N. 307 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 dicembre 2001
Ordinanza emessa il 28 dicembre 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 aprile 2003) dalla Corte di appello di Venezia nel procedimento civile vertente tra Bastoni Giuliano e De Carlo Loredana Procedimento civile - Sospensione necessaria in attesa della definizione del processo penale - Obbligo per il giudice civile che debba decidere su un fatto-reato - Mancata previsione - Violazione del diritto di difesa - Possibilita' che una parte sia giudicata colpevole ai fini civili di un fatto penale senza le garanzie proprie del processo penale. - Codice di procedura civile, art. 295. - Costituzione, art. 24.(GU n.22 del 4-6-2003 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1693/01 R.G. promossa da Bastoni Giuliano con l'avv. Gianni Balzan di Rovigo elett. domiciliato in Mestre, via Fapanni n. 60 presso lo studio dell'avv. Giorgio Chinellato; Contro De Carlo Loredana con l'avv. Pierangela Venturini di Parma e Valeria Piacentina di Rovigo, elett. domiciliata presso lo studio della seconda in via Celio 29/I di Rovigo; in punto: separazione con richiesta di addebito. 1. - Rilevato che la richiesta di addebito si fonda su un unico fatto storico (asseriti atti libidinosi nei confronti di una nipote); che per tale fatto e' stato aperto procedimento penale, tuttora pendente; che - nel nostro ordinamento - non e' piu' necessaria la sospensione del processo civile in pendenza di un processo penale (giurisprudenza costante: ex plurimis, Cass. 28 dicembre 1998, n. 12855), posto che nel nuovo codice di procedura penale non e' stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3 del codice abrogato, con conseguente eliminazione di ogni riferimento alla cd. pregiudiziale penale dal testo dell'art. 295 c.p.c. che, avendo il legislatore attuale abbandonato il vecchio principio dell'unita' della giurisdizione e della prevalenza del diritto penale su quello civile, ed introdotto il principio della completa autonomia e separazione fra i due giudizi, il tribunale ha riconosciuto l'addebito sulla base delle deposizioni testimoniali assunte nel giudizio civile all'udienza del 6 ottobre 2000; che il marito, nell'atto d'appello, contesta che l'addebito possa basarsi sulle sole deposizioni di testi di parte della moglie. 2. - Osserva questa Corte che - se questa e' l'unica interpretazione da dare al disposto dell'art. 295 c.p.c., essa appare in contrasto col disposto dell'art. 24 della Costituzione. Infatti, sulla base delle sole deposizioni testimoniali il Bastoni risulterebbe colpevole ai fini civili di un fatto penale, senza aver goduto di tutte le garanzie proprie del processo penale; basti tenere presente che: a) la contestazione del fatto in sede civile e' generica, e non specificata in un preciso capo d'imputazione che individua circostanze di tempo, di luogo e di condotta; b) non si e' potuto sentire il Bastoni sul punto; c) il giudice civile, a differenza del giudice penale, non ha il potere di approfondire l'indagine, ad es. sentendo anche la parte lesa, o facendo effettuare una perizia psicologica sulla parte lesa, dovendosi invece limitare a decidere in base alle allegazioni delle parti. Considerato, allora, che le regole del diritto civile si sovrappongono alle garanzie proprie del diritto penale, posto che la contestazione civile non e' contenuta nei limiti del capo d'imputazione; posto che il rifiuto eventuale di rispondere all'interrogatorio va valutata nel diritto civile ai sensi dell'art. 232 c.p.c., mentre nel penale legittimamente l'imputato puo' avvalersi della facolta' di non rispondere; posto che nel diritto civile il giudice non ha poteri istruttori, e puo' (e deve) decidere anche in base alle presunzioni di cui all'art. 2727 c.c., che si discostano completamente dagli indizi univoci e concordanti del diritto penale; Considerato, pertanto, che il Bastoni potrebbe venir etichettato in sede civile come un pedofilo, ma senza sanzione penale e senza essersi potuto avvalere di tutte le garanzie proprie del processo penale; che, qualora in seguito il Bastoni venisse per avventura assolto con la formula di cui all'art. 530, primo comma, c.p.c., sussisterebbe un'insanabile conflitto di giudicati, senza che il Bastoni possa piu', in alcun modo (neanche con la revocazione, che comunque gia' costituirebbe uno spreco di giurisdizione, rispetto alla sospensione), ovviare all'addebito fondato su un fatto-reato per il quale invece e' stato assolto con formula piena; che nemmeno puo' ovviarsi - nel caso concreto - con la sospensione facoltativa di cui all'art. 296 c.p.c. la quale richiede innanzitutto il previo accordo delle parti, e comunque vale per un periodo limitato di pochi mesi; senza contare, poi, le conseguenze morali, che non sarebbe piu' possibile risarcire in alcun modo: anche in caso di assoluzione il Bastoni resterebbe per l'ambiente familiare e sociale che lo circonda un pedofilo, perche' cosi' era stato giudicato in sede civile; che, pertanto, questa Corte ritiene di dover sollevare questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 295 c.p.c., nella parte in cui non impone l'obbligo di sospensione del procedimento civile in attesa della definizione del procedimento penale, ogniqualvolta il giudice civile dovrebbe giudicare una parte colpevole ai fini civili di un fatto penale senza le garanzie proprie del processo penale;
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva questione di legittimita' costituzionale del disposto dell'art. 295 c.p.c., nella parte in cui non impone la sospensione necessaria del processo civile in attesa della definizione del processo penale, quando deve decidere su un fatto-reato; Sospende il giudizio in corso. Ordina la trasmissione della presente ordinanza e del fascicolo alla Corte costituzionale. Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa - ivi compreso il p.g. - nonche' al sig. Presidente del Consiglio dei ministri domiciliato presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma. Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata ai sigg. Presidenti delle due Camere del Parlamento. Venezia, addi' 10 dicembre 2001 Il Presidente: Asili 03C0550