N. 306 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 febbraio 2003

Ordinanza  emessa  il  17 febbraio  2003 dal tribunale di Firenze nel
procedimento penale a carico di Grancea Raitan

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Irragionevole  restrizione  della  liberta' personale - Lesione dei
  diritti inviolabili dell'uomo.
- Decreto   legislativo   25  luglio  1998,  n. 286,  art. 14,  comma
  5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione artt. 2, 3 e 13.
(GU n.22 del 4-6-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Vista   la  richiesta  di  convalida  dell'arresto,  operato  nei
confronti  di  Grancea  Raitan  in  atti  generalizzato,  interrogato
l'imputato, rilevato che e' stato rispettato il termine di 48 ore per
la  sua  presentazione  davanti  a  questo giudice e che l'arresto e'
stato   effettuato   dai   carabinieri   di   Pontassieve   ai  sensi
dell'art. 14,  comma  5-quinquies, in relazione al reato previsto dal
comma 5-ter dello stesso articolo;
    Rilevato  che appare non manifestamente infondata la questione di
incostituzionalita' della previsione dell'art. 14, comma 5-quinquies,
del  decreto  legislativo  n. 286/1998  come  modificato  dalla legge
n. 185/2002;
    Ritenuto  che  la  questione e' rilevante ai fini della decisione
sulla   convalida   dell'arresto,  in  quanto  attinente  anche  alla
costituzionalita'   della  previsione  dell'arresto  obbligatorio  in
flagranza per la fattispecie di cui si tratta;
    Rilevato  che  la  stessa  non  e'  manifestamente  infondata, in
quanto, come gia' sostenuto dal Tribunale di Firenze, seconda sezione
penale,  la novella del testo unico sull'immigrazione (art. 14, comma
5-quinquies)  prevede  l'arresto obbligatorio per un reato, quello di
cui al comma 5-ter, punito nel massimo con un anno di arresto, quindi
con  un  massimo  edittale lontano da quello generale previsto per le
contravvenzioni,  il  che  e' significativo di una valutazione di non
eccessiva  gravita' da parte del legislatore. Nel codice di procedura
penale,   invece,   l'arresto   in   flagranza  -  misura  fortemente
restrittiva  della  liberta'  personale  - in generale e salvi i casi
tassativamente  previsti  al comma 2 dell'art. 381, non e' consentito
per i delitti - puniti con la pena della reclusione pari o inferiore,
nel  massimo  a tre anni. Ancor piu' ristretti sono i casi di arresto
obbligatorio  previsti  dall'art. 380  c.p.p.,  con  i quali, occorre
istituire  il  raffronto  in questo caso, dato che la novella prevede
tale  categoria  di  arresto.  Il  sistema  penale, in altri termini,
prescrive  l'obbligatorieta'  della misura restrittiva della liberta'
personale solo per reali, obiettive situazioni di singolare gravita',
ma  in  questo  caso,  derogando  in maniera evidente alla disciplina
generale,  introduce  l'arresto  obbligatorio per una contravvenzione
neppure particolarmente grave.
    Ne'  puo'  obiettarsi  che  il principio di ragionevolezza, prima
implicitamente   richiamato,   che   trova  la  sua  fonte  normativa
costituzionale  nell'art. 3 della carta fondamentale, non puo' venire
in rilievo in quanto si tratta di normativa dettata solo in relazione
agli stranieri, dal momento che lo stesso art. 3 limita il suo ambito
di  applicazione  ai cittadini. Infatti, e' del tutto pacifico che la
norma   richiamata  deve  coordinarsi  con  gli  artt. 2  Cost.,  che
garantisce  i  diritti  inviolabili dell'uomo indipendentemeite dalla
nazionalita',  e  con  l'art. 10  Cost.  comma  2, che prevede che la
condizione  giuridica  dello  straniero  e'  regolata  dalla legge in
conformita' delle norme dei trattati internazionali. Ne consegue che,
ove  la  disciplina  giuridica  applicabile  allo straniero attenga a
diritti  inviolabili,  o  comunque  a  materie  oggetto  di  trattati
internazionali,  il  diverso  trattamento  debba  garantire i diritti
inviolabili  dell'uomo  e  essere rispettoso dei principi dettati dai
trattati. Ora ampie garanzie in materia di arresto sono oggetto degli
artt. 5  e  6  della  convenzione  per  la  salvaguardia  dei diritti
dell'uomo  e  delle liberta' fondamentali, ratificata dall'Italia con
la  legge  4 agosto  1955,  n. 848,  per  cui  pare  inammissibile la
discriminazione dello straniero in relazione a tale materia.
    Altro  profilo  di  incostituzionalita'  e' dato dalla violazione
dell'art. 13  Cost.,  in  quanto  lo  straniero  viene  privato della
liberta' per una contravvenzione non grave, come si e' gia' detto, ad
opera  dell'autorita'  di  polizia  senza  un  vaglio  preventivo del
giudice;  tuttavia  questo  in  sede  di convalida non puo' applicare
alcuna   misura   cautelare,   ma   solo   concedere  il  nulla  osta
all'espulsione, provvedimento questo che ha una natura amministrativa
e  attiene  alla  valutazione  delle esigenze processuali particolari
indicate  nella  norma.  La  limitazione della liberta' personale nel
nostro  ordinamento  costituzionale puo' avvenire solo quando ci sono
esigenze  gravi  in  ordine  alla  prevenzione  dei reati o alla loro
repressione.  Nella  previsione  dell'art. 14,  comma 5-quinquies, la
privazione   della   liberta'   personale   avviene   per  consentire
l'esecuzione  coatta  di  un  provvedimento  di espulsione che non e'
stato   eseguito,  il  piu'  delle  volte  neanche  per  colpa  dello
straniero,  che  non  ha mezzi materiali o i documenti per tornare al
proprio Paese.
    La  rilevanza  delle  questioni  sollevate in sede di giudizio di
convalida,  impedisce  che  l'arresto  possa essere convalidato e che
possa   procedersi   con   il   rito   direttissimo,   che   consegue
necessariamente.  Pertanto  occorre  restituire  gli atti al p.m. per
l'esercizio dell'azione penale nelle forme del rito ordinario.
    Quanto al rilascio del nulla-osta, in ordine al quale nel caso di
arresto  in  flagranza  e'  competente il giudice della convalida, si
ritiene che la sua concessione all'autorita' amministrativa prescinda
dalla convalida dell'arresto e dalla sussistenza del reato, in quanto
attiene   alla   valutazione   dell'esigenze   processuali   relative
all'accertamento  della  responsabilita' di eventuali concorrenti nel
reato  o  imputati  di  procedimenti  connessi  e all'interesse della
persona  offesa,  che per il reato in esame non vengono in rilievo ed
e'  solo  funzionale alla esecuzione del provvedimento amministrativo
di  espulsione,  che  rinviene  i  propri presupposti di legge di cui
all'art. 13,  comma 2, del decreto legislativo e non nell'arresto per
non aver ottemperato all'ordine del questore.
    Quanto  alla  liberta'  personale  occorre  ribadire  che  non e'
consentita  alcuna  misura  cautelare in materia contravvenzionale, e
quindi occorre disporre la scarcerazione del prevenuto.
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutala rilevante
per la decisione di questo giudizio di convalida;
    Solleva  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 14,
comma   5-quinquies,   del   decreto   legislativo  n. 286/1998  come
modificato  dalla legge 13 luglio 2002, n. 189, per contrasto con gli
artt. 2, 3 e 13 della Costituzione.
    Sospende  il  giudizio  ed  ordina l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  la notifica a cura della cancelleria, di questa ordinanza
al  Presidente  del  Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Ordina  restituirsi  gli  atti al p.m. affinche' proceda col rito
ordinario.
    Ordina la scarcerazione dell'arrestato.
    Rilascia il nulla-osta ai fini dell'espulsione dello stesso.
        Firenze, addi' 17 febbraio 2003
                         Il giudice: Pasqui
03C0549