N. 413 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 marzo 2003
Ordinanza emessa il 6 marzo 2003 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e DE SANTIS Maria Domenica Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Ricongiunzione di periodi assicurativi esclusivamente presso gestioni previdenziali di lavoratori autonomi gestite dall'INPS - Mancata previsione - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori con periodi assicurativi esclusivamente presso le gestioni dei lavoratori autonomi dell'INPS - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 61/1999, 347/1997, 259/1992, 508/1991, 527/1987 e 184/1987. - Legge 7 febbraio 1979, n. 29, art. 2, comma 1, ultimo periodo, in relazione all'art. 1, comma 4, della stessa legge. - Costituzione artt. 3 e 38, comma secondo.(GU n.27 del 9-7-2003 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'avvocatura centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonietta Coretti, Fabio Fonzo, Fabrizio Correra, giusta delega in atti; ricorrente; Contro De Santis Maria Domenica, elettivamente domiciliata in Roma, via Citta' Della Pieve n. 19, presso lo studio dell'avvocato Carlo Martino, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Antonio Ligorio, giusta delega in atti; controricorrente. Avverso la sentenza n. 1133/00 del Tribunale di Bari, depositata il 04 maggio 2000 R.G.N. n. 254/1998; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del 28 novembre 2002 dal consigliere dott. Michele De Luca; Udito l'avvocato Martino Carlo per delega Ligorio; Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Federico Sorrentino che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto Con sentenza del 4 aprile/4 maggio 2000, il Tribunale di Bari - in totale riforma della sentenza del pretore della stessa sede in data 23 giugno 1997 - accoglieva la domanda proposta da Maria Domenica De Sanctis contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), per sentire «dichiarare il (proprio) diritto alla ricongiunzione», presso la gestione speciale per gli artigiani, gestita dall'Istituto, del periodo di contribuzione versata presso la gestione speciale per gli esercenti attivita' commerciali, parimenti gestita dall'Istituto. Osservava, infatti, il giudice d'appello: all'atto della propria domanda amministrativa di ricongiunzione (21 febbraio 1995), Maria Domenica De Sanctis non solo era iscritta e versava contributi (a far tempo dal 1° gennaio 1986, ininterrottamente) presso la gestione speciale per gli artigiani, gestita dall'I.N.P.S., ma poteva far valere, altresi', piu' di «otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa» presso la medesima gestione; in precedenza, la stessa Maria Domenica De Sanctis era stata iscritta ed aveva versato contributi (dal 1° gennaio 1965 al 30 settembre 1985) alla gestione speciale per gli esercenti attivita' commerciali, parimenti gestita dall'I.N.P.S.; pertanto la De Sanctis aveva diritto (ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29 del 1979) alla ricongiuzione pretesa, presso la gestione speciale per gli artigiani, del periodo di contribuzione versata presso la gestione speciale per gli esercenti attivita' commerciali. Avverso la sentenza d'appello, l'istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo. L'intimata resiste con controricorso. Osserva in diritto 1. - Con l'unico motivo del ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e 16, terzo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233), nonche' vizio di motivazione (art 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto il diritto di controparte - alla ricongiuzione pretesa, presso la gestione speciale per gli artigiani, del periodo di contribuzione versata presso la gestione speciale per gli esercenti attivita' commerciali - sebbene la ricongiuzione (previsto dall'art. 2, primo comma, della legge n. 29 del 1979, cit., «in alternativa» alla ricongiunzione presso l'assicurazione generale obbligatoria - AGO, di cui all'art. 1 della stessa legge) - presso gestioni diverse dall'AGO, appunto - riguardi, bensi', anche le gestioni speciali per lavoratori autonomi (quali artigiani, appunto, ed esercenti attivita' commerciali) gestite dall'Istituto, ma per i lavoratori autonomi, tuttavia, «restano ferme» - in forza di previsione esplicita in tal senso (ultimo periodo dello stesso art. 2, primo comma, della legge n. 29 del 1979, cit.) - «le disposizioni di cui all'art. 1, quarto comma» con la conseguenza che la ricongiunzione stessa, puo' effettuarsi soltanto presso gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell'AGO - ma parimenti per lavoratori dipendenti - e non gia' presso dette gestioni speciali per lavoratori autonomi. 2. - Ricongiunzione e totalizzazione sono istituti del nostro ordinamento previdenziale (ma con riscontri nel diritto dell'Unione europea e nel panorama comparatistico) diretti, entrambi, ad agevolare - con modalita' ed esiti affatto diversi tra loro - l'utilizzazione integrale della contribuzione versata (oppure accreditata o dovuta e non prescritta) ed, in genere, delle posizioni contributive maturate presso gestioni previdenziali diverse - in dipendenza dei lavori, parimenti diversi, svolti nel corso della vita - ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico. Con la garanzia costituzionale (art. 38, secondo comma, Cost.) di adeguatezza della prestazione pensionistica - quantomeno sotto il profilo della proporzionalita' della prestazione medesima alla quantita' del lavoro complessivamente prestato da lavoratori mobili (vedi Corte cost. n. 61 del 1999) - ne risulta assicurata, altresi', l'esigenza di incentivare - o, comunque, non ostacolare - la mobilita' professionale dei lavoratori (sulla falsariga di quanto previsto - con riferimento alla mobilita' territoriale - dall'art. 51, lettera a), del trattato istitutivo della comunita' economica europea e da fonti derivate dello stesso ordinamento, che accolgono l'istituto della totalizzazione - nella forma del «cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni che per il calcolo di queste» - quale misura, in materia di sicurezza sociale appunto, «necessaria per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori migranti»). 3. - Solo la ricongiunzione, tuttavia, consente la concentrazione di tutte le posizioni contributive presso la gestione, prevedibilmente destinata ad erogare la pensione in base al proprio regime, all'uopo trasferendo la contribuzione - effettivamente versata oppure accreditata o, comunque, dovuta nei limiti della prescrizione (vedi Corte cost. n. 374/1997, Cass. n. 5767, 6772/2002) presso una o piu' gestioni previdenziali «competenti», in dipendenza dei lavori prestati - ad altra gestione che - in forza di scelta operata dal lavoratore, ricorrendone le prescritte «condizioni» - e' deputata ad erogare, all'atto del collocamento a riposo, «una unica pensione» - commisurata a tutti i contributi che vi risultino concentrati - garantendo, di regola, l'accesso al regime piu' favorevole ed alla prestazione piu' elevata. (in tal senso, vedi Corte cost. n. 61/1999, 374/1997, cit., 259/1992, 508/1991, 527, 184/1987; Cass., sez. un., 193/2001, 1639/1995, 5237/1993; Cass., sez. lav. 6722, 692/2002). La disciplina del rapporto fra enti previdenziali diversi, che si instaura nel caso di ricongiunzione dei periodi assicurativi, e' volta, quindi, a realizzare un equilibrio di situazioni patrimoniali fra le diverse gestioni - allorquando, in forza della ricongiunzione, si venga a costituire presso una di esse una posizione assicurativa, a favore del lavoratore, che sostituisce ed assorbe quella gia' esistente presso l'altra - all'uopo prevedendo, in ogni caso, il trasferimento alla gestione di destinazione dei contributi «di pertinenza» della gestione di provenienza e, talora, l'accollo all'assicurato di un onere finanziario, inteso a coprire (almeno parzialmente) per la gestione di destinazione - che sia caratterizzata da prestazioni piu' favorevoli e da obblighi contributivi superiori - il costo dei riconoscimento, a favore dell'assicurato medesimo, di un periodo contributivo maturato nell'ambito della gestione di provenienza, che sia caratterizzata da minor prestazioni e minori contributi (in tal senso, vedi Corte cost. n. 374/1997, cit.). Ne risulta l'obbligo delle gestioni previdenziali interessate a porre in essere precisi comportamenti (quali quelli imposti dall'art. 5 della legge n. 29 del 1979, come dalle disposizioni corrispondenti che disciplinano altre ricongiunzioni) entro termini rigorosamente fissati - costituenti «atti dovuti» nei confronti del lavoratore - e la configurazione come «diritto soggettivo perfetto» - che ne consegue - della corrispondente posizione giuridica sostanziale del lavoratore (vedi Cass., sez. un., n. 1639/1995, cit.). Funzionale «ai fini del diritto e della misura di una unica pensione» - per espressa previsione di legge (art. 1 e 2 legge n. 29 del 1979) - e', per quel che qui interessa, la ricongiunzione presso l'assicurazione generale obbligatoria oppure, rispettivamente, presso forme di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative alle «condizioni» ed al titolo (gratuito, cioe', oppure oneroso), stabiliti contestualmente, senza che ne risulti violato, tuttavia, il principio costituzionale di uguaglianza (vedi Corte cost. n. 184/8787, cit.) - di periodi di contribuzione, dei quali il lavoratore sia titolare presso una o piu' gestioni previdenziali diverse. La ricongiunzione - che si applica sia ai lavoratori dipendenti ed a quelli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) iscritti all'I.N.P.S. (ai sensi della legge n. 29 del 1979, cit.) che ai liberi professionisti (ai sensi della legge n.45 del 1990) - risulta, tuttavia, eccessivamente onerosa per i lavoratori autonomi ed, ancor piu', per i liberi professionisti, in quanto e' subordinata al versamento della «riserva matematica» (al netto dei contributi, maggiorati di interessi, trasferiti dalle gestioni cedenti) - in misura parziale (al 50%) e, rispettivamente, integrale - a carico del lavoratore interessato ed a favore della gestione di confluenza che liquida la pensione, per aumentarne l'incremento derivante dall'operazione (vedi Corte cost. n. 61/1999, cit.). 4. Pur perseguendo il medesimo scopo - di agevolare, appunto, l'utilizzazione integrale di tutta la contribuzione in favore dei medesimo lavoratore, a prescindere dalla gestione previdenziale presso la quale risulti versata (oppure accreditatata o, comunque, dovuta e non prescritta) - l'istituto della totalizzazione, tuttavia, e' affatto diverso, quanto a modalita' di attuazione, esiti e ripartizione dell'onere finanziario. Senza oneri a carico del lavoratore interessato, la totalizzazione consente, infatti, il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso gestioni diverse - in virtu' di una finzione giuridica (fictio iuris) - al solo fine del conseguimento dei requisiti assicurativi e contributivi per il diritto a pensione, previsti dai rispettivi regimi. Resta invece a carico di ciascuna gestione - in base al criterio del pro rata - soltanto una quota di pensione, in proporzione dell'anzianita' assicurativa e contributiva, dal lavoratore maturata presso a gestione medesima (vedi Corte cost. n. 61/1999, cit.). Pur non comportando oneri per il lavoratore interessato, la totalizzazione, di regola, risulta tuttavia meno vantaggiosa - rispetto alla ricongiunzione - per il lavoratore medesimo. Peraltro risulta funzionale - alla garanzia costituzionale (art. 38, secondo comma, Cost.) del diritto ad una prestazione previdenziale (e, segnatamente, pensionistica) adeguata alle esigenze di vita - l'onere che la totalizzazione impone alle gestioni previdenziali interessate - in dipendenza della «mancata sterilizzazione della contribuzione insufficiente» - di corrispondere un segmento di prestazione pensionistica - di importo, nel lungo periodo, eventualmente piu' elevato - in luogo del valore nominale dei contributi versati dall'interessato, rivalutato nella misura del 4,50 per cento all'anno (vedi Corte cost. n. 61/1999, cit.). Tuttavia non e' stata, a suo tempo, esercitata la delega, di evidente portata generale, che era stata conferita al Governo (art. 35, comma 2, lettera c, legge n. 153 del 1969) per «attuare il principio della pensione unica, determinandone la misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, mediante l'applicazione del principio del pro rata». Di conseguenza, il principio della totalizzazione - mentre e' previsto in linea generale, per quanto si e' detto, dall'ordinamento comunitario in favore dei «lavoratori migranti» - ha trovato applicazione, nel nostro ordinamento, soltanto nei casi per i quali risulta espressamente previsto, in termini non sempre omogenei, senza che ne risulti violato, tuttavia, il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.). Si tratta, ad esempio, del caso - che interessa la dedotta fattispecie, se pure in alternativa alla ricongiunzione pretesa nel presente giudizio - dei lavoratori, che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (art. 16, legge n. 223 del 1990), oppure dei dirigenti iscritti all'l.N.P.D.A.I., che abbiano maturato anzianita' contributive presso ordinamenti previdenziali diversi (art. 5, legge n. 44 del 1973), o della totalizzazione per i dirigenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private (art. 17, legge n. 1079 del 1971). Lo stesso principio e' stato, bensi', adottato di recente in termini generali (art. 1, comma 39, legge n. 335 del 1995, in relazione al decreto legislativo n. 184 del 1997), ma risulta tuttavia espressamente limitato (comma 1 del citato decreto legislativo n. 184 del 1997) ai soli lavoratori - soggetti esclusivamente al metodo contributivo di calcolo della pensione (di cui al comma 19 del citato articolo 1, legge n. 335 del 1995) - che non abbiano, peraltro, maturato il trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni alle quali sono stati iscritti. 5. - Sia per la ricongiunzione che per la totalizzazione, le normative diverse - previste, per quanto si e' detto, dal nostro ordinamento - sono espressione di ampia discrezionailta' del legislatore (vedi Corte cost. n. 508 del 1991, 527 e 184 del 1987, in tema di ricongiunzione) e - risultano calibrate sui diversi ordinamenti e sulle diverse gestioni previdenziali interessate. Coerentemente, non sono reciprocamente comparabili, ai fini del sindacato di costituzionalita' (vedi Corte cost. n. 61 del 1999, cit.), ne' consentono l'applicazione - analogica od estensiva - di ciascuna disciplina, al di fuori delle fattispecie per le quali e' prevista, e, tantomeno, la possibilita' di prefigurare regole alternative rispetto a quelle previste. Resta la possibilita' di sindacare - sul piano della costituzionalita' - l'omessa previsione della facolta' di scelta - fra ricongiunzione e totalizzazione, appunto - fatte salve, tuttavia, le discipline rispettive. Infatti, la stessa Corte costituzionale - con pronuncia additiva di principio o a dispositivo additivo generico (sentenza n. 61 del 5 marzo 1999, cit.) - ha, tra l'altro, dichiarato costituzionalmente illegittime disposizioni in tema di ricongiunzione (art. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, recante norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), nella parte in cui non prevedono la facolta' di scelta fra la ricongiunzione e la totalizzazione, o comunque la possibilita' di optare per un meccanismo alternativo alla ricongiunzione onerosa, (sia pure soltanto) in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali sia, o sia stato, iscritto. A quasi quattro anni dalla sentenza della Corte costituzionale (n. 61 del 5 marzo 1999, cit., appunto), tuttavia, la disposizione di legge (art. 71 della legge n. 388 del 2000, legge finanziaria per il 2001) - volta a darne attuazione - attende ancora il previsto regolamento d'attuazione (per la cui adozione e' fissato il termine di due mesi dalla data - 1° gennaio 2001 - di entrata in vigore della stessa legge). Speculare - rispetto alle disposizioni investite dalla sentenza della Corte costituzionale (n. 61/1999, cit.) - e' la disposizione (art. 2, in relazione all'art. 1, quarto comma, della legge n. 29 del 1979), applicabile alla dedotta fattispecie, nella parte in cui non prevede la ricongiunzione, presso una delle gestioni speciali per lavoratori autonomi gestite dall'I.N.P.S. (quale, nella specie, la gestione artigiani) dei periodi di contribuzione versata (oppure accreditata o, comunque, dovuta e non prescritta), esclusivamente, presso altra (o altre) delle stesse gestioni speciali (quale, nella specie, la gestione per esercenti attivita' commerciali), in alternativa alla totalizzazione - senza oneri, ma meno vantaggiosa per il lavoratore interessato - che e' prevista per gli stessi periodi di contribuzione (art. 16 della legge n. 233 del 1990). 6. Invero quest'ultima disposizione (art. 16 della legge n. 233 del 1990, recante riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) - intitolata, appunto, cumulo dei periodi assicurativi - sancisce testualmente: «1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione e' determinato dalla somma: a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni; b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti; 2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative. 3. Resta ferma per l'assicurato la facolta' di awalersi delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.». Dopo avere disciplinato la totalizzazione mediante cumulo dei contributi (comma 1) - con «oneri relativi alle quote di pensione ( .... ) a carico delle rispettive gestioni assicurative» (comma 2) e, quindi, senza oneri per i lavoratori interessati - la disposizione in esame, esplicitamente, fa salva (comma 3) - senza modifiche («resta ferma») - la «facolta' (per l'assicurato) di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.». Pertanto la disposizione stessa si limita a disciplinare la totalizzazione (vedi, per tutte, Cass. n. 1891/2000 ed, in sostanziale conformita', nonostante qualche divergenza meramente testuale, n. 2870/2001), mentre - per quanto riguarda la ricongiunzione degli stessi periodi di contribuzione - si limita a rinviare alla disciplina relativa (di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, cit.). senza apportarvi - ripetesi - alcuna modificazione. E la disciplina, che ne risulta richiamata, non prevede - come e' stato anticipato - la ricongiunzione, presso una delle gestioni speciali per lavoratori autonomi gestite dall'I.N.P.S., dei periodi di contribuzione che sia stata versata (oppure accreditata o, comunque, dovuta e non prescritta) - esclusivamente - presso altra (o altre) delle stesse gestioni speciali. 7. - E' ben vero, infatti, che - «in alternativa» alla ricongiunzione presso l'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'I.N.P.S. (di cui all'art. 1 della legge n. 29 del 1979, cit.) - e' prevista (art. 2 della stessa legge) la ricongiunzione presso gestioni speciali per lavoratori autonomi parimenti gestite dall'l.N.P.S. - come presso ogni altra gestione previdenziale, sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell'AGO - in cui il lavoratore «risulti iscritto all'atto della domanda ovvero (...) nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa». Tuttavia - per i lavoratori autonomi, iscritti a gestioni speciali gestite dall'I.N.P.S., appunto - non e' sufficiente una delle «condizioni» alternativamente previste - che risultano entrambe sussistenti nella dedotta fattispecie - e, cioe', l'iscrizione, all'atto della domanda, ovvero «almeno otto anni di contribuzione versata, in costanza di effettiva attivita' lavorativa», presso la gestione di destinazione. Per gli stessi lavoratori autonomi, infatti, «restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, quarto comma» (ultimo periodo del primo comma dell'art. 2 della legge n. 29 del 1979, cit.). In forza di tale rinvio (art. 2, primo comma, ultimo periodo, in relazione all'art. 1, quarto comma, della legge n. 29 del 1979, cit., appunto), detti lavoratori autonomi possono, quindi, esercitare la facolta' di chiedere la ricongiunzione - sia presso l'AGO, che presso i gestori previdenziali sostitutive, escluse o esonerate (ai sensi dell'art. 1 e, rispettivamente, dell'art. 2 della legge n. 29 del 1979, cit.) - solo se possono «far valere, all'atto della domanda, un periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti oppure in due o piu' gestioni previdenziali diverse dalla predetta assicurazione generale obbligatoria». Ora il prescritto «periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente» alla domanda dev'essere maturato nell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) oppure «in due o piu' gestioni previdenziali diverse dalla predetta assicurazione generale obbligatoria» - ma parimenti, tuttavia, per lavoratori dipendenti - ai fini della ricongiunzione sia presso la stessa AGO (in tal senso, vedi Cass. n. 1064/99, 11543/95, 5399/87), sia presso gestioni previdenziali sostitutive, esclusive o esonerative (in tal senso, vedi Corte conti, sez. contr., 7 gennaio 1988, n. 1879). Non ne risulta, quindi, prevista la ricongiunzione di periodi di contribuzione, ove questa sia stata versata (oppure accreditata o, comunque, dovuta e non prescritta) - esclusivamente - presso diverse gestioni previdenziali per lavoratori autonomi (quali, nella specie, artigiani ed esercenti attivita' commerciali) gestite dall'I.N.P.S.. La conclusione raggiunta riposa sul tenore letterale della disposizione applicabile (art. 2, primo comma, ultimo periodo, in relazione all'art. 1, quarto comma, della legge n. 29 del 1979, cit.), ma trova conforto, tuttavia, nel sistema della disciplina in materia, appunto, di ricongiunzione (di cui alla stessa legge n. 29 del 1979, cit.). Soltanto per la ricongiunzione - nell'AGO od in uno degli altri regimi di previdenza per i lavoratori dipendenti - di periodi di contribuzione presso gestioni previdenziali per avoratori autonomi gestite dall'I.N.P.S., infatti, sono previsti espressamente sia l'onere a carico del lavoratore (art. 1, terzo comma, della legge n. 29 del 1979, cit.), sia il criterio per la determinazione della retribuzione pensionabile (art. 7, secondo comma, della stessa legge). La mancanza di discipline corrispondenti, sia pure diverse, sui medesimi temi - per il caso, che qui interessa, di ricongiunzione di periodi di contribuzione versata (oppure accreditata o, comunque, dovuta e non prescritta), esclusivamente, presso gestioni previdenziali per lavoratori autonomi gestite dall'I.N.P.S. - sembra confermarne la non ricongiungibilita' prospettata. Non puo' essere trascurato, infatti, che - nel caso di ricongiunzione di periodi contributivi - la disciplina, nella specie omessa, e' volta a realizzare - per quanto si e' detto - l'equilibrio di situazioni patrimoniali fra le diverse gestioni interessate, all'uopo prevedendo, in ogni caso, il trasferimento alla gestione di destinazione dei contributi «di pertinenza» della gestione di provenienza e, talora, l'accollo all'assicurato di un onere finanziario, inteso a coprire (almeno parzialmente) per la gestione di destinazione - che sia caratterizzata da prestazioni piu' favorevoli e da obblighi contributivi superiori - il costo del riconoscimento, a favore dell'assicurato medesimo, di un periodo contributivo maturato nell'ambito della gestione di provenienza, che sia caratterizzata da minori prestazioni e minori contributi (in tal senso, vedi Corte cost. n. 374/1997, cit.). Tuttavia, la Corte ritiene rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma, della costituzione - della disposizione (art. 2, primo comma, ultimo periodo, in relazione all'art. 1, quarto comma, della legge n. 29 del 1979, cit., appunto), nella parte in cui non preveda a ricongiungibilita' dl periodi di contribuzione versata (oppure accreditata o, comunque, dovuta e non prescritta), esclusivamente, presso gestioni previdenziali per lavoratori autonomi (quali, nella specie, artigiani ed esercenti attivita' commerciali) gestite dall'I.N.P.S. L'interpretazione letterale delle disposizioni esaminate (art. 16, comma 3, legge n. 233 del 1990, cit.: «Resta ferma per l'assicurato la facolta' di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.» ; nonche' la disposizione, che ne risulta richiamata, dell'art. 2, primo comma, ultimo periodo, in relazione all'art. 1, quarto comma, della legge n. 29 del 1979, cit.) - confortata, peraltro, dall'interpretazione sistematica - rende impossibile, intatti, l'attribuzione di un significato, diverso da quello prospettato, alle disposizioni medesime, precludendone l'interpretazione adeguatrice, che va sempre ricercata prima di proporre incidente di costituzionalita' (vedi, per tutte, Corte cost., ord. 592, 177/2000, 36/1998; sent.244/1997, 171/1996, 437/1995, 226/1994; Cass., sez. un., 30, 96, 1192/2000, 779/1999). 8. - La rilevanza - che e' rimessa alla «motivata» valutazione del giudice rimettente (in tal senso, vedi, per tutte, Corte cost. ord. n. 234/2001, sent. n. 239796, 297/1986, 246/1986, 228 e 165/1985, 293, 61/1984; Cass. ord. n. 107/1994, 3370/2002) - si risolve, infatti, nell'influenza - ai fini della definizione, appunto, del giudizio a quo - delle disposizioni o delle «norme» (sullo specifico punto, vedi, per tutte, Corte cost. n. 321/1998, 196, 186/1999, 78/2001, 204/1982; Cass., sez. un., 4823/1987), che risultino investite dalla questione di legittimita' costituzionale (in tal senso, vedi, per tutte, Corte cost. ord. n 81/2001, 289/1999, sent. n. 117/1996, 518/1991; Cass. 11555, 9131/1995, 4389/1987, 5694/1986, 4789/1986, 3802/1985). In particolare, la questione di legittimita' costituzionale e' rilevante, nel giudizio di cassazione, quando risulti strumentale rispetto alla soluzione - censurata con il ricorso - di questioni di diritto sostanziale o processuale (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. 1368/92, 4389/87, 5694/86, 3802/85, cit. e, con riferimento alle impugnazioni in generale, Cass. 4789/86, cit.), senza supporre, tuttavia, un accertamento di fatto ulteriore da parte del giudice di merito (vedi, per tutte, Cass. 4389/87, cit.). Ora a disposizione in esame (di cui all'art. 2, primo comma, ultimo periodo, in relazione all'art. 1, quarto comma, della legge n. 29 del 1979, cit.) - proprio nella parte in cui non prevede la ricongiungibilita' di periodi di contribuzione versata (oppure accreditata o, comunque, dovuta e non prescritta), esclusivamente, presso gestioni previdenziali per lavoratori autonomi (quali, nella specie, artigiani ed esercenti attivita' commerciali) gestite dall'I.N.P.S. - comporterebbe l'accoglimento del ricorso per cassazione, che censura, appunto, la contraria decisione del giudice d'appello. Tanto basta per ritenere rilevante la questione di legittimita' costituzionale prospettata. Tuttavia, la questione stessa risulta, altresi', non manifestamente in fondata. 9. - La questione di costituzionalita' prospettata non riguarda, tuttavia, il contenuto della disposizione (di cui all'art. 2, primo comma, ultimo periodo, in relazione all'art. 1, quarto comma, della legge n. 29 del 1979, cit.) - che ne risulta investita - ma soltanto l'omessa previsione, che ne risulta, della facolta' della ricongiunzione - che garantisce, di norma, l'accesso al regime piu' favorevole ed alla prestazione piu' elevata - nella sola ipotesi di periodi di contribuzione versata (oppure accreditata o, comunque, dovuta e non prescritta) - esclusivamente - presso gestioni diverse per lavoratori autonomi (quali, nella specie, artigiani ed esercenti attivita' commerciali) gestite dall'I.N.P.S. Non ne sono investite, quindi, le discipline di ricongiunzione e totalizzazione - affatto diverse fra loro, senza tuttavia confliggere ne' con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), ne' con altri principi o disposizioni della costituzione (vedi Corte cost. n. 184 del 1987, cit.) - ma la prospettata esclusione, che ne discende, della facolta' di accesso, mediante la ricongiunzione appunto, al regime piu' favorevole ed alla prestazione piu' elevata - che e' prevista per tutti gli altri lavoratori (subordinati, autonomi, professionisti) - soltanto per i lavoratori autonomi che abbiano contribuzioni (versate oppure accreditate o, comunque, dovute e non prescritte) soltanto presso gestioni previdenziali diverse gestite dall'I.N.P.S. Fare evidente, quindi, la violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) - anche sotto il profilo della ragionevolezza - in dipendenza dell'oggettiva discriminazione - o, comunque, del trattamento non paritario, rispetto a tutti gli altri lavoratori (subordinati, autonomi, professionisti) - che ne risulta, in pregiudizio dei lavoratori autonomi che siani stati iscritti - esclusivamente - a gestioni previdenziali gestite dall'I.N.P.S. Pare violata, tuttavia, anche la garanzia costituzionale di «adeguatezza» delle prestazioni pensionistiche (ed, in genere, previdenziali) alle «esigenze di vita» (art. 38, secondo comma, Cost.) - che non si esaurisce nella «garanzia delle esigenze minime» (vedi, per tutte, Corte cost. n. 42/1999, 457/1998, 127/1997, 264/1994, 198/1991, 307/1989, 157/1980) - non essendo consentito, soltanto a detti lavoratori autonomi, di accedere - mediante la ricongiunzione, appunto - al trattamento pensionistico piu' favorevole, che e' garantito, invece, a tutti gli altri lavoratori - parimenti - in proporzione del lavoro complessivamente prestato con iscrizione a gestioni previdenziali diverse (c.d. lavoratori mobili). In altri termini, risulta irragionevolmente derogato - soltanto in pregiudizio dei lavoratori autonomi che siano stati iscritti, esclusivamente, a gestioni previdenziali diverse gestite dall'I.N.P.S. - lo standard di adeguatezza, che - mediante la ricongiunzione e' garantito, invece, a tutti gli altri lavoratori mobili. Se ne puo' prospettare, quindi, anche il contrasto con il principio di ragionevole parita' (vedi Corte cost. n. 457/98), che pare desumibile dal combinato disposto dei principi costituzionali di uguaglianza e di garanzia di adeguatezza delle prestazioni pensionistiche ed, in genere, previdenziali (di cui agli articoli 3 e, rispettivamente, 38, secondo comma, Cost., cit.). Ne risulta, pertanto, (anche) la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma, della costituzione - della diposizione impugnata (di cui all'art. 2, primo comma, ultimo periodo, in relazione all'art. 1, quarto comma, della legge n. 29 del 1979, cit.), nella parte in cui non prevede la ricongiungibita' di periodi di contribuzione, ove questa sia stata versata (oppure accreditata o, comunque, dovuta e non prescritta) - esclusivamente - presso diverse gestioni previdenziali per lavoratori autonomi (quali, nella specie, artigiani ed esercenti attivita' commerciali) gestite dall'I.N.P.S. Esula - dallo scrutinio del giudice remittente - la verifica circa la sindacabilita' - da parte della Corte costituzionale - delle scelte discrezionali del legislatore, in ordine alle modalita' ed ai tempi della ricongiunzione e della totalizzazione di periodi contributivi, nonche' in ordine all'introduzione, nel caso di specie, del diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi - di regola piu' vantaggiosa, ma talora non priva di oneri per l'assicurato - che consentirebbe, tuttavia, di porre rimedio alla situazione denunciata (vedi Corte cost. n. 508/1991, 527 e 184/1987, nonche' 61/1999, cit.). Lungi dall'influire sulle condizioni per la rimessione della questione di legittimita' costituzionale, i prospettati llmiti - alla sindacabilita' di scelte discrezionali del legislatore, appunto - restano, infatti, affidati alla valutazione della stessa Corte costituzionale e ne condizionano - in caso di accoglimento - la scelta del tipo di pronuncia, essenzialmente, fra declaratoria d'inammissibilita' e pronuncia additiva di principio o a dispositivo additivo generico (sul punto, vedi, per tutte, Corte cost. n. 61 del 5 marzo 1999, cit.). 10. - Pertanto - previa declaratoria di «rilevanza» e «non manifesta infondatezza» della questione di legittimita' costituzionale prospettata - va ordinata la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e, sospeso il presente giudizio, va disposto che, a cura della cancelleria, questa ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione nonche al Presidente dei Consigno dei ministri e, nel contempo, sia comunicata a Presidente della camera dei deputati e del Senato della Repubblica (ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87).
P. Q. M. 1) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma, della costituzione - della disposizione dell'art. 2, primo comma, ultimo periodo, in relazione all'art. 1, quarto comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, nella parte in cui non prevede la ricongiungibilita' di periodi di contribuzione, ove questa sia stata versata (oppure accreditata o, comunque, dovuta e non prescritta) - esclusivamente - presso gestioni previdenziali diverse per lavoratori autonomi (quali, nella specie, artigiani ed esercenti attivita' commerciali) gestite dall'I.N.P.S.; 2) Ordina l'immediata trasmissione degii atti alla Corte costituzionale; 3) Sospende il presente giudizio; 4) Dispone che, a cura della cancelleria, questa ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso la suprema Corte di cassazione nonche' al Presidente dei Consiglio dei ministri e, nel contempo, sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Roma, addi' 28 novembre 2002 Il Presidente: Prestipino Il consigliere relatore: De Luca 03C0674