N. 332 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 marzo 2003
Ordinanza emessa il 22 marzo 2003 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Ricu Daniel Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevolezza - Carenza del requisito della necessita' ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla liberta' personale. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.(GU n.23 del 11-6-2003 )
IL TRIBUNALE All'udienza del 22 marzo 2003 ha pronunciato la seguente ordinanza di rimesssione alla Corte costituzionale di questione di legittimita' sollevata in via incidentale. In data 21 marzo 2003 il personale del Commissariato p.s. Vescovio traeva in arresto Ruxandra Cosmin alias Ricu Daniel per il reato di cui all'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; presentato all'odierna udienza per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo, sentita la relazione dell'agente operante ed effettuato l'interrogatorio dell'imputato, il p.m. chiedeva convalidarsi l'arresto ai sensi del comma 5-quinquies dell'art. 14, d.lgs. citato; Il difensore chiedeva non convalidarsi l'arresto. Ritiene il giudice che debba essere sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies d.lgs. cit. in riferimento agli artt. 13 comma 3 e 3 della costituzione. In via preliminare, va rilevato come non possa dubitarsi della legittimita' dell'operato della p.g. che ha adottato la misura restrittiva della liberta' personale nella flagranza di n reato per il quale e' attualmente previsto l'arresto obbligatorio; gli stessi agenti peraltro hanno ritualmente presentato l'arrestato per la convalida, onde nessun rilievo puo' essere mosso agli agenti. Sempre in via preliminare, va rilevato come la questione che si intende qui sollevare non abbia certamente perso la sua rilevanza anche qualora il giudice rimetta in liberta' l'arrestato, atteso che comunque deve essere accertata la legittimita' dell'arresto eseguito, che nella fattispecie verrebbe meno ove fosse dichiarata la illegittimita' costituzionale della disposizione in base alla quale esso e' stato operato (cfr. C. cost. 16 febbraio 1993 n. 54). Venendo ora all'esame del merito, va rilevato come la norma di cui all'art. 13 Cost., oltre ad affermare la inviolabilita' della liberta' personale ed a prevedere una espressa riserva di legge in materia, preveda un principio generale secondo il quale la liberta' della persona puo' essere ristretta solo con atto motivato dell'autorita' giudiziaria; l'unica deroga contemplata dalla norma in esame e' prevista al comma 3, ove si afferma che l'adozione di provvedimenti provvisori e' consentita all'autorita' di pubblica sicurezza solo in presenza di casi eccezionali di necessita' e di urgenza indicati tassativamente dalla legge. A proposito del significato del termine eccezionale, la Corte costituzionale ha ritenuto che esso non e' legato alla rarita' della fattispecie considerata, bensi' al suo porsi al di fuori della regola ordinaria e che pertanto tale requisito non puo' ritenersi contraddetto dalla frequenza e dalla prevedibilita' dei fatti di violazione della norma incriminatrice (cfr. sentenza n. 64/1977 in tema di art. 9, legge n. 1423/56). Nessun ulteriore dubbio puo' pertanto essere sollevato - alla luce della citata decisione - in relazione alla presenza nel caso in esame del requisito della eccezionalita'. Diversa conclusione deve - ad avviso del giudice - essere raggiunta a proposito degli ulteriori requisiti della necessita' e dell'urgenza; sul punto, va ricordato come la corte stessa abbia ritenuto che «... gli estremi della necessita' ed urgenza affidati al prudente apprezzamento degli organi di polizia nell'esercizio della funzione di pubblica sicurezza ... vanno visti sia in relazione alle esigenze dell'acquisizione e della conservazione delle prove, sia soprattutto alle qualita' morali del soggetto attivo, cioe' piu' in generale agli elementi subiettivi indicati dall'art. 133 c.p.» (cfr. C. cost. n. 173/1971). Nel sistema vigente, la misura dell'arresto obbligatorio e' prevista infatti nei casi di flagranza di reati connotati da particolare gravita', ossia quelli per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti (art. 380, comma primo c.p.p.) e nei casi di flagranza di altri reati, specificamente indicati (art. 380, comma secondo c.p.p.) che sono stati individuati dal legislatore come caratterizzati da speciali esigenze di tutela della collettivita' (cfr. legge delega 16 febbraio 1981). In tutti questi casi la necessita' e l'urgenza sono insite nella natura stessa dei reati per i quali la misura in esame e' stata prevista, reati che sono oggettivamente e concretamente suscettibili di compromettere le citate esigenze. Il reato di cui all'art. 14 comma quinto d.lgs. citato, che ha natura contravvenzionale, consiste invece nella semplice inottemperanza da parte dello straniero all'ordine di espulsione emanato dal questore, in assenza di giustificato motivo. Questa violazione si pone dunque su un piano del tutto diverso rispetto a quello dei reati appena considerati: in particolare, la condotta che lo integra non e' suscettibile di destare - ne' oggettivamente considerata, ne' valutata in relazione alle condizioni soggettive dell'agente - particolare allarme sociale, tale da giustificare di per se' l'adozione immediata di un provvedimento limitativo della liberta' personale, quale quello previsto dalla nuova normativa. Sul punto, va evidenziato come nel caso di specie per espresso dettato normativo non sia consentita - mancandone i presupposti di legge - l'applicazione di alcuna misura cautelare; l'arresto operato dalla p.g. e' pertanto destinato ad esaurire i suoi effetti ancor prima dell'udienza di convalida: la norma di cui all'art. 121 disp. att. c.p.p. stabilisce infatti che quando il p.m. ritenga di non dover chiedere l'applicazione di misure coercitive - ed ancor piu' evidentemente quando non possa richiedere tali misure - egli debba disporre l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato. Il provvedimento contemplato dalla norma in esame si discosta dunque da quella che e' la finalita' propria dell'arresto - generalmente precautelare - ossia strettamente funzionale alla successiva applicazione di una misura cautelare da parte dell'a.g. Ne' puo' sostenersi che i requisiti in esame possano essere individuati con riferimento alla necessita' di instaurare il giudizio con rito direttissimo, posto che, per le considerazioni sopra svolte, tale giudizio si svolgera' necessariamente nei confronti di un imputato in stato di liberta'. Ancora, va rilevato come la necessita' e l'urgenza di limitare la liberta' dello straniero nel caso di specie non trovino giustificazione nemmeno in relazione al fine - peraltro estraneo alle finalita' proprie dell'istituto - di rendere possibile la sua successiva espulsione dal territorio dello Stato; il comma quinto-ter dell'art. 14 prevede infatti che in tale caso l'espulsione avviene sempre mediante accompagnamento alla frontiera e dunque - in base a tale disposizione - e' in ogni caso garantito l'effettivo allontanamento dello straniero dal territorio nazionale. L'inutilita' della misura in esame al fine indicato traspare poi con maggiore evidenza nell'ipotesi in cui non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione, ipotesi nella quale il questore, ai sensi del comma quinto-quinquies dell'art. 14, puo' disporre che lo straniero sia trattenuto in un centro di permanenza temporanea, per la durata di trenta giorni, prorogabili per ulteriori trenta. Infine, appare di immediata evidenza la assoluta irrilevanza del provvedimento restrittivo in esame in relazione ad eventuali finalita' di acquisizione o conservazione della prova del reato certamente non compromesse ove il soggetto resti in liberta'. La restrizione della liberta' personale dello straniero prevista dalla norma in esame e' dunque priva di ogni concreta utilita' e appare in conclusione fine a se' stessa e quindi del tutto irragionevole, in contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 244 del 1974, laddove e' stata riconosciuta nella materia in questione ampia discrezionalita' al legislatore, discrezionalita' limitata solo dalla manifesta irragionevolezza delle scelte operate. La ritenuta irragionevolezza della previsione dell'arresto obbligatorio nel caso di specie consente di ritenere la misura in esame manifestamente discriminatoria nei confronti di una categoria di persone socialmente sfavorite e consente dunque di dubitare della conformita' della stessa al dettato dell'art. 3 Cost. Ben diversa sarebbe la situazione qualora il legislatore avesse previsto - nel caso in esame - la facoltativita' dell'arresto, lasciando all'autorita' di p.s. una discrezionalita' da esercitarsi in presenza di determinate situazioni soggettive che rendessero concretamente necessario ed urgente l'intervento di p.s., fermo restando il controllo dell'autorita' giudiziaria sulla effettiva esistenza di tali requisiti, cosi' come si puo' argomentare dalla sentenza n. 64 del 1977, relativa ad una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, legge n. 1423/1956; in tale occasione la Corte ha infatti affermato la conformita' al dettato costituzionale della norma citata proprio in quanto prevede una ipotesi di arresto facoltativo e non obbligatorio.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost.; 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinqies, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge 26 agosto 2002, n. 189, nella parte in cui dispone che, per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, stesso decreto, sia obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, per violazione degli artt. 13, comma terzo, e 3 Costituzione, come sopra motivato. Dispone la immediata trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale e sospende il presente procedimento sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma il 22 marzo 2003 Il giudice: Callari 03c0569