N. 262 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 dicembre 2002

Ordinanza  emessa  il  18  dicembre 2002 dal tribunale di Ravenna nel
procedimento penale a carico di Boukaleba Lotfi

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato, in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  - Indeterminatezza della locuzione «senza
  giustificato motivo» - Violazione del principio di legalita'.
- Decreto  legislativo  25 luglio  1998, n. 286, art.14, comma 5-ter,
  aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 25.
(GU n.20 del 21-5-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    A  scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 21
novembre   2002,   in   merito   all'eccezione  d'incostituzionalita'
dell'art. 14   comma  5-ter  del  d.lgs.  n. 286/1998  formulata  dal
difensore di Boukaleba Lotfi, osserva quanto segue.
    Il  predetto  veniva  tratto  in  arresto  per  avere  omesso  di
ottemperare  all'ordine  di espulsione emesso dal questore di Ravenna
in data 3 ottobre 2002 previo decreto del prefetto di Ravenna in pari
data,  atti  regolarmente  tradotti  in lingua nota al prevenuto ed a
quest'ultimo notificati.
    Detto  arresto  veniva convalidato e, disposta la liberazione del
Buokaleba,  si procedeva a giudizio direttissimo; l'imputato chiedeva
il  rito  abbreviato ed all'udienza del 21 novembre 2002 il difensore
dello stesso sollevava questione di legittimita' costituzionale della
norma incriminatrice sopra richiamata per violazione degli artt. 13 e
25 Cost., in ordine alla quale il giudice si riservava.
    Osservava  in  particolare  la  difesa  come  uno  degli elementi
costitutivi  della  fattispecie  sia  rappresentato  dall'assenza  di
giustificato  motivo  all'inottemperanza  dell'ordine  di espulsione;
tale  nozione  e'  peraltro del tutto indeterminata e non consente di
comprendere quando il precetto penale risulti o meno violato.
    Ancora,  evidenziava  la  difesa la rilevanza della questione nel
procedimento,  posto  che,  come  emerso dal verbale d'interrogatorio
dell'imputato,   quest'ultimo  dichiarava  di  non  aver  ottemperato
all'ordine  in  quanto  privo di mezzi economici per fare rientro nel
proprio    paese,   situazione   che,   a   fronte   dell'evidenziata
indeterminatezza  del  requisito  negativo  di cui sopra, non e' dato
conoscere se possa o meno a quest'ultimo essere riconducibile.
    La   questione   appare  rilevante,  non  solo  alla  luce  della
giustificazione  addotta  dal prevenuto alla propria condotta e della
conseguente  impossibilita',  a fronte della genericita' della norma,
di  verificare  se nella specie sussista o meno il requisito negativo
in  oggetto,  ma  altresi'  poiche'  il giudice e' comunque chiamato,
indipendentemente  dal  tenore  delle dichiarazioni dell'imputato, ad
individuare  quale sia la condotta oggetto della norma incriminatrice
ed  in via logicamente successiva ad accertare se quella tenuta dallo
stesso  sia  o  meno riconducibile alla prima, operazione che diviene
impossibile laddove quest'ultima pecchi d'indeterminatezza.
    Ancora,   la   questione   appare   altresi'  non  manifestamente
infondata.
    Non  e'  infatti  possibile,  a  fronte dell'assoluta genericita'
della  nozione  di giustificato motivo, la cui assenza rappresenta un
elemento  costitutivo  della fattispecie, individuare ne' nella norma
incriminatrice  (come  accade, ad esempio, con riferimento all'art. 4
legge n. 110/1975, ipotesi nella quale e' il contesto descritto dalla
stessa  norma  a  fornire  parametri  per  individuare  il motivo che
giustifichi il porto fuori dalla propria abitazione di strumenti atti
ad offendere), ne' aliunde elementi che consentano di determinarne il
contenuto precettivo.
    Posto  che, infatti, i fini che la norma si propone devono essere
individuati  nella  tutela  dell'ordine  pubblico  e nell'esigenza di
assicurare pratica attuazione all'espulsione, essi non offrono di per
se' alcun ausilio al fine dell'individuazione di una possibile valida
ragione,  da  parte  dello straniero, di inottemperanza all'ordine in
oggetto;  parimenti  non  soccorre,  a  causa  della  genericita'  ed
ampiezza    dello    stesso,    il    possibile   richiamo   a   beni
costituzionalmente tutelati anche nei confronti dello stranieri quali
la vita, il lavoro, l'integrita' fisica, quella del nucleo familiare,
ecc., onde sostanzialmente l'individuazione della nozione in esame e'
rimessa  al  puro arbitrio dell'interprete in violazione dell'art. 25
Cost.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 14   comma   5-ter   d.lgs.
n. 286/1998   per   violazione  dell'art. 25  Cost.,  sospendendo  il
giudizio  in  corso  ed ordinando l'immediata trasmissione degli atti
alla  Corte  costituzionale,  nonche' la comunicazione della presente
ordinanza  al  Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento;
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
        Ravenna, addi' 18 dicembre 2002
                          Il giudice: Mori
03C0470