N. 150 SENTENZA 5 - 9 maggio 2003

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Demanio  e  patrimonio  dello  Stato  -  Demanio marittimo - Funzioni
  amministrative - Intimazioni dell'Agenzia per il demanio a privati,
  per  il  pagamento  di  indennita'  da  abusiva occupazione di aree
  asseritamente  demaniali  e  il  rilascio degli immobili su di esse
  costruiti - Conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Molise
  -  Prospettata  competenza  regionale all'adozione di provvedimenti
  inerenti   l'amministrazione   del   demanio   marittimo  -  Errata
  ricostruzione    del    sistema    normativo   di   riferimento   -
  Inammissibilita' del conflitto.
- Provvedimenti  dell'Agenzia  per  il  demanio nn. 3883 e 3887 del 4
  settembre  2001,  n. 3878  del  14  settembre  2001,  n. 6037 del 5
  novembre  2001,  n. 2010  del  19 marzo 2002 e n. 2078 del 21 marzo
  2002.
- Costituzione,  artt. 117, 118 e 134; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
  art. 59; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 105.
(GU n.19 del 14-5-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di  attribuzione  sorto  a seguito dei
provvedimenti  dell'Agenzia  per  il  demanio  numeri 3883 e 3887 del
4 settembre   2001,   n. 3878  del  14 settembre  2001,  n. 6037  del
5 novembre  2001,  n. 2010  del  19 marzo 2002 e n. 2078 del 21 marzo
2002,  relativi  alla richiesta di indennita' per abusiva occupazione
del  demanio  marittimo  e  di rilascio degli immobili ivi costruiti,
promosso   con   ricorso   della  Regione  Molise  notificato  il  13
giugno 2002,  depositato  in cancelleria il 20 successivo ed iscritto
al n. 23 del registro conflitti 2002.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  5 novembre  2002  il  giudice
relatore Romano Vaccarella;
    Uditi   gli   avvocati   Giovanni  Di  Giandomenico  e  Francesco
Guicciardi  per la Regione Molise e l'avvocato dello Stato Anna Lidia
Caputi Iambrenghi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Con  ricorso  notificato il 13 giugno 2002 la Regione Molise
ha  sollevato  conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente
del  Consiglio dei ministri in relazione ai provvedimenti in epigrafe
indicati,  con  i  quali  l'Agenzia  del demanio ha intimato a taluni
privati,  possessori  di aree asseritamente demaniali site nei Comuni
di  Campomarino  e di Termoli, il pagamento di indennita' per la loro
abusiva  occupazione  e  il  rilascio  degli  immobili  sulle  stesse
costruiti,  chiedendo  l'annullamento  degli  atti  impugnati, previa
sospensiva    e,   ove   occorra,   dichiarazione   di   sopravvenuta
incostituzionalita' dell'art. 822, primo comma, del codice civile.
    Deduce  la  Regione  che nei predetti comuni esistono due aree da
gran  tempo  edificate con l'assenso e l'attivita' promozionale dello
Stato, della Regione e del Comune; che, in particolare, nel Comune di
Campomarino si trova una vasta pianura, lunga oltre cinque chilometri
e profonda due, confinante con il mare, oggetto, a partire dagli anni
sessanta,  di  un'intensa attivita' edificatoria, che - sulla base di
un  programma  di fabbricazione approvato nel 1973 dal Provveditorato
regionale  delle  opere  pubbliche  del Molise (organo periferico del
Ministero  dei  lavori  pubblici),  nonche'  di  regolari concessioni
edilizie rilasciate dal Comune - ha portato alla costruzione di circa
10.000  appartamenti  (abitati  da  circa  cinquantamila  persone) ed
inoltre   alla   realizzazione,  con  la  dovuta  approvazione  della
Sovrintendenza   dei  beni  ambientali,  di  numerose  infrastrutture
turistiche   e   opere   di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria,
finanziate dallo Stato, dalla Regione e dalla Comunita' europea; che,
nel  Comune  di  Termoli,  localita' Marinelle, lungo una striscia di
terra  a  ridosso  della  spiaggia,  sono stati costruiti alloggi per
circa  mille  persone, muniti di concessione edilizia o regolarizzati
con licenze in sanatoria.
    Espone  la  Regione che l'Amministrazione marittima, negli ultimi
venti  anni,  ha  effettuato  sporadici  tentativi  per recuperare al
demanio  le  zone innanzi descritte, sostenendo che esse, benche' non
piu'  idonee  ai  pubblici usi del mare, vi ricadrebbero in virtu' di
una delimitazione effettuata nel 1902 nel Comune di Campomarino e nel
1912  in quello di Termoli; che, per porre fine a tale situazione, il
comune  di  Campomarino  e  taluni proprietari di immobili ubicati in
localita'  Marinelle di Termoli hanno promosso azioni di accertamento
negativo  innanzi  al  Tribunale  di  Campobasso,  volte a contestare
l'appartenenza  al  demanio  marittimo  delle aree in questione; che,
malgrado  la  pendenza  di  tali giudizi, l'Agenzia per il demanio ha
cominciato  a  intimare ai privati il pagamento di ingentissime somme
per  pretese  occupazioni  abusive  di  suoli  demaniali negli ultimi
trenta  anni  e a chiedere, inoltre, il rilascio degli immobili sugli
stessi   costruiti;   che   altre   intimazioni  riguardano  immobili
effettivamente  edificati  su suoli demaniali, in assenza di regolare
concessione, ma in ogni caso tollerati per numerosi decenni.
    Tanto  premesso  in  fatto,  sostiene  la  Regione  Molise  che i
relativi   provvedimenti   violano   gli   artt. 117   e   118  della
Costituzione,  anche  in relazione alle norme di seguito indicate, in
quanto:
        a) gia'   l'art. 59   del   d.P.R.   24 luglio  1977,  n. 616
(Attuazione  della  delega  di  cui  all'art. 1 della legge 22 luglio
1975,  n. 382), delegava alle Regioni «le funzioni amministrative sul
litorale marittimo e sulle aree demaniali immediatamente prospicienti
...  quando  l'utilizzazione prevista (avesse) finalita' turistiche e
ricreative»,  escluse solo «le funzioni esercitate dagli organi dello
Stato  in  materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e
di polizia doganale»;
        b) successivamente,   l'art. 105   del   decreto  legislativo
31 marzo   1998,   n. 112   (Conferimento   di   funzioni  e  compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  e  agli  enti locali, in
attuazione  del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), ha disposto
il  «conferimento»  alle Regioni delle funzioni relative al «rilascio
di  concessioni  di  beni del demanio, della navigazione interna, del
demanio  marittimo  e  di  zone  del  mare territoriale per finalita'
diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia»;
        c) tale  «conferimento» e' stato, poi, esteso, a far data dal
1 gennaio  2002,  in  virtu'  dell'art. 9  della legge 16 marzo 2001,
n. 88  (Nuove  disposizioni  in materia di investimenti nelle imprese
marittime), ai porti di interesse regionale e interregionale;
        d) la   Regione   Molise   -  avendo  l'art. 42  del  decreto
legislativo  30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo
per  la  ripartizione  di funzioni amministrative tra regioni ed enti
locali  a  norma  dell'art. 4,  comma 5,  della  legge 15 marzo 1997,
n. 59,  e  successive modificazioni), attribuito i medesimi poteri ai
Comuni  nelle  Regioni prive di leggi di attuazione del d.lgs. n. 112
del  1998 - ha emanato la legge 29 settembre 1999, n. 34 (Norme sulla
ripartizione  delle  funzioni  e  dei  compiti  amministrativi tra la
Regione  e  gli  enti locali, in attuazione dell'art. 3 della legge 8
giugno 1990,  n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto
legislativo  31 marzo 1998, n. 112), riservando alla Regione medesima
la   competenza   sul   demanio  marittimo  e,  conseguentemente,  la
titolarita'  delle  relative  funzioni  amministrative «per finalita'
turistico-ricreative» (art. 54).
    Sostiene  la  Regione  ricorrente  che  le competenze sul demanio
marittimo, anche laddove in concreto esercitate dai comuni, rientrano
pur  sempre  nella  potesta'  legislativa della Regione, che potrebbe
disporne  in  ogni  momento (art. 1 del d.lgs. n. 96 del 1999), e che
solo  ad una superficiale lettura del quadro normativo di riferimento
potrebbe apparire che la Regione Molise sia titolare relativamente al
solo  demanio  turistico-ricreativo  (art. 59  del  d.P.R. n. 616 del
1977)  di  tutte  le connesse funzioni, laddove in realta' l'art. 105
del  d.lgs.  n. 112 del 1998, attribuendo alla Regione la materia del
rilascio  delle  concessioni,  le  attribuirebbe  altresi' quella del
rinnovo,  dell'annullamento,  della  revoca  e  della  decadenza,  e,
pertanto,  tutte  le  funzioni  amministrative  relative  al  demanio
marittimo.
    A  conforto di tale conclusione la Regione Molise osserva che, in
base  alla  nuova  formulazione  degli artt. 114, 117 e 118 Cost., lo
Stato  e'  solo uno degli enti che compongono la Repubblica, a fianco
dei  Comuni,  delle  Province,  delle  Citta'  metropolitane  e delle
Regioni;   che  alla  legislazione  esclusiva  dello  Stato  spettano
esclusivamente le materie tassativamente individuate, mentre tutte le
altre rientrano, invece, nella potesta' delle Regioni; che il settore
dei beni demaniali non compare neppure tra le materie di legislazione
concorrente,  salvo che per i porti; che non viene piu' menzionato un
demanio   regionale,  in  contrapposizione  a  quello  statale;  che,
conseguentemente,  il demanio pubblico, e cioe' il complesso dei beni
che  servono  al  raggiungimento  dei  fini  pubblici, deve ritenersi
ripartito tra Stato, Regioni e altri enti pubblici territoriali sulla
base dell'attribuzione delle rispettive funzioni; che, in definitiva,
essendo stata la materia del demanio marittimo, con la sola eccezione
dei   porti,  interamente  trasferita  alle  Regioni  e  non  essendo
concepibile   la   proprieta'   del   bene   demaniale  distinta  dal
perseguimento  delle  relative funzioni, alle Regioni va riconosciuta
la proprieta' dei beni del demanio marittimo.
    Sulla  base di tali argomentazioni sostiene la Regione ricorrente
che l'emanazione degli ordini di sgombero contenuti nei provvedimenti
impugnati  rientra  tra  le  attribuzioni  conferite alle Regioni dal
d.P.R.  n. 616 del 1977 e ora anche dall'art. 118 Cost., nonche' - in
quanto  atti  strumentali  all'esercizio  della funzione concessoria,
delle   funzioni   di   organizzazione   e   di   quelle  di  polizia
amministrativa  -  dall'art. 1  del  d.lgs. n. 112 del 1998; che alle
medesime conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda la richiesta
di  pagamento  di  indennizzo,  perche'  il principio enunciato dalla
Corte  costituzionale  nella  sentenza  n. 343  del  12 luglio 1995 -
secondo  cui spetta allo Stato e non alla Regione la determinazione e
la  percezione  del  canone  di  concessione  dei  beni  del  demanio
marittimo -  va  rivisitato alla luce delle modifiche intervenute nel
titolo  V  della  parte II della Costituzione; che, in definitiva, il
primo  comma  dell'art. 822  cod.  civ.  e'  incompatibile  col nuovo
assetto costituzionale.
    Sotto  altro  profilo, rileva ancora la Regione che - essendo pur
sempre  la  collettivita'  titolare  dei  beni del demanio marittimo,
indipendentemente  dalla  loro imputazione formale, come sostenuto da
un'antica e consolidata dottrina - il trasferimento della gestione di
quei   beni   non   puo'  non  comportare  anche  quello  della  loro
appartenenza  e,  comunque, il trasferimento delle risorse necessarie
all'esplicazione  delle attivita' di conservazione, amministrazione e
tutela  oggi  svolte dalla Regione; che, avendo il canone concessorio
natura  giuridica  di «corrispettivo», tale natura avrebbero anche le
somme  il  cui pagamento e' intimato a titolo risarcitorio, posto che
alla    base    della    relativa   pretesa   sarebbero   valutazioni
inscindibilmente    connesse    all'esplicazione    delle    funzioni
amministrative conferite alla Regione.
    Conclude    la   Regione   Molise,   chiedendo   che   la   Corte
costituzionale, previa sospensiva, dichiari che non spetta allo Stato
e   per  esso  all'Agenzia  del  demanio,  ma  alla  Regione  Molise,
l'adozione  di tutti i provvedimenti inerenti all'amministrazione del
demanio marittimo ad essa conferita, ivi compresi quelli di pagamento
delle   indennita'  per  abusiva  occupazione  e  di  rilascio  degli
immobili;  annulli  gli  atti  impugnati;  ove  occorra,  dichiari la
sopravvenuta  incostituzionalita'  dell'art. 822,  primo  comma, cod.
civ.
    2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  sostenendo l'inammissibilita' e, comunque, l'infondatezza del
ricorso.
    3. - Nella  memoria  depositata  in  prossimita' dell'udienza, il
Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   osserva,  a  sostegno
dell'inammissibilita' del ricorso, che:
        a) sussiste   difetto   di  legittimazione  della  Regione  e
conseguente  difetto  di interesse al mezzo azionato, posto che, come
ammette la stessa ricorrente, «ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 96
del  1999,  nonche' della legge regionale n. 34 del 1999, le funzioni
afferenti  al  demanio  marittimo  per  usi  residenziali  sono state
conferite  ai  Comuni»,  sicche'  la Regione «finisce per operare una
sorta  di  sostituzione  processuale», agendo in luogo di un soggetto
(il  Comune)  non  legittimato  a  promuovere  conflitti con lo Stato
davanti a questa Corte;
        b) manca,   in   ogni   caso,  una  copertura  costituzionale
all'attribuzione  alle Regioni delle funzioni amministrative relative
alle  aree demaniali marittime «utilizzate per finalita' turistiche e
ricreative»;   ricorda  all'uopo  che  l'art. 118  Cost.,  nel  testo
novellato,  lungi  dal prevedere un ambito di funzioni amministrative
di  necessaria  spettanza  delle  Regioni, afferma nel primo comma il
principio generale dell'attribuzione delle funzioni amministrative ai
Comuni,  salvo  il  conferimento  di alcune di esse a Stato, Regioni,
Province  o  Citta'  Metropolitane,  «per  assicurar(ne)  l'esercizio
unitario  sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione
e  adeguatezza»;  che,  del  resto, anche nell'assetto costituzionale
antecedente alla riforma del titolo V, le funzioni amministrative sul
demanio   marittimo   non  potevano  considerarsi  costituzionalmente
garantite,  in  quanto  non  rientranti  tra  le  materie  di  cui al
previgente  testo  dell'art. 117 Cost; che, conseguentemente, il loro
esercizio  non  era  stato «trasferito», ma semplicemente «delegato»,
sulla base di scelte discrezionali del legislatore ordinario;
        c) e'  estranea  al  giudizio  instaurabile  davanti a questa
Corte  la  questione  dell'appartenenza,  in  astratto,  in capo alla
Regione  del  potere in concreto esercitato dall'organo statale e dei
profili  relativi  all'insussistenza di fenomeni di abusivismo, posto
che   tali   questioni  investono  il  sindacato  sulla  legittimita'
dell'esercizio  della  funzione  e  sono,  pertanto, di competenza, a
seconda della natura della posizione soggettiva azionata, del giudice
ordinario o di quello amministrativo;
        d) inconferente,  in  ogni  caso, e' l'asserita legittimita',
sul  piano  urbanistico, delle opere realizzate, rispetto al possesso
di un aggiornato titolo di godimento delle aree demaniali sulle quali
le stesse insistono;
        e) del  tutto  estranee  al possibile oggetto di conflitto di
attribuzioni  sono  questioni di vindicatio rei riservate, secondo la
costante  giurisprudenza  della  Corte di cassazione (condivisa dalla
Corte  costituzionale), alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria.
    Il  ricorso  -  sostiene,  inoltre,  l'Avvocatura  dello  Stato -
sarebbe in ogni caso infondato nel merito:
        a) per   l'inesistenza  di  qualsivoglia  disposizione  della
novella  costituzionale o del d.lgs. n. 112 del 1998, che disponga il
trasferimento  dallo Stato alle Regioni e/o agli enti locali, di quel
complesso  di  diritti,  poteri,  doveri,  in  cui  si  sostanzia  la
proprieta'  o,  comunque,  l'appartenenza  allo  Stato  dei  beni del
demanio marittimo, alla stregua della disciplina codicistica;
        b) per   l'inerenza   di   tale  disciplina  all'«ordinamento
civile»,  materia  riservata  alla  competenza  legislativa esclusiva
dello  Stato,  nel testo novellato dell'art. 117 secondo comma, lett.
l), Cost.;
        c) per  gli  indici  ermeneutici  estrapolabili  dal disposto
dell'art. 86  del  d.lgs.  n. 112  del  1998,  il quale espressamente
dispone  il  trasferimento alle Regioni di beni e risorse del demanio
idrico,   senza   nulla  prevedere  invece  per  quelli  del  demanio
marittimo,   al   pari   del   d.P.C.M.   12 ottobre   2000,  recante
«Individuazione   dei   beni  e  delle  risorse  finanziarie,  umane,
strumentali  e  organizzative  da trasferire alle Regioni e agli enti
locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di
cui   all'art. 105   del  d.lgs.  n. 112  del  1998,  in  materia  di
trasporti»;
        d) per  la  perdurante  iscrizione  nel  conto  generale  del
patrimonio  dello  Stato  di  tutti  i  beni  demaniali,  ex art. 14,
comma 2,    del    decreto    legislativo   7 agosto   1997,   n. 279
(Individuazione  delle unita' previsionali di base del bilancio dello
Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto  generale  dello  Stato);  per  la loro trasferibilita' al
Patrimonio dello Stato s.p.a., ex art. 7, comma 10, del decreto-legge
15 aprile  2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in
materia  di  riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione
del  costo  dei  prodotti  farmaceutici,  adempimenti  ed adeguamenti
comunitari,   cartolarizzazioni,   valorizzazione  del  patrimonio  e
finanziamento   delle   infrastrutture),  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 15 giugno 2002, n. 112; per la
funzione  di  garanzia  del  pagamento  del  debito pubblico, da essi
svolta;
        e) per  l'insussistenza  di qualsivoglia carattere gestionale
nelle  misure adottate dall'Agenzia del demanio, volte ad ottenere il
risarcimento  dei danni per abusiva occupazione e il ripristino dello
status quo ante.

                       Considerato in diritto

    Il ricorso e' inammissibile.
    La  tesi  della  Regione  Molise,  secondo  la quale essa sarebbe
competente    ad    adottare    «tutti   i   provvedimenti   inerenti
l'amministrazione  del demanio marittimo (...) ivi compresi quelli di
pagamento  delle  indennita'  per  abusiva  occupazione e di rilascio
degli  immobili»,  appare  frutto  di  una ricostruzione errata della
situazione normativa: situazione normativa che, correttamente intesa,
esclude  in  radice  che  quello  de  quo costituisca un conflitto di
attribuzioni ai sensi dell'art. 134 Cost.
    La  ricorrente Regione - dopo aver riconosciuto che l'art. 59 del
d.P.R.  n. 616  del  1977 ha solo delegato (e per finalita' limitate)
alle  regioni  «le  funzioni  amministrative  sul litorale marittimo,
sulle   aree   demaniali   immediatamente   prospicienti  ...  quando
l'utilizzazione  prevista  abbia finalita' turistiche e ricreative» -
propone  una  lettura  estremamente  ampia  dell'art. 105  del d.lgs.
n. 112  del  1998,  quasi  che  questa  disposizione  si riferisca in
generale  all'attribuzione  a  Regioni  ed enti locali di ogni potere
concessorio  sui  beni del demanio marittimo. E su questa base giunge
ad  affermare  che  il  conferimento dovrebbe riferirsi non solo alle
«specifiche funzioni relative alle concessioni del demanio marittimo,
ma  a tutte le funzioni amministrative ad esso riferentisi, anche per
il demanio ad utilizzo non turistico-ricreativo».
    Al  contrario,  anche  a  voler  ritenere  che  il  secondo comma
dell'art. 105   del   d.lgs.  n. 112  del  1998  non  abbia  disposto
relativamente   al  solo  settore  dei  «trasporti»  disciplinato  al
Capo VII   (nel   quale   e'   inserito   il   citato  art. 105),  il
«conferimento»  a  Regioni  ed enti locali delle funzioni relative al
«rilascio  di  concessioni  di  beni  del  demanio  della navigazione
interna,  del  demanio  marittimo e di zone del mare territoriale per
finalita' diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia
...»  certamente  non  equivale  a conferimento di «tutte le funzioni
amministrative» riferentisi al demanio marittimo.
    Tale  conclusione,  peraltro,  e' resa evidente dalla circostanza
che,  avendo  l'art. 42  del  d.lgs.  n. 96  del 1999 disposto che le
funzioni  di cui all'art. 105, comma 2, lettera l), del d.lgs. n. 112
del  1998,  «sono  esercitate  dai  Comuni»,  la  Regione  Molise  ha
riservato  a  se'  con  la  legge regionale 29 settembre 1999, n. 34,
esclusivamente  le funzioni amministrative che «attengono ad esigenze
di  carattere  unitario  a livello regionale in materia di turismo in
ordine    a    (...)    demanio    marittimo    o    per    finalita'
turistico-ricreative» (art. 54).
    In  altri  termini,  la  nozione  di  demanio marittimo, un tempo
espressiva di funzioni facenti capo esclusivamente allo Stato, con lo
sviluppo  delle autonomie e' divenuta espressiva di una pluralita' di
funzioni,  alcune delle quali rimaste allo Stato, altre «delegate» ai
Comuni  ed alle Regioni, altre ancora «conferite» alle Regioni: ed un
conflitto  di  attribuzioni  non  e'  concepibile se esso non investe
funzioni  attribuite  alla Regione, ma queste siano rivendicate dalla
Regione stessa invocando la titolarita' del bene cui ineriscono.
    L'assetto  normativo  sopra  ricostruito  rivela  che, attraverso
l'estensione   delle  funzioni  regionali,  il  reale  oggetto  della
controversia  che  si  e' voluto promuovere davanti a questa Corte e'
costituito  dalla  rivendica  della titolarita' del demanio marittimo
(estranea ai conflitti di cui all'art. 134 Cost.: cfr. la sentenza di
questa  Corte  n. 343 del 1995); e cio' e' confermato dalla richiesta
della  Regione  Molise  di  dichiarare superato lo stesso concetto di
demanio   statale   attraverso   una   pronuncia   di  illegittimita'
costituzionale  dell'art. 822,  primo  comma,  del  codice civile (ma
sull'inammissibilita'   dell'utilizzazione   di   un   conflitto   di
attribuzione   per  contestare  la  legittimita'  della  disposizione
legislativa  «a  monte»  del  provvedimento contro cui si ricorre, si
veda, fra le molte, la sentenza di questa Corte n. 334 del 2000).
    Conclusivamente,  il  ricorso  per conflitto di attribuzioni deve
essere dichiarato inammissibile.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  inammissibile il conflitto di attribuzioni proposto nei
confronti dello Stato dalla Regione Molise con il ricorso indicato in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                      Il redattore: Vaccarella
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 9 maggio 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
03C0488