N. 324 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 2003
Ordinanza emessa il 14 gennaio 2003 dal tribunale di Taranto nel procedimento civile vertente tra Politor Service Soc. Coop. a r.l. e Poste italiane S.p.a. Poste e telecomunicazioni - Servizio di «postacelere» - Ritardato recapito del plico - Esonero dell'Amministrazione (e del concessionario) da qualsivoglia responsabilita' per i danni causati agli utenti - Ingiustificata attribuzione di un privilegio anacronistico alla S.p.a. Poste italiane - Violazione del canone di ragionevolezza e del principio di uguaglianza. - D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 6. - Costituzione, art. 3.(GU n.23 del 11-6-2003 )
IL TRIBUNALE Esaminati gli atti di causa e sciogliendo la riserva che precede, osserva. Con atto di citazione del 15 giugno 1999 la Soc.Coop. Politor Service a r.1., premesso che il 15 dicembre 1998, quale capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese, aveva inviato, avvalendosi del servizio «postacelere interna» della S.p.A. Poste Italiane - che garantiva la trasmissione e recapito della corrispondenza entro il primo o secondo giorno feriale successivo a quello di accettazione - la propria offerta in relazione a gara pubblica per l'appalto di servizi di igiene ambientale degli edifici ad uso agenzie postali di Pesaro e provincia indetta dalla stessa S.p.A. Poste Italiane e che il plico contenente l'offerta era pervenuto al destinatario solo il 21 dicembre 1998, quando ormai il termine per la ricezione delle stesse, fissato al 18 dicembre 1998, era dunque scaduto, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale la menzionata societa' per sentirla condannare al risarcimento dei danni nella misura di L. 50.000.000 essendo stata privata, con responsabilita' della convenuta per inadempimento, della possibilita' di partecipare alla gara e vedersi aggiudicato l'appalto, atteso che i risultati della gara stessa dimostravano come essa attrice avesse offerto corrispettivo inferiore a quello della ditta risultata poi vincitrice. La societa' convenuta eccepiva che il ritardo nell'esecuzione dell'obbligazione assunta era derivato dalla cancellazione per maltempo di alcuni voli utilizzati per il trasporto dei plichi «postacelere» nei giorni 16 e 17 dicembre 1998, nonche' da sciopero del personale delle Ferrovie dello Stato nei giorni 15, 16 e 17 dicembre e cio' costituiva esimente da responsabilita' ex artt. 1218 c.c. e punto 1.8 del regolamento operativo del «servizio postacelere» ai sensi del quale - comunque - per il caso del ritardato recapito della corrispondenza rispetto ai termini previsti dall'ente (attualmente: S.p.A.) competeva al mittente solo la differenza tra la tassa pagata e quella prevista per l'affrancatura di una raccomandata espresso. Concludeva dunque per il rigetto della domanda e, in via subordinata, per l'accoglimento della stessa nei limiti del detto indennizzo, ovvero - ancora piu' gradatamente - del 10% dell'importo di aggiudicazione dell'appalto. Le parti precisavano nell'udienza del 3 ottobre 2002 le definitive conclusioni e venivano fissati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. Cio' posto, e considerato che il rapporto tra la S.p.A. Poste Italiane e gli utenti e' rapporto contrattuale, come tale soggetto al regime del diritto privato: che l'art. 6 del d.P.R. n. 156/1973 contiene una regola generale di irresponsabilita' dell'amministrazione (e quindi, attualmente, della menzionata S.p.A. Poste Italiane) per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni «fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge»; che per quanto concerne il servizio di «postacelere» manca una disciplina speciale della responsabilita' del gestore del servizio per il caso di ritardo nella consegna del plico, essendo solo previsto dal punto 1.8 del regolamento operativo di tale servizio - e dunque da norma secondaria - per il caso di inosservanza dei tempi di recapito rispetto ai termini previsti e pubblicizzati per le singole destinazioni, la restituzione al mittente della differenza tra la tassa pagata e quella stabilita per l'affrancatura di una lettera raccomandata espresso di primo porto; che siffatto rimborso, avendo carattere meramente restitutorio di parte del corrispettivo versato alla societa', e nel limite cennato, non puo' assolvere una funzione risarcitoria del danno causato agli utenti del servizio - come osservato nella fattispecie analoga del ritardato recapito di telegramma da Corte costituzionale 20 giugno 2002, n. 254 - e viene dunque a concretare, evidentemente, per l'ipotesi che il plico di postacelere non sia recapitato nei tempi previsti, solo un prezzo minore del servizio - pari cioe' a quello della detta «raccomandata espresso» - con la conseguenza che tale caso, in assenza di norma speciale, resta disciplinato dalla regola generale dell'esonero della S.p.A. Poste Italiane da responsabilita' nei confronti degli utenti; che nella disciplina di diritto comune, cui deve ritenersi assoggettato il rapporto contrattuale intercorso tra la S.p.a. Poste Italiane e la Soc. Coop. Politor Service, e' nullo ai sensi dell'art. 1229 c.c. il patto di esonero da responsabilita' per dolo o colpa grave, sicche' l'esclusione di qualsiasi responsabilita' per il ritardato recapito del plico «postacelere» - e sulla scorta di quanto osservato dalla Corte costituzionale nella cennata statuizione - appare degradare il rapporto privatistico de quo a «rapporto di mero fatto e rappresenta quindi, nell'attuale fase di evoluzione dell'ordinamento, un anacronistico privilegio, privo di connessione con obiettive caratteristiche del servizio e percio' lesivo, al tempo stesso, del canone di ragionevolezza e del principio di uguaglianza garantiti dall'art. 3 della Costituzione», norma dunque che appare violata dal menzionato art. 6 d.P.R. n. 156/1973; che la questione di costituzionalita' di tale dettato normativo e' rilevante nel presente giudizio atteso che, non venendo in esame il caso di ritardo nella consegna del plico per fatto imputabile al mittente, di cui allo stesso punto 1.8 del regolamento, ove la norma censurata dovesse essere reputata costituzionalmente legittima, la domanda della Soc. Politor Service potrebbe trovare accoglimento nel solo limite del rimborso parziale di quanto corrisposto alla S.p.A. Poste Italiane.
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge costituzionale n. 87/1953, solleva di ufficio, in quanto non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 156/1973 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; Per l'effetto sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina altresi' che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento. Taranto, addi' 14 gennaio 2003 Il giudice: Scisci 03C0561