N. 440 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 febbraio 2003

Ordinanza  emessa il 7 febbraio 2003 dal giudice di pace di Osimo sul
ricorso proposto da Angelici Roberto contro prefettura di Ancona

Circolazione  stradale - Violazioni del codice della strada - Casi di
  materiale impossibilita' della contestazione immediata - Inclusione
  dell'ipotesi   in   cui   l'apparecchiatura  di  rilevazione  della
  velocita'   consenta   la  determinazione  dell'illecito  in  tempo
  successivo  al  transito  del  mezzo ovvero dopo che il veicolo sia
  gia'  a distanza dal posto di accertamento - Lesione del diritto di
  difesa  -  Contrasto  con  la  regola legislativa che garantisce la
  possibilita' del contraddittorio nell'immediatezza del fatto.
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 384, lettera e).
- Costituzione,  art. 24,  comma secondo; codice della strada (d.lgs.
  30 aprile 1992, n. 285), art. 200, comma 1.
(GU n.28 del 16-7-2003 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Visti  gli  atti  del  procedimento  iscritto  al n. 37 del ruolo
generale dell'anno 2002 di questo ufficio e premesso in fatto che:
        con ricorso depositato nella cancelleria di questo ufficio in
data  25  gennaio 2002 il sig. Roberto Angelici proponeva opposizione
avverso  il  verbale  di  contestazione  n. 474/2001 elevato nei suoi
confronti  dalla  Polizia Municipale di Loreto in data 11 luglio 2001
(notificatogli  in  data  13  agosto  2001)  per la violazione di cui
all'art. 142,  comma  ottavo,  cod.  strad.  e  chiedeva  che venisse
dichiarata  la  sua  infondatezza  ed illegittimita', con conseguente
annullamento  della  sanzione  amministrativa  ivi comminata, nonche'
contro l'ordinanza - ingiunzione emessa dalla Prefettura di Ancona in
data  3 novembre 2001 (notificatagli in data 27 dicembre 2001) con la
quale  ad esso ricorrente veniva ingiunto il pagamento della somma di
lire  534.160  a titolo di pagamento della sanzione amministrativa di
cui al citato verbale di contestazione (e dei conseguenti accessori);
        il  ricorrente (in qualita' di proprietario del mezzo con cui
sarebbe  stata  commessa  la  violazione) dichiarava che, nel caso di
specie,  era  stato violato l'art. 200, comma primo, cod. strad. (che
prescrive   l'immediata   contestazione  della  violazione  tanto  al
trasgressore  quanto  alla  persona  che  sia  obbligata in solido al
pagamento   della   somma   dovuta)  e  che  la  motivazione  addotta
dall'organo  accertatore  (di aver rilevato l'illecito «solo in tempo
successivo  al  transito  del  mezzo»)  era priva di fondamento e non
conforme   alla  previsione  di  cui  all'art. 384,  lettera e),  del
relativo  regolamento  di  esecuzione  (dal momento che l'apparecchio
«Autovelox   104   C/2»   utilizzato  per  l'accertamento  consentiva
l'immediata  percezione  e rilevazione dell'illecito in quanto dotato
sia  di  display  ottico  sia  di  segnalatore acustico); aggiungeva,
inoltre, il ricorrente che il luogo del rilevamento, l'ora in cui era
stato  effettuato e la bassa intensita' del traffico stradale avrebbe
consentito  l'immediato  fermo  del  veicolo nel pieno rispetto della
sicurezza della circolazione:
        con  comparsa  depositata nella cancelleria di questo ufficio
in  data  22  marzo  2002  si costituiva in giudizio la Prefettura di
Ancona   contestando   tutte  le  affermazioni  e  le  considerazioni
giuridiche del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso;
        all'udienza  del 25 ottobre 2002, sulla richiesta di entrambe
le  parti di emettere la relativa sentenza, questo giudice di pace si
riservava la decisione

                         Osserva in diritto

    Sulla  specifico  argomento,  le  disposizioni  verso le quali va
rivolto  l'esame  sono quelle contenute nei primi commi dell'art. 200
cod. strad. e 384 del relativo regolamento di esecuzione.
    La  prima  di  tali  norme  recita  che «La violazione, quando e'
possibile,   deve   essere   immediatamente   contestata   tanto   al
trasgressore  quanto  alla  persona  che  sia  obbligata in solido al
pagamento della somma dovuta».
    Dalla  lettura  di  tale norma gia' emerge chiaramente che con la
sua   nuova   formulazione   (rispetto  a  quella  dell'art. 140  del
previgente  codice)  il legislatore ha inteso accentuare lo strumento
della   contestazione   immediata   (pur   lasciando   permanere   la
possibilita'  di  ricorrere alla notifica della violazione qualora la
stessa non possa essere contestata immediatamente e pur correttamente
prevedendo  che  nel  verbale  siano indicati i motivi che hanno reso
impossibile  la  contestazione immediata (art. 201, comma primo, cod.
strad.).  Siffatta  prescrizione,  d'altra  parte e come puntualmente
osservato   dalla   stessa   Corte   di   cassazione  nella  sentenza
n. 6123/1999, e' funzionalmente collegata alla piena applicazione del
diritto di difesa di colui al quale la violazione viene contestata.
    Il  quadro  legislativo,  poi,  si  completa  con  la  richiamata
disposizione regolamentare contenuta nell'art. 384 che (espressamente
richiamandosi  al  citato  art. 201 del codice) elenca i casi in cui,
per  legge, deve ritenersi materialmente impossibile la contestazione
immediata.
    Nel  caso  oggetto  del  presente  procedimento di opposizione la
violazione  non  e'  stata  immediatamente contestata all'interessato
avendo gli agenti accertatori fatto ricorso, appunto, alla richiamata
disposizione   regolamentare   ed  espressamente  dichiarato  che  la
violazione non era stata immediatamente contestata in quanto rilevata
«mediante   apparecchiatura  elettronica  che  consente  di  rilevare
l'illecito solo in tempo successivo al transito del mezzo».
    Secondo   la   previsione  della  norma  regolamentare  contenuta
nell'art. 345,  inoltre,  «le apparecchiature destinate a controllare
l'osservanza  dei limiti di velocita' devono essere costruite in modo
da raggiungere detto scopo fissando la velocita' del veicolo ... modo
chiaro ed accertabile ...».
    L'uso  del  secondo aggettivo nella riferita formula legislativa,
d'altra  parte,  altro  non  puo' significare se non che la velocita'
(oltre  ad  essere  rilevata  e  visualizzata  da  parte degli agenti
accertatori)  deve  anche  essere  -  per  cosi'  dire  -  fissata in
relazione  ad  un  determinato  veicolo  in  modo  che  possa essere,
appunto, accertabile successivamente (ovviamente anche ai fini di una
piu'  trasparente  garanzia  del  diritto  di  difesa), attivita' che
richiede  lo sviluppo - peraltro notoriamente non istantaneo - di una
fotografia.
    I  riferiti  elementi,  da un lato, giustificherebbero l'utilizzo
della  modalita'  della  notificazione  della  violazione  (essendosi
l'illecito  determinato,  in modo accertabile nel senso in precedenza
specificato,  solo  in  tempo successivo al transito del veicolo ) e,
dall'altro, realizzerebbero quella che la piu' recente giurisprudenza
definisce una ipotesi «tipizzata senza alcun margine di apprezzamento
in sede giudiziaria circa la possibilita' di contestazione immediata»
ovvero  un  caso nel quale (come e' avvenuto in quello di specie ) la
sua  «indicazione  nel verbale di accertamento notificato implica, di
per se', l'affermazione ex lege dell'impossibilita' di contestazione»
(Cass.   14  dicembre  2000  -  21  febbraio  2001,  n. 2494),  cosi'
implicitamente  ritenendo  che  l'impossibilita'  di  procedere  alla
contestazione  immediata  della violazione e' data per scontata dallo
stesso  legislatore  allorquando,  nel citato art. 384, ha elencato i
casi  in cui sussiste la materiale impossibilita' della contestazione
immediata.
    D'altra  parte,  ritiene  questo  giudicante  che il ricorso alla
notifica  della  infrazione abbia costituito, nel caso di specie, una
violazione  del diritto di difesa dal momento che la citata modalita'
non  ha  assicurato la effettiva possibilita' del contraddittorio tra
le  parti  nell'immediatezza  del  fatto  (contraddittorio costituito
dalle  dichiarazioni  ed  eventuali  contestazioni  dell'interessato)
quale  espressione  del  diritto  di  difesa  che  il  secondo  comma
dell'art. 24  della Costituzione garantisce in ogni stato e grado del
procedimento  (anche  preprocessuale), diritto alla difesa che, da un
lato, e' garantito e favorito dalla citata disposizione dell'art. 200
del codice della strada e, dall'altro, e' negato (perche' svuotato di
qualsiasi  consistenza) dai numerosi casi di materiale impossibilita'
di   contestazione  immediata  contenuti  nella  citata  disposizione
regolamentare dell'art. 384.
    L'evidenziato   contrasto  fra  le  due  citate  disposizioni,  a
giudizio dello scrivente, puo' essere eliminato con una dichiarazione
di  illegittimita'  costituzionale  della  norma  regolamentare  che,
stante  la  sua  sistematica,  preordinata  (per le modalita' con cui
viene  predisposto  il  servizio  di rilevazione e accertamento delle
violazioni)  e  generalizzata  applicazione,  di  fatto  non consente
l'applicazione  dell'art. 200  cod.  strad.  che,  nell'accentuazione
dello  strumento della contestazione immediata, esprime una modalita'
di  esercizio  del diritto di difesa costituzionalmente garantito per
tutte le violazioni al codice della strada.
    Con   riguardo   alla  rilevanza  nel  presente  procedimento  di
opposizione,  infine,  la  invocata  dichiarazione  di illegittimita'
costituzionale   va   limitata   alla   lettera e)  della  richiamata
disposizione  regolamentare  dal  momento  che  tale ipotesi e' stata
addotta   dall'organo   accertatore   a   sostegno   della  materiale
impossibilita'   della   contestazione   inmediata  della  violazione
all'odierno ricorrente.
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87;
    Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, di ufficio
solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 384, lett.
e)  del  regolamento  per  l'esecuzione del codice della strada nella
parte  in  cui  -  in evidente contrasto con l'art. 200, comma primo,
stesso  codice  e  24, comma secondo, Cost. - tra i casi di materiale
impossibilita'  della  contestazione immediata, prevede quello in cui
l'apparecchiatura  di  rilevazione  ha  consentito  la determinazione
dell'illecito  in  tempo successivo al transito del mezzo ovvero dopo
che  il  veicolo oggetto del rilievo sia gia' a distanza dal posto di
accertamento.
    Sospende  il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  che,  a  cura  della  cancelleria  di questo ufficio, la
presente  ordinanza  venga  notificata alle parti e al presidente del
Consiglio  dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della
Camera dei deputati.
        Osimo, addi' 29 gennaio 2003
              Il giudice di pace coordinatore: Loiodice
03C0713