N. 431 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 aprile 2003

Ordinanza  emessa  il  14 aprile  2003  dal  tribunale di Sulmona nel
procedimento   civile  vertente  tra  Di  Cioccio  Enrico  Stefano  e
G.E.R.I.T. S.p.a.

Riscossione  delle  imposte  -  Espropriazione  forzata  per  mancato
  pagamento  di tributi - Fermo amministrativo dei veicoli a motore -
  Omessa  determinazione del regime di impugnazione dell'atto e della
  somma  minima che ne giustifichi l'adozione - Mancata previsione di
  alcuna forma di tutela delle ragioni del legittimo proprietario del
  veicolo  -  Irragionevolezza - Violazione del diritto di difesa del
  cittadino - Lesione del diritto di proprieta'.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 42.
(GU n.27 del 9-7-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;
    Viste   le  deduzioni  di  entrambe  le  parti  ed  esaminata  la
documentazione allegata;

                          Premesso in fatto

    Con  ricorso  depositato  il  18 giugno 2002 il Di Cioccio Enrico
Stefano, domiciliato in Sulmona alla piazza Capograssi n. 9, presso e
nello  studio  dell'avv. Lucia  Teresa  Mariani,  premettendo che con
lettera  racc.  a.r.  datata  2 maggio  2002  il Servizio riscossione
tributi  -  concessione  della  Provincia di L'Aquila - comunicava al
ricorrente  che  «in seguito alla riscontrata morosita' relativa alle
somme   iscritte   a  ruolo  per  complessivi  euro 12.394,55,  oltre
interessi  di  mora  ed  accessori come per legge» l'autoveicolo Ford
Mondeo   1.8   TD   SW   targato   AD697WR  era  sottoposto  a  fermo
amministrativo   ...,  proponeva  opposizione  alla  misura  adottata
rilevando  che  la  particolare  formalita'  con  la  quale era stato
aggredito  il  bene  non  consentiva  alcuna  forma  di  tutela delle
eventuali  ragioni  debitorie, sostanziando una palese violazione del
disposto dell'art. 24 della Costituzione laddove attribuisce primaria
rilevanza   al  diritto  inviolabile  di  difesa  accordato  ad  ogni
cittadino;
    Instauratosi  il  contraddittorio,  si  costituiva in giudizio il
servizio  riscossione  tributi,  impugnando  la  domanda  avanzata da
controparte,  della  quale  chiedeva dichiararsi l'improponibilita' e
l'inammissibilita';

                        Osservato in diritto

    Che  l'art. 86, d.P.R. n. 602/1973 prevede la possibilita' per le
esattorie  di adottare una misura cautelativa di fermo amministrativo
dei veicoli, in caso di mancato pagamento di entrate tributarie;
        che  lo  stesso  art. 86,  ultimo  comma,  pero', richiede un
decreto  che  stabilisca  le  modalita', i termini e le procedure per
l'attuazione  della  disposizione  che  ad  oggi  non e' stato ancora
emanato  con  la  conseguenza di far ritenere il fermo amministrativo
del veicolo disposto dalla esattoria illegittimo e illecito.
    Ritenuto  che  la questione di legittimita' costituzionale non e'
manifestamente  infondata  dal  momento  che la norma impugnata cosi'
come  formulata,  omette l'indicazione del termine e dell'autorita' a
cui  poter  adire  per  far  valere le proprie ragioni, l'indicazione
della  somma minima che giustifichi uno strumento tanto drastico e le
norme per opporsi al provvedimento o sospenderlo e che l'applicazione
di   tale   prassi   comporta   la   violazione   dell'art. 24  della
Costituzione, che garantisce il diritto di difesa, non consentendo al
proprietario,  destinatario  del provvedimento di fermo di far valere
in giudizio il suo diritto, tant'e' che al destinatario non resta che
pagare  l'importo  richiesto  per ottenere la liberazione del proprio
veicolo;
        che,  al contrario di quanto previsto in caso di pignoramento
o di sequestro cautelare, la predeterminazione dell'impossibilita' di
difendere   il  titolo  proprieta'  cosi'  come  nel  caso  di  fermo
amministrativo, appare in contrasto con il criterio di ragionevolezza
delle  scelte  legislative,  con  conseguente  violazione dell'art. 3
della Costituzione;
        che   la   norma  in  esame,  infine,  comporta  altresi'  la
violazione  della  garanzia  costituzionale del diritto di proprieta'
privata imposta dall'art. 42 della Costituzione;
    Ritenuta   la  rilevanza  dell'art. 86,  d.P.R.  n. 602/1973  nel
giudizio  a  quo  e  dalla cui applicabilita' non si puo' prescindere
essendo stato dal ricorrente contestato ex art. 615 c.p.c. il diritto
delle  esattorie di procedere al fermo amministrativo dei veicoli con
la   conseguenza   che   il   presente  giudizio  si  configura  come
accertamento negativo della pretesa esecutiva;
    Ritenuto   altresi'   che   la   risoluzione   dell'eccezione  di
illegittimita'   costituzionale  della  medesima  norma  si  presenta
necessariamente   pregiudiziale   rispetto   alla   decisione   della
controversia in esame;
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 23,  legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante
per  il  giudizio  e  non manifestamente infondata, in relazione agli
artt. 3,  24  e  42  della Costituzione, la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 86, d.P.R. n. 602/1973 laddove non consente
al legittimo proprietario del bene sottoposto a fermo amministrativo,
alcuna  forma  di tutela delle eventuali ragioni debitorie, in palese
violazione   del   diritto  inviolabile  di  difesa  accordato  dalla
Costituzione ad ogni cittadino;
    Sospende  il  presente procedimento e rimette gli atti alla Corte
costituzionale.
    Si comunichi alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri
ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Sulmona, addi' 14 febbraio 2003
                     Il giudice onorario: Ciotti
03C0692