N. 338 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 febbraio 2003

Ordinanza  emessa  il 4 febbraio 2003 dal giudice di pace di Bibbiena
nel procedimento penale a carico di Baldini Giulio

Processo   penale  -  Procedimento  davanti  al  giudice  di  pace  -
  Applicazione della pena su richiesta delle parti Mancata previsione
  -  Questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata  con mero
  rinvio all'eccezione di parte.
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 2, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25.
(GU n.24 del 18-6-2003 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha   emesso   la  seguente  ordinanza  del  4 febbraio  2003  nel
procedimento penale a carico di Baldini Giulio.
    Preliminarmente  l'avv.  Bendoni eccepisce la incostituzionalita'
dell'art. 2,  comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
limitatamente   alla   esclusione  dell'applicazione  della  pena  su
richiesta  (art. 444  c.p.p.)  davanti  al  giudice  di  pace in sede
penale,  in  relazione e per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 della
Costituzione.
    Cio'  sia in relazione ad identiche fattispecie di reato commesse
prima  o  dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo succitato,
sia  in  relazione  a  fattispecie  di reato piu' gravi o comunque di
concorso  di  reati  piu' gravi di quello di cui oggi e' giudizio che
consentono il «patteggiamento».
    Il  pubblico  ministero  prende  atto di quanto esposto dall'avv.
Bendoni e si rimette a giustizia.
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274;
    Visti gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione;
    Ritenendo   non   manifestamente   infondata   la   questione  di
legittimita'  posta  dal  difensore dell'imputato e in considerazione
dell'esigenza di chiarezza sul punto manifestata da piu' parti;
    Rimanda alla Corte costituzionale la decisione sul punto.
        Bibbiena, addi' 4 febbraio 2003
                    Il giudice di pace: Abbamondi
03c0578