N. 189 ORDINANZA 23 maggio - 4 giugno 2003

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di
  un  membro del Parlamento - Deliberazione di insindacabilita' della
  Camera  di  appartenenza  -  Ricorso  del  giudice  per le indagini
  preliminari  presso  il Tribunale di Caltanissetta per conflitto di
  attribuzione  nei confronti della Camera dei deputati - Intervenuta
  pronuncia   di   improcedibilita'   per   tardivo  deposito  -  Non
  riproponibilita' del ricorso - Inammissibilita'.
- Deliberazione della Camera dei deputati 15 settembre 1998.
- Costituzione, art. 68, primo comma; norme integrative per i giudizi
  davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.
(GU n.23 del 11-6-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Guido  NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco
BILE,  Giovanni  Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  ammissibilita'  di  conflitto  di attribuzione tra
poteri  dello  Stato  sorto a seguito della delibera della Camera dei
deputati  del  15 settembre 1998 relativa alla insindacabilita' delle
opinioni  espresse  dall'on.  Vittorio Sgarbi nei confronti del dott.
Giancarlo  Caselli,  promosso dal giudice per le indagini preliminari
del  Tribunale  di Caltanissetta con ricorso depositato il 27 ottobre
2001 ed iscritto al n. 203 del registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 29 gennaio 2003 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto  che  con  il ricorso del 23 ottobre 2001, depositato il
27 ottobre  2001,  il  giudice  per le indagini preliminari presso il
Tribunale  di  Caltanissetta ha riproposto nei confronti della Camera
dei  deputati il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in
relazione alla deliberazione del 15 settembre 1998, con cui la Camera
aveva  approvato  la  proposta  della  Giunta per le autorizzazioni a
procedere di dichiarare che i fatti, per i quali Giancarlo Caselli il
26 ottobre  1995  aveva  presentato querela nei riguardi del deputato
Vittorio   Sgarbi,   riguardavano   opinioni   da   questi   espresse
nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  ai  sensi  dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione;
        che  il  conflitto  era  stato gia' sollevato con ricorso del
12 ottobre 1999, e questa Corte lo aveva dichiarato ammissibile nella
fase  preliminare (con ordinanza n. 218 del 2000) e poi improcedibile
in  sede  di  merito  (con  sentenza  n. 245  del  2001), per mancato
tempestivo   deposito   del   ricorso   e   dell'ordinanza  ammissiva
debitamente notificati;
        che, in ordine allo svolgimento della vicenda cui si riferiva
l'atto  impugnato,  il  nuovo  ricorso  (come gia' quello precedente)
riferisce  che  il  26 ottobre  1995  il  dottor  Giancarlo  Caselli,
all'epoca   Procuratore  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di
Palermo,  aveva  presentato  querela  per  il  reato  di diffamazione
aggravata,  commesso  con  il  mezzo  della  stampa, nei riguardi del
deputato  Sgarbi,  che  il  26 luglio  1995,  quale  conduttore della
trasmissione  televisiva  «Fatti  e misfatti», in onda sull'emittente
televisiva «Italia 1», aveva gravemente offeso la sua reputazione con
la  seguente  affermazione:  «la  situazione dei pentiti mette grande
paura  in  uomini  come ... e Caselli ..., evidenzia la ridicolaggine
della  loro  azione  puramente  politica  e  quindi  criminale contro
Andreotti  ...  loro  in  realta'  andrebbero arrestati perche' hanno
scambiato  la lotta politica con una questione giudiziaria ... non e'
Andreotti  che  aggiusta  i  processi con Carnevale ma e' Caselli che
aggiusta i pentiti»;
        che  nel  procedimento  instauratosi a seguito della querela,
nel  corso  della fase delle indagini preliminari, il deputato Sgarbi
aveva  eccepito  l'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost. ed
il giudice per le indagini preliminari aveva sospeso il procedimento,
ai  sensi  della  normativa  allora vigente (art. 2 del decreto-legge
6 settembre  1996,  n. 466  «Disposizioni  urgenti  per  l'attuazione
dell'art. 68  della  Costituzione»),  disponendo  la  trasmissione di
copia  degli  atti  alla  Camera  dei  deputati,  che  aveva adottato
l'impugnata deliberazione;
        che,   preso  atto  di  essa,  il  pubblico  ministero  aveva
richiesto  l'archiviazione,  cui  il  querelante  parte offesa si era
opposto, chiedendo che fosse sollevato conflitto di attribuzioni;
        che   il  ricorrente  riporta  la  motivazione  con  cui  nel
precedente    ricorso   aveva   sostenuto   che   la   Camera   aveva
illegittimamente  esercitato il proprio potere, in quanto difettavano
i presupposti per la dichiarazione di insindacabilita';
        che  quindi  il  ricorrente  -  rilevato che tale ricorso era
stato  dichiarato  prima  ammissibile  e poi improcedibile in sede di
esame  del  merito,  a  cagione  del  mancato tempestivo deposito del
ricorso  e  dell'ordinanza  di  ammissibilita', e ribadita la propria
legittimazione  a  sollevare il conflitto per le ragioni fatte valere
nel  primo  ricorso  -  afferma  che i motivi per i quali si dovrebbe
ritenere  che  l'impugnata  delibera abbia travalicato le prerogative
afferenti  al  potere della Camera dei deputati ed intaccato la sfera
di  attribuzioni  dell'autorita'  giudiziaria,  sarebbero corroborati
dalla recente giurisprudenza della Corte;
        che, in particolare, il ricorrente assume la riproponibilita'
del ricorso dichiarato inammissibile per tardivo deposito;
        che,  sulla  base  di  tali  argomentazioni, il ricorrente ha
nuovamente  sollevato  conflitto  di  attribuzioni  contro l'indicata
deliberazione,  chiedendo  espressamente che la Corte dichiari la non
spettanza  alla  Camera  dei  deputati  del potere di affermare che i
fatti   cui   si   riferisce   il   processo   sono   coperti   dalla
insindacabilita'    prevista   dall'art. 68,   primo   comma,   della
Costituzione ed annulli la relativa deliberazione.
    Considerato  che l'autorita' giudiziaria ricorrente ha riproposto
un  conflitto  che  aveva  gia'  sollevato  in precedenza e che, dopo
essere stato dichiarato ammissibile nella fase preliminare, era stato
dichiarato  improcedibile  in  quella di merito, per inosservanza del
termine  per  il  deposito  del  ricorso  e della ordinanza ammissiva
debitamente notificati;
        che  recentemente  questa  Corte,  con la sentenza n. 116 del
2003  -  esaminando per la prima volta, in sede di fase giudiziale di
merito, la questione della riproponibilita' del ricorso per conflitto
di  attribuzione fra poteri dello Stato, a seguito del verificarsi di
una  fattispecie  di  improcedibilita'  per  inosservanza del termine
(fissato  ai sensi dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative
per  i  giudizi  davanti  alla  Corte costituzionale) per il deposito
degli atti in relazione ad un precedente ricorso - l'ha esclusa ed ha
dichiarato  inammissibile  il  nuovo  ricorso, in quanto il potere di
elevare il conflitto si doveva ormai ritenere consumato;
        che,  per  le  medesime  ragioni, il ricorso in epigrafe deve
essere  dichiarato  inammissibile, in quanto il potere dell'autorita'
giudiziaria  ricorrente di sollevare il conflitto si e' consumato per
effetto   dell'inosservanza  del  termine  per  il  deposito  fissato
nell'ordinanza ammissiva del precedente conflitto;
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  inammissibile  il ricorso per conflitto di attribuzione
tra  poteri  dello  Stato,  proposto  dal  giudice  per  le  indagini
preliminari del Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera
dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                         Il redattore: Bile
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 4 giugno 2003.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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