N. 365 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 marzo 2003

Ordinanza  emessa  il 7 marzo 2003 dal giudice di pace di Sorgono nel
procedimento civile vertente tra Zedde Marco e Prefettura di Nuoro

Circolazione  stradale  -  Guida di motocicli - Guida di motociclo di
  cilindrata  superiore  a  125  c.c.  da parte di soggetto munito di
  patente  B,  anziche' della prevista patente A - Sanzioni - Mancata
  differenziazione  rispetto  alla  piu' grave ipotesi di guida dello
  stesso    motociclo   senza   patente   alcuna   -   Ingiustificata
  equiparazione sanzionatoria tra infrazioni di diversa pericolosita'
  -  Disparita'  di  trattamento  rispetto  all'ipotesi  di  guida di
  autoveicolo con patente diversa da quella richiesta.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30 aprile  1992, n. 285), art. 116,
  comma 13.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.25 del 25-6-2003 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Nel   procedimento   di  opposizione  a  sanzione  amministrativa
n. 20/C/2002  (Zedde  Marco - Pref. Nuoro) ha pronunciato la seguente
ordinanza  di  trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale, ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
    Con  ricorso del 16 maggio 2002, Zedde Marco proponeva tempestiva
opposizione  contro  il verbale n. 0567930, con il quale il 14 maggio
precedente  in  Austis  (NU)  i Carabinieri della locale Stazione gli
avevano   contestato   la   violazione   dell'art. 125,   comma  1  e
dell'art. 116, comma 13 del Codice della Strada, perche' «titolare di
patente  di guida cat. B, circolava alla guida di motociclo Yamaha di
600 cc., senza aver conseguito la patente di cat. A».
    Il  ricorrente  non negava il fatto e le circostanze relative, ma
chiedeva che gli venisse addebitata una sola violazione - anziche' le
due  indicate  nel verbale - ed in particolare quella di cui all'art.
126 C.d.S., sostenendo egli di essersi posto alla guida di quel mezzo
essendo   munito   non   solo  di  valida  patente  B,  ma  anche  di
autorizzazione  ad  esercitarsi  alla  guida di motocicli, scaduta da
qualche  mese.  In  alternativa,  chiedeva  che gli venisse applicato
l'art. 125   C.d.S.   (anziche'  il  116,  pure  contestatogli),  con
ammissione al pagamento in misura ridotta.
    Sospesa  l'efficacia  del  verbale  ai  sensi  dell'art. 22 legge
n. 689/1981, non riteneva il giudice di poter accogliere alcuna delle
suddette due richieste, poiche':
        il  possesso  (peraltro  non  dimostrato  dal  ricorrente) di
autorizzazione  -  scaduta  -  ad  esercitarsi  alla guida non sembra
rientrare  nella  previsione  di cui al comma 7 dell'art. 126 C.d.S.,
che  espressamente  presuppone il rilascio di una patente adeguata al
veicolo condotto;
        la fattispecie della guida di motoveicolo con patente diversa
da  quella richiesta (nel caso dello Zedde, della guida di una Yamaha
di  600  cc.  e  40  kw  con  sola  patente  cat. B, che per recepita
direttiva   CEE   abilita  a  condurre  motoveicoli  soltanto  se  di
cilindrata  non  superiore a 125 cc. e potenza non superiore a 11 kw)
non puo' rientrare nella previsione del comma 3 dell'art. 125 c.d.s.,
che fa tassativo riferimento ad autoveicoli;
        appare  applicabile pertanto, nella specifica circostanza, il
solo  comma  13 dell'art. 116 del C.d.S., che fa riferimento anche ai
motoveicoli.
    Cio' premesso.
    Ritenuto  che  -  non  potendosi  fare  riferimento, nel presente
processo, a norma diversa da quella del citato art. 116, comma 13 del
C.d.S.  - debba ravvisarsi la condizione di rilevanza della questione
di  illegittimita'  qui  appresso  sollevata (condizione che la Corte
costituzionale,  con  sua  ordinanza n. 488/2002, ha escluso in altro
procedimento, in relazione alla medesima questione);
                       Osservato e considerato
        che,   con  sentenza  n. 3  del  9  gennaio  1997,  la  Corte
costituzionale censuro' come illegittima la differenza di trattamento
allora  esistente per i trasgressori dell'art. 125, comma 3 C.d.S. (i
quali,  in  possesso  di  sola  patente  cat.  B,  avessero  condotto
autoveicoli di classe superiore, come autobus od autosnodati) e per i
trasgressori  dell'art.  116,  comma  13  C.d.S. (che, possesso della
stessa  patente  cat.  B  e percio' abilitati alla guida di motocicli
fino  a  125  cc.  di  cilindrata e 11 kw di potenza, avessero invece
condotto  motocici  con  caratteristiche superiori), essendo la prima
ipotesi punita all'epoca con sanzione amministrativa e la seconda con
sanzione penale;
        che  con  decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999, il
reato  di  guida senza patente, previsto appunto dal citato art. 116,
comma 13 C.d.S., venne depenalizzato;
        che,   pur   dopo   tale  depenalizzazione,  appare  tuttavia
sussistere   ancora   una  differenza  di  trattamento  difficilmente
spiegabile:   poiche'  -  a  parita'  di  pericolo  per  la  pubblica
incolumita'  -  la  guida  con  sola  patente  cat. B di un motociclo
superiore a 125 cc. e 11 kw e' equiparata dall'art. 116 alla ben piu'
grave  ipotesi  di  guida  senza  alcuna patente e percio' punita con
sanzione (da Euro 2.168,25 ad Euro 8.676,15) enormemente piu' severa,
rispetto  a  quella  (da  Euro 137,55 ad Euro 550,20) prevista invece
dall'art.  125  per  l'analogo  comportamento  di  chi, con la stessa
patente  B,  conduca  un  automezzo  per  il  quale sia richiesta una
patente superiore;
        che   tale   perdurante  disparita'  di  trattamento  ha  per
conseguenza   la   illogica   equiparazione   quoad   poenamD;»,   ex
art. 116/13,  di  due  figure  di trasgressori molto diverse tra loro
(quella  di chi, avendo conseguito una pur diversa patente, almeno ha
superato  un  esame  di  idoneita'  e  di  conoscenza della normativa
vigente;  e  quella  di  chi invece, non avendo superato alcuna prova
d'esame  o  visita  medica,  puo'  essere privo sia di capacita', sia
delle  necessarie  nozioni,  sia dei requisiti psico-fisici minimi e,
dunque, doppiamente pericoloso);
        che   nella   disparita'  medesima,  comunque,  puo'  tuttora
ravvisarsi  una  violazione  dell'art. 3 della Costituzione, il quale
postula  per  infrazioni  analoghe  e di pari pericolosita', sanzioni
della  stessa  gravita' (e, viceversa, sanzioni diversamente graduate
per infrazioni di differente pericolosita);
        che  appare  fondato,  percio',  il  dubbio di illegittimita'
costituzionale  dell'art.116, comma 13 del Codice della strada, nella
parte  in cui non differenzia l'ipotesi di guida di un motoveicolo di
oltre  125  cc.  e  11  kw  con  sola patente cat. B dalla piu' grave
ipotesi di guida dello stesso motociclo senza patente alcuna (mentre,
in  materia  di  autoveicoli,  tale differenziazione e' espressamente
contemplata nell'art. 125/3 C.d.S.).
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
    Ritenuta  d'ufficio  non  manifestamente infondata e rilevante ai
fini  del  giudizio  la  questione  di  illegittimita' costituzionale
dell'art. 116,  comma  13  del  d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - Codice
della  Strada  (come  sostituito  dall'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre
1999,  n. 507),  per  contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella
parte  in  cui non differenzia l'ipotesi di guida di un motociclo con
patente diversa da quella richiesta, rispetto alla piu' grave ipotesi
di guida dello stesso motociclo senza patente alcuna;
    Ordina:
        la  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale e la
sospensione  del  presente  procedimento,  in  attesa  della relativa
pronuncia;
        la  notificazione  della  presente  ordinanza,  a  cura della
cancelleria, alle parti ed alle autorita' indicate nel citato art. 23
della legge n. 87/1953.
          Sorgono, addi' 7 marzo 2003.
                     Il giudice di pace: Ricotti
03C0619