N. 424 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 aprile 2003
Ordinanza emessa il 4 aprile 2003 dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Szerol Szymon Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto agli altri reati contravvenzionali anche di maggiore gravita' - Carenza del requisito della necessita' ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla liberta' personale. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione artt. 3 e 13.(GU n.27 del 9-7-2003 )
IL TRIBUNALE In composizione monocratica, esaminati gli atti del procedimento n. 4592/2003 RGNR; letta la richiesta di convalida dell'arresto di Szerol Szymon in atto generalizzato, eseguito da ufficiali di P.G. del comando stazione carabinieri di Bagno a Ripoli alle ore 10,30 circa del 3 aprile 2003, nella flagranza del reato di cui all'art. 14 comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002; Premesso che Szerol e' stato presentato a questo giudice nei termini di legge secondo il combinato disposto degli artt. 14 cit. comma 5-quinquies e 558 c.p.p.; Ritenuto di sollevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 23 comma 3 legge 11 marzo 1953 n. 187, questione di legittimita' costituzionale in ordine al richiamato comma 5-quinquies nella parte in cui impone l'arresto in flagranza; Atteso che il giudizio di convalida non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione apparendo viziata da illegittimita' costituzionale la disposizione suddetta laddove prevede l'obbligatorieta' dell'arresto; Considerato che la questione non e' manifestamente infondata con riguardo: a) all'art. 3 della Costituzione per violazione del principio di ragionevolezza in quanto, un'ipotesi contravvenzionale, configurabile pertanto anche a titolo di mera colpa e punita con pena edittale dell'arresto da sei mesi a un anno, viene parificata, quanto all'obbligatorieta' della misura restrittiva della liberta' personale, a fattispecie delittuose di particolare gravita' e che denotano spiccata pericolosita' sociale (art. 380 c.p.p.), rilevando inoltre ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla disciplina vigente per reati contravvenzionali sanzionati con pene anche piu' elevate; b) all'art. 13 della Costituzione laddove stabilisce che i provvedimenti provvisori in materia di liberta' personale possono essere adottati dall'autorita' di pubblica sicurezza solo in casi eccezionali di necessita' ed urgenza, mentre, pacifica per unanime dottrina e costante giurisprudenza la finalita' dell'arresto obbligatorio in flagranza in funzione anticipatoria dell'applicazione da parte dell'autorita' giudiziaria di misure coercitive, una tale misura sarebbe comunque inibita, con conseguente inefficacia dell'arresto in rapporto allo scopo perseguito relativamente ai suddetti casi eccezionali, difettando la necessaria condizione di applicabilita' ex art. 280 c.p.p. pure con riferimento all'art. 391 comma 5 c.p.p., ne' giustificandosi l'arresto obbligatorio nella prospettiva dell'instaurazione del rito direttissimo che non presuppone affatto lo status detentionis quanto, piuttosto, situazioni di peculiare evidenza della prova; Ritenuto che la convalida non puo' aver luogo negli inderogabili termini di legge e che, dunque, Szerol deve essere immediatamente liberato se non detenuto per altra causa, permanendo peraltro la rilevanza della questione ai fini della prosecuzione del giudizio di convalida;
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23 e ss. legge 11 marzo 1953 n. 87, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 comma 5- quinquies del d.lgs. n. 286/1998 come sostituito dalla legge n. 189/2002 nella parte in cui prevede che per la contravvenzione di cui al comma 5-ter della stessa norma sia obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione; Dispone trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale; Ordina l'immediata liberazione di Szerol Szymon se non detenuto per altra causa; Sospende il giudizio di convalida dell'arresto del predetto fino alla risoluzione della questione; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' per la comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Firenze, addi' 4 aprile 2003 Il giudice: Gratteri 03C0685