000-2001 e 2001-2002 ai sensi del citato art. 1. Quanto alle censure dedotte nei detti ricorsi, di contenuto sostanzialmente identico, questa sezione ritiene inesistente l'asserita violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 (di cui al primo motivo), in quanto la nuova articolazione delle graduatorie permanenti avviene in diretta attuazione della norma di interpretazione autentica a tali fini introdotta dal decreto-legge n. 255/2001, mentre, passando alle censure di illegittimita' costituzionale prospettate con gli altri motivi di ricorso, la sezione ritiene irrilevanti quelle di cui al terzo e quarto mezzo in quanto la contestata equiparazione completa tra il servizio prestato nelle scuole statali e quello nelle scuole private non influisce sulla definizione delle presenti controversie attinenti la fase di prima integrazione delle graduatorie permanenti, fase in cui in via transitoria, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. l decreto-legge n. 255/2001 per le immissioni in ruolo del 2000-2001 e 2001-2002, il punteggio per l'insegnamento prestato nelle scuole paritarie e' ancora valutato secondo la tabella allegato A del regolamento ministeriale n. 123/2000 e cioe', la meta' di quello prestato nelle scuole pubbliche. Invece il collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale prospettata con il secondo motivo e relativa all'art. 1, commi 2 e 7 del citato decreto-legge n. 255/2001 convertito, in legge n. 333/2001, con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, sotto i profili dell'illogicita', dell'ingiustificata disparita' di trattamento e di contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, nella parte in cui tale disposizione con norme qualificate di interpretazione autentica dell'art. 2 della legge 3 maggio 1994, n. 124, invece prevede, al comma 2 che gli insegnanti gia' inseriti nella terza e quarta fascia, ai sensi del D. Min. Pubb. Istruzione 27 marzo 2000, n. 123, confluiscono in un unico scaglione (nel quale sono graduati secondo il punteggio spettante in base alla tabella di valutazione allegata al decreto ministeriale citato n. 123/2000; punteggio che resta fermo anche per l'anno scolastico 2001/2002 (commi 2 e 3), nonche' esclude (art. 1, comma 7) che la riarticolazione delle graduatorie permanenti conseguente alle esposte previsioni abbia effetti sulle nomine in ruolo gia' conferite che sono fatte salve nei casi in cui gli interessati non siano piu' in posizione utile ai fini delle nomine stesse. L'applicazione delle indicate disposizioni in via retroattiva, in quanto dichiarate di interpretazione autentica, dell'art. 2 della legge n. 124/1999 (recante a sua volta norme transitorie in materia di prima integrazione delle neo-istituite graduatorie permanenti per le assunzioni in ruolo del personale docente), e' certamente rilevante nella decisione dei giudizi instaurati innanzi a questo giudice: infatti, ognuno dei docenti ricorrenti, collocato nella nuova terza fascia nella graduatoria permanente per la propria classe di concorso, si e' trovato in posizione meno favorevole pur conservando lo stesso punteggio attribuitogli pochi mesi prima, in quanto e' stato sopravanzato da docenti che, non avendo effettuato trecentosessanta giorni di servizio nelle scuole statali, nella precedente graduatoria redatta ai sensi del decreto ministeriale n. 123/2000 con il modulo delle quattro fasce erano stati inseriti nella quarta fascia, mentre a seguito dell'introduzione del nuovo modulo a tre scaglioni, venivano a confluire nel terzo ed ultimo di questi insieme agli altri docenti che, avendo il requisito dei trecentosessanta giorni di servizio nelle scuole statali, si trovavano gia' da prima collocati nel terzo scaglione. Quanto, poi, al profilo di non manifesta infondatezza della questione, e' opportuno chiarire preliminarmente il quadro normativo di riferimento sul quale vengono ad incidere le disposizioni di interpretazione autentica della cui legittimita' si dubita. Va, pertanto, ricordato che la legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), a modifica degli articoli 399 e 401 del testo unico in materia di istruzione n. 297/1994, ha previsto: a) art. 1, comma 1: l'accesso ai ruoli del personale docente avviene per il 50 per cento mediante concorsi per titoli ed esami e per la restante parte attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del t.u. n. 297/1994 citato; b) art. 1, comma 6: le graduatorie provinciali relative ai concorsi per soli titoli del personale docente sono trasformate in graduatorie permanenti da utilizzare per le assunzioni in ruolo e vengono periodicamente aggiornate ed integrate via via con l'inserimento dei docenti che hanno superato l'ultimo concorso regionale per titoli ed esami effettuando tale operazione secondo modalita' da definire con regolamento ministeriale e nel rispetto del principio di semplificazione e della salvaguardia delle posizioni di coloro che sono gia' inclusi in graduatoria; c) art. 2, commi 1, 2 e 3 (Norme transitorie relative al personale docente): nella prima integrazione delle graduatorie permanenti hanno titolo ad esservi inseriti sia i docenti in possesso dei requisiti previsti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli sia quelli che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami oppure esami di abilitazione oppure gli esami della sessione riservata di abilitazione indetta appositamente in epoca immediatamente successiva all'entrata in vigore della legge medesima; le modalita' di prima integrazione di queste graduatorie sono stabilite con il regolamento ministeriale gia' indicato nell'art. 1, comma 6. Quindi, in base a tale quadro normativo, nel corso del 2000 il Ministero della pubblica istruzione con i decreti ministeriali 27 marzo e 18 maggio 2000, rispettivamente, n. 123 e n. 146 detto' le modalita' per la trasformazione delle graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti ed, in particolare, quelle di prima integrazione, stabilendone l'articolazione in quattro distinte «fasce» (di cui la prima corrispondeva alla «graduatoria base» dei soppressi concorsi per soli titoli) da utilizzare secondo l'ordine progressivo; in particolare va ricordato che - come sopra accennato - i detti regolamenti, nel dare attuazione all'art. 2 della legge n. 124/1999, in pratica avevano tenuto distinti in due diverse fasce i docenti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria permanente, erano in possesso dell'abilitazione e dei trecentosessanta giorni di servizio nelle scuole statali dal restante gruppo di quelli che, invece, non erano in possesso del requisito dei trecentosessanta giorni di servizio, ma soltanto dell'abilitazione e risultavano inseriti in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Sul quadro normativo sopra illustrato, successivamente all'annullamento in sede giurisdizionale dei citati decreti nella parte in cui prevedevano graduatorie articolate in quattro scaglioni (v. Tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. 3-bis, dec. 2838 e 3411 dell'aprile 2001 poi annullate dal Consiglio di Stato, sez. VI, nel 2002 in quanto si e' ritenuto che la modifica del quadro normativo, nel frattempo intervenuta, facesse venir meno l'interesse al ricorso di primo grado) nel luglio 2001 e' intervenuta l'interpretazione autentica del legislatore che, con l'art. 1, comma 2, ha con efficacia retroattiva inteso «modificare» le corrispondenti disposizioni contenute nel regolamento n. 123/2000 «nel senso che i docenti per cui e' previsto, separatamente, l'inserimento nei distinti scaglioni di cui all'art. 2, comma 4, lettere a e b confluiscono in un unico scaglione». Ma tale intervento, in realta', non presenta le caratteristiche dell'interpretazione autentica conforme ai principi costituzionali in quanto, in effetti, questa ipotesi si configura quando la norma si limiti a chiarire la portata applicativa di una disposizione precedente, non integri il precetto di quest'ultima e non adotti una opzione ermeneutica non desumibile dall'ordinaria attivita' di esegesi dello stesso (vedi Corte cost. 22 novembre 2000, n. 525). Infatti e' agevole rilevare che, mentre l'art. 1, primo comma, del decreto-legge n. 255/2001 in sostanza ripropone le norme transitorie dell'art. 2, comma 1, della legge n. 124/1999, il preteso intervento interpretativo con efficacia retroattiva al comma 2 si concretizza nella modifica della disposizione regolamentare del 2000 che aveva tenuto distinti in due separate sub graduatorie i docenti abilitati con trecentosessanta giorni di servizio nelle scuole statali da quelli privi, invece, di tale requisito. Ma, in tal modo considerata, la pretesa interpretazione autentica risulta in contrasto con l'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza: infatti l'efficacia retroattiva della stessa se, da un lato, non trova giustificazione nella portata meramente chiarificatrice del significato dubbio dell'art. 2, comma 1, della legge n. 124/1999 in quanto quest'ultima aveva - invece - tenuto ben distinte la posizione dei docenti che erano in possesso non solo dell'abilitazione, ma anche del servizio di trecentosessanta giorni nelle scuole statali da quella dei docenti privi di tale requisito di servizio, dall'altro il mancato rispetto del principio dell'affidamento del cittadino nella certezza dell'ordinamento giuridico non rappresenta lo strumento ineludibile per la salvaguardia di altri valori costituzionalmente tutelati; ragione per cui la portata retroattiva del nuovo sistema a due scaglioni, predisposto dal legislatore con il decreto-legge n. 255/2001, non trova la sua ragione d'essere neanche in un complessivo bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti. D'altra parte anche alla luce dei principi affermati piu' volte dal giudice delle leggi (v. sent. n. 136/2001 e n. 229/1999) la disciplina predetta appare, ad avviso di questa sezione, in contrasto con l'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, anche a prescindere dal suo preteso carattere interpretativo: infatti la sua portata retroattiva non trova, comunque, alcuna giustificazione nella esigenza di bilanciare contrapposti interessi di pari dignita' oppure di garantire una uniforme e piu' adeguata applicazione delle disposizioni transitorie in questione, in quanto, trattandosi di norma di prima integrazione delle graduatorie permanenti, questa per definizione e per esigenze di sistema amministrativo aveva gia' esaurito di fatto i propri effetti al momento dell'intervenuta modifica legislativa, mentre, per converso, le rilevanti modifiche apportate alle graduatorie permanenti gia' definitive certamente collidono con il principio della ragionevole certezza dell'ordinamento giuridico. Ne' sul punto varrebbe obiettare che l'intervento legislativo ha trovato la sua occasione nell'annullamento del regolamento ministeriale disposto da alcune pronunce del giudice amministrativo di primo grado, in quanto l'oggetto della censura di incostituzionalita' non e' la modifica in se' delle disposizioni transitorie in questione, ma la parte irragionevolmente retroattiva delle stesse che incide su situazioni gia' definite in conformita' alla diversa regola secondo cui il personale docente in possesso dell'abilitazione e dei trecentosessanta giorni di servizio nelle scuole statali aveva una posizione sopraordinata nei confronti di quello proveniente da esperienze didattiche nella scuola privata. D'altra parte non va dimenticato che il disposto accorpamento in un unico scaglione della ex terza e quarta fascia risulta anche intrinsecamente in contrasto con lo stesso art. 7 della legge n. 124 del 1999 che, in sede in integrazione delle graduatorie permanenti, imponeva al Ministero della pubblica istruzione l'adozione di criteri che salvaguardassero, comunque, la posizione di coloro che erano gia' inclusi in graduatoria. La disposizione in questione, inoltre, ad avviso del collegio, sarebbe in contrasto anche con l'art. 97 Cost., sotto il profilo del buon andamento della p.a., in quanto lo scorrimento della istituita graduatoria permanente - a seguito della commissione di docenti con o senza il pregresso servizio di trecentosessanta giorni nelle scuole statali - porterebbe ad effettuare assunzioni in ruolo e conferimento di supplenze annuali con criteri disomogenei ed incoerenti rispetto sia al parametro di valutazione del curriculum personale sia all'individuazione dei requisiti richiesti fino al 1999 per la partecipazione ai concorsi per soli titoli (ora soppressi); elemento di differenziazione rilevante in quanto criterio discretivo fissato per l'inserimento del docente abilitato nelle ex graduatorie provinciali e preso in considerazione anche dalle norme transitorie dettate dalla stessa legge n. 124/1999, all'art. 2, per la fase di prima integrazione delle graduatorie permanenti di base appena istituite. Inoltre, per considerazioni analoghe a quelle finora svolte, il collegio dubita della legittimita' costituzionale anche del comma 7 dell'art. l del decreto-legge n. 255/2001 in questione, con riferimento all'art. 3 Cost., sotto i profili dell'illogicita' manifesta e della ingiustificata discriminazione: la disposizione citata, infatti, prevede che la «riarticolazione» delle graduatorie permanenti conseguenti alle modifiche introdotte (accorpando in un unico scaglione le ex terza e quarta fascia) non ha effetti sulle nomine in ruolo gia' conferite che «sono fatte salve nei casi in cui gli interessati non siano piu' in posizione utile ai fini delle nomine stesse». Pertanto i docenti della ex terza fascia - attuali ricorrenti innanzi al Tribunale amministrativo regionale - da un lato, vedono deteriorata la loro posizione in graduatoria a seguito della confluenza in un unico scaglione anche dei docenti della ex quarta fascia, mentre, dall'altro, sono discriminati senza giustificazione nei confronti di quelli tra loro che, per posizione migliore o per la maggiore efficienza dell'amministrazione, hanno gia' avuto la nomina in ruolo in base alla prima modulazione delle graduatorie permanenti. La disposta salvaguardia, invero, se, per un verso, tutela gli affidamenti dei docenti assunti in ruolo, dall'altro concretizza un'irragionevole disparita' di trattamento nei confronti degli altri docenti collocati nella stessa graduatoria i quali perdono la disponibilita' di un numero di nomine corrispondente a quello delle posizioni salvaguardate. Per le esposte considerazioni, quindi, questa sezione, visto l'art. 23, legge n. 87/1953, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimi costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 7 decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 conv. in legge 20 agosto 2001, n. 333, con riferimento agli articoli 3 e 97 Costituzione nella parte in cui si dispone che i docenti gia' inseriti nella terza e quarta fascia ai sensi del D.M.P.I. n. 123/2000 confluiscono in un unico scaglione e che siano fatte salve le nomine in ruolo gia' conferite nei casi in cui gli interessati non siano piu' in posizione utile ai fini delle nomine stesse. Sospende, pertanto, il giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione prospettata e dispone la trasmissione degli atti alla stessa Corte. Manda alla segreteria di provvedere alle notifiche di rito alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di darne comunicazione alle due Camere del Parlamento.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 7 del d.l. 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002) convertito in legge 20 agosto 2001, n. 333, con riferimento agli articoli 3 e 97 Costituzione, nella parte in cui si dispone che i docenti gia' inseriti nella terza e quarta fascia ai sensi del D.M.P.I. n. 123/2000 confluiscono in un unico scaglione e che siano fatte salve le nomine in ruolo gia' conferite nei casi in cui gli interessati non siano piu' in posizione utile ai fini delle nomine stesse. Sospende il giudizio di merito in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di costituzionalita' sollevata e dispone la rimessione degli atti alla stessa Corte. Manda alla segreteria della sezione seconda di provvedere alla notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di darne comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Bologna, nelle Camere di Consiglio del 14 novembre e del 12 dicembre 2002. Il Presidente: Papiano Il consigliere relatore: Mozzarelli 03C0463