N. 430 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 aprile 2003
Ordinanza emessa il 14 aprile 2003 dal tribunale di Sulmona nel procedimento civile vertente tra Palumbo Alessandro e G.E.R.I.T. S.p.A. Riscossione delle imposte - Espropriazione forzata per mancato pagamento di tributi - Fermo amministrativo dei veicoli a motore - Omessa determinazione del regime di impugnazione dell'atto e della somma minima che ne giustifichi l'adozione - Mancata previsione di alcuna forma di tutela delle ragioni del legittimo proprietario del veicolo - Irragionevolezza - Violazione del diritto di difesa del cittadino - Lesione del diritto di proprieta'. - D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86. - Costituzione, artt. 3, 24 e 42.(GU n.27 del 9-7-2003 )
IL TRIBUNALE Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede; Viste le deduzioni di entrambe le parti ed esaminata la documentazione allegata; Premesso in fatto Con ricorso depositato il 26 giugno 2002 il Palumbo Alessandro, domiciliato in Sulmona alla piazza Garibaldi n. 55, presso e nello studio dell'avv. Alessandro Maceroni, premettendo che con lettera racc. a.r. datata 23 maggio 2002 il Servizio riscossione tributi - concessione della Provincia di L'Aquila - comunicava al ricorrente che «in seguito alla riscontrata morosita' relativa alle somme iscritte a ruolo per complessivi euro 2.467,78, oltre interessi di mora ed accessori come per legge» l'autoveicolo BMW R 1150 tg. AX87789 era sottoposto a fermo amministrativo ..., proponeva opposizione alla misura adottata rilevando che la particolare formalita' con la quale era stato aggredito il bene non consentiva alcuna forma di tutela delle eventuali ragioni debitorie, sostanziando una palese violazione del disposto dell'art. 24 della Costituzione laddove attribuisce primaria rilevanza al diritto inviolabile di difesa accordato ad ogni cittadino; Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il servizio riscossione tributi, impugnando la domanda avanzata da controparte, della quale chiedeva dichiararsi l'improponibilita' e l'inammissibilita'; Osservato in diritto Che l'art. 86, d.P.R. n. 602/1973 prevede la possibilita' per le esattorie di adottare una misura cautelativa di fermo amministrativo dei veicoli, in caso di mancato pagamento di entrate tributarie; che lo stesso art. 86, ultimo comma, pero', richiede un decreto che stabilisca le modalita', i termini e le procedure per l'attuazione della disposizione che ad oggi non e' stato ancora emanato con la conseguenza di far ritenere il fermo amministrativo del veicolo disposto dalla esattoria illegittimo e illecito. Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale non e' manifestamente infondata dal momento che la norma impugnata cosi' come formulata, omette l'indicazione del termine e dell'autorita' a cui poter adire per far valere le proprie ragioni, l'indicazione della somma minima che giustifichi uno strumento tanto drastico e le norme per opporsi al provvedimento o sospenderlo e che l'applicazione di tale prassi comporta la violazione dell'art. 24 della Costituzione, che garantisce il diritto di difesa, non consentendo al proprietario, destinatario del provvedimento di fermo di far valere in giudizio il suo diritto, tant'e' che al destinatario non resta che pagare l'importo richiesto per ottenere la liberazione del proprio veicolo; che, al contrario di quanto previsto in caso di pignoramento o di sequestro cautelare, la predeterminazione dell'impossibilita' di difendere il titolo proprieta' cosi' come nel caso di fermo amministrativo, appare in contrasto con il criterio di ragionevolezza delle scelte legislative, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione; che la norma in esame, infine, comporta altresi' la violazione della garanzia costituzionale del diritto di proprieta' privata imposta dall'art. 42 della Costituzione; Ritenuta la rilevanza dell'art. 86, d.P.R. n. 602/1973 nel giudizio a quo e dalla cui applicabilita' non si puo' prescindere essendo stato dal ricorrente contestato ex art. 615 c.p.c. il diritto delle esattorie di procedere al fermo amministrativo dei veicoli con la conseguenza che il presente giudizio si configura come accertamento negativo della pretesa esecutiva; Ritenuto altresi' che la risoluzione dell'eccezione di illegittimita' costituzionale della medesima norma si presenta necessariamente pregiudiziale rispetto alla decisione della controversia in esame;
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 86, d.P.R. n. 602/1973 laddove non consente al legittimo proprietario del bene sottoposto a fermo amministrativo, alcuna forma di tutela delle eventuali ragioni debitorie, in palese violazione del diritto inviolabile di difesa accordato dalla Costituzione ad ogni cittadino; Sospende il presente procedimento e rimette gli atti alla Corte costituzionale. Si comunichi alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Sulmona, addi' 4 marzo 2003 Il giudice onorario: Buccini 03C0691