N. 299 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 febbraio 2003
Ordinanze da 299 a 301 - di contenuto sostanzialmente identico - emesse l'11 febbraio 2003 dal Tribunale di Roma nei procedimenti penali rispettivamente a carico di: Efendic Fatima (R.O. 299/2003); Cheriet Abdel Hakim (R.O. 300/2003); Cozac Elina (R.O. 301/2003). Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Mancata considerazione dei presupposti previsti dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. per l'applicabilita' di tale misura restrittiva - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione, artt. 2, 3 e 10, comma secondo. Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Rito direttissimo - Obbligo per il giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere (a fronte dell'espulsione dello straniero) - Lesione del diritto di difesa. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-quater, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; cod. proc. pen. art. 558. - Costituzione, artt. 24 e 111.(GU n.22 del 4-6-2003 )
IL GIUDICE DI PACE Nel giudizio di convalida dell'arresto di Efendik Fatima per il reato di cui all'art. 14, 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sulle questioni di leggittimita' 13 e 14 della legge citata, sollevata dalla difesa e dal p.m. in relazione agli artt. 13, 3, 111, 24, 101 e 10 della Costituzione ritenuto che le questioni siano non manifestamento infondate per le considerazioni che seguono: a) l'arresto obbligatorio di cui all'art. 14, 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 in relazione al reato di cui all'art. 14, 5-ter, decreto citato e' previsto per reato contravvenzionale, punito con la pena massima dell'arresto fino ad un anno, con cio' il legislatore essendosi evidentemente discostato dai principi ricavabili dagli artt. 380 e 381 c.p.p. dal quali si evince la necessita' che la obbligatorieta' della misura restrittiva sia ancorata a fattispecie di reale ed obiettiva gravita', apparendo violato quindi il principio di ragionevolezza cui agli artt. 2, 3 e 10.II Cost. (trattandosi di cittadino straniero), tale ultime norna in relazione alle norme contenute nella convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali; b) all'arresto obbligatorio non potrebbe conseguire per il reato per il quale si procede la comunicazione di misure cautelari, ai sensi dell'art 280 c.p.p.; c) sotto altro profilo, all'esito della convalida ai sensi dell'art. 13, 3-quarter, il giudice dovrebbe pronunciare sentenze di non luogo e procedere, e fronte della espulsione dello straniero dallo Stato disposta del questore, giacche', nel rito monocrativo direttissimo nessun provvedimento che dispone il giudizio viene omesso (art. 558 c.p.p.), apprendo palese in tale ipotesi per la violazione degli articoli 111, 24 Cost. poiche' lo straniero viene privato del diritto di difendersi in un processo rispetto ai fatti oggetto della imputuzione, ritenuto altresi' che le questioni risultino rilevanti ai fini del decidere, giacche' in sede di convalida il giudice deve accertare la leggittimita' dell'arresto;
P. Q. M. Ritenute le questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 13 e 14, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge 13 luglio 2002, n. 198, e dell'art. 558 c.p.p. in relazione agli articoli 2, 3, 10.II, 111, 24 Costituzione, rilevanti ai fini del decidere e non manifestamente infondate, sospende il giudizio ordinando la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la notifica dell'ordinanza e cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio del ministri e la comunicazione del provvedimento ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Ordina la immediata remissione in liberta' dell'arrestato se non detenuto per altra causa. Roma, addi' 11 febbraio 2003 Il giudice: Martoni 03C0544