N. 344 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 dicembre 2002
Ordinanza emessa il 3 dicembre 2002 dal giudice di pace di Milano nel procedimento civile vertente tra Fischetti Sebastiano e comune di Milano Amministrazione pubblica - Atti amministrativi informatizzati - Sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile - Previsione esorbitante dalla delega concessa al Governo con la legge n. 421/1992. - Decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39, art. 3, comma 2. - Costituzione art. 76 (in relazione all'art. 2, comma 1, lett. mm, della legge 23 ottobre 1992, n. 421).(GU n.24 del 18-6-2003 )
IL GIUDICE DI PACE Premesso che presso questo giudice pende la causa R.G. 18253/01 promossa dall'avv. Sebastiano Fischetti del Foro di Milano, in proprio, contro il comune di Milano in persona del sindaco pro tempore dott. Gabriele Albertini, avente per oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ex art. 22, legge 24 novembre 1981, n. 689; che l'opponente, nelle proprie conclusioni precisate con note difensive del 29 giugno 2002, ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 12 dicembre 1993, n. 39, nella parte in cui prevede per gli atti amministrativi informatizzati la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile; che la citata norma e' stata emanata in violazione dell'art. 76 della Costituzione per carenza di delega del Governo sul punto, avendo lo stesso disposto in modo difforme dalla delega concessa dal Parlamento con la legge 23 ottobre 1992, art. 2, comma 1, lettera mm), eccedendo da essa; che, pertanto, l'art. 3 del d.lgs. 12 dicembre 1993, n. 39, deve ritenersi viziato da illegittimita' costituzionale per i seguenti M o t i v i Il carattere estremamente ristretto della delega conferita al Governo dall'art. 2, comma 1, lettera mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 fa propendere per una interpretazione restrittiva della norma, da ritenersi riferibile ai soli atti amministrativi suscettibili di completa ed automatica elaborazione informatica, mentre essa non puo' ritenersi riferibile a provvedimenti amministrativi in generale che, dovendo essere specificatamente motivati (ex art. 3, legge n. 241/1990) in relazione al singolo caso concreto, non sono suscettibili di informatizzazione automatica, in relazione ai quali la legge di delega non avrebbe potuto prescindere (come, invece, prescinde) dalla formulazione di specifici principi e criteri direttivi (art. 76 Costituzione) con riferimento alle caratteristiche di tali atti, riguardo alle procedure, a limiti e ad effetti della loro informatizzazione, cosi' come la norma di delegata non avrebbe potuto esimersi dal dettare una particolare disciplina in proposito. Ma vi e' un argomento oggettivo che sovrasta tutti gli altri. La legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, comma 1, lettera mm), essendo antecedente non poteva abrogare una legge successiva, se mai il contrario. Infatti la legge successiva e' l'art. 383, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione al c.d.s.), richiamato dall'art. 385 dello stesso regolamento, ove e' detto che il verbale anche quando e' redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati deve essere conforme al mod. VI - 1, allegato al regolamento, di cui fa parte integrante. E detto modello VI - 1 porta nella parte inferiore destra la sottoscrizione degli accertatori (ovviamente in originale!). Pertanto l'eccezione di illegittimita' costituzionale del piu' volte citato art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 promana in primis da un principio di logica ed in secondo luogo da un principio cronologico, secondo cui una legge anteriore non puo' abrogare una legge successiva, anche perche' non ne conosce l'esistenza. Premesso ancora che l'eccezione sollevata dall'opponente investendo altra competenza non e' risolubile dal giudice a quo, per cui tra detto giudizio ed il giudizio richiesto esiste un rapporto di pregiudizialita' costituzionale; che detta pregiudizialita' e' attuale; che detta legge di cui e' eccepita l'illegittimita' costituzionale sia necessariamente da applicare nel giudizio de quo; che la questione sollevata ha concreta rilevanza, in quanto la norma eccepita influisce sulla decisione del giudizio e questo giudice potra' avvalersi della nuova situazione ipotizzata dopo la dichiarazione di incostituzionalita'; che la risoluzione di detta questione ha utilita' concreta nel regolare il modo di giudicare nei numerosissimi giudizi analoghi; che questo giudice ritiene non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 12 dicembre 1993, n. 39, per carenza di delega del Governo nell'emanarlo;
P. Q. M. Dispone la rimessione degli atti di causa alla Corte costituzionale per il giudizio di illegittimita' costituzionale del citato art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 39/1993 e, pertanto, Sospende il giudizio in corso da riassumere nel termine assegnato dopo la pronuncia della Corte costituzionale, nonche' l'esecuzione delle cartelle esattoriali impugnate; Da lettura in udienza della presente ordinanza; Manda la Cancelleria: 1) a notificare immediatamente la presente ordinanza all'on.le Presidente del Consiglio dei ministri; 2) a comunicare immediatamente la stessa all'on.le Presidente della Camera dei deputati e all'on.le Presidente del Senato della Repubblica; 3) al ricevimento della notizia di effettuata notifica e comunicazioni di cui sopra trasmettere immediatamente la presente ordinanza alla Corte costituzionale, unitamente agli atti del processo ed alla prova della eseguita notifica e comunicazioni. Milano, addi' 3 dicembre 2002 Il giudice di pace: Basile 03C0584