N. 156 ORDINANZA 5 - 9 maggio 2003

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di
  un   parlamentare   per   vilipendio   della  bandiera  italiana  -
  Deliberazione  di  insindacabilita'  della Camera di appartenenza -
  Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  della Corte d'appello di
  Milano  -  Delibazione  preliminare di ammissibilita' - Sussistenza
  dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilita' del ricorso.
- Deliberazione della Camera dei deputati 23 gennaio 2002.
- Costituzione,  art.  68,  primo  comma; legge 11 marzo 1953, n. 87,
  art.  37;  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla Corte
  costituzionale, art. 26, terzo comma.
(GU n.19 del 14-5-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Guido  NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco
BILE,  Giovanni  Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per  ammissibilita'  di  conflitto di attribuzione tra
poteri  dello  Stato  sorto a seguito della delibera della Camera dei
deputati  del  23 gennaio  2002  relativa alla insindacabilita' delle
opinioni  espresse  dall'onorevole Umberto Bossi promosso dalla Corte
d'appello  di  Milano  con  ricorso  depositato il 7 febbraio 2002 ed
iscritto al n. 210 del registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 29 gennaio 2003 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
    Ritenuto  che  nel  corso di un procedimento penale nei confronti
del  deputato  Umberto  Bossi,  dichiarato colpevole del reato di cui
all'art. 292  cod.  pen.  con sentenza del 23 maggio 2001 pronunciata
dal  Tribunale  di  Como,  sezione distaccata di Cantu', per avere in
data  25 luglio  1997  vilipeso la bandiera italiana nel corso di una
manifestazione  indetta  dalla  Lega  Nord  e svoltasi nei pressi del
Palazzetto  dello  sport  di  Cabiate, la Corte di appello di Milano,
seconda  sezione penale, investita in sede di gravame, ha sollevato -
con  atto  depositato  il 7 febbraio 2002 - conflitto di attribuzione
tra  poteri  dello  Stato nei confronti della Camera dei deputati, in
relazione   alla   deliberazione,   assunta  dall'Assemblea  in  data
23 gennaio 2002, con la quale e' stato dichiarato che i fatti oggetto
del processo concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  ai  sensi  dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione;
        che  la  Corte di appello di Milano richiamata in premessa la
richiesta  di  improcedibilita'  avanzata  dal Procuratore generale e
dalla   difesa   dell'imputato  a  seguito  della  suddetta  delibera
parlamentare,   afferma  di  non  condividere  le  conclusioni  e  le
argomentazioni  contenute  nella  delibera stessa, per cui l'episodio
oggetto  di  giudizio  andrebbe  inquadrato  nel contesto dell'azione
politica intrapresa all'epoca degli avvenimenti dal partito del quale
il  deputato  Bossi era segretario nazionale, ed in particolare nella
lotta  intrapresa  dai deputati leghisti avverso la proposta di legge
volta  ad  introdurre l'obbligo di esposizione negli edifici pubblici
della bandiera italiana e dell'Unione europea;
        che   l'asserita   riconducibilita'  delle  affermazioni  del
deputato Bossi ad una sua opinione politica e' contestata dalla Corte
di  appello  di  Milano  che,  richiamata la giurisprudenza di questa
Corte  sul c.d. «nesso funzionale» (in particolare le sentenze n. 375
del 1997 e n. 10 del 2000), rileva anzitutto che non risulta in alcun
modo,  e  neppure  e'  affermato  nella delibera parlamentare, che il
deputato  Bossi  abbia  personalmente  utilizzato  all'interno  della
Camera le espressioni incriminate;
        che sempre secondo la Corte di appello di Milano non potrebbe
rilevare  il  richiamo,  contenuto  nel  parere  della  giunta per le
autorizzazioni  a  procedere,  alla  condotta  tenuta  da imprecisati
deputati  leghisti  in  sede  di  discussione della proposta di legge
riguardante  l'obbligo di esposizione della bandiera nazionale, posto
che   non   viene  specificato  che  si  tratterebbe  di  espressioni
pronunziate  dal  deputato  Bossi, ne' il tenore di esse e' riportato
dettagliatamente nel suddetto parere;
        che,  rileva  infine  la  ricorrente  Corte  di  appello,  la
impossibilita'  di  ricondurre le espressioni utilizzate dal deputato
Bossi   alla  previsione  di  cui  all'art. 68,  primo  comma,  della
Costituzione deriverebbe pure dal fatto che, come affermato da questa
Corte  nella  sentenza  n. 137  del 2001, la prerogativa parlamentare
«non  puo'  essere ... estesa sino a comprendere gli insulti - di cui
e'  comunque  discutibile  la  qualificazione  come  opinioni  - solo
perche'   collegati   con   le   «battaglie»  condotte  da  esponenti
parlamentari in favore delle loro tesi politiche»;
        che  pertanto,  la  Corte di appello ricorrente, «dissentendo
... dalla deliberazione con cui la Camera ha dichiarato insindacabile
ex  art. 68,  primo  comma, della Costituzione le espressioni oggetto
del   capo di   imputazione,   in   quanto  invasiva  delle  funzioni
giurisdizionali»,    ritiene    «necessario    investire   la   Corte
costituzionale,   elevando  il  conflitto  di  attribuzioni  previsto
dall'art. 134 della Costituzione».
    Considerato   che  in  questa  sede  di  mera  delibazione  senza
contraddittorio,  possono ritenersi sussistenti, sia sotto il profilo
soggettivo,   sia   sotto   quello  oggettivo,  i  requisiti  di  cui
all'art. 37   della   legge  11 marzo  1953,  n. 87,  ai  fini  della
configurabilita'  di  un  conflitto  di attribuzione fra poteri dello
Stato la cui risoluzione spetti alla competenza di questa Corte;
        che, d'altro canto, si lamenta la lesione di una attribuzione
costituzionalmente garantita ad un organo giurisdizionale;
        che,  pertanto,  deve  essere dichiarata l'ammissibilita' del
ricorso  ai  sensi  dell'art. 37  della  citata legge n. 87 del 1953,
restando impregiudicata - secondo la giurisprudenza di questa Corte -
ogni  pronuncia  definitiva,  anche in ordine alla ammissibilita' del
ricorso.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  il  ricorso  per conflitto di attribuzione indicato in
epigrafe,  proposto  dalla  Corte  di appello di Milano nei confronti
della Camera dei deputati;
    Dispone:
        a) che   la   cancelleria   di  questa  Corte  dia  immediata
comunicazione della presente ordinanza al ricorrente;
        b) che,  a  cura  del  ricorrente,  il  ricorso e la presente
ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, entro il termine
di  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  di cui sub a), per essere
successivamente  depositati  presso  la  cancelleria  di questa Corte
entro   il   termine   (di   venti   giorni   decorrente  dall'ultima
notificazione)   fissato   dall'art. 26,  terzo  comma,  delle  norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2003.
                 Il Presidente e redattore: Chieppa
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 9 maggio 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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