N. 216 ORDINANZA 4 - 18 giugno 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Regione  Toscana - Edilizia e urbanistica - Ristrutturazioni edilizie
  -  Regime  della  denuncia  di  inizio di attivita', in luogo della
  concessione  - Prospettato contrasto con la legislazione statale di
  principio,  con violazione della riserva di legge in materia penale
  -  Sopravvenuta  disciplina  a  modifica  del  quadro  normativo di
  riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, artt. 2, 3 e 4,
  commi 2 e 4.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 117.
(GU n.25 del 25-6-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale  MARINI,  Franco  BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO,
Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 2, 3 e 4,
commi 2 e 4, della legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52
(Norme  sulle  concessioni,  le autorizzazioni e le denuncie d'inizio
delle  attivita'  edilizie  -  Disciplina  dei  controlli  nelle zone
soggette   al   rischio   sismico  -  Disciplina  del  contributo  di
concessione     -     Sanzioni     e     vigilanza     sull'attivita'
urbanistico-edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
23 maggio  1994,  n. 39  e  modifica della legge regionale 17 ottobre
1983, n. 69), promosso con ordinanza del 12 giugno 2002 dal Tribunale
di  Lucca,  sezione  distaccata  di  Viareggio,  nel  procedimento di
esecuzione nei confronti di Maurizio Cardazzo, iscritta al n. 451 del
registro  ordinanze  2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.
    Visto l'atto di intervento della Regione Toscana;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 9 aprile 2003 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Lucca,  sezione  distaccata  di
Viareggio,  con  ordinanza del 12 giugno 2002, ha sollevato questione
di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 2, 3 e 4, commi 2 e 4,
della legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle
concessioni, le autorizzazioni e le denuncie d'inizio delle attivita'
edilizie -  Disciplina  dei  controlli nelle zone soggette al rischio
sismico  -  Disciplina  del  contributo  di  concessione - Sanzioni e
vigilanza   sull'attivita'   urbanistico-edilizia   -   Modifiche  ed
integrazioni  alla  legge  regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica
della  legge  regionale  17 ottobre 1983, n. 69), in riferimento agli
articoli 3, 25 e 117 della Costituzione;
        che  il  giudice  a  quo  premette  che,  in  ordine  a  tale
questione,   gia'   sollevata  dal  medesimo  giudice  con  ordinanza
24 novembre  2000 (ed iscritta al r.o. n. 154 del 2001) anteriormente
all'entrata  in  vigore  della  legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3  (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione),
la Corte costituzionale ha disposto, con ordinanza n. 96 del 2002, la
restituzione  degli  atti  affinche'  si  procedesse  al  riesame dei
termini  della  questione  alla  luce  del sopravvenuto mutamento del
quadro  normativo ed in particolare del mutamento dell'art. 117 della
Costituzione, indicato come uno dei parametri;
        che,  ad  avviso  del  giudice  rimettente,  il  nuovo  testo
dell'art. 117  della  Costituzione  «non  ha mutato la sostanza della
questione»,  considerato  che  il  terzo  comma  dell'art. 117 Cost.,
attribuendo   alla  potesta'  legislativa  regionale  concorrente  il
«governo  del  territorio»,  il  quale «non puo' non ricomprendere la
materia  urbanistica»,  avrebbe  confermato  il  principio secondo il
quale  «le  Regioni  non possono legiferare (...) in contrasto con la
legislazione  statale»  nel  settore  dell'urbanistica,  ne'  possono
«intervenire,   anche   indirettamente,   nella   creazione  o  nella
modificazione   di  norme  penali,  ne'  tanto  meno  procedere  alla
"decriminalizzazione"   di  condotte  ritenute  dalla  legge  statale
meritevoli  di  tutela  penale,  essendo  rimasta immutata la riserva
esclusiva dello Stato in tema di ordinamento penale»;
        che,  pertanto, secondo il Tribunale di Viareggio permarrebbe
il  contrasto  tra  gli  articoli 2,  3 e 4, commi 2 e 4, della legge
regionale  toscana n. 52 del 1999, nella parte in cui assoggettano le
ristrutturazioni  edilizie  al  regime  della  denuncia  di inizio di
attivita'  piuttosto  che  al  regime  di  concessione previsto dalla
legislazione  statale  di  principio, ed il nuovo testo dell'art. 117
della Costituzione;
        che,   ad   avviso  del  giudice  rimettente,  risulterebbero
altresi'  confermati  i  dubbi  di  legittimita' costituzionale delle
disposizioni  censurate  in ordine alla violazione degli articoli 3 e
25  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui «decriminalizzano» in
ambito   regionale   una   condotta   penalmente   sanzionata   dalla
legislazione  statale  (esecuzione  dei  lavori  di  ristrutturazione
edilizia  senza concessione), violando la riserva di legge statale in
materia  penale  (art. 25 della Costituzione) ed operando una «iniqua
ed  ingiustificata  disparita'  di  trattamento»,  «non  esplicando -
peraltro  -  nel  caso  di specie nessuna efficacia la modifica della
legislazione statale concernente la materia in esame»;
        che  e' intervenuta nel giudizio la Regione Toscana chiedendo
che   la   questione  sia  dichiarata  inammissibile  e  infondata  e
deducendo,  nella  memoria  depositata in prossimita' della camera di
consiglio, che sarebbe necessario disporre la restituzione degli atti
al  giudice  a  quo per il riesame della rilevanza e della fondatezza
della  questione  «alla  luce  dell'intervenuto  mutamento  del  dato
legislativo di riferimento».
    Considerato  che  la  legge  21 dicembre  2001, n. 443 (Delega al
Governo  in  materia  di  infrastrutture  ed  insediamenti produttivi
strategici  ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle attivita'
produttive) ha esteso il regime della denuncia di inizio di attivita'
(D.I.A.)  a  molteplici  interventi  fra  i quali le ristrutturazioni
edilizie (art. 1, comma 6);
        che  la predetta legge n. 443 del 2001, all'art. 1, comma 12,
originariamente  prevedeva  che «le disposizioni di cui al comma 6 si
applicano   nelle   regioni  a  statuto  ordinario  a  decorrere  dal
novantesimo  giorno  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge»  e  che  «le  regioni  a statuto ordinario, con legge, possono
individuare  quali interventi indicati al comma 6 sono assoggettati a
concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia»;
        che,  successivamente all'ordinanza di rimessione, e' entrata
in vigore la legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di
infrastrutture  e  trasporti),  la  quale,  all'art. 13, commi 7 e 8,
modificando  il  predetto  art. 1,  comma 12,  della legge n. 443 del
2001,  ha stabilito l'immediata applicabilita' delle disposizioni del
comma 6  nel  caso  che  «leggi regionali emanate prima della data di
entrata  in  vigore della presente legge siano gia' conformi a quanto
previsto  dalle  lettere a),  b), c) e d) del medesimo comma 6, anche
disponendo  eventuali  categorie  aggiuntive e differenti presupposti
urbanistici»;
        che  tale  norma,  sopravvenuta  all'ordinanza di rimessione,
influisce sul complessivo quadro normativo di riferimento considerato
dal  giudice  a  quo e quindi impone un nuovo esame dei termini della
questione e della sua perdurante rilevanza;
        che,  pertanto,  gli atti devono essere restituiti al giudice
rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.
    Visti  gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina  la restituzione degli atti al Tribunale di Lucca, sezione
distaccata di Viareggio.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                       Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 18 giugno 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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