N. 344 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 dicembre 2002

Ordinanza emessa il 3 dicembre 2002 dal giudice di pace di Milano nel
procedimento  civile  vertente  tra  Fischetti Sebastiano e comune di
Milano

Amministrazione  pubblica  -  Atti  amministrativi  informatizzati  -
  Sostituzione  della  firma autografa con l'indicazione a stampa del
  nominativo del soggetto responsabile - Previsione esorbitante dalla
  delega concessa al Governo con la legge n. 421/1992.
- Decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39, art. 3, comma 2.
- Costituzione  art. 76  (in relazione all'art. 2, comma 1, lett. mm,
  della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
(GU n.24 del 18-6-2003 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Premesso  che  presso questo giudice pende la causa R.G. 18253/01
promossa  dall'avv. Sebastiano  Fischetti  del  Foro  di  Milano,  in
proprio,  contro  il  comune  di  Milano  in  persona del sindaco pro
tempore  dott. Gabriele  Albertini, avente per oggetto opposizione ad
ordinanza-ingiunzione, ex art. 22, legge 24 novembre 1981, n. 689;
        che l'opponente, nelle proprie conclusioni precisate con note
difensive   del   29 giugno   2002,   ha   eccepito  l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 3,  comma  2,  del d.lgs. 12 dicembre 1993,
n. 39,  nella  parte  in  cui  prevede  per  gli  atti amministrativi
informatizzati    la   sostituzione   della   firma   autografa   con
l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile;
        che   la   citata   norma  e'  stata  emanata  in  violazione
dell'art. 76 della Costituzione per carenza di delega del Governo sul
punto,  avendo  lo  stesso  disposto  in  modo  difforme dalla delega
concessa  dal  Parlamento con la legge 23 ottobre 1992, art. 2, comma
1, lettera mm), eccedendo da essa;
        che,  pertanto,  l'art. 3 del d.lgs. 12 dicembre 1993, n. 39,
deve   ritenersi  viziato  da  illegittimita'  costituzionale  per  i
seguenti

                             M o t i v i

    Il  carattere  estremamente  ristretto  della delega conferita al
Governo  dall'art. 2,  comma  1,  lettera  mm) della legge 23 ottobre
1992,  n. 421 fa propendere per una interpretazione restrittiva della
norma,   da   ritenersi   riferibile   ai  soli  atti  amministrativi
suscettibili  di  completa  ed  automatica  elaborazione informatica,
mentre   essa   non   puo'   ritenersi   riferibile  a  provvedimenti
amministrativi  in  generale  che,  dovendo  essere  specificatamente
motivati  (ex art. 3, legge n. 241/1990) in relazione al singolo caso
concreto,  non  sono suscettibili di informatizzazione automatica, in
relazione  ai quali la legge di delega non avrebbe potuto prescindere
(come,  invece, prescinde) dalla formulazione di specifici principi e
criteri   direttivi   (art. 76  Costituzione)  con  riferimento  alle
caratteristiche  di tali atti, riguardo alle procedure, a limiti e ad
effetti della loro informatizzazione, cosi' come la norma di delegata
non avrebbe potuto esimersi dal dettare una particolare disciplina in
proposito.
    Ma vi e' un argomento oggettivo che sovrasta tutti gli altri.
    La  legge  di  delega  23  ottobre 1992, n. 421, art. 2, comma 1,
lettera  mm),  essendo  antecedente  non  poteva  abrogare  una legge
successiva, se mai il contrario.
    Infatti la legge successiva e' l'art. 383, comma 4, del d.P.R. 16
dicembre  1992,  n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione al
c.d.s.),  richiamato  dall'art.  385 dello stesso regolamento, ove e'
detto che il verbale anche quando e' redatto con sistemi meccanizzati
o  di elaborazione dati deve essere conforme al mod. VI - 1, allegato
al regolamento, di cui fa parte integrante.
    E  detto  modello  VI  -  1 porta nella parte inferiore destra la
sottoscrizione degli accertatori (ovviamente in originale!).
    Pertanto  l'eccezione  di  illegittimita' costituzionale del piu'
volte citato art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 promana in primis
da  un  principio  di  logica  ed  in  secondo  luogo da un principio
cronologico,  secondo  cui  una legge anteriore non puo' abrogare una
legge successiva, anche perche' non ne conosce l'esistenza.
    Premesso   ancora   che   l'eccezione   sollevata  dall'opponente
investendo  altra competenza non e' risolubile dal giudice a quo, per
cui tra detto giudizio ed il giudizio richiesto esiste un rapporto di
pregiudizialita' costituzionale;
        che detta pregiudizialita' e' attuale;
        che   detta   legge   di  cui  e'  eccepita  l'illegittimita'
costituzionale sia necessariamente da applicare nel giudizio de quo;
        che  la  questione sollevata ha concreta rilevanza, in quanto
la  norma  eccepita  influisce  sulla decisione del giudizio e questo
giudice  potra'  avvalersi  della nuova situazione ipotizzata dopo la
dichiarazione di incostituzionalita';
        che  la  risoluzione  di detta questione ha utilita' concreta
nel regolare il modo di giudicare nei numerosissimi giudizi analoghi;
        che  questo  giudice  ritiene  non  manifestamente  infondata
l'eccezione  di  illegittimita'  costituzionale dell'art. 3, comma 2,
del d.lgs. 12 dicembre 1993, n. 39, per carenza di delega del Governo
nell'emanarlo;
                              P. Q. M.
    Dispone   la   rimessione   degli   atti   di  causa  alla  Corte
costituzionale  per  il giudizio di illegittimita' costituzionale del
citato  art.  3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 39/1993 e, pertanto,
    Sospende il giudizio in corso da riassumere nel termine assegnato
dopo  la  pronuncia  della Corte costituzionale, nonche' l'esecuzione
delle cartelle esattoriali impugnate;
    Da lettura in udienza della presente ordinanza;
    Manda la Cancelleria:
        1)   a   notificare   immediatamente  la  presente  ordinanza
all'on.le Presidente del Consiglio dei ministri;
        2) a comunicare immediatamente la stessa all'on.le Presidente
della  Camera  dei  deputati  e all'on.le Presidente del Senato della
Repubblica;
        3)  al  ricevimento  della  notizia  di effettuata notifica e
comunicazioni  di  cui  sopra  trasmettere immediatamente la presente
ordinanza   alla  Corte  costituzionale,  unitamente  agli  atti  del
processo ed alla prova della eseguita notifica e comunicazioni.
          Milano, addi' 3 dicembre 2002
                     Il giudice di pace: Basile
03C0584