N. 439 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 aprile 2003

Ordinanza  emessa  l'8  aprile  2003 dal giudice di pace di Osimo sul
ricorso  proposto  da  Recina  assicurazioni  S.n.c. contro comune di
Loreto

Circolazione  stradale - Violazioni del codice della strada - Casi di
  materiale impossibilita' della contestazione immediata - Inclusione
  dell'ipotesi   in   cui   l'apparecchiatura  di  rilevazione  della
  velocita'   consenta   la  determinazione  dell'illecito  in  tempo
  successivo  al  transito  del  mezzo ovvero dopo che il veicolo sia
  gia'  a distanza dal posto di accertamento - Lesione del diritto di
  difesa  -  Contrasto  con  la  regola legislativa che garantisce la
  possibilita' del contraddittorio nell'immediatezza del fatto.
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 384, lettera e).
- Costituzione,  art. 24,  comma secondo; codice della strada (d.lgs.
  30 aprile 1992, n. 285), art. 200, comma 1.
(GU n.28 del 16-7-2003 )
                         IL GIUDICE DI PACE

        Visti  gli atti del procedimento iscritto al n. 257 del ruolo
generale dell'anno 2002 di questo ufficio e premesso in fatto che:
        con  ricorso  depositato  in cancelleria di questo ufficio in
data  7  giugno  2002  la S.n.c. Recina assicurazioni, in persona del
legale  rappresentante,  e  come  in  atti  rappresentata  e  difesa,
proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 257/2002
elevato   nei   confronti   della  predetta  societa'  dalla  Polizia
Municipale  di Loreto in data 14 marzo 2002 ( notificatogli in data 8
aprile  2002)  per  la  violazione di cui all'art. 142, comma ottavo,
cod.  strad.  e  chiedeva  che  venisse  dichiarata la sua nullita' o
annullamento, con tutte le conseguenze di legge;
        dichiarava  il  ricorrente  (quale proprietario del mezzo con
cui  sarebbe stata commessa la violazione) che il predetto verbale di
contestazione  era  illegittimo perche' era stato violato non solo il
«diritto  alla  difesa,  costituzionalmente  garantito,  ma  anche  e
soprattutto   dell'art. 200   C.d.S.,   il   quale  sancisce,  quando
possibile, la contestazione immediata»;
        nel   caso   di   specie   erano   assenti   le   circostanze
giustificative  esterne  che  rendevano  impossibile la contestazione
immediata e il modello di autovelox utilizzato permetteva di rilevare
la  velocita'  del  veicolo  prima  ancora  che  lo  stesso giungesse
all'altezza della pattuglia;
        le    motivazioni    addotte    dall'organo   accertatore   a
giustificazione  della  mancata  contestazione immediata dimostravano
«inequivocabilmente,  una  volonta' aprioristica di ledere il diritto
alla difesa riconosciuto ex art. 24 Cost. al soggetto sanzionato».
    Chiedeva    che,    previa    sospensione   dell'esecuzione,   il
provvedimento impugnato venisse dichiarato nullo o annullabile.
        All'udienza  di  prima  comparizione  del  15  novembre 2002,
previa   dichiarazione  di  contumacia  dell'opposta  Amministrazione
comunale, questo giudice di pace si riservava la decisione concedendo
al  richiedente  un  termine  di  giorni  venti  per  il  deposito di
eventuali  memorie  difensive,  memorie  nelle  quali  il  ricorrente
asseriva  che  doveva ravvisarsi la legittimazione passiva in capo al
comune  di  Loreto  (quale  autorita'  ammininistrativa  dalla  quale
dipendeva la Polizia municipale che aveva accertato la violazione) ed
evidenziava   l'orientamento   giurisprudenziale  che  ravvisa  nella
contestazione  immediata  un  requisito essenziale per la correttezza
del   procedimento   sanzionatorio,  anche  nel  caso  di  violazioni
accertate mediante autovelox.

                         Osserva in diritto

    Sullo  specifico  argomento,  le  disposizioni  verso le quali va
rivolto  l'esame  sono quelle contenute nei primi commi dell'art. 200
cod. strad. e 384 del relativo regolamento di esecuzione.
    La  prima  di  tale  norma  recita  che «La violazione, quando e'
possibile,   deve   essere   immediatamente   contestata   tanto   al
trasgressore  quanto  alla  persona  che  sia  obbligata in solido al
pagamento della somma dovuta».
    Dalla  lettura  di  tale norma gia' emerge chiaramente che con la
sua   nuova   formulazione   (rispetto  a  quella  dell'art. 140  del
previgente  codice)  il legislatore ha inteso accentuare lo strumento
della   contestazione   immediata   (pur   lasciando   permanere   la
possibilita'  di  ricorrere alla notifica della violazione qualora la
stessa non possa essere contestata immediatamente e pur correttamente
prevedendo  che  nel  verbale  siano indicati i motivi che hanno reso
impossibile  la  contestazione immediata (art. 201, comma primo, cod.
strad.).  Siffatta  prescrizione,  d'altra  parte e come puntualmente
osservato   dalla   stessa   Corte   di   cassazione  nella  sentenza
n. 6123/1999, e' funzionalmente collegata alla piena applicazione del
diritto di difesa di colui al quale la violazione viene contestata.
    Il  quadro  legislativo,  poi,  si  completa  con  la  richiamata
disposizione regolamentare contenuta nell'art. 384 che (espressamente
richiamandosi  al  citato  art. 201 del codice) elenca i casi in cui,
per  legge, deve ritenersi materialmente impossibile la contestazione
immediata.
    Nel  caso  oggetto  del  presente  procedimento di opposizione la
violazione  non  e'  stata  immediatamente contestata all'interessato
avendo gli agenti accertatori fatto ricorso, appunto, alla richiamata
disposizione   regolamentare   ed  espressamente  dichiarato  che  la
violazione non era stata immediatamente contestata in quanto rilevata
«mediante appareechio elettronico che consente di rilevare l'illecito
solo dopo il transito del mezzo».
    Secondo   la   previsione  della  norma  regolamentare  contenuta
nell'art. 345,  inoltre,  «le apparecchiature destinate a controllare
l'osservanza  dei limiti di velocita' devono essere costruite in modo
da  raggiungere  detto scopo fissando la velocita' del veicolo ... in
modo chiaro ed accertabile ...».
    L'uso  del  secondo aggettivo nella riferita formula legislativa,
d'altra  parte, altro non puo' significare se non la velocita' (oltre
ad  essere  rilevata visualizzata da parte degli agenti accertatori),
deve  anche  essere  -  per  cosi'  dire  fissata  in relazione ad un
determinato  veicolo  in  modo che possa essere, appunto, accertabile
successivamente  (ovviamente  anche  ai  fini di una piu' trasparente
garanzia del diritto di difesa), attivita' che richiede lo sviluppo -
peraltro notoriamente non istantaneo - di una fotografia.
    I  riferiti  elementi,  da un lato, giustificherebbero l'utilizzo
della  modalita'  della  notificazione  della  violazione  (essendosi
l'illecito  determinato,  in modo accertabile nel senso in precedenza
specificato,  solo  in  tempo  successivo al transito del veicolo) e,
dall'altro, realizzerebbero quella che la piu' recente giurisprudeuza
definisce una ipotesi «tipizzata senza alcun margine di apprezzamento
in sede giudiziaria circa la possibilita' di contestazione immediata»
ovvero  un  caso  nel quale (come e' avvenuto in quello di specie) la
sua  «indicazione  nel verbale di accertamento notificato implica, di
per se', l'affermazione ex lege dell'impossibilita' di contestazione»
(Cass.   14  dicembre  2000  -  21  febbraio  2001,  n. 2494),  cosi'
implicitamente  ritenendo  che  l'impossibilita'  di  procedere  alla
contestazione  immediata  della violazione e' data per scontata dallo
stesso  legislatore  allorquando,  nel citato art. 384, ha elencato i
casi  in cui sussiste la materiale impossibilita' della contestazione
immediata.
    D'altra  parte,  ritiene  questo  giudicante  che il ricorso alla
notifica  della  infrazione abbia costituito, nel caso di specie, una
violazione  del diritto di difesa dal momento che la citata modalita'
non  ha  assicurato la effettiva possibilita' del contraddittorio tra
le  parti  nell'immediatezza  del  fatto  (contraddittorio costituito
dalle  dichiarazioni  ed  eventuali  contestazioni  dell'interessato)
quale  espressione  del  diritto  di  difesa  che  il  secondo  comma
dell'art. 24  della  Costituzione garantisce in ogni stato e grado di
procedimento  (anche  processuale),  diritto  alla  difesa che, da un
lato, e' garantito e favorito dalla citata disposizione dell'art. 200
del codice della strada e, dall'altro, e' negato (perche' svuotato di
qualsiasi  consistenza) dai numerosi casi di materiale impossibilita'
di   contestazione  immediata  contenuti  nella  citata  disposizione
regolamentare dell'art. 384.
    L'evidenziato   contrasto  tra  le  due  citate  disposizioni,  a
giudizio dello scrivente, puo' essere eliminato con una dichiarazione
di  illegittimita'  costituzionale  della  norma  regolamentare  che,
stante  la sua sistematica, preordinata (per le modalita' con cui nel
caso  di  specie  e'  stato  predisposto il servizio di rilevazione e
accertamento delle violazioni, avendo l'organo accertatore dichiarato
«l'indisponibilita'  di  un'ulteriore  pattuglia per la contestazione
immediata  dell'infrazione»)  e  generalizzata applicazione, di fatto
non   consente   l'applicazione   dell'art. 200   cod.   strad.  che,
nell'accentuazione  dello  strumento  della  contestazione immediata,
esprime   una   modalita'   di   esercizio   del  diritto  di  difesa
costituzionalmente  garantito per tutte le violazioni al codice della
strada.
    Con   riguardo   alla  rilevanza  nel  presente  procedimento  di
opposizione,  infine,  la  invocata  dichiarazione  di illegittimita'
costituzionale   va   limitata   alla  lettera  e)  della  richiamata
disposizione  regolamentare  dal  momento  che  tale ipotesi e' stata
addotta   dall'organo   accertatore   a   sostegno   della  materiale
impossibilita'   della   contestazione   immediata  della  violazione
all'odierno ricorrente.
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87;
    Ritenuta  la  rilevanza  e non manifesta infondatezza, di ufficio
solleva   questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 384,
lettera  e)  del regolamento per l'esecuzione del codice della strada
nella  parte  in  cui  -  in evidente contrasto con l'art. 200, comma
primo,  stesso  codice  e  24,  secondo  comma, Cost. - tra i casi di
materiale impossibiita' della contestazione immediata, prevede quello
in   cui   l'apparechiatura   di   rilevazione   ha   consentito   la
determinazione  dell'illecito  in  tempo  successivo  al transito del
mezzo  ovvero  dopo  che  il  veicolo  oggetto del rilievo sia gia' a
distanza dal posto di accertamento.
    Sospende  il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  che,  a  cura  della  cancelleria  di questo ufficio, la
presente  ordinanza  venga  notificata alle parti e al Presidente del
Consiglio  dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della
Camera dei deputati.
      Osimo, addi' 2 aprile 2003
              Il giudice di pace coordinatore: Loiodice
03C0712