N. 338 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 febbraio 2003
Ordinanza emessa il 4 febbraio 2003 dal giudice di pace di Bibbiena nel procedimento penale a carico di Baldini Giulio Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Applicazione della pena su richiesta delle parti Mancata previsione - Questione di legittimita' costituzionale sollevata con mero rinvio all'eccezione di parte. - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 2, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 24 e 25.(GU n.24 del 18-6-2003 )
IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza del 4 febbraio 2003 nel procedimento penale a carico di Baldini Giulio. Preliminarmente l'avv. Bendoni eccepisce la incostituzionalita' dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 limitatamente alla esclusione dell'applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) davanti al giudice di pace in sede penale, in relazione e per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione. Cio' sia in relazione ad identiche fattispecie di reato commesse prima o dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo succitato, sia in relazione a fattispecie di reato piu' gravi o comunque di concorso di reati piu' gravi di quello di cui oggi e' giudizio che consentono il «patteggiamento». Il pubblico ministero prende atto di quanto esposto dall'avv. Bendoni e si rimette a giustizia.
P. Q. M. Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274; Visti gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione; Ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimita' posta dal difensore dell'imputato e in considerazione dell'esigenza di chiarezza sul punto manifestata da piu' parti; Rimanda alla Corte costituzionale la decisione sul punto. Bibbiena, addi' 4 febbraio 2003 Il giudice di pace: Abbamondi 03c0578