N. 299 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 febbraio 2003

Ordinanze  da  299  a  301  - di contenuto sostanzialmente identico -
emesse  l'11  febbraio  2003  dal  Tribunale di Roma nei procedimenti
penali  rispettivamente  a carico di: Efendic Fatima (R.O. 299/2003);
Cheriet Abdel Hakim (R.O. 300/2003); Cozac Elina (R.O. 301/2003).

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Mancata  considerazione  dei presupposti previsti dagli artt. 380 e
  381 cod. proc. pen. per l'applicabilita' di tale misura restrittiva
  -  Violazione  del  principio  di ragionevolezza - Contrasto con la
  Convenzione  europea  per  la  salvaguardia dei diritti dell'uomo e
  delle liberta' fondamentali.
- Decreto   legislativo   25  luglio  1998,  n. 286,  art. 14,  comma
  5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 10, comma secondo.
Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Rito
  direttissimo  -  Obbligo  per il giudice di pronunciare sentenza di
  non  luogo a procedere (a fronte dell'espulsione dello straniero) -
  Lesione del diritto di difesa.
- Decreto   legislativo   25  luglio  1998,  n. 286,  art. 13,  comma
  3-quater,  aggiunto  dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; cod. proc.
  pen. art. 558.
- Costituzione, artt. 24 e 111.
(GU n.22 del 4-6-2003 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Nel  giudizio  di convalida dell'arresto di Efendik Fatima per il
reato  di  cui  all'art.  14,  5-ter,  d.lgs. n. 286/1998, cosi' come
modificato  dalla  legge  30  luglio 2002, n. 189, sulle questioni di
leggittimita'  13  e  14 della legge citata, sollevata dalla difesa e
dal  p.m.  in  relazione  agli  artt. 13,  3, 111, 24, 101 e 10 della
Costituzione  ritenuto  che  le  questioni  siano  non manifestamento
infondate per le considerazioni che seguono:
        a)  l'arresto  obbligatorio  di cui all'art. 14, 5-quinquies,
d.lgs.  n. 286/1998  in relazione al reato di cui all'art. 14, 5-ter,
decreto citato e' previsto per reato contravvenzionale, punito con la
pena  massima  dell'arresto  fino ad un anno, con cio' il legislatore
essendosi  evidentemente  discostato  dai  principi  ricavabili dagli
artt. 380  e  381  c.p.p.  dal  quali  si evince la necessita' che la
obbligatorieta'  della  misura restrittiva sia ancorata a fattispecie
di reale ed obiettiva gravita', apparendo violato quindi il principio
di  ragionevolezza  cui agli artt. 2, 3 e 10.II Cost. (trattandosi di
cittadino  straniero),  tale  ultime  norna  in  relazione alle norme
contenute nella convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle liberta' fondamentali;
        b)  all'arresto  obbligatorio  non potrebbe conseguire per il
reato  per  il quale si procede la comunicazione di misure cautelari,
ai sensi dell'art 280 c.p.p.;
        c)  sotto  altro  profilo, all'esito della convalida ai sensi
dell'art.  13, 3-quarter, il giudice dovrebbe pronunciare sentenze di
non  luogo  e  procedere,  e  fronte della espulsione dello straniero
dallo  Stato  disposta  del  questore, giacche', nel rito monocrativo
direttissimo  nessun  provvedimento  che  dispone  il  giudizio viene
omesso  (art. 558  c.p.p.),  apprendo  palese  in tale ipotesi per la
violazione  degli  articoli  111, 24 Cost. poiche' lo straniero viene
privato  del  diritto  di difendersi in un processo rispetto ai fatti
oggetto   della  imputuzione,  ritenuto  altresi'  che  le  questioni
risultino  rilevanti  ai  fini  del  decidere,  giacche'  in  sede di
convalida il giudice deve accertare la leggittimita' dell'arresto;
                              P. Q. M.
    Ritenute   le  questioni  di  legittimita'  costituzionale  degli
articoli  13  e  14,  d.lgs.  25  luglio  1998,  n. 286,  cosi'  come
modificato dalla legge 13 luglio 2002, n. 198, e dell'art. 558 c.p.p.
in  relazione  agli  articoli  2,  3,  10.II,  111,  24 Costituzione,
rilevanti  ai  fini  del  decidere  e  non  manifestamente infondate,
sospende  il  giudizio ordinando la immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale;
    Ordina  la  notifica  dell'ordinanza e cura della cancelleria, al
Presidente   del  Consiglio  del  ministri  e  la  comunicazione  del
provvedimento ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
    Ordina  la immediata remissione in liberta' dell'arrestato se non
detenuto per altra causa.
        Roma, addi' 11 febbraio 2003
                         Il giudice: Martoni
03C0544