N. 423 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 aprile 2003

Ordinanza  emessa  il  4  aprile  2003  dal  tribunale di Firenze nel
procedimento penale a carico di Romanyuk Tsialla

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Irragionevole  disparita'  di trattamento rispetto agli altri reati
  contravvenzionali   anche   di  maggiore  gravita'  -  Carenza  del
  requisito della necessita' ed urgenza per l'adozione da parte della
  polizia   giudiziaria  di  provvedimenti  provvisori  destinati  ad
  incidere sulla liberta' personale.
- Decreto    legislativo    25 luglio    1998,    n. 286,    art. 14,
  comma 5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione artt. 3 e 13.
(GU n.27 del 9-7-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    In  composizione monocratica, esaminati gli atti del procedimento
n. 4630/03  RGNR;  letta  la  richiesta  di convalida dell'arresto di
Romanyuk  Tsialla  nata  in  Ucraina il 13 settembre 1975, sedicente,
eseguito  alle  ore 9,15 c.a. del 4 aprile 2003 da ufficiali e agenti
di  P.G.  della Questura di Firenze, nella flagranza del reato di cui
all'art. 14,  comma  5-ter,  d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla
legge n. 189/2002;
    Premesso  che  Romanyuk  e' stata presentata a questo giudice nei
termini  di  legge  secondo il combinato disposto degli artt. 14 cit.
comma 5-quinquies e 558 c.p.p.;
    Ritenuto  di sollevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 23, comma 3,
legge 11 marzo 1953, n. 187, questione di legittimita' costituzionale
in  ordine  al richiamato comma 5-quinquies nella parte in cui impone
l'arresto in flagranza;
    Atteso  che  il  giudizio  di  convalida non pue' essere definito
indipendentemente dalla risoluzione delta questione apparendo viziata
da  illegittimita'  costituzionale  la  disposizione suddetta laddove
prevede l'obbligatorieta' dell'arresto;
    Considerato  che la questione non e' manifestamente infondata con
riguardo:
        a) all'art. 3 della Costituzione per violazione del principio
di    ragionevolezza   in   quanto,   un'ipotesi   contravvenzionale,
configurabile pertanto anche a titolo di mera colpa e punita con pena
edittale dell'arresto da sei mesi a un anno, viene parificata, quanto
all'obbligatorieta'   della   misura   restrittiva   della   liberta'
personale,  a  fattispecie  delittuose  di particolare gravita' e che
denotano  spiccata pericolosita' sociale (art. 380 c.p.p.), rivelando
inoltre   ingiustificata  disparita'  di  trattamento  rispetto  alla
disciplina  vigente  per  reati contravvenzionali sanzionati con pene
anche piu' elevate;
        b) all'art. 13  della  Costituzione  laddove stabilisce che i
provvedimenti  provvisori  in  materia  di liberta' personale possono
essere  adottati  dall'autorita'  di  pubblica sicurezza solo in casi
eccezionali  di  necessita'  ed urgenza, mentre, pacifica per unanime
dottrina   e   costante   giurisprudenza  la  finalita'  dell'arresto
obbligatorio in flagranza in funzione anticipatoria dell'applicazione
da  parte  dell'autorita'  giudiziaria di misure coercitive, una tale
misura   sarebbe   comunque   inibita,  con  conseguente  inefficacia
dell'arresto  in  rapporto  allo  scopo  perseguito  relativamente ai
suddetti  casi  eccezionali,  difettando  la necessaria condizione di
applicabilita'  ex  art. 280 c.p.p. pure con riferimento all'art. 391
comma  5  c.p.p.,  ne'  giustificandosi  l'arresto obbligatorio nella
prospettiva   dell'instaurazione   del   rito  direttissimo  che  non
presuppone   affatto   lo   status   detentionis  quanto,  piuttosto,
situazioni di peculiare evidenza della prova;
    Ritenuto  che la convalida non puo' aver luogo negli inderogabili
termini  di  legge e che, dunque, Romanyuk deve essere immediatamente
liberata  se  non  detenuta  per  altra causa, permanendo peraltro la
rilevanza  della questione ai fini della prosecuzione del giudizio di
convalida;
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23 e ss, legge 11 marzo 1953, n. 87.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  14,  comma  5-quinquies, del
d.lgs.  n. 286/1998  come  sostituito  dalla  legge n. 189/2002 nella
parte in cui prevede che per la contravvenzione di cui al comma 5-ter
della  stessa norma sia obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto,
per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione;
    Dispone  la  trasmissione  degli atti del procedimento alla Corte
costituzionale;
    Ordina   l'immediata  liberazione  di  Romanyuk  Tsialla  se  non
detenuta per altra causa;
    Sospende  il  giudizio  di  convalida dell'arresto della predetta
fino alla risoluzione della questione;
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio dei ministri nonche' per la
comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
        Firenze, addi' 4 aprile 2003
                        Il giudice: Gratteri
03C0684