N. 182 ORDINANZA 19 - 23 maggio 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale
  di   condanna   -  Ammissione  all'oblazione  -  Esclusione  per  i
  contravventori  ex  art. 186, commi 2 e 6, del codice della strada,
  per  i  quali  il decreto penale di condanna sia stato emesso prima
  dell'entrata  in  vigore  del  d.lgs.  n. 274  del 2000 - Lamentata
  disparita'  di  trattamento  derivante  dal  momento dell'esercizio
  dell'azione penale - Omessa descrizione della fattispecie e difetto
  di  motivazione  sulla rilevanza - Manifesta inammissibilita' della
  questione.
- Cod. proc. pen., art. 464, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.21 del 28-5-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale  MARINI,  Franco  BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO,
Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 464, comma 3,
del  codice  di  procedura  penale,  promossi  con n. 5 ordinanze del
2 maggio  2002  dal  Tribunale di Genova, rispettivamente iscritte ai
nn.  da  411  a  415  del  registro ordinanze 2002 e pubblicate nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 38,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2002.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 9 aprile 2003 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che  con  cinque  ordinanze  di  identico  contenuto il
Tribunale  di  Genova  ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 464,  comma 3,  del codice di procedura penale «nella parte
in   cui   esclude   la   possibilita'   di  richiedere  l'ammissione
all'oblazione dei contravventori ex art. 186, commi 2 e 6, del codice
della  strada,  per  i  quali  l'esercizio  dell'azione  penale,  con
emissione   del  decreto  penale  di  condanna,  sia  avvenuto  prima
dell'entrata  in  vigore  del  d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, opposto
dagli stessi»;
        che il giudice a quo sottolinea come, in base all'art. 52 del
d.lgs.   28 agosto   2000,  n. 274,  recante  le  disposizioni  sulla
competenza  penale  del giudice di pace, i reati di cui all'art. 186,
commi 2  e  6,  del codice della strada, risultano attualmente puniti
con  la  pena  alternativa  dell'ammenda  e della permanenza in casa:
sanzione,  quest'ultima,  da  considerare,  a  norma dell'art. 58 del
medesimo  d.lgs.  n. 274  del  2000, come pena detentiva della specie
corrispondente  a  quella  della  pena  originaria;  sicche', stante,
appunto,  la  sanzione  alternativa,  nel  caso in esame non potrebbe
«logicamente escludersi l'ammissione all'oblazione del contravventore
che vi abbia fatto richiesta», ai sensi dell'art. 162-bis cod. pen;
        che,  pertanto  -  osserva  il  rimettente  -  la «tutela del
cittadino»  risulterebbe  diversa  in  rapporto  al momento in cui il
pubblico  ministero  ha  esercitato  l'azione  penale,  formulando la
richiesta  di  emissione del decreto penale: infatti, mentre nel caso
di  decreto  penale  di  condanna emesso dopo l'entrata in vigore del
d.lgs.  n. 274  del  2000,  il  contravventore  ha  l'opportunita' di
scegliere tra l'opposizione e la richiesta di oblazione, quest'ultima
risulterebbe  invece  preclusa  nell'ipotesi  di  decreto  penale  di
condanna  emesso  prima della entrata in vigore del medesimo decreto,
essendo  stabilita  dalla  normativa  precedente  la  pena  congiunta
dell'arresto e dell'ammenda;
        che  da cio' deriverebbe, dunque, la violazione degli artt. 3
e  24  Cost.,  stante  l'irragionevole disparita' di trattamento che,
lungi dal discendere da «eventi oggettivi riconducibili alla condotta
del    reo»,    dipenderebbe    esclusivamente   «dall'occasionalita'
dell'esercizio  dell'azione  penale,  rispetto a fatti commessi nello
stesso arco di tempo e sanzionati, in quel tempo, in modo eguale».
    Considerato  che  le  ordinanze  sollevano l'identica questione e
che,  pertanto,  i  relativi giudizi devono essere riuniti per essere
definiti con un'unica decisione;
        che,   peraltro,   tutte  le  ordinanze  di  rimessione  sono
completamente   prive  di  qualsiasi  indicazione  sulle  fattispecie
sottoposte  all'esame  dell'odierno  rimettente,  cosi' come e' stata
totalmente  omessa  ogni  motivazione  in  punto  di  rilevanza della
questione sottoposta allo scrutinio di questa Corte;
        che,  pertanto,  alla  luce  della costante giurisprudenza di
questa  Corte  (v.,  fra  le  tante,  l'ordinanza  n. 21  del  2003 e
l'ordinanza  n. 147  del  2002),  la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 464,  comma 3,  del codice di
procedura  penale,  sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                         Il redattore: Flick
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 23 maggio 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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