N. 442 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 aprile 2003
Ordinanza emessa il 9 aprile 2003 dal tribunale di Ancona sez. distaccata di Jesi nel procedimento civile vertente tra Ambient 2000 di Marzetti e C. S.n.c. e Beccaceci Lorena ed altro Astensione e ricusazione del giudice - Procedimento possessorio - Giudice che abbia deciso in esito alla fase sommaria (con provvedimento interinale riformato dal giudice del reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ.) - Incompatibilita' a decidere in fase di «merito possessorio» sulla base dell'identico materiale probatorio gia' disponibile nella fase sommaria - Mancata previsione - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione, sotto piu' profili, del diritto di difesa. - Codice di procedura civile, art. 51. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.28 del 16-7-2003 )
IL TRIBUNALE Letti gli atti del fascicolo n. 7521/2000 reg. gen. Aff. Cont.; Premesso che con ricorso depositato il 12 luglio 2000, la S.n.c. Ambient 2000 S.n.c. di Michele Marzetti & c. la reintegrazione nel possesso di un immobile, nei confronti di Beccaceci Lorena e Fraboni Franco; che lo scrivente magistrato, esperita l'istruttoria nella fase sommaria rigettava il ricorso, con provvedimento che peraltro veniva riformato in sede di reclamo dal collegio, che concedeva la reintegrazione del possesso; che nel corso del susseguente giudizio di merito, questo magistrato chiedeva al capo dell'ufficio di potersi astenere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 51 c.p.c., ma il presidente rigettava la richiesta; che il giudice invitava le parti a precisare le loro conclusioni senza assunzione di ulteriori prove costituende da compiersi nella fase di merito; Tanto premesso, ritiene questo giudice che sia rilevante, ai fini del proseguimento, la questione dell'incompatibilita' di questo giudice, che ha emesso i primi provvedimenti interdittali, a decidere del merito possessorio, non prevista dall'attuale assetto normativo. Occorre premettere che lo scrivente giudice non ritiene che nella fattispecie possa costituire una precisione alla proposizione della questione il precedente costituito da Corte cost. n. 220/2000. Nella predetta ordinanza si sottolinea che gli atti di istruzione esperiti nel rito sommario assumono una «valenza tutta propria, intesa a consentire valutazioni meramente sommarie, indispensabili (e sufficienti) in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento (provvisorio) richiesto (art. 669-sexies cod. proc. civ.), ma normalmente inidonei di per se' a consentire la decisione definitiva della causa» e che il materiale istruttorio del giudizio a cognizione ordinaria e' «niente affatto necessariamente identico a quello acquisito senza formalita' nella precedente fase» (V. ordinanza cit.); Orbene, la giurisprudenza assolutamente costante prevede: per i giudizi sommari in generale e possessori in particolare, che le prove assunte in generale nei procedimenti sommari ed in particolare nella fase sommaria del giudizio possessorio possono essere utilizzate quali prove nel successivo giudizio di merito (V. Cass., 30 luglio 1964, n. 2185 in tema di convalida di sequestro, 11 giugno 1964, n. 1462 in tema di giudizio possessorio; 25 settembre 1991, n. 10011 e 29 ottobre 1974, n. 3286 in tema di informazioni sommarie fornite da soggetti non sotto il vincolo del giuramento; 15 marzo 1980 i tema di informazioni alla polizia giudiziaria utilizzabili in tema di giudizio di merito possessorio utilizzabili quale fonte accessoria complementare alla prova testimoniale o con altre fonti qualificate); qualora le prove nella fase sommaria siano assunte con le formalita' proprie del giudizio di cognizione ordinaria, esse hanno valore di testimonianza in senso proprio nel seguente giudizio di merito, con la conseguenza che potenzialmente appare superflua la deduzione di ulteriore prove (v. cass. 17 luglio 1967, n. 1801; 27 giugno 1968, n. 2182; 6 marzo 1980, n. 1511; 17 febbraio 1981, n. 962; 9 giugno 1986 n. 3820). Per coloro i quali dubitano, se non della conformita' a diritto - dopo che sia le sezioni unite della Cassazione sia la stessa Corte costituzionale hanno ribadito la natura bifasica del giudizi possessori - quantomeno dell'utilita' pratica di separare le fasi del giudizio possessorio nella maggioranza dei casi concreti, due opzioni si presentano: la prima consiste nell'unificare fase sommaria e fase di merito, concentrando l'attivita' istruttoria in una sola fase all'esito della quale emettere sentenza. La possibilita' era pacificamente riconosciuta anche prima della novella che introduceva il procedimento cautelare uniforme, di talche' non si verrebbe ad attuare nulla di eterodosso. Nondimeno, poiche' viene riconosciuta la possibilita' di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. anche per i provvedimenti interinali in materia possessoria, verrebbe in tal modo sottratta una forma di tutela, essendo la sentenza solo soggetta ad appello. Quindi tale opzione puo' rivelarsi inopportuna; la seconda opzione consiste nell'esperire un'istruttoria avente caratteri di completezza anche dal punto di vista formale. Cio' consente di limitare un'eventuale appendice istruttoria nel giudizio sul «merito possessorio» solo in relazione alle domande connesse (es., risarcimento dei danni) poiche' la prova esperita nella fase sommaria, quanto al possesso, e' del tutto sufficiente anche per il merito. Questa e' l'opzione che solitamente segue questo decidente, e che e' stata operata anche nella fattispecie in esame. Cio' posto, appare evidente che la decisione del giudizio di merito sulla base dello stesso materiale probatorio gia' valutato nella fase sommaria non e' una mera eventualita', bensi' una realta' processuale di cui si deve fare carico questo giudice, e, conseguentemente, il Giudice delle leggi. Infatti, delle due l'una: o la fattispecie in rilievo non e' stata presa in considerazione, neppure in maniera eventuale, da Corte cost. n. 220/2000, sopra richiamata, e la questione si presenta con carattere di novita'; ovvero la questione e' stata esaminata, sia pure in via eventuale, ed e' da ritenere che sia passata indenne da censure di costituzionalita' ma in questo caso s'impone una riproposizione della questione. Appare infatti evidente che la scelta del giudice di spostare il baricentro probatorio, anche dal punto di vista formale, nella fase sommaria, e' insindacabile essendo corredata da motivazioni che appaiono rispondere a reali esigenze (necessita' di dare una pronta risposta, anche dal punto di vista del riscontro probatorio, alla richiesta di tutela possessoria, perche' spesso vengono in rilievo istanze di necessita' ed urgenza che postulano un'adeguata indagine gia' nella fase interdettale). Vero e' che sull'identita' di materiale probatorio pone l'accento anche il Pretore di Palmi sez. dist. di Cinquefrondi nella sua ordinanza di rimessione disattesa dalla Corte cost., ma l'elemento di novita' che ritiene di rilevare questo giudice non e' tanto l'identita' del materiale probatorio, ma la sua identica dignita' e valenza probatoria ricollegata all'esperimento di tutte le formalita' richieste per il giudizio di cognizione ordinaria gia' nella fase sommaria. Tanto premesso, questo giudice ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51 c.p.c. la' dove non prevede che risulti incompatibile a giudicare del procedimento avente ad oggetto il «merito possessorio» il giudice che abbia deciso, sulla base dello stesso materiale probatorio, in esito alla fase sommaria, in quanto l'attuale assetto normativo contrasta: con il principio di ragionevolezza sotteso all'art. 3 Cost., poiche' viene svuotata di qualsiasi effettiva tutela la funzione che dovrebbe avere la fase di merito. Sarebbe infatti incongruo aspettarsi, nella materia possessoria, che il giudice che ha concesso o negato i primi provvedimenti, e senza che il materiale probatorio al suo esame muti, smentisca se stesso decidendo in senso contrario rispetto al suo primo provvedimento, salva l'ipotesi di una particolare valenza persuasiva della motivazione del giudice tricefalo del reclamo che eventualmente sia stato investito del gravame ed eventualmente abbia disatteso le prime conclusioni del giudice monocratico; con il diritto di difesa ex art. 24 Cost., sotto il profilo della probabile vanificazione dell'ottenuta riforma, in sede di eventuale reclamo, del provvedimento emesso dal giudice monocratico a seguito della fase sommaria. Laddove infatti, come nella presente fattispecie, una parte abbia chiesto ed ottenuto la riforma totale o parziale del provvedimento interinale del giudice monocratico da parte del giudice collegiale del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., tale provvedimento verrebbe di nuovo vanificato dalla decisione di merito dello stesso giudice monocratico, verosimilmente confermativa, nei fatti, del proprio precedente provvedimento. Con il che la tutela concessa alle parti attraverso la possibilita' di proporre reclamo diventa meramente formale, dal momento che comunque e' il giudice del merito possessorio che decide, da ultimo (e sino ad un'eventuale pronuncia della Corte d'appello quale giudice di secondo grado), sulla materia possessoria; con il diritto di difesa ex art. 24 Cost., dal momento che e' indubitabile che lo svolgimento del giudizio a cognizione ordinaria innanzi ad un giudice che si e' gia' pronunciato nella fase sommaria obiettivamente turberebbe l'atmosfera di imparzialita' che deve non solo esservi in ogni giudizio, ma anche apparire all'esterno: ne' potrebbe apparire rimedio idoneo il ricorso a dichiarazioni di astensione. Trattasi infatti di procedimento che si collega a valutazioni discrezionali di opportunita' effettuate del capo dell'ufficio e che non possono, in quanto tali, costituire un'idonea salvaguardia a carattere generale (il rigetto della proposta astensione nella fattispecie ne e' la conferma).
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51 c.p.c. limitatamente alla mancata previsione dell'incompatibilita' del giudice,il quale abbia concesso o negato i primi provvedimenti possessori, con provvedimento interinale riformato dal giudice del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., a decidere nella fase del merito possessorio sulla base dell'identico materiale probatorio gia' disponibile nella fase sommaria, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' alle parti e comunicata ai Presidenti delle Camere. Jesi, addi' 9 aprile 2003 Il giudice monocratico: Marziali 03C0715