N. 439 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 aprile 2003
Ordinanza emessa l'8 aprile 2003 dal giudice di pace di Osimo sul ricorso proposto da Recina assicurazioni S.n.c. contro comune di Loreto Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Casi di materiale impossibilita' della contestazione immediata - Inclusione dell'ipotesi in cui l'apparecchiatura di rilevazione della velocita' consenta la determinazione dell'illecito in tempo successivo al transito del mezzo ovvero dopo che il veicolo sia gia' a distanza dal posto di accertamento - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con la regola legislativa che garantisce la possibilita' del contraddittorio nell'immediatezza del fatto. - D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 384, lettera e). - Costituzione, art. 24, comma secondo; codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 200, comma 1.(GU n.28 del 16-7-2003 )
IL GIUDICE DI PACE Visti gli atti del procedimento iscritto al n. 257 del ruolo generale dell'anno 2002 di questo ufficio e premesso in fatto che: con ricorso depositato in cancelleria di questo ufficio in data 7 giugno 2002 la S.n.c. Recina assicurazioni, in persona del legale rappresentante, e come in atti rappresentata e difesa, proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 257/2002 elevato nei confronti della predetta societa' dalla Polizia Municipale di Loreto in data 14 marzo 2002 ( notificatogli in data 8 aprile 2002) per la violazione di cui all'art. 142, comma ottavo, cod. strad. e chiedeva che venisse dichiarata la sua nullita' o annullamento, con tutte le conseguenze di legge; dichiarava il ricorrente (quale proprietario del mezzo con cui sarebbe stata commessa la violazione) che il predetto verbale di contestazione era illegittimo perche' era stato violato non solo il «diritto alla difesa, costituzionalmente garantito, ma anche e soprattutto dell'art. 200 C.d.S., il quale sancisce, quando possibile, la contestazione immediata»; nel caso di specie erano assenti le circostanze giustificative esterne che rendevano impossibile la contestazione immediata e il modello di autovelox utilizzato permetteva di rilevare la velocita' del veicolo prima ancora che lo stesso giungesse all'altezza della pattuglia; le motivazioni addotte dall'organo accertatore a giustificazione della mancata contestazione immediata dimostravano «inequivocabilmente, una volonta' aprioristica di ledere il diritto alla difesa riconosciuto ex art. 24 Cost. al soggetto sanzionato». Chiedeva che, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento impugnato venisse dichiarato nullo o annullabile. All'udienza di prima comparizione del 15 novembre 2002, previa dichiarazione di contumacia dell'opposta Amministrazione comunale, questo giudice di pace si riservava la decisione concedendo al richiedente un termine di giorni venti per il deposito di eventuali memorie difensive, memorie nelle quali il ricorrente asseriva che doveva ravvisarsi la legittimazione passiva in capo al comune di Loreto (quale autorita' ammininistrativa dalla quale dipendeva la Polizia municipale che aveva accertato la violazione) ed evidenziava l'orientamento giurisprudenziale che ravvisa nella contestazione immediata un requisito essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, anche nel caso di violazioni accertate mediante autovelox. Osserva in diritto Sullo specifico argomento, le disposizioni verso le quali va rivolto l'esame sono quelle contenute nei primi commi dell'art. 200 cod. strad. e 384 del relativo regolamento di esecuzione. La prima di tale norma recita che «La violazione, quando e' possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta». Dalla lettura di tale norma gia' emerge chiaramente che con la sua nuova formulazione (rispetto a quella dell'art. 140 del previgente codice) il legislatore ha inteso accentuare lo strumento della contestazione immediata (pur lasciando permanere la possibilita' di ricorrere alla notifica della violazione qualora la stessa non possa essere contestata immediatamente e pur correttamente prevedendo che nel verbale siano indicati i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata (art. 201, comma primo, cod. strad.). Siffatta prescrizione, d'altra parte e come puntualmente osservato dalla stessa Corte di cassazione nella sentenza n. 6123/1999, e' funzionalmente collegata alla piena applicazione del diritto di difesa di colui al quale la violazione viene contestata. Il quadro legislativo, poi, si completa con la richiamata disposizione regolamentare contenuta nell'art. 384 che (espressamente richiamandosi al citato art. 201 del codice) elenca i casi in cui, per legge, deve ritenersi materialmente impossibile la contestazione immediata. Nel caso oggetto del presente procedimento di opposizione la violazione non e' stata immediatamente contestata all'interessato avendo gli agenti accertatori fatto ricorso, appunto, alla richiamata disposizione regolamentare ed espressamente dichiarato che la violazione non era stata immediatamente contestata in quanto rilevata «mediante appareechio elettronico che consente di rilevare l'illecito solo dopo il transito del mezzo». Secondo la previsione della norma regolamentare contenuta nell'art. 345, inoltre, «le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocita' devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocita' del veicolo ... in modo chiaro ed accertabile ...». L'uso del secondo aggettivo nella riferita formula legislativa, d'altra parte, altro non puo' significare se non la velocita' (oltre ad essere rilevata visualizzata da parte degli agenti accertatori), deve anche essere - per cosi' dire fissata in relazione ad un determinato veicolo in modo che possa essere, appunto, accertabile successivamente (ovviamente anche ai fini di una piu' trasparente garanzia del diritto di difesa), attivita' che richiede lo sviluppo - peraltro notoriamente non istantaneo - di una fotografia. I riferiti elementi, da un lato, giustificherebbero l'utilizzo della modalita' della notificazione della violazione (essendosi l'illecito determinato, in modo accertabile nel senso in precedenza specificato, solo in tempo successivo al transito del veicolo) e, dall'altro, realizzerebbero quella che la piu' recente giurisprudeuza definisce una ipotesi «tipizzata senza alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la possibilita' di contestazione immediata» ovvero un caso nel quale (come e' avvenuto in quello di specie) la sua «indicazione nel verbale di accertamento notificato implica, di per se', l'affermazione ex lege dell'impossibilita' di contestazione» (Cass. 14 dicembre 2000 - 21 febbraio 2001, n. 2494), cosi' implicitamente ritenendo che l'impossibilita' di procedere alla contestazione immediata della violazione e' data per scontata dallo stesso legislatore allorquando, nel citato art. 384, ha elencato i casi in cui sussiste la materiale impossibilita' della contestazione immediata. D'altra parte, ritiene questo giudicante che il ricorso alla notifica della infrazione abbia costituito, nel caso di specie, una violazione del diritto di difesa dal momento che la citata modalita' non ha assicurato la effettiva possibilita' del contraddittorio tra le parti nell'immediatezza del fatto (contraddittorio costituito dalle dichiarazioni ed eventuali contestazioni dell'interessato) quale espressione del diritto di difesa che il secondo comma dell'art. 24 della Costituzione garantisce in ogni stato e grado di procedimento (anche processuale), diritto alla difesa che, da un lato, e' garantito e favorito dalla citata disposizione dell'art. 200 del codice della strada e, dall'altro, e' negato (perche' svuotato di qualsiasi consistenza) dai numerosi casi di materiale impossibilita' di contestazione immediata contenuti nella citata disposizione regolamentare dell'art. 384. L'evidenziato contrasto tra le due citate disposizioni, a giudizio dello scrivente, puo' essere eliminato con una dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma regolamentare che, stante la sua sistematica, preordinata (per le modalita' con cui nel caso di specie e' stato predisposto il servizio di rilevazione e accertamento delle violazioni, avendo l'organo accertatore dichiarato «l'indisponibilita' di un'ulteriore pattuglia per la contestazione immediata dell'infrazione») e generalizzata applicazione, di fatto non consente l'applicazione dell'art. 200 cod. strad. che, nell'accentuazione dello strumento della contestazione immediata, esprime una modalita' di esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito per tutte le violazioni al codice della strada. Con riguardo alla rilevanza nel presente procedimento di opposizione, infine, la invocata dichiarazione di illegittimita' costituzionale va limitata alla lettera e) della richiamata disposizione regolamentare dal momento che tale ipotesi e' stata addotta dall'organo accertatore a sostegno della materiale impossibilita' della contestazione immediata della violazione all'odierno ricorrente.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, di ufficio solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 384, lettera e) del regolamento per l'esecuzione del codice della strada nella parte in cui - in evidente contrasto con l'art. 200, comma primo, stesso codice e 24, secondo comma, Cost. - tra i casi di materiale impossibiita' della contestazione immediata, prevede quello in cui l'apparechiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito in tempo successivo al transito del mezzo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia gia' a distanza dal posto di accertamento. Sospende il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che, a cura della cancelleria di questo ufficio, la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Osimo, addi' 2 aprile 2003 Il giudice di pace coordinatore: Loiodice 03C0712