N. 324 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 2003

Ordinanza  emessa  il  14  gennaio  2003 dal tribunale di Taranto nel
procedimento  civile vertente tra Politor Service Soc. Coop. a r.l. e
Poste italiane S.p.a.

Poste  e  telecomunicazioni  -  Servizio di «postacelere» - Ritardato
  recapito   del   plico   -   Esonero  dell'Amministrazione  (e  del
  concessionario) da qualsivoglia responsabilita' per i danni causati
  agli   utenti   -  Ingiustificata  attribuzione  di  un  privilegio
  anacronistico alla S.p.a. Poste italiane - Violazione del canone di
  ragionevolezza e del principio di uguaglianza.
- D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 6.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.23 del 11-6-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Esaminati gli atti di causa e sciogliendo la riserva che precede,
osserva.
    Con  atto  di  citazione  del 15 giugno 1999 la Soc.Coop. Politor
Service a r.1., premesso che il 15 dicembre 1998, quale capogruppo di
raggruppamento  temporaneo di imprese, aveva inviato, avvalendosi del
servizio  «postacelere  interna»  della  S.p.A.  Poste Italiane - che
garantiva  la  trasmissione  e recapito della corrispondenza entro il
primo  o secondo giorno feriale successivo a quello di accettazione -
la  propria  offerta  in  relazione  a gara pubblica per l'appalto di
servizi  di igiene ambientale degli edifici ad uso agenzie postali di
Pesaro  e  provincia indetta dalla stessa S.p.A. Poste Italiane e che
il  plico  contenente l'offerta era pervenuto al destinatario solo il
21  dicembre  1998,  quando  ormai  il termine per la ricezione delle
stesse, fissato al 18 dicembre 1998, era dunque scaduto, conveniva in
giudizio  innanzi  a  questo  tribunale  la  menzionata  societa' per
sentirla  condannare  al  risarcimento  dei  danni nella misura di L.
50.000.000 essendo stata privata, con responsabilita' della convenuta
per  inadempimento,  della  possibilita'  di  partecipare alla gara e
vedersi  aggiudicato  l'appalto,  atteso  che  i risultati della gara
stessa  dimostravano  come  essa attrice avesse offerto corrispettivo
inferiore a quello della ditta risultata poi vincitrice.
    La  societa'  convenuta  eccepiva  che il ritardo nell'esecuzione
dell'obbligazione   assunta  era  derivato  dalla  cancellazione  per
maltempo  di  alcuni  voli  utilizzati  per  il  trasporto dei plichi
«postacelere»  nei  giorni 16 e 17 dicembre 1998, nonche' da sciopero
del  personale  delle  Ferrovie  dello  Stato  nei giorni 15, 16 e 17
dicembre  e cio' costituiva esimente da responsabilita' ex artt. 1218
c.c. e punto 1.8 del regolamento operativo del «servizio postacelere»
ai  sensi  del  quale - comunque - per il caso del ritardato recapito
della   corrispondenza   rispetto   ai   termini  previsti  dall'ente
(attualmente: S.p.A.) competeva al mittente solo la differenza tra la
tassa pagata e quella prevista per l'affrancatura di una raccomandata
espresso.
    Concludeva  dunque  per  il  rigetto  della  domanda  e,  in  via
subordinata,  per  l'accoglimento  della  stessa nei limiti del detto
indennizzo,  ovvero - ancora piu' gradatamente - del 10% dell'importo
di aggiudicazione dell'appalto.
    Le   parti   precisavano  nell'udienza  del  3  ottobre  2002  le
definitive  conclusioni  e venivano fissati i termini per il deposito
delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
    Cio'  posto,  e  considerato  che il rapporto tra la S.p.A. Poste
Italiane e gli utenti e' rapporto contrattuale, come tale soggetto al
regime del diritto privato:
        che  l'art. 6  del  d.P.R.  n. 156/1973  contiene  una regola
generale   di   irresponsabilita'   dell'amministrazione  (e  quindi,
attualmente,  della  menzionata  S.p.A. Poste Italiane) per i servizi
postali,  di  bancoposta  e delle telecomunicazioni «fuori dei casi e
dei limiti espressamente stabiliti dalla legge»;
        che  per  quanto  concerne il servizio di «postacelere» manca
una   disciplina  speciale  della  responsabilita'  del  gestore  del
servizio  per  il  caso  di ritardo nella consegna del plico, essendo
solo  previsto  dal  punto  1.8  del  regolamento  operativo  di tale
servizio - e dunque da norma secondaria - per il caso di inosservanza
dei  tempi  di  recapito rispetto ai termini previsti e pubblicizzati
per  le  singole  destinazioni,  la  restituzione  al  mittente della
differenza  tra la tassa pagata e quella stabilita per l'affrancatura
di una lettera raccomandata espresso di primo porto;
        che    siffatto    rimborso,   avendo   carattere   meramente
restitutorio  di parte del corrispettivo versato alla societa', e nel
limite  cennato,  non  puo'  assolvere  una funzione risarcitoria del
danno  causato  agli  utenti  del  servizio  -  come  osservato nella
fattispecie  analoga  del  ritardato  recapito di telegramma da Corte
costituzionale  20 giugno 2002, n. 254 - e viene dunque a concretare,
evidentemente,  per  l'ipotesi  che  il  plico di postacelere non sia
recapitato  nei  tempi previsti, solo un prezzo minore del servizio -
pari  cioe'  a  quello  della  detta «raccomandata espresso» - con la
conseguenza  che  tale  caso,  in  assenza  di  norma speciale, resta
disciplinato  dalla  regola  generale dell'esonero della S.p.A. Poste
Italiane da responsabilita' nei confronti degli utenti;
        che  nella  disciplina  di diritto comune, cui deve ritenersi
assoggettato  il rapporto contrattuale intercorso tra la S.p.a. Poste
Italiane  e  la  Soc.  Coop.  Politor  Service,  e'  nullo  ai  sensi
dell'art. 1229 c.c. il patto di esonero da responsabilita' per dolo o
colpa grave, sicche' l'esclusione di qualsiasi responsabilita' per il
ritardato recapito del plico «postacelere» - e sulla scorta di quanto
osservato  dalla  Corte  costituzionale  nella  cennata statuizione -
appare  degradare il rapporto privatistico de quo a «rapporto di mero
fatto   e   rappresenta   quindi,  nell'attuale  fase  di  evoluzione
dell'ordinamento,  un  anacronistico privilegio, privo di connessione
con obiettive caratteristiche del servizio e percio' lesivo, al tempo
stesso,  del  canone di ragionevolezza e del principio di uguaglianza
garantiti  dall'art. 3  della  Costituzione», norma dunque che appare
violata dal menzionato art. 6 d.P.R. n. 156/1973;
        che   la  questione  di  costituzionalita'  di  tale  dettato
normativo  e' rilevante nel presente giudizio atteso che, non venendo
in  esame  il  caso  di  ritardo  nella  consegna del plico per fatto
imputabile al mittente, di cui allo stesso punto 1.8 del regolamento,
ove  la  norma  censurata  dovesse essere reputata costituzionalmente
legittima,  la  domanda  della  Soc. Politor Service potrebbe trovare
accoglimento   nel  solo  limite  del  rimborso  parziale  di  quanto
corrisposto alla S.p.A. Poste Italiane.
                              P. Q. M.
    Visto  l'art.   23  legge  costituzionale  n. 87/1953, solleva di
ufficio,  in  quanto  non  manifestamente  infondata  e rilevante nel
presente   giudizio,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 6  del  d.P.R. n. 156/1973 per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione;
    Per   l'effetto   sospende  il  giudizio  e  dispone  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina   altresi'  che  a  cura  della  cancelleria  la  presente
ordinanza  sia  notificata  alle  parti in causa ed al Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e  sia  comunicata  ai Presidenti delle due
camere del Parlamento.
        Taranto, addi' 14 gennaio 2003
                         Il giudice: Scisci
03C0561