N. 407 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 gennaio 2003

Ordinanza  emessa  il  24 gennaio  2003  dal  tribunale di Torino nel
procedimento civile vertente tra Ammirati Michele e Comune di Torino

Edilizia  popolare,  economica  e  sovvenzionata - Regione Piemonte -
  Assegnazione  di  alloggi  di  edilizia residenziale - Decadenza in
  caso  di  titolarita'  di  diritti  di proprieta', usufrutto, uso e
  abitazione  su uno o piu' immobili, ubicati in qualsiasi localita',
  con  rendita  catastale rivalutata superiore a 3,5 volte la tariffa
  della  categoria  A/2  classe I del Comune o della zona censuaria -
  Irragionevolezza  e  disparita' di trattamento degli assegnatari di
  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  a seconda della mera
  disponibilita'  di  un  immobile  senza la verifica della idoneita'
  abitativa  dello  stesso  per  il nucleo familiare del richiedente,
  come  stabilito  dalla deliberazione CIPE 13 marzo 1995 - Incidenza
  sui principi di imparzialita' e buon andamento della P.A.
- Legge della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46, art. 2, comma 1,
  lett. c).
- Costituzione artt. 3, 97 e 117.
(GU n.27 del 9-7-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Rilevato
        1)  che in data 5 giugno 2001 e' stata sollevata questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 2  lettera  c)  legge Regione
Piemonte  n. 46/1995  in  relazione  agli artt. 3, 97 e 117 Cost. con
ordinanza del seguente tenore: «(...) rilevato:
        che  con  ricorso  del  6 dicembre  2000, Michele Ammirati ha
lamentato  l'illegittimita'  del decreto di decadenza da assegnazione
di alloggio di edilizia residenziale pubblica pronunciato dal sindaco
del comune di Torino ai sensi dell'art. 2, lettera c) legge regionale
Regione  Piemonte  n. 46/1995, per essere il ricorrente «proprietario
di beni immobili nel comune di Scandale (KR) la cui rendita catastale
e' superiore ai limiti di legge»;
        che   a   fondamento   del  ricorso  l'esponente  ha  dedotto
l'inidoneita'  dell'alloggio  di  cui  e'  risultato  proprietario  a
costituire abitazione sostitutiva di quella assegnatagli dall'Agenzia
territoriale  per  la  casa  di Torino, nonche' l'incapacita' di tale
immobile  a  produrre reddito, deducendo da cio' l'illegittimita' del
classamento   e   della   rendita   catastale   attribuita   ad  esso
dall'autorita'      amministrativa      ed     eccependo     altresi'
l'incostituzionalita'  della  disposizione di cui all'art. 2, lettera
c)  legge  regionale  n. 46/1995,  rispetto  agli  artt. 3, 117 e 118
Cost.,  per  non  essere il criterio della rendita catastale idoneo a
dimostrare la concreta capacita' reddituale dell'immobile posseduto;
        che  il  comune di Torino, costituitosi, nulla ha rilevato in
ordine a tale questione;

                            O s s e r v a

    La  questione  sollevata appare a questo giudice rilevante e, sia
pure   per   un  profilo  parzialmente  difforme  rispetto  a  quello
denunziato dal ricorrente, non manifestamente infondata;
    Sotto  il  primo  profilo, la disposizione della cui legittimita'
costituzionale  si  dubita  e'  applicabile  al giudizio in corso, in
quanto il provvedimento di decadenza impugnato da Michele Ammirati e'
stato emanato in applicazione dell'art. 2 lettera c), legge regionale
n. 46/1995, che prevede tra i requisiti per conseguire l'assegnazione
di  alloggio  di  edilizia  residenziale  pubblica - e specularmente,
perche'   non   sia   pronunciata   la   decadenza   da  assegnazione
precedentemente   ottenuta  -  la  «non  titolarita'  di  diritti  di
proprieta',  usufrutto,  uso  e  abitazione  su  uno  o piu' immobili
ubicati  in  qualsiasi localita', la cui rendita catastale rivalutata
sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del
comune o della zona censuaria in cui e' ubicato l'immobile o la quota
prevalente  degli  immobili  (...)»; cio' determina dunque la stretta
dipendenza  della  decisione in merito al ricorso dal riscontro circa
la  legittimita'  costituzionale  della  disposizione  in forza della
quale il provvedimento di decadenza e' stato pronunciato;
    Sotto  il secondo profilo, il ricorrente ha censurato il criterio
in  esame  in  quanto  non  sarebbe idoneo a manifestare la capacita'
reddituale  dell'immobile  aliunde  posseduto,  assumendo in tal modo
come   pacifico   che  la  meritevolezza  di  alloggio  pubblico  sia
riconnessa  dalla  legge alla sola redditivita' di altro immobile del
quale, a vario titolo, dispone il richiedente;
    E'  proprio  tale  ultima circostanza ad indurre questo giudice a
dubitare della legittimita' costituzionale della disposizione citata,
avuto   in   particolare   riguardo   all'ambito  in  cui,  ai  sensi
dell'art. 117 Cost., si esplica la potesta' legislativa delle regioni
ad   autonomia   ordinaria   nella  specifica  materia  dell'edilizia
residenziale pubblica;
    Come   gia'  chiarito  dalla  Corte  costituzionale  (cfr.  sent.
n. 27/1996),  la  materia de quo si muove in una triplice dimensione,
coinvolgente  ora  interessi  locali, ora generali: la cd terza fase,
relativa  alla  concreta  individuazione  dei beneficiari di alloggio
pubblico  ed  alla determinazione dei canoni, vede contrapposti da un
lato  l'interesse  dei  singoli  a  soddisfare  le  proprie  esigenze
abitative e dall'altro le esigenze specifiche della finanza pubblica.
Cio'   comporta   l'assenza   di  una  competenza  costituzionalmente
riservata  alla  regione  nel dettare tali parametri e l'attribuzione
della stessa allo Stato;
    In  attuazione di tale principio, l'art. 88 d.P.R. n. 616/1977 ha
riservato allo Stato «le funzioni amministrative concernenti (...) la
determinazione  dei  criteri  per le assegnazioni di alloggi e per la
fissazione  dei  canoni» ed il CIPE, realizzando siffatta previsione,
con  deliberazione  13 marzo  1995,  ha  indicato tra i requisiti per
conseguire  l'assegnazione sia «la mancanza di titolarita' di diritti
di  proprieta', usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle
esigenze  del  nucleo  familiare»  sia  la titolarita' di un «reddito
annuo  complessivo  del  nucleo  familiare  non  superiore  a  quello
stabilito della regione (...)»;
    Tali indicazioni inducono dunque a ritenere che la disponibilita'
di  altro  immobile  sia specificamente collegata all'idoneita' dello
stesso  a  soddisfare  le  esigenze  abitative  del nucleo familiare,
idoneita'  non  certo  evidenziata  dal  parametro  catastale,  fatto
proprio  dalla  disposizione  censurata,  che  costituisce  piuttosto
indice  astratto  della  redditivita'  dell'immobile  e, dunque, puo'
concorrere  -  unitamente  ad altri criteri - a dimostrare il reddito
complessivo dell'istante;
    Da  cio'  si  desume  che l'art. 2, lettera c) piu' volte citato,
avendo  assunto  a  indice  di  idoneita'  abitativa dell'alloggio la
rendita  catastale,  non  fa  adeguatamente applicazione dei principi
stabiliti  dalla  legge  statale,  e, ad avviso di questo giudice, si
pone in contrasto:
        1) con  l'art. 117  Cost., poiche', «elaborando» il parametro
indicato dal CIPE ha regolamentato in maniera difforme ed autonoma in
materia nella quale allo Stato e' riservata competenza legislativa;
        2) con  l'art. 3  Cost.,  in  quanto  l'irragionevolezza  del
criterio  crea una in giustificata disparita' di trattamento rispetto
all'accesso   agli   alloggi   di   e.r.p.   tra  chi  non  abbia  la
disponibilita'  di alcun immobile e chi risulti invece titolare di un
immobile  la  cui  rendita  catastale  soddisfi i requisiti richiesti
dalla   disposizione   senza   tuttavia  attestare  alcuna  idoneita'
abitativa per il nucleo del richiedente;
        3) con  l'art. 97 Cost., in quanto l'adozione, da parte delle
amministrazioni,   di   provvedimenti   in  attuazione  del  criterio
denunciato  si  pone  in  conflitto con i principi di imparzialita' e
buon andamento ivi previsti;
                              P. Q. M.
    Letto l'art. 23 legge n. 87/1953;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  avente  ad oggetto l'art. 2, lettera c)
legge Regione Piemonte n. 46/1995 per contrasto con gli artt. 3, 97 e
117, Cost.;
    Sospende il procedimento;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza  alle  parti  in  causa,  al  Presidente della giunta della
Regione  Piemonte  e per la comunicazione al presidente del consiglio
regionale (...)»;
        2) che  con  ordinanza  n. 245/02 del 14 giugno 2002 la Corte
costituzionale  ha  ordinato  la restituzione degli atti al giudice a
quo  in  considerazione dell'intervenuta modifica dell'art. 117 Cost.
ad  opera  della  legge  costituzionale  18  ottobre  2001, n. 3, con
conseguente  necessita' di riesaminare i termini della questione alla
luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo;
        3) che,   fermi   restando   i   profili   di  illegittimita'
costituzionale  denunciati  con  riferimento  agli artt. 3 e 97 della
Costituzione per i motivi espressi nell'ordinanza 5 giugno 2001, deve
ritenersi  che  anche  nella  nuova  formulazione dell'art. 117 Cost.
(cosi'  come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001) esista,
nella  materia  dell'edilizia  residenziale  pubblica, una competenza
regionale  concorrente  con  quella  statale  e  non esclusiva; a tal
proposito  si  rileva  come  l'art. 117  Cost. nuova formulazione non
contenga  alcun  riferimento  a  tale materia, che, come sottolineato
dalla   stessa  corte  Cost.  (cfr.  sent.  n. 27/1996),  e'  materia
composita,   che   si   articola  in  una  triplica  fase:  la  prima
urbanistica,  la  seconda  rientrante nell'ambito dell'organizzazione
amministrativa  statale,  centrale  e periferica e l'ultima attinente
alla prestazione e gestione del servizio della casa. Ebbene, tanto la
materia  dell'urbanistica  quanto  quella dei lavori pubblici possono
farsi  rientrare  nell'ampia  espressione  «governo  del  territorio»
contenuta  nel  novellato art. 117 Cost., laddove il secondo comma di
tale  norma  attribuisce  alla  legislazione esclusiva dello Stato la
«determinazione  dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i  diritti  civili  e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio  nazionale»  e  nessun dubbio pare sussistere in ordine al
fatto che con la delibera CIPE 13 marzo 1995 lo Stato, nel definire i
requisiti  per  l'accesso  all'edilizia  residenziale  sovvenzionata,
abbia  inteso  definire il tetto della protezione sociale e garantire
un  livello  uniforme  su  tutto  il territorio nazionale per il bene
casa;
        4) che  pertanto  l'art. 2, lettera c) legge Regione Piemonte
n. 46/1995  appare in contrasto con l'art. 117 Cost. novellato, oltre
che con gli artt. 3 e 97 Cost. per i motivi gia' esposti;
                              P. Q. M.
    Letto l'art. 23 legge n. 87/1953;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  avente  ad oggetto l'art. 2, lettera c)
legge Regione Piemonte n. 46/1995 per contrasto con gli artt. 3, 117,
118, 97 Cost.;
    Conferma la sospensione del procedimento;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza  alle  parti  in  causa,  al  Presidente della giunta della
Regione  Piemonte  e per la comunicazione al presidente del consiglio
regionale.
        Torino, addi' 24 gennaio 2003
                       Il giudice: Scarabello
03C0668