N. 325 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 marzo 2003
Ordinanza emessa il 6 marzo 2003 dal tribunale di S. Maria Capua Vetere, sez. distaccata di Aversa nel procedimento penale a carico di Martucci Raffaele Processo penale - Richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero - Rigetto da parte del giudice ed invito a formulare l'imputazione - Successiva emissione del decreto che dispone il giudizio - Mancata previsione del previo invio all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari - Disparita' di trattamento rispetto alla ipotesi di cui agli artt. 415-bis e 416 cod. proc. pen. - Lesione del diritto di difesa. - Codice di procedura penale (nuovo), art. 409, comma 5. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.23 del 11-6-2003 )
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Verbale di udienza (art. 567, 480 e segg. c.p.p.) L'anno 2003, il mese di marzo, il giorno 6, alle ore 12,33 in Aversa, davanti al dott. Giovanni Carbone, sezione distaccata di Aversa con l'assistenza del cancelliere Silvana Migliaccio che, espressamente autorizzato, si avvale dell'ausiliario tecnico sig. per che inizia alle ore per la trattazione in pubblica udienza del processo n. 148/03 nei confronti di Martucci Raffaele. Sono presenti: il pubblico ministero dott. Gaetano Signoriello; l'imputato Martucci Raffaele, presente; assistito e difeso da: avv. Cantelli Giovanni, presente. Fatto l'appello del... person... offes... de... testimon..., dei periti, interpreti e consulenti tecnici, si da' atto che, Pelosi, Raimondo assenti, Giannelli assente. Presenti: Di Franco, Valente, Crispino, Basco. Procedimento penale n. 148/03, mod. 23 a carico di: Martucci Raffaele; Udienza del 6 marzo 2003; Giudice: dott. G. Carbone; Pubblico ministero: dott. G. Signoriello; Cancelliere d'udienza: sig. S. Migliaccio; Stenotipista: sig. M. Sarnataro. Dif.: il difensore eccepisce la nullita' del decreto con il quale e' stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato per mancanza della notifica, mancanza assoluta, chiedo scusa, dell'avviso di cui al 415-bis nei confronti dell'indagato. Ritiene questo difensore che, anche nel caso specifico, tale avviso andava comunque notificato al Martucci nel caso di specie perche' lo stesso sarebbe stato messo nelle condizioni di potersi difendere in ordine a quella che era la contestazione, soprattutto di poter rendere interrogatorio e di indicare le testimonianze o gli atti necessari per la sua difesa. In via subordinata comunque, nel caso in cui la Signoria Vostra dovesse ritenere non fondata la eccezione proposta, in quanto non necessario l'avviso di cui al 415-bis nel caso di specie, ritenere comunque la incostituzionalita' dell'art. 409 codice di procedura penale in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione apparendo sostanzialmente evidente che vi era e' una disparita' di trattamento tra l'imputato nel caso specifico rinviato a giudizio direttamente a seguito di imputazione coatta formulata dal pubblico ministero su richiesta del giudice e invece il trattamento riservato dalla legge all'indagato e poi che riceve normalmente l'avviso di 415-bis. Questa disparita' sostanzialmente nella mancata possibilita' per l'indagato stesso di chiedere e di rendere interrogatorio al pubblico ministero nella mancata possibilita' di produrre memoria difensiva o di indicare i termini di prova sui quali ritiene che sia necessario sviluppare ulteriormente le indagini. Cio' a comprova il termine ristretto di dieci giorni che e' dato al pubblico ministero per la formulazione del capo di imputazione che non considererebbe in alcun modo, anche nel caso venisse accordata all'indagato la possibilita' di indicare dei nuovi termini di prova, di sviluppare l'indagine anche sulle ulteriori istanze dedotte in sede camerale dall'indagato. Giudice: parola al pubblico ministero sia sulle eccezioni in via principale e sulla subordinata di sospensione del processo per incidente costituzionale. P.M.: il pubblico ministero si oppone all'eccezione di nullita' del d.c. per omessa notifica del 415-bis in quanto detta notifica non e' prevista dall'art. 415 che obbliga ... infatti l'articolo stesso, il pubblico ministero a ... Giudice: non l'art. 415... P.M.: 415-bis obbliga il pubblico ministero a notificare la persona sottoposta alle indagini avviso delle conclusioni delle indagini stesse, se non deve formulare richieste di archiviazione. In questo caso, essendo stata formulata richiesta di archiviazione e a seguito e' stata chiesta l'imputazione coatta dal g.i.p., il pubblico ministero non era tenuto a notificare il 415-bis. Per lo stesso motivo si oppone anche l'eccezione di incostituzionalita' con conseguente sospensione del processo. Giudice: il giudice si ritira. Il giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 12,35. Il giudice rientra in aula alle ore 13. Giudice: il giudice accoglie la richiesta subordinata della difesa di sospensione del processo per illegittimita' costituzionale dell'art. 409, comma cinque, c.p.p. per omissione dell'avviso 415-bis c.p.p. in violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Innanzitutto il giudice acquisisce agli atti del fascicolo ai soli fini della decisione della questione preliminare sia dell'ordinanza emessa dal g.i.p. a seguito di rigetto della richiesta di archiviazione e sia dell'imputazione coatta formulata dal pubblico ministero e sia del verbale di udienza preliminare dell'8 novembre 2003, a seguito della quale udienza preliminare poi c'e' stato il decreto che dispone a giudizio per la data odierna. Il giudice rileva che vi e' una differente disciplina tra l'ipotesi ordinaria che sfocia nell'emissione del decreto che dispone il giudizio, e cioe' 415-bis, richiesta di rinvio a giudizio, 416 c.p.p., udienza preliminare, decreto che dispone giudizio. Questa e' l'ipotesi ordinaria. Poi c'e' l'ipotesi che abbiamo visto oggi essere capitata, cioe' richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ordinanza del g.i.p. di formulazione coatta del capo di imputazione, formulazione coatta del capo di imputazione, fissazione dell'udienza preliminare decreto che dispone il giudizio. In questa seconda serie di atti processuali e' pacifico che allo stato attuale della normativa non va fatto il 415-bis per la seconda serie di atti processuali e discrasia tra un soggetto che deve comparire davanti ad un giudice a seguito della serie ordinaria degli atti processuali che gode delle chance che gli offre il 415-bis e il soggetto che va davanti al giudice, sempre a seguito di decreto che dispone il giudizio, pero' con la formulazione coatta che non gode delle chance che gli offre il 415-bis. La eccezione della difesa insinua il dubbio nella mente del giudice, il giudice dubita della legittimita' costituzionale di questa differenza normativa, ritiene la questione non manifestamente infondata e ritiene la questione rilevante nel processo de quo perche', ove mai fosse accolta, si dovrebbe fare il 415-bis. Per questi motivi sospende il processo, sospende la prescrizione ai sensi dell'art. 159, comma 1, codice penale, dispone l'invio degli atti del fascicolo, compresi quelli che oggi ha acquisito ai soli fini della valutazione della questione preliminare, alla Corte costituzionale, manda alla cancelleria per tutti gli adempimenti di rito. Il presente verbale relativo al procedimento penale n. 148/2003 e' stato effettuato dalla S.r.l. Sediver (operatrice sig.ra Flora Isernia) ed e' composto di cinque pagine. Ha effettuato la registrazione all'udienza l'operatrice sig.ra Mariarosaria Sarnataro. Per la Sediver Depositato in cancelleria il 10 marzo 2003. Il cancelliere Preliminarmente segue stenotipia. Il giudice si ritira alle ore 12,49. Il giudice alle ore 15,02 rientra in aula di udienza e accoglie la richiesta subordinata della difesa di sospensione del processo per illegittimita' costituzionale dell'art. 409, comma 5, c.p.p. per omissione avviso 415-bis c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Segue stenotipia. Il giudice sospende il processo, sospende la prescrizione, dispone la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Verbale viene chiuso alle ore 13,14. Il giudice: Carbone 03C0562