N. 321 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 febbraio 2003
Ordinanza emessa il 20 febbraio 2003 dalla Corte dei conti sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia sull'appello proposto da Pinna Francesco Diego contro il Ministero della difesa Previdenza e assistenza sociale - Trattamento pensionistico privilegiato - Ferite, lesioni o morte riportate a causa dello scoppio di ordigni lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze Armate in tempo di pace - Condizione - Smarrimento dell'ordigno avvenuto «in occasione di esercitazioni militari combinate o isolate» - Disparita' di trattamento di situazioni identiche in base ad elemento puramente accidentale. - Legge 31 dicembre 1991, n. 437, art. 1. - Costituzione, art. 3.(GU n.23 del 11-6-2003 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'appello iscritto al n. 14411 del registro di segreteria, proposto dal signor Francesco Diego Pinna, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Mauri, presso il cui studio in Cagliari, via Cugia n. 14, ha eletto domicilio, avverso la sentenza n. 798/2000 della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna; Visti il ricorso dell'interessato gli atti di causa; Uditi, nella pubblica udienza del 9 gennaio 2003, il consigliere relatore dott. Antonio D'Aversa e il difensore dell'appellante. F a t t o Con la sentenza n. 00798 depositata in data 7 settembre 2002 la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna ha respinto il ricorso presentato dal signor Pinna Francesco Diego avverso il provvedimento di cui alla nota n. 143146 del 22 marzo 1996 del Ministero della difesa, negativo di trattamento pensionistico privilegiato, ai sensi della legge 31 dicembre 1991, n. 437, riguardante provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa dello scoppio di ordigni bellici lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze Armate in tempo di pace, in occasione di esercitazioni combinate o isolate. Dagli atti si rileva che il 27 settembre 1989 il signor Ignazio Pinna rinvenne nelle vicinanze di Norbello una bomba a mano, risultata, dall'esame dei frammenti successivamente raccolti, del tipo S.R.C.M. mod. 35 «SETA» lotto 1-344-1969; l'ordigno raccolto, fu poi poggiato dal Pinna nel cortile della propria abitazione, ove era presente il fratello Francesco, attuale ricorrente, il quale tento' di smontarlo con un paio di tenaglie, provocandone cosi' l'esplosione (v. rapporto giudiziario del Comandante della stazione dei Carabinieri di Abbasanta, maresciallo maggiore Francesco Pittau) che gli causo' lesioni gravissime. Dalle indagini effettuate su richiesta della procura della Repubblica militare di Cagliari, volte, tra l'altro, ad individuare i movimenti del lotto di bombe a mano, recanti la sigla «SETA-1-344-1969», e' risultato che, ne' nel periodo sopraindicato (1989), ne' negli anni precedenti, nelle localita' prossime all'abitato di Norbello, alcun, reparto o ente delle Forze armate aveva svolto esercitazioni a fuoco impiegando tali ordigni (v. note del Comando Regione militare Sardegna n. 86/31961 del 6 febbraio 1994 e n. 486/31960 del 20 settembre 1995). Inoltre, con riferimento all'assegnazione di 85 bombe (del tipo e del lotto che qui interessa) alla Scuola trasmissioni di Roma, e' risultato che gli unici tre soldati, residenti da civili a Norbello, che avevano prestato servizio presso detto ente militare, non avevano mai svolto esercitazioni, utilizzando i suddetti ordigni esplosivi (v. rapporto del Comandante della stazione Carabinieri di Roma-Cecchignola del 15 maggio 1990). La sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna, considerato che il ricorrente aveva ipotizzato che l'ordigno in questione potesse essere stato abbandonato o smarrito durante esercitazioni svolte nella zona di Norbello, ove esiste un poligono di tiro di cui si servono la Polizia di Stato ed i Carabinieri, e che nella vicina Abbasanta vi e' un distaccamento militare dell'Esercito, con l'ordinanza n. 207/1999 chiese notizie al prefetto della Provincia di Oristano e al sindaco del comune di Norbello circa eventuali esercitazioni militari svolte nell'anno 1989, o in anni precedenti, nel territorio del predetto comune, ovvero di comuni limitrofi. In esecuzione del suddetto provvedimento istruttorio, il prefetto della Provincia di Oristano, con nota del 7 gennaio 2000, comunico' che nel periodo in questione non erano mai state svolte esercitazioni militari nel territorio di Norbello e di Abbasanta. Con nota del 17 febbraio 2000 il sindaco del comune di Norbello fece presente che ne' nell'anno 1989, ne' negli anni precedenti erano pervenute comunicazioni relative ad esercitazioni militari svolte o da svolgere nel territorio dello stesso comune o di altri comuni limitrofi. Cio' premesso, la sezione giurisdizionale per la Sardegna, pur non essendo in contestazione il fatto che il signor Francesco Pinna avesse subito le lesioni sopraindicate per lo scoppio di una bomba a mano in dotazione alle Forze Armate, ritenne, tuttavia, di non poter condividere la tesi di parte attrice, secondo la quale non sarebbe stato possibile rinvenire l'ordigno in questione nelle campagne di Norbello, se le Forze Armate, alle quali lo stesso apparteneva, non l'avessero lasciato incustodito o abbandonato, per cui la domanda pensionistica doveva essere accolta, in quanto rientrava nella fattispecie prevista dalla citata legge n. 437 del 1991. Sennonche', ad avviso della sezione, giusta il disposto di cui all'art. 1 della legge soprarichiamata, ai fini della concessione del trattamento pensionistico privilegiato a favore del civile, e' necessario che le armi o gli ordigni, il cui scoppio ha provocato le denunciate lesioni, siano stati lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze Armate «in occasione di esercitazioni combinate o isolate». Non e' quindi sufficiente, per la Sezione sarda, il fatto che le armi o gli ordigni esplosivi siano di certa appartenenza alle Forze Armate - con conseguente imputazione, a loro carico, della «perdita» degli stessi e della conseguente responsabilita' relativa ad incidenti per scoppio o esplosione - ma e' necessario, perche' si realizzi pienamente la fattispecie disciplinata dalla legge piu' volte richiamata, un ulteriore ed essenziale elemento, e cioe' che gli oggetti militari in argomento siano stati abbandonati o lasciati incustoditi «in occasione di esercitazioni combinate o isolate». Osserva ancora la sezione regionale come la disposizione invocata dal ricorrente a sostegno del gravame appaia dettata da una duplice e contrapposta esigenza. Essa intende, da un lato, indennizzare coloro che, estranei all'Amministrazione militare, possano subire danni in seguito ad attivita' di quest'ultima, caratterizzate, per loro natura, da pericolosita' come, per l'appunto, le esercitazioni militari, nel corso o al termine delle quali incombe un evidente obbligo di impiegare ogni mezzo a disposizione e di osservare la massima cautela per scongiurare ogni eventuale situazione di pericolo (si pensi, ad esempio, ai rischi conseguenti ad una incompleta bonifica dei luoghi ove si e' svolta una esercitazione a fuoco o a quelli di un insufficiente controllo o custodia, sul campo, di armi od ordigni esplosivi in dotazione). La richiamata disposizione, dall'altro lato, intende - secondo la sezione sarda - delimitare l'ambito di detta indennizzabilita', escludendola nelle ipotesi in cui non si sia svolta attivita' militare operativa, come, ad es., la normale attivita' anche addestrativa. Aggiunge, ulteriormente, la sezione che la necessaria relazione tra attivita' operativa delle Forze Armate ed evento dannoso sembra da escluder anche laddove venga meno la contiguita' territoriale tra il luogo in cui si e' verificato il fatto (scoppio d'arma, esplosione, etc.) e quello in cui si sono svolte le esercitazioni, dal momento che la ritenzione ed il trasferimento di un'arma o di un ordigno esplosivo in un luogo diverso da quello in cui era stato abbandonato (o lasciato incustodito) costituisce circostanza idonea ad interrompere il nesso di causalita' tra l'esercitazione militare e l'evento dannoso. Una volta assodato, quindi, che nell'anno 1989 (anno in cui il Pinna subi' l'infortunio in questione) e negli anni precedenti, nessuna esercitazione a fuoco si era svolta nelle vicinanze del comune di Norbello (ove avvenne l'esplosione) ha ritenuto la sezione sarda che la pretesa attrice non poteva trovare accoglimento, dovendosi escludere che il ricorrente avesse riportato le indicate lesioni nelle circostanze previste dalla legge n. 437 del 1991 per l'insorgenza del diritto a pensione. L'interessato ha proposto appello premettendo, anzitutto, che nella zona in cui si verifico' l'esplosione esiste un poligono di tiro e un distaccamento delle Forze Armate e che, nella medesima localita', frequenti sono le operazioni di repressione del crimine da parte delle forze di polizia. In questo quadro, eccessivamente restrittiva appare all'appellante la interpretazione data dalla sentenza impugnata al citato art. 1 della legge n. 437 del 1991, la quale non prenderebbe in considerazione, quindi, l'ipotesi che potesse trattarsi di ordigno andato, comunque, «perso» e, quindi, anche se non direttamente collegabile ad esercitazioni militari precedentemente compiute, pur sempre collegabile all'attivita' delle forze di sicurezza. Sostiene pertanto l'appellante che il giudice possa tuttavia, per analogia, applicare detta norma anche ai casi in cui gli ordigni esplosivi siano stati smarriti durante lo svolgimento, da parte delle Forze Armate, di altre attivita', non strettamente collegate con le «esercitazioni combinate o isolate». Se cosi' non fosse, aggiunge l'appellante, si verificherebbe una disparita' di trattamento, ingiustificata e certamente contraria al dettato costituzionale, tra una persona che diventi invalida a seguito dello scoppio di un ordigno esplosivo «perso» dalle Forze armate in occasione delle suddette esercitazioni ed altra persona che lo diventi a seguito dello scoppio di un ordigno esplosivo «perso» in altra occasione, come ad esempio, in caso di trasferimento di truppe e/o munizioni o durante operazioni anticrimine, etc. Si dice certo l'appellante che il legislatore abbia voluto, con l'art. 1 della legge n. 437 del 1991, risarcire in qualche modo tutti i cittadini dei danni fisici a loro derivati a seguito dello scoppio di un ordigno esplosivo, smarrito comunque dalle Forze armate, e non gia' operare distinzioni e discriminazioni, a seconda delle modalita' dello «smarrimento». Fa istanza, pertanto, perche' questa Corte, sospesa la decisione sul merito, trasmetta gli atti alla Corte costituzionale, affinche' venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale: 1) dell'art. l della legge n. 437 del 1991, nella parte in cui non prevede che la pensione privilegiata venga attribuita a tutti i cittadini italiani, divenuti invalidi a seguito dello scoppio di ordigni esplosivi, smarriti dalle Forze armate in tempo di pace, e non esclusivamente a quei cittadini che hanno subito danni per lo scoppio di ordigni lasciati incustoditi o abbandonati in occasione di esercitazioni combinate o isolate; 2) dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui non prevede la concessione del trattaniento pensionistico, qualora l'ordigno che ha provocato l'evento dannoso, sia stato smarrito in tempo di pace. D i r i t t o La norma di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 437, prevede il diritto a trattamento pensionistico privilegiato, a titolo di risarcimento, per il danno subito dal cittadino diventato invalido a seguito di scoppio di armi o ordigni esplosivi, lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace, in occasione di esercitazioni combinate o isolate. L'intendimento della suddetta legge e', dunque, quello di risarcire i danni causati ai cittadini italiani dall'attivita' svolta dalle Forze armate, «in occasione di esercitazioni combinate o isolate» in tempo di pace, purche' sia accertata l'esistenza di precise condizioni. La prima di esse consiste nella natura dell'oggetto causativo del danno, da ricollegare, cioe', alle Forze Armate, nel senso che la previsione normativa riguarda il danno causato da un ordigno (armi o ordigni esplosivi) in dotazione alle Forze armate. La seconda condizione e' che l'oggetto in questione, una volta accertata la sua riferibilita' alle Forze armate, risulti che sia stato lasciato incustodito o abbandonato, in occasione dello svolgimento di esercitazioni combinate o isolate. Le due condizioni servono quindi a garantire la tutela della vita e dell'integrita' fisica del cittadino in relazione ad attivita' di addestramento militare che, necessariamente, esalta il rischio, gia' normalmente connesso alla detenzione ed all'uso degli ordigni pericolosi. Le due condizioni debbono, a norma di legge, essere compresenti affinche' venga riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni subiti. Ma se, per quel che riguarda l'elemento materiale (armi o ordigni esplosivi) sembra agevole ipotizzare un rischio uniforme in tutto il territorio nazionale, e, quindi, una omogenea assunzione di responsabilita' da parte dello Stato nei confronti di tutti coloro che possono esserne stati danneggiati, non altrettanto sembra potersi affermare in relazione al secondo elemento, quello cioe' che rende applicabile la legge in questione solo qualora risulti accertato che il rinvenimento dell'ordigno in questione sia stato direttamente conseguente allo svolgimento di esercitazioni militari combinate o isolate. La legge condiziona, quindi, il riconoscimento del diritto in questione all'accertato svolgimento di attivita' di addestramento, trascurando, cosi', l'ipotesi del rinvenimento del tutto casuale dell'oggetto pericoloso che, pur dovendo essere attentamente custodito, puo' ben accadere che sia, invece, lasciato incustodito o abbandonato da un appartenente alle Forze armate e successivamente rinvenuto da un cittadino, a prescindere dall'«occasione di esercitazioni combinate o isolate». Tale condizione sembra, percio', mettere quasi in secondo piano la causa oggettiva del danno, che va pur sempre individuata nell'accidentale esplosione di un ordigno bellico in tempo di pace, la quale viene subordinata ad altra circostanza (esercitazioni combinate o isolate) che sembra irragionevolmente limitativa del diritto al risarcimento nonche' discriminatoria. Infatti, si deve anzitutto rilevare che la legge sembra tutelare il cittadino solo nei confronti di ordigni in dotazione alle Forze armate, e da esse «lasciati incustoditi o abbandonati in occasione di esercitazioni combinate o isolate», senza estendere tale tutela a identiche ipotesi di danno, allorquando gli ordigni siano stati, comunque «lasciati incustoditi o abbandonati», ma in occasione dello svolgimento di altre esercitazioni, come, ad es., dell'attivita' di sicurezza, la quale, anche se istituzionalmente affidata ad altri organi, non di rado vede impegnate anche le Forze armate. Per tale ragione, la garanzia e la tutela di cui trattasi, sembra che siano ingiustificatamente diverse, a seconda che siano coinvolte le Forze armate o quelle di sicurezza. Non solo, comunque, la legge pone tale irragionevole limitazione alla tutela di cui trattasi; soprattutto, essa non sembra tener conto delle differenti conseguenze derivanti dall'inopinato abbandono dell'ordigno, a seconda delle circostanze in cui il medesimo evento si verifica. Puo', infatti, accadere che il fatto si verifichi, in zone ove solitamente si svolgono piu' frequenti esercitazioni di addestramento, ad es. in quelle di confine, per cui e' piu' agevole dedurre che l'eventuale abbandono di un ordigno esplosivo sia stato conseguente ad esercitazioni militari, quelle cioe' che, in quel territorio sono, certamente, piu' volte avvenute. Se, invece, l'evento si e' verificato in altra zona, pur rapportandosi esso, comunque, al medesimo elemento oggettivo di rischio, l'accertamento delle circostanze in cui si e' verificato necessita di prove piu' difficili da addurre rispetto a quelle occorrenti nel primo caso, laddove, cioe', la sussistenza delle richieste condizioni potrebbe addirittura essere presunta. Ne deriva, di conseguenza, che il danno subito dal soggetto abitante nelle anzidette zone di confine appare piu' facilmente risarcibile, in quanto piu' agevole e' la prova, rispetto all'ipotesi che l'evento sia accaduto in altre parti del territorio nazionale. Sembra, pertanto, profilarsi il rischio che la necessita' della seconda delle sopraricordate condizioni, «in occasione di esercitazioni combinate o isolate», perche' si dia luogo alla concessione di pensione privilegiata ordinaria, comporti una possibile disparita' di trattamento, che non sembra giustificabile alla luce del reale intendimento del legislatore, quello cioe' di prevedere trattamento pensionistico privilegiato per i danni causati, comunque e dovunque, dalle Forze armate in tempo di pace. Poiche' scopo primario del legislatore puo' ritenersi quello di tutelare i cittadini dai danni causati da ordigno di appartenenza alle FF.AA., averlo subordinato ad una condizione del verificarsi di un servizio, escludendo altre ipotesi, magari casuali, e, soprattutto, ad accertamenti oggettivamente non eguali per tutto il territorio nazionale, sembra comportare una violazione dell'art. 3 della Costituzione. Per le ragioni anzidette, la questione di costituzionalita' non appare manifestamente infondata. La medesima, inoltre, appare rilevante ai fini del decidere in quanto, nel caso prospettato, il ricorrente ha subito indubbiamente il danno a causa di un ordigno in dotazione alle Forze armate, ma lasciato incustodito o abbandonato non in occasione di esercitazione combinate o isolate, per cui allo stato della vigente normativa il ricorso e' da respingere, mentre, al contrario, sarebbe da accogliere se la prospettata questione venisse ritenuta fondata. Per quanto riguarda la questione di legittimita' costituzionale sollevata anche con riguardo all'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 313, parte in cui non prevede la concessione del trattamento pensionistico, «qualora l'ordigno, che ha provocato l'evento dannoso, sia stato smarrito in tempo di pace», a prescindere dalla sua manifesta infondatezza o meno, essa appare, comunque, non rilevante, perche' esula dall'oggetto del presente giudizio, che e' costituito dall'invocata applicazione dell'art. 1 della legge n. 437 del 1991. Tra l'altro, controparte nel presente giudizio e' solo il Ministero della difesa, non competente per la concessione del trattamento pensionistico di guerra, cui quella norma si riferisce.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87; Giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 437, nella parte in cui richiede che gli ordigni esplosivi, il cui scoppio ha reso invalidi cittadini italiani, siano stati lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace «in occasione di esercitazioni combinate o isolate», in riferimento all'art. 3 Cost.; Sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e, successivamente, le relative attestazioni di avvenuta notificazione e comunicazione siano trasmesse, unitamente agli atti del giudizio, alla Corte costituzionale Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2003. Il Presidente: De Pascalis L'estensore: D'Aversa 03C0558