N. 168 ORDINANZA 5 - 9 maggio 2003

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni.

Parchi  e  riserve  naturali  -  Ente  parco nazionale dell'Appennino
  tosco-emiliano  -  Presidente  -  Nomina con decreto ministeriale -
  Ricorso  per  conflitto  delle  Regioni  Emilia-Romagna e Toscana -
  Prospettata   omissione   della   previa   intesa  con  le  Regioni
  interessate,  in  violazione  del principio di leale cooperazione -
  Sopravvenuto  annullamento,  in  sede  di giustizia amministrativa,
  dell'atto impugnato - Cessazione della materia del contendere.
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 22
  aprile 2002.
- Costituzione,  artt.  5,  117 e 118; legge 6 dicembre 1991, n. 394,
  art. 9, comma 3.
(GU n.19 del 14-5-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale  MARINI,  Franco  BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO,
Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei giudizi per conflitto di attribuzione sorti a seguito del decreto
del   Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  del
22 aprile  2002  (DEC/DCN  286),  n. 286  relativo  alla  nomina  del
Presidente  dell'Ente  Parco  nazionale dell'Appennino tosco-emiliano
promossi   con   ricorsi  delle  Regioni  Emilia  Romagna  e  Toscana
notificati il 13 giugno e il 2 luglio 2002, depositati in cancelleria
il  19 giugno  e  l'8 luglio  2002  ed  iscritti  ai  nn. 22 e 25 del
registro conflitti 2002.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito   nell'udienza   pubblica  dell'8 aprile  2003  il  giudice
relatore Romano Vaccarella;
    Uditi  gli  avvocati  Giandomenico  Falcon  e  Luigi Manzi per la
Regione  Emilia  Romagna,  Fabio  Lorenzoni  per  la  Regione Toscana
nonche'  l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  13  giugno 2002, la
Regione   Emilia-Romagna   solleva   conflitto  di  attribuzioni  nei
confronti  del  Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al
decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio,
datato  22 aprile 2002, con il quale il dott. Tarcisio Zobbi e' stato
nominato   presidente   dell'Ente   Parco   nazionale  dell'Appennino
tosco-emiliano, istituito con d.P.R. 21 maggio 2001;
        che,  a  fondamento  del  ricorso,  la  regione espone che il
Ministro,  con nota del 5 dicembre 2001, aveva richiesto sulla nomina
del  Presidente dell'Ente Parco l'intesa dei Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna  e  Toscana,  i quali a loro volta avevano chiesto, in
data 4 gennaio 2002, un incontro;
        che - espone la ricorrente - con nota del 19 febbraio 2002 il
Ministro comunicava al Presidente del Senato la candidatura del dott.
Zobbi,  in  relazione  alla quale i Presidenti delle regioni, avutane
informale  notizia,  negavano l'intesa, reiterando la richiesta di un
incontro;  richiesta  ignorata dal Ministro, che emetteva l'impugnato
decreto del 22 aprile 2002;
        che la ricorrente lamenta: a) la violazione delle prerogative
costituzionali  della  regione  per  omessa acquisizione della previa
intesa  prevista  dall'art. 9,  comma 3,  della legge 6 dicembre 1991
n. 394   (Legge   quadro  sulle  aree  protette);  b)  in  subordine,
violazione  del  principio di leale cooperazione per aver omesso ogni
tentativo   di  raggiungere  l'intesa;  c)  in  ulteriore  subordine,
inammissibilita'   costituzionale   di   un   atto   ministeriale  di
superamento   del   contrasto   e,   comunque,  assoluto  difetto  di
motivazione sulle ragioni che hanno reso impossibile l'intesa;
        che,   costituitosi   in  giudizio  a  mezzo  dell'Avvocatura
generale  dello  Stato,  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri
conclude  per  l'inammissibilita'  e,  comunque,  l'infondatezza  del
ricorso,   invocando   la   potesta'  legislativa  esclusiva  di  cui
all'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione;
        che,  avverso il medesimo decreto del Ministro dell'ambiente,
propone  ricorso,  con  atto  notificato  il 28 giugno 2002, anche la
Regione Toscana assumendo, con argomentazioni non dissimili da quelle
della  Regione  Emilia-Romagna,  la violazione del principio di leale
cooperazione  e  degli  artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, e cio'
sia  che l'intesa de qua venga ritenuta del tipo «forte» sia del tipo
«debole»;
        che anche in tale giudizio si e' costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri concludendo nel senso sopra ricordato;
        che, in prossimita' dell'udienza, le regioni ricorrenti hanno
depositato  due memorie, deducendo che, con sentenze n. 10793 e 10796
del 27 novembre 2002, notificate il 23-31 dicembre 2002, il Tribunale
amministrativo regionale Lazio - in accoglimento dei ricorsi proposti
dalle  regioni  -  ha  annullato il decreto del 22 aprile 2002, e che
tali sentenze sono passate in giudicato perche' non appellate davanti
al Consiglio di Stato.
    Considerato  che,  formatosi  il  giudicato sull'annullamento del
decreto  ministeriale  oggetto  dei giudizi promossi davanti a questa
Corte  dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, deve ritenersi cessata
la materia del contendere.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara cessata la materia del contendere.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                      Il redattore: Vaccarella
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 9 maggio 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
03C0506