N. 407 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 gennaio 2003
Ordinanza emessa il 24 gennaio 2003 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Ammirati Michele e Comune di Torino Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Regione Piemonte - Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale - Decadenza in caso di titolarita' di diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione su uno o piu' immobili, ubicati in qualsiasi localita', con rendita catastale rivalutata superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune o della zona censuaria - Irragionevolezza e disparita' di trattamento degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica a seconda della mera disponibilita' di un immobile senza la verifica della idoneita' abitativa dello stesso per il nucleo familiare del richiedente, come stabilito dalla deliberazione CIPE 13 marzo 1995 - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della P.A. - Legge della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46, art. 2, comma 1, lett. c). - Costituzione artt. 3, 97 e 117.(GU n.27 del 9-7-2003 )
IL TRIBUNALE Rilevato 1) che in data 5 giugno 2001 e' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 lettera c) legge Regione Piemonte n. 46/1995 in relazione agli artt. 3, 97 e 117 Cost. con ordinanza del seguente tenore: «(...) rilevato: che con ricorso del 6 dicembre 2000, Michele Ammirati ha lamentato l'illegittimita' del decreto di decadenza da assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica pronunciato dal sindaco del comune di Torino ai sensi dell'art. 2, lettera c) legge regionale Regione Piemonte n. 46/1995, per essere il ricorrente «proprietario di beni immobili nel comune di Scandale (KR) la cui rendita catastale e' superiore ai limiti di legge»; che a fondamento del ricorso l'esponente ha dedotto l'inidoneita' dell'alloggio di cui e' risultato proprietario a costituire abitazione sostitutiva di quella assegnatagli dall'Agenzia territoriale per la casa di Torino, nonche' l'incapacita' di tale immobile a produrre reddito, deducendo da cio' l'illegittimita' del classamento e della rendita catastale attribuita ad esso dall'autorita' amministrativa ed eccependo altresi' l'incostituzionalita' della disposizione di cui all'art. 2, lettera c) legge regionale n. 46/1995, rispetto agli artt. 3, 117 e 118 Cost., per non essere il criterio della rendita catastale idoneo a dimostrare la concreta capacita' reddituale dell'immobile posseduto; che il comune di Torino, costituitosi, nulla ha rilevato in ordine a tale questione; O s s e r v a La questione sollevata appare a questo giudice rilevante e, sia pure per un profilo parzialmente difforme rispetto a quello denunziato dal ricorrente, non manifestamente infondata; Sotto il primo profilo, la disposizione della cui legittimita' costituzionale si dubita e' applicabile al giudizio in corso, in quanto il provvedimento di decadenza impugnato da Michele Ammirati e' stato emanato in applicazione dell'art. 2 lettera c), legge regionale n. 46/1995, che prevede tra i requisiti per conseguire l'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica - e specularmente, perche' non sia pronunciata la decadenza da assegnazione precedentemente ottenuta - la «non titolarita' di diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione su uno o piu' immobili ubicati in qualsiasi localita', la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del comune o della zona censuaria in cui e' ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili (...)»; cio' determina dunque la stretta dipendenza della decisione in merito al ricorso dal riscontro circa la legittimita' costituzionale della disposizione in forza della quale il provvedimento di decadenza e' stato pronunciato; Sotto il secondo profilo, il ricorrente ha censurato il criterio in esame in quanto non sarebbe idoneo a manifestare la capacita' reddituale dell'immobile aliunde posseduto, assumendo in tal modo come pacifico che la meritevolezza di alloggio pubblico sia riconnessa dalla legge alla sola redditivita' di altro immobile del quale, a vario titolo, dispone il richiedente; E' proprio tale ultima circostanza ad indurre questo giudice a dubitare della legittimita' costituzionale della disposizione citata, avuto in particolare riguardo all'ambito in cui, ai sensi dell'art. 117 Cost., si esplica la potesta' legislativa delle regioni ad autonomia ordinaria nella specifica materia dell'edilizia residenziale pubblica; Come gia' chiarito dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 27/1996), la materia de quo si muove in una triplice dimensione, coinvolgente ora interessi locali, ora generali: la cd terza fase, relativa alla concreta individuazione dei beneficiari di alloggio pubblico ed alla determinazione dei canoni, vede contrapposti da un lato l'interesse dei singoli a soddisfare le proprie esigenze abitative e dall'altro le esigenze specifiche della finanza pubblica. Cio' comporta l'assenza di una competenza costituzionalmente riservata alla regione nel dettare tali parametri e l'attribuzione della stessa allo Stato; In attuazione di tale principio, l'art. 88 d.P.R. n. 616/1977 ha riservato allo Stato «le funzioni amministrative concernenti (...) la determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni» ed il CIPE, realizzando siffatta previsione, con deliberazione 13 marzo 1995, ha indicato tra i requisiti per conseguire l'assegnazione sia «la mancanza di titolarita' di diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare» sia la titolarita' di un «reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a quello stabilito della regione (...)»; Tali indicazioni inducono dunque a ritenere che la disponibilita' di altro immobile sia specificamente collegata all'idoneita' dello stesso a soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare, idoneita' non certo evidenziata dal parametro catastale, fatto proprio dalla disposizione censurata, che costituisce piuttosto indice astratto della redditivita' dell'immobile e, dunque, puo' concorrere - unitamente ad altri criteri - a dimostrare il reddito complessivo dell'istante; Da cio' si desume che l'art. 2, lettera c) piu' volte citato, avendo assunto a indice di idoneita' abitativa dell'alloggio la rendita catastale, non fa adeguatamente applicazione dei principi stabiliti dalla legge statale, e, ad avviso di questo giudice, si pone in contrasto: 1) con l'art. 117 Cost., poiche', «elaborando» il parametro indicato dal CIPE ha regolamentato in maniera difforme ed autonoma in materia nella quale allo Stato e' riservata competenza legislativa; 2) con l'art. 3 Cost., in quanto l'irragionevolezza del criterio crea una in giustificata disparita' di trattamento rispetto all'accesso agli alloggi di e.r.p. tra chi non abbia la disponibilita' di alcun immobile e chi risulti invece titolare di un immobile la cui rendita catastale soddisfi i requisiti richiesti dalla disposizione senza tuttavia attestare alcuna idoneita' abitativa per il nucleo del richiedente; 3) con l'art. 97 Cost., in quanto l'adozione, da parte delle amministrazioni, di provvedimenti in attuazione del criterio denunciato si pone in conflitto con i principi di imparzialita' e buon andamento ivi previsti;
P. Q. M. Letto l'art. 23 legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale avente ad oggetto l'art. 2, lettera c) legge Regione Piemonte n. 46/1995 per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117, Cost.; Sospende il procedimento; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente della giunta della Regione Piemonte e per la comunicazione al presidente del consiglio regionale (...)»; 2) che con ordinanza n. 245/02 del 14 giugno 2002 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo in considerazione dell'intervenuta modifica dell'art. 117 Cost. ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con conseguente necessita' di riesaminare i termini della questione alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo; 3) che, fermi restando i profili di illegittimita' costituzionale denunciati con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione per i motivi espressi nell'ordinanza 5 giugno 2001, deve ritenersi che anche nella nuova formulazione dell'art. 117 Cost. (cosi' come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001) esista, nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, una competenza regionale concorrente con quella statale e non esclusiva; a tal proposito si rileva come l'art. 117 Cost. nuova formulazione non contenga alcun riferimento a tale materia, che, come sottolineato dalla stessa corte Cost. (cfr. sent. n. 27/1996), e' materia composita, che si articola in una triplica fase: la prima urbanistica, la seconda rientrante nell'ambito dell'organizzazione amministrativa statale, centrale e periferica e l'ultima attinente alla prestazione e gestione del servizio della casa. Ebbene, tanto la materia dell'urbanistica quanto quella dei lavori pubblici possono farsi rientrare nell'ampia espressione «governo del territorio» contenuta nel novellato art. 117 Cost., laddove il secondo comma di tale norma attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e nessun dubbio pare sussistere in ordine al fatto che con la delibera CIPE 13 marzo 1995 lo Stato, nel definire i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale sovvenzionata, abbia inteso definire il tetto della protezione sociale e garantire un livello uniforme su tutto il territorio nazionale per il bene casa; 4) che pertanto l'art. 2, lettera c) legge Regione Piemonte n. 46/1995 appare in contrasto con l'art. 117 Cost. novellato, oltre che con gli artt. 3 e 97 Cost. per i motivi gia' esposti; P. Q. M. Letto l'art. 23 legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale avente ad oggetto l'art. 2, lettera c) legge Regione Piemonte n. 46/1995 per contrasto con gli artt. 3, 117, 118, 97 Cost.; Conferma la sospensione del procedimento; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente della giunta della Regione Piemonte e per la comunicazione al presidente del consiglio regionale. Torino, addi' 24 gennaio 2003 Il giudice: Scarabello 03C0668