N. 200 ORDINANZA 23 maggio - 5 giugno 2003
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Regione Toscana - Protezione ambientale e tutela dagli inquinamenti - Impianti di radiocomunicazione - Disciplina adottata con legge regionale in attuazione di decreto ministeriale - Introduzione di sanzioni regionali per il superamento dei limiti di radiofrequenza compatibili con la salute umana - Assunto eccesso rispetto al decreto ministeriale - Carente valutazione del quadro normativo e costituzionale e difetto di motivazione - Manifesta inammissibilita' della questione. - Legge Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54, art. 10, comma 5. - Costituzione, artt. 117 e 118.(GU n.23 del 11-6-2003 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10 (rectius: art. 10, comma 5) della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), promosso con ordinanza del 12 febbraio 2002 dal Tribunale di Siena, iscritta al n. 459 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2002. Visto l'atto di intervento della Regione Toscana; Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 2003 il giudice relatore Valerio Onida. Ritenuto che con ordinanza del 12 febbraio 2002, pervenuta alla Corte costituzionale il 30 settembre 2002, il Tribunale di Siena ha sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 (rectius: art. 10, comma 5) della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione); che la legge regionale Toscana n. 54 del 2000 e' stata promulgata in attuazione del decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381, regolamento che determina i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, emanato a sua volta in attuazione della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo); che, dopo aver ricordato che il decreto ministeriale in questione delegava alle regioni la disciplina sulla installazione e sulla modifica degli impianti di radiocomunicazione, sulle attivita' di controllo e vigilanza, sulle modalita' e tempi di esecuzione delle attivita' di risanamento (artt. 4 e 5), il remittente ritiene che la legge regionale contenente la norma impugnata abbia natura formale di legge, ma natura sostanziale di regolamento, sia in base alla fonte delegante, sia in base al delimitato oggetto della delega: di qui il dubbio che la Regione Toscana abbia, con l'art. 10, comma 5, «travalicato i limiti del proprio potere normativo, stabilendo sanzioni proprie per il superamento dei limiti di cui al d.m. n. 381 del 1998»; che, ad avviso del remittente, «il potere legislativo regionale discende direttamente dalla formulazione, all'epoca vigente, degli artt. 117 e 118 Cost.», ai cui sensi «le regioni a statuto ordinario possono emanare leggi relativamente a materie predeterminate»: ma fra queste non rientrerebbero «ne' la tutela della salute ne' la disciplina delle emissioni radiofoniche»; che, in punto di rilevanza, il giudice a quo premette di essere stato investito di un ricorso in opposizione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, avverso la irrogazione di una sanzione amministrativa per violazione dei limiti di emissione di campi elettromagnetici, e che in tale giudizio e' stata eccepita, tra l'altro, la carenza di potere della Regione Toscana nel fissare sanzioni per la violazione anzidetta, in difformita' dalla normativa statale antecedente; e che, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale inciderebbe nel giudizio a quo, in quanto la sanzione e' stata irrogata in base alla denunciata legge regionale; che nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuta la Regione Toscana, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata, e precisando, in una memoria depositata in prossimita' della camera di consiglio, che l'inammissibilita' della questione discenderebbe dal fatto che il remittente non ha motivato in ordine all'incidenza, sui termini del dubbio di costituzionalita', dell'intervenuto mutamento, ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dei parametri costituzionali evocati; e, quanto al merito, che, anche nella vigenza del precedente Titolo V, nella materia concernente la tutela della salute le regioni a statuto ordinario erano, contrariamente a quanto sostenuto dal remittente, titolari di potesta' legislativa concorrente, e che nella specie la legittimazione delle regioni a stabilire le sanzioni amministrative per il superamento dei limiti di esposizione e dei valori di cui al decreto ministeriale n. 381 del 1998 derivava dal fatto che quest'ultimo decreto aveva delegato alle regioni la disciplina delle attivita' di controllo e di vigilanza sul rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualita' in esso fissati. Considerato che l'ordinanza di rimessione muove da una carente valutazione del quadro normativo e costituzionale, non tenendo conto delle funzioni trasferite o delegate alle regioni - anteriormente alle modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione apportate dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - in materia di tutela dell'ambiente e della salute (in particolare con il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112); tanto che questa Corte, in quel contesto, non ha mancato di riconoscere una competenza regionale, costituzionalmente garantita, in materia di protezione ambientale e di tutela dagli inquinamenti, per il collegamento funzionale che la salvaguardia dell'ambiente ha con le materie che, nella elencazione dell'originario art. 117 della Costituzione, piu' direttamente riguardavano il territorio ed implicavano la preservazione della salubrita' delle condizioni del suolo, dell'aria e dell'acqua a fronte dell'inquinamento (sentenze n. 382 del 1999, n. 54 e n. 507 del 2000); che, inoltre, il giudice remittente non motiva in ordine all'incidenza, nel giudizio a quo, del nuovo quadro sanzionatorio approntato dalla legge statale 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), per il superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione di cui (in via transitoria) al decreto ministeriale n. 381 del 1998 (artt. 15 e 16); che, infine, nonostante, anteriormente alla pronuncia di rimessione, sia entrata in vigore la legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha sostituito l'intero testo degli artt. 117 e 118 della Costituzione, il tribunale continua ad invocare questi parametri nel vecchio testo, senza motivare se il loro mutamento incida sui termini della questione sollevata; che, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 5, della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dal Tribunale di Siena con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003. Il Presidente: Chieppa Il redattore: Onida Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 5 giugno 2003. Il direttore della cancelleria:Di Paola 03C0617