N. 357 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 2002

Ordinanza  emessa  il  13 dicembre  2002  dal tribunale di Milano nel
procedimento penale a carico di Mahmoud Jamal

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Disparita'  di  trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o
  piu'  gravi - Carenza del requisito della necessita' ed urgenza per
  l'adozione  da  parte  della  polizia  giudiziaria di provvedimenti
  provvisori destinati ad incidere sulla liberta' personale.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto
  dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.
(GU n.25 del 25-6-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza.  Mahmoud Jamal e' stato
tratto  in  arresto  in flagranza del reato di cui all'art. 14, comma
5-ter  in  relazione  all'art. 5-quinquies  d.lgs.  n. 286/1998, come
modificato  dalla  legge  n. 189/2002  in  data  12 dicembre  2002  e
presentato   all'odierna   udienza  per  il  giudizio  di  convalida,
venendogli  contestato  di  essersi  trattenuto  nel territorio dello
Stato  in violazione dell'ordine impartito dal Questore di Cosenza in
data 31 ottobre 2002.
    In  sede  di  udienza  di convalida il P.M. chiedeva la convalida
dell'arresto, mentre il difensore preliminarmente sollevava eccezione
di illegittimita' costituzionale della norma per violazione dell'art.
13,  comma  3  della costituzione, mentre nel merito si opponeva alla
convalida dell'arresto.
    Invero  non  si  puo'  non  rilevare  come  appaia ravvisabile un
contrasto  tra l'art. 14, comma 5--quinquies e gli artt. 13 e 3 della
Costituzione.
    Preliminarmente,  giova evidenziare sul punto che gia' in passato
il  giudice delle leggi ha senz'altro ritenuto ammissibile in diritto
il sindacato sulle scelte del legislatore in materia di selezione dei
casi  legittimanti  l'arresto  obbligatorio  in  flagranza (cfr. ord.
Corte costituzionale 92/260).
    Nel merito:
        il contrasto con l'art. 13 appare sorgere, laddove tale norma
statuisce che «la liberta' personale e' inviolabile"», prevedendo che
solo  «in  casi  di  necessita'  e  urgenza ... autorita' di pubblica
sicurezza  puo'  adottare  provvedimenti  provvisori...» di carattere
restrittivo  della  liberta'  personale  da sottoporsi al giudizio di
convalida.
    Si   osserva,   infatti,   come   la  norma  in  esame  introduca
nell'ordinamento  un'ipotesi  di  arresto  in  flagranza per un reato
contravvenzionale  che  appare  del  tutto  eccezionale rispetto alla
disciplina  ordinaria  della  materia  (cfr.  le  ipotesi di cui agli
artt. 380  e  381  c.p.p.), estendendo in tal modo la possibilita' di
intervento  coercitivo  «d'urgenza"» ad una situazione di fatto dallo
stesso  legislatore reputata del tutto difforme e meno grave rispetto
a tutte le altre ipotesi gia' previste dalla legge;
        si   evidenzia   inoltre,   sotto  altro  profilo,  che  alla
fattispecie  di reato in parola non risulta applicabile alcuna misura
cautelare;  ed  invero  se  il comma terzo dell'art. 13 Cost. viene a
configurare  il  potere  di  iniziativa  dell'autorita'  di  Pubblica
sicurezza  in  materia  come  una  forma eccezionale di anticipazione
dell'intervento  del  giudice, nella fattispecie in questione sembra,
invece,   configurarsi   un'ipotesi   di  attribuzione  diretta  alle
autorita'   di   polizia   di   un  autonomo  potere  di  coercizione
(consistente  nella  concreta possibilita' di imporre una limitazione
della liberta' personale per un periodo che arriva sino alle 48 ore),
che se e' vero che e' soggetto al controllo successivo dell'autorita'
giudiziaria tuttavia non trova alcuna corrispondenza funzionale in un
potere  riconosciuto  dalla  legge in capo al giudice (unico soggetto
cui  e'  invece  riconosciuto dalla Corte costituzionale il potere di
incidere sulla liberta' delle persone).
    In  relazione poi alla specifica statuizione di «obbligatorieta»"
dell'arresto,  va  segnalata l'evidente disparita' di trattamento che
viene  a configurarsi tra l'ipotesi in esame rispetto a quella di cui
all'art. 13,  comma  13-ter  della  medesima legge, in cui si prevede
un'ipotesi di arresto meramente facoltativo (e come tale assoggettata
ad  una  piu'  complessa valutazione, ai sensi dell'art. 381, comma 4
c.p.p.,  gia'  da  parte  della  autorita' di polizia procedenti) sia
all'ipotesi  di  cui  all'art. 13, comma 13 sostanzialmente analoga a
quella  qui in esame, sia addirittura all'ipotesi di cui all'art. 13,
comma  13--bis (sempre nella stessa materia) sanzionata come delitto,
con  una  pena  da  uno  a  quattro anni di reclusione e per la quale
parrebbe  quindi  anche  prevista  la possibilita' di applicazione di
misure cautelari: pertanto anche per questo aspetto la norma in esame
non  appare  rispettosa dei limiti della stretta «necessita» previsti
dall'art. 13 comma terzo Cost.
    Alla  luce  delle  argomentazioni  teste'  esposte ritiene questo
giudice  che  sussistano  seri  dubbi  di legittimita' costituzionale
della  norma  in  esame,  e  che  da  cio'  consegua la necessita' di
sospensione  del  procedimento in oggetto per sottoporre la questione
al giudice delle leggi.
    La  necessita'  di  sospensione  del procedimento impone comunque
l'immediata  remissione  in  liberta'  dell'imputato  in  assenza  di
adeguato titolo detentivo.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 14,  comma 5-quinquies  legge
n. 289/2002  nella  parte  in  cui  prevede  per il reato previsto al
comma 5-ter,  l'arresto  obbligatorio  dell'indagato,  per violazione
degli artt. 3 e 13 comma terzo della Costituzione;
    Dispone l'immediata liberazione dell'indagato se non detenuto per
altro;
    Sospende  il presente procedimento e ordina la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale.
        Milano, addi' 13 dicembre 2002
                       Il giudice: Cucciniello
03C0606