N. 182 ORDINANZA 19 - 23 maggio 2003
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Ammissione all'oblazione - Esclusione per i contravventori ex art. 186, commi 2 e 6, del codice della strada, per i quali il decreto penale di condanna sia stato emesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000 - Lamentata disparita' di trattamento derivante dal momento dell'esercizio dell'azione penale - Omessa descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. proc. pen., art. 464, comma 3. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.21 del 28-5-2003 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 464, comma 3, del codice di procedura penale, promossi con n. 5 ordinanze del 2 maggio 2002 dal Tribunale di Genova, rispettivamente iscritte ai nn. da 411 a 415 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2002. Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 2003 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che con cinque ordinanze di identico contenuto il Tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 464, comma 3, del codice di procedura penale «nella parte in cui esclude la possibilita' di richiedere l'ammissione all'oblazione dei contravventori ex art. 186, commi 2 e 6, del codice della strada, per i quali l'esercizio dell'azione penale, con emissione del decreto penale di condanna, sia avvenuto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, opposto dagli stessi»; che il giudice a quo sottolinea come, in base all'art. 52 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, recante le disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, i reati di cui all'art. 186, commi 2 e 6, del codice della strada, risultano attualmente puniti con la pena alternativa dell'ammenda e della permanenza in casa: sanzione, quest'ultima, da considerare, a norma dell'art. 58 del medesimo d.lgs. n. 274 del 2000, come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria; sicche', stante, appunto, la sanzione alternativa, nel caso in esame non potrebbe «logicamente escludersi l'ammissione all'oblazione del contravventore che vi abbia fatto richiesta», ai sensi dell'art. 162-bis cod. pen; che, pertanto - osserva il rimettente - la «tutela del cittadino» risulterebbe diversa in rapporto al momento in cui il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale, formulando la richiesta di emissione del decreto penale: infatti, mentre nel caso di decreto penale di condanna emesso dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000, il contravventore ha l'opportunita' di scegliere tra l'opposizione e la richiesta di oblazione, quest'ultima risulterebbe invece preclusa nell'ipotesi di decreto penale di condanna emesso prima della entrata in vigore del medesimo decreto, essendo stabilita dalla normativa precedente la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda; che da cio' deriverebbe, dunque, la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., stante l'irragionevole disparita' di trattamento che, lungi dal discendere da «eventi oggettivi riconducibili alla condotta del reo», dipenderebbe esclusivamente «dall'occasionalita' dell'esercizio dell'azione penale, rispetto a fatti commessi nello stesso arco di tempo e sanzionati, in quel tempo, in modo eguale». Considerato che le ordinanze sollevano l'identica questione e che, pertanto, i relativi giudizi devono essere riuniti per essere definiti con un'unica decisione; che, peraltro, tutte le ordinanze di rimessione sono completamente prive di qualsiasi indicazione sulle fattispecie sottoposte all'esame dell'odierno rimettente, cosi' come e' stata totalmente omessa ogni motivazione in punto di rilevanza della questione sottoposta allo scrutinio di questa Corte; che, pertanto, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (v., fra le tante, l'ordinanza n. 21 del 2003 e l'ordinanza n. 147 del 2002), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 464, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2003. Il Presidente: Chieppa Il redattore: Flick Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 23 maggio 2003. Il direttore della cancelleria:Di Paola 03C0540